TAR Basilicata Sez.I n. 499 del 21 agosto 2023  
Acque.Metodi di campionamento

L’allegato 5 alla parte III del d.lgs. n. 152/2006 prescrive che le determinazioni analitiche ai fini del controllo di conformità degli scarichi di acque reflue industriali siano di norma riferite ad un campione medio prelevato nell’arco di tre ore. La disposizione prosegue prevedendo che l’autorità preposta al controllo possa, con motivazione espressa nel verbale, effettuare il campionamento su tempi diversi, ma ciò è consentito qualora lo giustifichino particolari esigenze – quali quelle derivanti dalle prescrizioni contenute nell’autorizzazione dello scarico, dalle caratteristiche del ciclo tecnologico, dal tipo di scarico (in relazione alle caratteristiche di continuità dello stesso) e dal tipo di accertamento – e solo al fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare lo scarico. Dunque, la raccolta del campione medio prelevato nell’arco di tre ore costituisce il metodo ordinario di campionamento, ritenuto in via astratta come metodo che garantisce in maggior misura la rappresentatività del reperto da analizzare. Possono essere seguite modalità e tempi diversi (e dunque può ammettersi il campionamento istantaneo) solo in presenza di particolari esigenze, che devono essere indicate con motivazione espressa nel verbale di campionamento, e comunque solo al fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare lo scarico

Pubblicato il 21/08/2023

N. 00499/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00587/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso avente numero di registro generale 587 del 2021, proposto da
- Rendina Ambiente s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in giudizio dagli avvocati Riccardo Montanaro, Angiola Peyrano Pedussia, Luigi Petrone, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Potenza, al corso XVIII Agosto 1860 n. 2, e domicilio digitale in atto;

contro

- Regione Basilicata, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
- Provincia di Potenza, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
- Il Ministero della difesa, Comando carabinieri per la tutela ambientale e la transizione ecologica, in persona del legale rappresentante pro tempore, e l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Basilicata - ARPAB, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi in giudizio dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati, in Potenza, al corso XVIII Agosto 1860 n. 46;

nei confronti

- Fenice s.p.a., non costituita in giudizio;
- Azienda Sanitaria Locale Potenza (Asp), Comune di Melfi, non costituiti in giudizio

per l'annullamento

- della nota Regione Basilicata, Direzione generale dell’ambiente, del territorio e dell’energia, Ufficio compatibilità ambientale, prot. n.0027410 in data 19 ottobre 2021, trasmessa in pari data;

- nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti e, in particolare:

- del verbale A.R.P.A.B. di sopralluogo e campionamento n. 73/2021 in data 30 giugno 2021, consegnato alla Società a mani in pari data;

- del rapporto di prova A.R.P.A.B. in data 22 luglio 2021 n. 20212246, contenente gli esiti del campionamento effettuato in data 30 giugno 2021, trasmesso alla Società in data 21 ottobre 2021;

- della nota del Comando Carabinieri per la Tutela Ambientale e la Transizione Ecologica, Nucleo Operativo Ecologico di Potenza n. 11/39-115/2020 del 7 ottobre 2021 (acquisita al prot. dipart. n. 26326/23AD del 9 ottobre 2021), atto richiamato nella suddetta diffida regionale e non conosciuto dalla Società, in relazione al quale la ricorrente si riserva fin d'ora di proporre eventuali motivi aggiunti;

- ove dovesse occorrere, -della nota del comando di Polizia provinciale indirizzata all' A.R.P.A.B. e alla Provincia di Potenza, in data 29 giugno 2021, “Richiesta di campionamenti”, allegata al suddetto verbale A.R.P.A.B. n. 73/2021 in data 30 giugno 2021.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Basilicata;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, all'udienza del giorno 19 aprile 2023, il Consigliere avv. Benedetto Nappi;

Uditi per le parti i difensori presenti, come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Rendina Ambiente s.r.l. (di seguito anche soltanto Rendina), con atto depositato il 21 dicembre 2021, è insorta avverso l’atto in epigrafe, recante una “Contestazione di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie di cui all’AIA rilasciata con d.g.r. n. 428/2014, relativa all’installazione sita in località San Nicola, zona industriale del Comune di Melfi”, e conseguente diffida ai sensi del d.lgs. n. 152 del 2006, art. 29-decies, comma 9.

