TAR Sicilia (CT) Sez. II n. 3042 del 17 ottobre 2023
Urbanistica.Articolo 34 TUE e quantifdicazione della sanzione sostitutiva
In tutti i casi in cui debba farsi applicazione della sanzione sostitutiva di cui all'art. 34, comma 2 del D.P.R. n. 380/2001 la quantificazione è per legge affidata ai parametri di calcolo indicati dai citati articoli 14 e 22 della legge n. 392/1978 e non è nella libera disponibilità del Comune. La legge n. 392/1978, tuttavia, contempla due distinti criteri di calcolo del costo di produzione a seconda della data di edificazione degli edifici: ai sensi dell'art. 14, per gli immobili la cui costruzione è stata ultimata entro il 31 dicembre 1975, il costo base a metro quadrato è fissato direttamente dalla legge; ai sensi dell'art. 22, per gli edifici realizzati successivamente al 31 dicembre 1975 e con destinazione residenziale, il costo base di produzione a metro quadrato è invece determinato non in un ammontare fisso, ma annualmente con d.P.R..
Pubblicato il 17/10/2023
N. 03042/2023 REG.PROV.COLL.
N. 02924/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2924 del 2014, proposto da Ligresti Grazia Maria, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo La Spina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Paternò, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Mauro Di Pace, Davide Alfredo Luigi Negretti, Davide Salvatore Cuomo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento di applicazione della sanzione pecuniaria per opere realizzate in parziale difformità dal progetto approvato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Paternò;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 ottobre 2023 il dott. Emanuele Caminiti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
FATTO
Parte ricorrente espone di essere proprietaria di un immobile sito in Paternò, realizzato con progetto approvato in data 27 marzo 1953 e individuato catastalmente al foglio 60/F, particelle 54/2 e 56.
In data 15 maggio 2012, la ricorrente presentava istanza ai sensi dell’art. 34 del D.P.R. n. 380/2001, allegando anche il calcolo della eventuale sanzione amministrativa da applicare determinando di tal guisa l’importo della sanzione dovuta in € 1946,48.
Con nota n. 2945 del 24 giugno 2013, il Comune invitava la ricorrente a versare la sanzione pecuniaria dovuta, determinandola in complessivi € 14.639,66 facendo riferimento per il relativo calcolo all’art. 22 della legge 392/1978.
A seguito di successive interlocuzioni, l’Ente comunale determinava in € 2.156,00 l’importo dovuto, che la ricorrente si dichiarava disposta a corrispondere con nota del 20 settembre 2013; tuttavia, con provvedimento del 11 agosto 2014, confermando il provvedimento del 24 giugno 2013, veniva determinato l'importo di € 14.640,00, quale sanzione pecuniaria dovuta per la fiscalizzazione delle opere oggetto della concessione/autorizzazione.
Avverso tale provvedimento – ritenendolo illegittimo – la Ligresti proponeva ricorso per i seguenti i motivi di diritto:
a - illegittimità dell'applicazione della sanzione pecuniaria. Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241. Violazione del principio dell'affidamento del diritto. Eccesso di potere sotto il profilo della irragionevolezza del provvedimento per difetto di motivazione poiché non risulterebbero in alcun modo indicate le ragioni per le quali il Comune avrebbe adottato l'atto in questione, mancando l'indicazione dell'attività istruttoria espletata, nonché l'interesse pubblico che avrebbe legittimato l'applicazione della sanzione in ragione del notevole lasso di tempo trascorso dalla presunta commissione della violazione;
b - violazione e falsa applicazione dell'art. 34 D.P.R. 06.06.2001, in combinato disposto con gli articoli 14 e 22 Legge 39211978. Erronea applicazione del principio di retroattività. Violazione dell'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale poiché l’Amministrazione avrebbe applicato, per la quantificazione della sanzione, il criterio previsto dall’art. 22 della legge n. 392/1978 anziché quello previsto dall’art. 14 della stessa legge; veniva osservato altresì che, nella fattispecie in esame, vigerebbe il divieto di retroattività;
c - violazione e falsa applicazione dell'art. 14 della legge 392/78. Eccesso di potere sotto il profilo dell'errata interpretazione della Legge 392/1978. Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà dell'atto perché il calcolo del costo di produzione deve riferirsi al valore del bene quando l’abuso è stato perpetrato: trattandosi, nella fattispecie di un manufatto ante 1975 il legislatore con la norma in rubrica avrebbe fatto riferimento nella determinazione del costo base ad un importo fisso di lire 225.000 (diversamente da quello dell’art. 22, previsto per gli immobili successivamente realizzati al 31 dicembre 1975, per il quale, invece, viene prevista la rivalutazione in virtù degli indici Istat);
d - violazione dell'articolo 11 Legge 24111990. Violazione del principio di imparzialità e buon andamento della P.A. poiché non sarebbe stato rispettato l’accordo intercorso tra la ricorrente e l’Amministrazione locale resistente in ordine alla quantificazione della sanzione di cui in parola con applicazione dell’art. 14 della legge sull’equo canone.
e - Eccesso di potere per disparità di trattamento e ingiustizia manifesta perché in un caso del tutto analogo il Comune ritenne congruo applicare il costo base di cui all'articolo 14 Legge sopra citata;
f — Violazione dell'articolo 10 bis L. 07.08.1990, n. 241 perché il provvedimento impugnato sarebbe stato adottato in assenza della comunicazione prevista dall'articolo 10 bis L.241/1990.
Si costituiva in giudizio con atto di mera forma l’Amministrazione comunale.
Con Decreto Presidenziale n. 1563 del 30 novembre 2022, veniva dichiarata l’interruzione del giudizio stante la cancellazione dall’Albo dell’Avvocato Alfio Platania.
