Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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TAR Toscana Sez. III n. 1149 del 22 luglio 2019
Urbanistica.Valore probatorio dei dati catastali
I dati catastali non possono ritenersi, neppure dal punto di vista topografico, fonte di prova certa sulla situazione di fatto esistente sul piano immobiliare, rappresentando l'accatastamento un adempimento di tipo fiscale-tributario che fa stato ad altri fini, senza assurgere a strumento idoneo, al di là di un mero valore indiziario, ad evidenziare la reale consistenza degli immobili interessati e la relativa conformità alla disciplina urbanistico-edilizia
Cass. Sez. III n. 31640 del 18 luglio 2019 (CC 31 mag 2019)
Pres. Andreazza Est. Scarcella Ric. Manna
Aria. Opere destinate alla difesa nazionale
Non è la natura ex se di “opera destinata alla difesa nazionale” dell’arsenale militare a determinare in assoluto l’esenzione (come del resto è comprovato dalla stessa previsione introdotta dal d. lgs. n. 183 del 2017 che estende l’applicabilità delle norme in tema di tutela dall’inquinamento atmosferico dettate dal d. lgs. n. 152 del 2006 nel caso in cui in uno stabilimento destinato alla difesa nazionale siano ubicati medi impianti di combustione), quanto, piuttosto, lo svolgimento di attività al suo interno finalizzate (esclusivamente, si intende) alla difesa e alla sicurezza del paese a giustificare la deroga di cui al combinato disposto degli artt. 272, comma quinto, TUA e 361, d. lgs. n. 66 del 2010, laddove dette attività siano svolte a favore di soggetti privati e per la manutenzione di navi non militari, nessuna giustificazione logico – giuridica vi è alla deroga.
Corte di Giustizia (Quinta Sezione) 5 settembre 2019
«Inadempimento di uno Stato – Protezione sanitaria dei vegetali – Direttiva 2000/29/CE – Protezione contro l’introduzione e la diffusione nell’Unione europea di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali – Articolo 16, paragrafi 1 e 3 – Decisione di esecuzione (UE) 2015/789 – Misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.) – Articolo 7, paragrafo 2, lettera c) – Misure di contenimento – Obbligo di procedere alla rimozione immediata delle piante infette in una fascia di 20 km nella zona infetta – Articolo 7, paragrafo 7 – Obbligo di monitoraggio – Ispezioni annuali – Articolo 6, paragrafi 2, 7 e 9 – Misure di eradicazione – Inadempimento costante e generale – Articolo 4, paragrafo 3, TUE – Obbligo di leale cooperazione»
TAR Sicilia (CT) Sez. I n.1842 del 19 luglio 2019
Beni ambientali.Pianificazione paesaggistica
Come risulta dall’art. 135 del D. Lgs. n. 42/2004 la funzione pianificatoria in materia paesaggistica spetta allo Stato e alle Regioni ed è solo fra questi enti che, con particolare riferimento a quanto previsto dal primo comma, ultimo periodo, di tale disposizione, il provvedimento di adozione può eventualmente assumere la forma del concerto. Né tantomeno può parlarsi di atto complesso (diseguale), per il decisivo rilievo che gli enti locali non manifestano od esprimono nel procedimento di adozione del piano alcuna volontà provvedimentale
Cass. Sez. III n. 31213 del 16 luglio 2019 (CC 14 mag 2019)
Pres. Ramacci Est. Mengoni Ric. El Abassi
Rifiuti.Indagine volta all’accertamento dell’effettiva natura di rifiuto
Nell’indagine volta all’accertamento dell’effettiva natura di rifiuto si deve evitare di porsi nella sola ottica del cessionario del prodotto, e della valenza economica che allo stesso egli attribuisce (sì da esser disposto a pagare per ottenerlo), occorrendo, per contro, verificare “a monte” il rapporto tra il prodotto medesimo ed il suo produttore e, soprattutto, la volontà/necessità di questi di disfarsi del bene. Opinare in termini diversi comporterebbe la facile creazione di pericolose aree di impunità, nelle quali numerose condotte oggettivamente integranti una fattispecie di reato ben potrebbero esser dissimulate da accordi – dolosamente preordinati – volti a privare il bene di una particolare qualità, ex se rilevante sotto il profilo penale, invero già “a monte” acquisita ed insuscettibile di esser cancellata.
TAR Emilia Romagna (PR) Sez. I n. 177 del 24 giugno 2019
Rifiuti.Inquinamento del suolo e coinvolgimento dei potenziali responsabili della contaminazione
In tema di inquinamento del suolo, la disciplina di settore non impone il coinvolgimento dei potenziali responsabili della contaminazione sin dai primi accertamenti. L’art. 244, comma 2, del D. Lgs. n. 152/2006, infatti, si limita a disporre che “la provincia, ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, dopo aver svolto le opportune indagini volte ad identificare il responsabile dell'evento di superamento e sentito il comune, diffida con ordinanza motivata il responsabile della potenziale contaminazione a provvedere ai sensi del presente titolo”. La necessità di un coinvolgimento del potenziale responsabile si palesa solo in un secondo tempo come si ricava dai contenuti dell’art. 242, comma 4, laddove prevede che “entro sei mesi dall'approvazione del piano di caratterizzazione, il soggetto responsabile presenta alla regione i risultati dell'analisi di rischio. La conferenza di servizi convocata dalla regione, a seguito dell'istruttoria svolta in contraddittorio con il soggetto responsabile, cui è dato un preavviso di almeno venti giorni, approva il documento di analisi di rischio entro i sessanta giorni dalla ricezione dello stesso. Tale documento è inviato ai componenti della conferenza di servizi almeno venti giorni prima della data fissata per la conferenza e, in caso di decisione a maggioranza, la delibera di adozione fornisce una adeguata ed analitica motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza”.
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