Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Cass. Sez. III n. 38471 del 17 settembre 2019 (UP 30 mag 2019)
Pres. Sarno Est. Reynaud Ric. Stroppa
Beni Ambientali.Qualificazione giuridica di bosco
Dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 227, deve qualificarsi come bosco - meritevole di protezione ai sensi dell'art. 181 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - ogni terreno coperto da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva, da castagneti, sughereti o da macchia mediterranea, purché aventi un'estensione non inferiore a mq. duemila, con larghezza media non inferiore a metri venti e copertura non inferiore al 20 per cento. Le leggi regionali possono dettare una diversa disciplina ai fini dell'individuazione delle zone assoggettate a vincolo paesaggistico e classificate "bosco" e, ai fini penali, tale nozione deve intendersi in senso normativo e non naturalistico, in quanto finalizzata ad evitare deturpamenti "a macchia" di aree boschive. La disposizione normativa prende in considerazione le caratteristiche di tutte le aree omogenee limitrofe a quelle interessate dalla opere, e non solo queste ultime, giacché in tal caso si potrebbero realizzare senza autorizzazione interventi di modifica di territori aventi estensione inferiore ai 2000 metri quadrati, ancorché limitrofi a più ampie aree omogenee ed aventi copertura boschiva, ciò che la normativa citata ha appunto voluto vietare.
TAR Emilia Romagna (BO) Sez.I n. 716 del 21 settembre 2019
Rifiuti.Materiali alla rinfusa sul terreno
La presenza di materiali alla rinfusa su un terreno non configura l'abbandono di rifiuti ex art. 192 D.lgs. 152/2006 qualora sia dimostrato che quegli oggetti si trovano sul terreno per assolvere una qualche funzione e non siano stati meramente depositati.
Regolamento recante modifica degli allegati II, III, III B e IV del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, relativo all'attuazione della direttiva 2001/18/CE concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati, in conformita' alla direttiva (UE) 2018/350 della Commissione dell'8 marzo 2018.
Quando, con un emendamento, un rifiuto scompare in una regione e resta rifiuto in un’altra. e’ l’economia circolare, bellezza
di Gianfranco AMENDOLA
TAR Veneto Sez. II n.1013 del 20 settembre 2019
Urbanistica.Difformità rilevanti ai fini sanzionatori
Il comma 2-ter dell’art. 34 DPR 380/2001 consente di escludere dall’ambito delle difformità rilevanti ai fini sanzionatori quelle che si verificano a causa di un fisiologico scarto tra la precisione del disegno e la realizzazione, o dalla consistenza dei materiali, o dalla necessità di modesti adeguamenti in sede esecutiva e, pertanto, non possono che rilevare le misure effettive delle opere realizzate. Peraltro è la stessa norma che espressamente correla la soglia del 2% alle “misure progettuali”. I parametri urbanistici, invece, definiscono gli elementi rilevanti per la determinazione della capacità edificatoria di un fondo. Ad essi può farsi riferimento per valutare la sostanziale conformità alla disciplina urbanistico-edilizia di un intervento realizzato in difformità dal progetto assentito ai fini di una sanatoria. L’ipotesi regolata dal comma 2-ter dell’art. 34 DPR 380/2001 definisce, invece, i limiti quantitativi entro i quali gli eventuali scostamenti dalle misure progettuali non sono ritenuti causa di difformità dell’opera rispetto al progetto.
L'attività di ARPA Lombardia sul fronte delle indagini di polizia giudiziaria: il caso dell'"aliquota reati contro l'ambiente e la salute" istituita alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio
di Davide CORBELLA
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