Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
Nell'area dedicata alla rivista è scaricabile l'ultimo fascicolo pubblicato
Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
Nell'area dedicata alla rivista è scaricabile l'ultimo fascicolo pubblicato
Cass. Sez. III n. 36400 del 26 agosto 2019 (UP 17 apr 2019)
Pres. Lapalorcia Est. Reynaud Ric. Martino
Rifiuti.Verifica periodica di conformità dei rifiuti conferiti in discarica
La verifica periodica di conformità dei rifiuti conferiti in discarica, da effettuarsi dal gestore almeno una volta l’anno secondo quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 3, comma 2, e 2, comma 3, d.m. 27 settembre 2010, disposizione richiamata nel caso di specie dall’A.I.A., va effettuata entro il 31 dicembre dell’anno civile di riferimento.
TAR Lombardia (BS) Sez. I n. 787 del 29/8/2019
Rifiuti.Materiali di riporto
I materiali di riporto restano sottratti alla disciplina dei rifiuti se conformi ai limiti del test di cessione, mentre, in caso contrario, tali matrici vanno qualificate come “fonti di contaminazione”, con la conseguenza che le caratteristiche qualitative del materiale utilizzato per i riempimenti debbono, in tal caso, essere verificate in relazione alla destinazione impressa all’area in questione dallo strumento urbanistico vigente. Ne deriva che solo “le matrici materiali di riporto che non siano risultate conformi ai limiti del test di cessione sono fonti di contaminazione e come tali devono essere rimosse o devono essere rese conformi ai limiti del test di cessione tramite operazioni di trattamento che rimuovano i contaminanti o devono essere sottoposte a messa in sicurezza permanente utilizzando le migliori tecniche disponibili e a costi sostenibili che consentono di utilizzare l’area secondo la destinazione urbanistica senza rischi per la salute
Cass. Sez. III n. 36397 del 26 agosto 2019 (UP 17 apr 2019)
Pres. Lapalorcia Est. Reynaud Ric. Taranto
Urbanistica.Lottizzazione abusiva e rilascio permessi di costruire
Laddove manchi la necessaria autorizzazione, il reato di lottizzazione abusiva non è escluso dal rilascio dei permessi di costruire, dovendosi qui ribadire il risalente indirizzo secondo cui – posto che la convenzione di lottizzazione prevede anche l'accollo di una quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria – nemmeno l'impegno del privato ad eseguire le opere di urbanizzazione primaria nel contesto del rilascio di un titolo edilizio può surrogare la mancanza di un piano di lottizzazione, poiché l'urbanizzazione dei terreni deve essere programmata per zona e non avvenire in occasione dell'edificazione dei singoli lotti, sicché costituisce lottizzazione abusiva anche la nuova utilizzazione del terreno a scopo di insediamento residenziale pur se sia richiesto il permesso di costruire ovvero siano rilasciati una pluralità di permessi nella zona interessata dal nuovo insediamento, tanto più che il permesso di costruire non ha la funzione di pianificare l'uso del territorio
TAR Campania (NA) Sez. IV n. 4420 del 28 agosto 2019
Urbanistica.Acquisizione di area ulteriore rispetto a quella di sedime
Mentre per l’area di sedime l’automatismo dell’effetto acquisitivo rende superflua ogni motivazione sul punto, l’individuazione di un’area ulteriore da acquisire (oltre a dover essere precisata con apposite indicazioni relative all’estensione) deve essere giustificata con l’esplicitazione delle opere necessarie ai fini urbanistico-edilizi che siano destinate ad occupare l’intera zona di terreno che il Comune intende acquisire
Consiglio di Stato Sez. II n. 6121 del 9 settembre 2019
Ambiente in genere.Limiti alla prosecuzione dell’attività di cava in Campania
Nella Regione Campania la prosecuzione dell’attività di cava avvenuta ope legis in virtù dell’art. 36, l. reg. 13 dicembre 1985, n. 54, non avrebbe potuto di certo continuare, in assenza di un provvedimento formale, a tempo indeterminato ed oltre il termine massimo dei venti anni stabilito, invece, dalla legge per le ditte regolarmente autorizzate (segnalazione Avv. M. Balletta)
Cass. Sez. III n. 36367 del 23 agosto 2019 (UP 5 apr 2019)
Pres. Izzo Est. Cerroni Ric. Bernardi
Rifiuti.Pratica della fertirrigazione
La fertirrigazione, quale presupposto di sottrazione delle deiezioni animali alla disciplina sui rifiuti, richiede, in primo luogo, l’esistenza effettiva di colture in atto sulle aree interessate dallo spandimento, nonché l’adeguatezza di quantità e qualità degli effluenti e dei tempi e modalità di distribuzione al tipo e fabbisogno delle colture e, in secondo luogo, l’assenza di dati sintomatici di una utilizzazione incompatibile con la fertirrigazione, quali, ad esempio, lo spandimento di liquami lasciati scorrere per caduta a fine ciclo vegetativo
Pagina 534 di 615