Con atto del 15 febbraio 2023, si costituivano in giudizio per conto del Comune di Paternò nuovi procuratori meglio specificati in epigrafe.
In data 29 settembre 2023, il Comune depositava documentazione attestante l’avvio del procedimento di riesame.
All’udienza del 5 ottobre 2023, la difesa dell’Amministrazione locale chiedeva un rinvio rappresentando la sussistenza di un procedimento di riesame sulla res controversa; su tale richiesta la difesa della ricorrente non si opponeva. Dopo la discussione, la causa viene posta in decisione.
DIRITTO
Preliminarmente deve osservarsi che la richiesta di rinvio non può essere accolta posto che l’avvio del procedimento di riesame da parte dell’Ente comunale non integra l’ipotesi eccezionale che potrebbe giustificare il rinvio della causa ai sensi dell’art. 73 comma 1 bis, secondo cui “il rinvio della trattazione della causa è disposto solo per casi eccezionali”; tanto più se si considera il notevole lasso di tempo intercorso di quasi dieci anni tra l’esercizio dei due poteri da parte del Comune (il potere sanzionatorio risale, infatti, al mese di agosto del 2014, mentre l’avvio del procedimento di riesame risulta comunicato al ricorrente in data 26 settembre 2023).
Ciò premesso, il Collegio osserva che oggetto della presente controversia riguarda (non l’an della sanzione pecuniaria ma) il quantum della stessa: in particolare, l’oggetto del contendere si appunta sul criterio di calcolo del costo di produzione ossia se trova applicazione, nella fattispecie in esame, il criterio previsto dall’art. 14 o quello previsto dall’art. 22 della legge n. 392/1978.
Va osservato preliminarmente che la disposizione normativa contenuta nell'art. 34, comma 3 del D.P.R. n. 380/2001 stabilisce che "quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il dirigente o il responsabile dell'ufficio applica una sanzione pari al doppio del costo di produzione, stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392, della parte dell'opera realizzata in difformità dal permesso di costruire, se ad uso residenziale, e pari al doppio del valore venale, determinato a cura della agenzia del territorio, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale"; dal dato testuale di tale disposizione normativa risulta evidente che il calcolo del costo di produzione dell'edificio avvenga in base alle disposizioni della l. 392/1978 soltanto.
Come chiarito a più riprese dalla giurisprudenza, si tratta d'un rinvio in senso materiale a tale normativa, riferito ad una specifica metodologia di calcolo del costo di produzione degli immobili, al di là ed indipendentemente dall'attuale loro vigenza nella materia delle locazioni urbane (cfr. Cons. St., St., IV, 12 marzo 2007 n. 1203). Anzi, il testo unico racchiuso nel DPR n. 380 è ben successivo alla riforma dell'equo canone, ma non ha inteso adeguarsi al nuovo regime ex l. 9 dicembre 1998 n. 431 né allora, né adesso, nonostante tutte le novelle intervenute nella disciplina dell'edilizia. Pertanto, le regole racchiuse nella L. n. 392/1978 costituiscono il punto di riferimento necessario per la determinazione della sanzione, secondo una precisa scelta legislativa che, come già spiegato, non può essere elusa con interpretazioni non aderenti a tale dato normativo di riferimento (...)" (Consiglio di Stato, sez. VI - 23/09/2022, n. 8170).
Dunque, in tutti i casi in cui debba farsi applicazione della sanzione sostitutiva di cui all'art. 34, comma 2 del D.P.R. n. 380/2001 la quantificazione è per legge affidata ai parametri di calcolo indicati dai citati articoli 14 e 22 della legge n. 392/1978 e non è nella libera disponibilità del Comune.
La legge n. 392/1978, tuttavia, contempla due distinti criteri di calcolo del costo di produzione a seconda della data di edificazione degli edifici: ai sensi dell'art. 14, per gli immobili la cui costruzione è stata ultimata entro il 31 dicembre 1975, il costo base a metro quadrato è fissato direttamente dalla legge (ed ammontava per gli immobili siti in Sicilia a lire 225.000); ai sensi dell'art. 22, per gli edifici realizzati successivamente al 31 dicembre 1975 e con destinazione residenziale, il costo base di produzione a metro quadrato è invece determinato non in un ammontare fisso, ma annualmente con d.P.R..
Nella fattispecie, l’interessata non ha fornito alcuna prova in ordine alla realizzazione dell’illecito in epoca anteriore al 31 dicembre 1975, sicché va comunque applicato l’art. 22 e non l’art. 14 della legge n. 392/1978.
In altri termini, poiché non risulta provato che i lavori in difformità vennero completati prima del 1975, per la determinazione del costo base di produzione occorre fare riferimento all'art. 22 della legge n. 392 del 1978 secondo i sub criteri previsti direttamente dalla disposizione normativa in parola; ne deriva che il provvedimento impugnato risulta legittimo.
Giova altresì evidenziare che il costo base va indicizzato (come avviene in materia di equo canone), sia perché altrimenti l’inflazione si concretizzerebbe in un vantaggio per l’autore dell’abuso o per chi ne beneficia, sia in quanto viene in rilievo un illecito permanente, quindi non si pone alcun problema di retroattività della sanzione.
Parimenti da rigettare risulta la censura sub lettera d) violazione dell'articolo 11 Legge 24111990, sia perché non è mai intervenuto alcun accordo, sia in quanto l’art. 11 riguarda il contenuto discrezionale del provvedimento (mentre qui si tratta di attività vincolata); idem dicasi per la disparità di trattamento, che non può rilevare a fronte di attività vincolata.
Alla luce di quanto sopra esposto, il ricorso è infondato e, per l’effetto, va rigettato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Daniele Burzichelli, Presidente
Emanuele Caminiti, Referendario, Estensore
Cristina Consoli, Referendario