Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Cass. Sez. III n. 51006 del 9 novembre 2018 (UP 15 giu 2018)
Pres. Cavallo Est. Galterio Ric. Girardi
Acque.Individuazione delle acque reflue industriali
Nella nozione di acque reflue industriali definita dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 74, comma 1, lett. h), (come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4) rientrano tutti i tipi di acque derivanti dallo svolgimento di attività produttive, in tale accezione dovendosi ricomprendere tutti i reflui che non attengono prevalentemente al metabolismo umano ed alle attività domestiche, cioè non collegati alla presenza umana, alla coabitazione ed alla convivenza di persone, né si configurano come acque meteoriche di dilavamento, intendendosi per tali quelle piovane anche se venute in contatto con sostanze o con materiali. Da ciò discende che sono da considerare scarichi industriali, oltre ai reflui provenienti da attività di produzione industriale vera e propria, anche quelli provenienti da insediamenti ove si svolgono attività artigianali e di prestazioni di servizi, quando le caratteristiche qualitative degli stessi siano diverse da quelle delle acque domestiche. Devono pertanto pacificamente ritenersi rientranti nella nozione di acque reflue industriali quelle provenienti e scaricate, come nella specie, dalle operazioni di lavaggio di capannoni adibiti in forma stabile ad allevamento di animali.
Cass. Sez. III n. 51004 del 9 novembre 2018 (UP 15 giu 2018)
Pres. Cavallo Est. Mengoni Ric. Cucco
Rifiuti. Scarti di origine animale
Gli scarti di origine animale sono sottratti all'applicazione della normativa in materia di rifiuti, e soggetti esclusivamente al Regolamento CE n. 1774/2002, solo se qualificabili come sottoprodotti ai sensi dell'art. 183, comma primo, lett. n), d. lgs. n. 152 del 2006; diversamente, in ogni altro caso in cui il produttore se ne sia disfatto per destinarli allo smaltimento, restano soggetti alla disciplina generale sui rifiuti
Corte di giustizia (Seconda Sezione) 7 novembre 2018
«Rinvio pregiudiziale – Direttiva 92/43/CEE – Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche – Zone speciali di conservazione – Articolo 6 – Opportuna valutazione dell’incidenza di un piano o di un progetto su un sito – Programma nazionale di gestione dei depositi di azoto – Nozioni di “progetto” e di “opportuna valutazione” – Valutazione globale a monte delle autorizzazioni individuali di aziende agricole che generano tali depositi»
TAR Abruzzo (PE) Sez. I n. 316 del 25 ottobre 2018
Aria.Poteri di ordinanza ex art. 278 d.lgs. n. 152/2006
I poteri di ordinanza di cui all’art. 278 cit. devono essere esercitati secondo un criterio di gradualità e progressività e, nell’ottica di un bilanciamento tra la tutela dell’ambiente e le esigenze della produzione, devono essere finalizzati, in sede di primo intervento, alla eliminazione delle irregolarità tramite la riduzione a conformità delle attività autorizzate, e solo quale extrema ratio, nel caso in cui persistano le violazioni, possono culminare nella revoca dell’autorizzazione unica ambientale. L’operatività del meccanismo della revoca, nella logica della norma, presuppone che si verifichino due condizioni, tra loro alternative, in presenza di violazione delle prescrizioni autorizzative, ossia che sia mancato l’adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida, oppure che la reiterata inosservanza delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione determini situazioni di pericolo o danno per la salute o per l’ambiente. In tal caso la revoca, quale espressione di potestà di autotutela decisoria della pubblica amministrazione, riveste una evidente connotazione di tipo sanzionatorio, dal momento che il ritiro dell’atto ampliativo è determinato e vincolato al riscontro della violazione delle condizioni e delle prescrizioni poste a base di un’autorizzazione amministrativa, e quindi del principio di lealtà e correttezza da parte del destinatario dell’atto.
Corte Costituzionale sent. 215 del 26 novembre 2018
Oggetto: Ambiente - Rifiuti - Norme della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Piano regionale di gestione dei rifiuti.
Criteri localizzativi regionali degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti in prossimità di un'opera di captazione delle acque destinate al consumo umano - Individuazione di una distanza minima predefinita dai punti di captazione. Misure di intervento dell'autorità competente in caso di inosservanza delle prescrizioni relative all'autorizzazione unica.
Dispositivo: non fondatezza
Corte costituzionale sent.217 del 29 novembre 2018
Oggetto: Caccia - Norme della Regione Abruzzo - Disposizioni sul controllo della fauna selvatica - Attuazione dei piani di abbattimento - Previsione che consente la partecipazione dei cacciatori iscritti o ammessi agli ambiti territoriali di caccia [ATC] interessati, nominativamente segnalati dai comitati di gestione.
Dispositivo: illegittimità costituzionale parziale
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