Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Cass. Sez. III n. 38470 del 17 settembre 2019 (UP 24 mag 2019)
Pres. Andreazza Est. Cerroni Ric. Stella
Caccia e animali. Divieto di sparare a distanza inferiore ai centocinquanta metri in direzione di fabbricati destinati ad abitazione
La violazione, da parte del cacciatore, del divieto di sparare a distanza inferiore ai centocinquanta metri in direzione di fabbricati destinati ad abitazione non costituisce illecito amministrativo, ma integra il reato di accensione ed esplosioni pericolose (art. 703 cod. pen.), sì da escludere la natura speciale delle norme in genere fissate in tema di caccia, e quindi la configurabilità di un mero illecito amministrativo.
Cass. Sez. III n. 38021 del 13 settembre 2019 (UP 30 mag 2019)
Pres. Sarno Est. Reynaud Ric. Viasu ed altro
Aria.Reato di getto pericoloso di cose
Posto che all’inciso "nei casi non consentiti dalla legge", contenuto nella disposizione ncriminatrice di cui all’art. 674 cod. pen. e riferibile solo alle emissioni che possono essere specificamente autorizzate, deve riconoscersi un valore rigido e decisivo, tale da costituire una sorta di spartiacque tra il versante dell'illecito penale, da un lato, e dell'illecito civile, dall'altro, poiché il reato di getto pericoloso di cose non è configurabile nel caso in cui le emissioni provengano da un'attività regolarmente autorizzata o da un'attività prevista e disciplinata da atti normativi speciali, e siano contenute nei limiti previsti dalle leggi di settore o dagli specifici provvedimenti amministrativi che le riguardano, il cui rispetto implica una presunzione di legittimità del comportamento
Cass. Sez. III n. 37475 del 10 settembre 2019 (UP 13 giu 2019)
Pres. Ramacci Est. Reynaud Ric. Meola
Urbanistica.Permesso di costruire annullato o revocato e giudizio cautelare
Neppure a livello di fumus richiesto in sede cautelare reale può ritenersi la sussistenza del reato di lavori sine titulo di cui all’art. 44, comma 1, d.P.R. 380 del 2001 per opere realizzate in forza di un permesso di costruire in base al mero rilievo che lo stesso è stato successivamente revocato o annullato in sede amministrativa o giurisdizionale, dovendosi invece accertare se quel titolo potesse considerarsi già in origine tamquam non esset per contrasto con la disciplina normativa e di pianificazione.
Consiglio di Stato Sez. II n.6162 del 13 settembre 2019
Urbanistica.Condono edilizio e ordinanza di demolizione
La presentazione di un'istanza di condono edilizio, art. 32 del d.l. 269 del 2003, convertito con modificazioni con l. 326 del 2003, successivamente all’emanazione delle ordinanze di demolizione e di eventuali atti repressivi consequenziali rileva sul piano processuale - quale conseguenza dei suoi effetti sostanziali - e rende inefficace tali provvedimenti e, quindi, improcedibile l'impugnazione proposta avverso gli stessi per sopravvenuto difetto di interesse alla sua decisione
Cass. Sez. III n. 37464 del 10 settembre 2019 (UP 14 mag 2019)
Pres. Ramacci Est. Gentili Ric. Vurro ed altri
Urbanistica.Ristrutturazione edilizia e risanamento conservativo
Gli interventi di "ristrutturazione edilizia", la cui realizzazione senza il preventivo rilascio del permesso di costruire integra il reato di cui all'art. 44 del dPR n. 380 del 2001, comprendono l'esecuzione di lavori consistenti nel ripristino o nella sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, ovvero nella eliminazione, modificazione e inserimento di nuovi elementi ed impianti, e sono distinguibili dagli interventi di "risanamento conservativo", in relazione ai quali non vi è la necessità del rilascio del permesso a costruire, i quali si caratterizzano per il mancato apporto di modifiche sostanziali all'assetto edilizio preesistente, alla luce di una valutazione compiuta tenendo conto della globalità dei lavori eseguiti e delle finalità con questi perseguite (fattispecie relativa ad opere realizzate in quattro appartamenti comportanti una sostanziale modifica dell’immobile, estendendone di fatto la cubatura utile a fini abitativi)
TAR piemonte Sez. I n.969 del 5 settembre 2019
Aria.Poteri di ordinanza in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione
L’articolo 278 del d.lgs 12 aprile 2006, n. 152, disciplina i poteri di ordinanza in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera secondo un criterio di gradualità e di progressività nell’ottica di un bilanciamento tra la tutela dell’ambiente e le esigenze della produzione. Essi si esercitano all’interno di un complesso procedimento coordinato ed integrato di controllo dell’attività produttiva che viene incardinato con un primo atto formale e necessario che è la diffida con assegnazione di un termine entro il quale le inosservanze alle prescrizioni ambientali devono essere eliminate.
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