Sez. 3, Sentenza n. 4681 del 11/01/2005 Ud. (dep. 09/02/2005 ) Rv. 230676
Presidente: Papadia U. Estensore: Grillo C. Relatore: Grillo C. Imputato: Fragomeni. P.M. D'Angelo G. (Conf.)
(Annulla senza rinvio, App. Reggio Calabria, 25 Novembre 2003)
NAVIGAZIONE - Circolazione con acquascooter in prossimità del litorale - Reato di cui all'art. 1231 cod. nav. - Esclusione - Illecito amministrativo di cui all'art. 39 legge n. 50 del 1971.
Massima (Fonte CED Cassazione)
La circolazione con un acquascooter nello specchio d'acqua antistante il litorale non configura il reato di cui all'art. 1231 cod. nav. (inosservanza di norme sulla sicurezza della navigazione), ma un semplice illecito amministrativo atteso che la condotta in esame è disciplinata dall'art. 39, comma terzo, della legge 11 febbraio 1971 n. 50, come modificato dalla legge 8 luglio 2003 n. 172, in quanto le moto d'acqua o acquascooter rientrano tra le unità da diporto per le quali il citato art. 39 prevede la sola sanzione amministrativa, tranne che sia violata la normativa sulle aree marine protette.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PAPADIA Umberto - Presidente - del 11/01/2005
Dott. VITALONE Claudio - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRILLO Carlo - Consigliere - N. 5
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 5949/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FRAGOMENI AGOSTINO, nato a Siderno il 25/11/1980;
avverso la sentenza n. 1212/03 del 25/11-2/12/2003, pronunciata dalla Corte di Appello di Reggio Calabria.
- Letti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
- udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Carlo M. Grillo;
- udite le conclusioni del P.M., in persona del S. Procuratore Generale Dott. D'ANGELO G., con cui chiede l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalle legge come reato.
La Corte osserva:
FATTO E DIRITTO
Con la decisione indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Reggio Calabria confermava integralmente la sentenza 24/10/2002 con la quale il Tribunale di Locri-Sezione distaccata di Siderno, in composizione monocratica, aveva condannato Fragomeni Agostino alla pena, condizionalmente sospesa, di giorni 20 di arresto in ordine al reato di cui all'art. 1231 cod. nav., accertato il 21/8/2000 perché - in orario riservato alla balneazione, come da ordinanza (n. 14/2000. art. 2) dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Roccella Jonica - circolava a bordo di un acquascooter nello specchio d'acqua, affollato di bagnanti, antistante il litorale di Siderno. Avverso detta sentenza l'imputato propone ricorso, deducendo: 1) inosservanza e/o erronea applicazione degli artt. 1231 cod. nav. e 39 l. n. 50/1971, come, sostituito dall'art. 1, comma 1 lett. m), l. n. 172/2003 (in relazione all'art. 606 lett. 'b' c.p.p.), in quanto tale ultima norma prevede per la fattispecie in esame la sanzione amministrativa, tacitamente abrogando, per quanto concerne la navigazione da diporto, l'art. 1231 cod. nav.; 2) inosservanza e/o erronea applicazione dell'art. 1231 cod. nav. (in relazione all'art. 606 lett. 'b' c.p.p.), non essendo stata acquisita alcuna prova circa l'effettiva presenza in loco di bagnanti, e quindi sulla messa a repentaglio della loro incolumità; 3) mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione sul punto (in relazione all'art. 606 lett. 'e' c.p.p.) in quanto, trattandosi di un reato di pericolo concreto, incombe all'accusa, e non all'imputato, l'onere di provare l'effettivo rischio per la navigazione; 4) violazione dell'art. 421 ult. comma. c.p. ed omessa e/o illogica motivazione risultante dall'atto impugnato (in relazione all'art. 606 lett. 'b' ed 'e' c.p.p.), essendo indimostrata la mancata percezione colposa dell'ordinanza amministrativa violata, peraltro non sufficientemente divulgata, per cui non può dirsi raggiunta la prova della sussistenza dell'elemento psicologico del reato. All'odierna udienza dibattimentale il P.M. conclude come riportato in epigrafe. Il ricorso merita accoglimento.
La prima doglianza, dalla quale le altre restano assorbite, è infatti fondata.
"È navigazione da diporto quella effettuata a scopi sportivi o ricreativi dai quali esuli il fine di lucro", così recita l'art. 1, comma 2, della l. n. 50/1971, come modificato dalla recente l. n. 172/2003.
Non v' è dubbio che la moto d'acqua o acquascooter rientri tra le costruzioni destinate alla navigazione da diporto elencate dal comma 3 dello stesso articolo, e precisamente tra le "unità da diporto", definite come "ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto". Considerato che l'imputato, come appare pacifico, utilizzava il mezzo in questione per fini di diporto, la fattispecie in esame deve intendersi disciplinata dal novellato art. 39, comma 3, l. n. 50/1971, lex specialis, e non dall'art. 1231 cod. nav., giusta la prospettazione accusatoria; infatti la richiamata norma del 2003 Stabilisce: "Salvo che il fatto costituisca violazione della normativa sulle aree marine protette, chi nell'utilizzo di una unità da diporto non osserva una disposizione di legge o di regolamento o un provvedimento legalmente emanato dall'autorità competente in materia di uso del demanio marittimo, del mare territoriale e delle acque interne, ivi compresi i porti, ovvero non osserva una disposizione di legge o di regolamento in materia di sicurezza della navigazione è soggetto alla sanzione amministrativa...". È evidente, dunque, l'intentio legis di depenalizzare l'inosservanza di disposizioni impartite - anche in materia di sicurezza della navigazione, oltre che in materia di uso del demanio marittimo o del mare territoriale - da parte di chi utilizzi una "unità da diporto", come nel caso di specie, per cui deve essere annullata l'impugnata sentenza.
Apparentemente contrastanti con quanto affermato risultano le sentenze Cass. Sez. 3^, 20 marzo 1993, PM/Berdini e 21 dicembre 1993, Capriati, quest'ultima riguardante fattispecie affatto simile a quella de qua (acquascooter utilizzato a distanza dalla riva inferiore alla consentita), ma bisogna considerare che, all'epoca dei fatti giudicati, non era ovviamente in vigore la novella del 2003, che prevede per la violazione in questione la semplice sanzione amministrativa.
All'annullamento della sentenza consegue la trasmissione degli atti all'autorità amministrativa competente.
P.Q.M.
la Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato e dispone la trasmissione degli atti alla Capitaneria di Porto di Reggio Calabria. Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2005.
Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2005