1.1. In fatto, dagli atti di causa emerge quanto segue:

- in data 30 giugno 2021, l’ARPAB, su richiesta della Polizia provinciale di Potenza, ha prelevato un campione presso il punto di consegna denominato “S1” (dedicato ai “reflui tecnologici, prima pioggia e civili” avente quale “ricettore finale l’impianto di trattamento acque reflue ubicato nel vicino stabilimento SATA, di proprietà e gestione della Fenice s.p.a.), situato all’interno dell’impianto di termovalorizzazione;

- il successivo 19 di ottobre la Regione Basilicata, sulla scorta dell’esito delle relative analisi, ha emanato l’atto prot. n. 0027410, qui avversato;

- in particolare, tale atto riposa sulla seguente motivazione: «si fa riferimento alla nota [...] colla quale è stato trasmesso il rapporto di prova dell’ARPAB inerente i risultati analitici sulle acque di scarico del termovalorizzatore della società Rendina Ambiente s.r.l., per far presente quanto segue. Dall’esame del rapporto di prova, relativo ad un campione prelevato in data 30.06.2021 presso il punto denominato S1, emerge per il parametro “pH” il superamento del limite di cui al regolamento di utenza con la società Fenice s.p.a., presso il cui impianto di trattamento (denominato TAR) confluiscono i reflui del termovalorizzatore; nello specifico, il dato misurato è pari a 11,9 u. pH, a fronte di un valore che deve essere ricompreso nell’intervallo 6,5-8,5 u.pH. Si richiama che, a mente della prescrizione n. 12.8.100 di cui all’allegato 1 della D.G.R. n. 428/2014, per la verifica del rispetto dei valori delle emissioni (in questo caso idriche) il gestore deve attuare quanto previsto nel piano di monitoraggio e controllo che, per lo scarico in fognatura e invio presso il TAR, prevede che i parametri e il loro limiti siano quelli riportati nel regolamento di utenza»;

- alcun esito ha sortito l’istanza di annullamento in autotutela proposta dalla deducente.

1.2. In diritto, la ricorrente ha dedotto da più angolazioni, la violazione e falsa applicazione di legge e l’eccesso di potere.

2. L’Amministrazione regionale, ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio.

2.1. Il Ministero della difesa e l’ARPAB, comparsi in lite, hanno concluso per il rigetto del ricorso per infondatezza.

3. Alla pubblica udienza del 19 aprile 2023, previo deposito di documenti e scritti difensivi, i procuratori presenti hanno precisato le rispettive posizioni e l’affare è transitato in decisione.

4. Il ricorso è fondato, alla stregua della motivazione che segue.

5.1. Coglie nel segno la dedotta censura di violazione delle modalità di campionamento prescritte dall’allegato 5 alla parte III del testo unico dell’ambiente.

In particolare, tale disciplina prescrive al punto 1.2.2., rubricato “determinazioni analitiche”, quanto segue: «Le determinazioni analitiche ai fini del controllo di conformità degli scarichi di acque reflue industriali sono di norma riferite ad un campione medio prelevato nell'arco di tre ore. L'autorità preposta al controllo può, con motivazione espressa nel verbale di campionamento, effettuare il campionamento su tempi diversi al fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare lo scarico qualora lo giustifichino particolari esigenze quali quelle derivanti dalle prescrizioni contenute nell'autorizzazione dello scarico, dalle caratteristiche del ciclo tecnologico, dal tipo di scarico (in relazione alle caratteristiche di continuità dello stesso), il tipo di accertamento (accertamento di routine, accertamento di emergenza, ecc.)».

Ora non è controverso, essendo anzi riconosciuto dalla difesa erariale, che il campionamento su cui si disputa sia stato di tipo istantaneo. Tuttavia, alcuna motivazione, in evidente deviazione dall’iter procedimentale testé delineato, è riportata nel (laconico) verbale redatto dall’ARPAB all’esito delle operazioni di campionamento.

Va dunque, per tale versante, richiamato, dandosi a esso continuità, il condivisibile arresto pretorio reso in questione del tutto analoga, secondo cui «deve osservarsi che l’allegato 5 alla parte III del d.lgs. n. 152/2006 prescrive che le determinazioni analitiche ai fini del controllo di conformità degli scarichi di acque reflue industriali siano di norma riferite ad un campione medio prelevato nell’arco di tre ore. La disposizione prosegue prevedendo che l’autorità preposta al controllo possa, con motivazione espressa nel verbale, effettuare il campionamento su tempi diversi, ma ciò è consentito qualora lo giustifichino particolari esigenze – quali quelle derivanti dalle prescrizioni contenute nell’autorizzazione dello scarico, dalle caratteristiche del ciclo tecnologico, dal tipo di scarico (in relazione alle caratteristiche di continuità dello stesso) e dal tipo di accertamento – e solo al fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare lo scarico. Dunque, la raccolta del campione medio prelevato nell’arco di tre ore costituisce il metodo ordinario di campionamento, ritenuto in via astratta come metodo che garantisce in maggior misura la rappresentatività del reperto da analizzare. Possono essere seguite modalità e tempi diversi (e dunque può ammettersi il campionamento istantaneo) solo in presenza di particolari esigenze, che devono essere indicate con motivazione espressa nel verbale di campionamento, e comunque solo al fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare lo scarico» (in termini, T.A.R. Umbria, 12 agosto 2020, n. 373; nello stesso senso, T.A.R. Umbria n. 269/2020).

A fronte di tale inequivoca previsione, alcuna motivazione, come si è anticipato, si ritrae dal verbale dell’ARPAB il quale, per vero, neppure riporta le modalità mediante cui il prelievo è stato effettuato, non potendosi surrogare tali gravi carenze in sede di scritti difensivi, con inammissibile motivazione postuma “processuale”.

Tale rilevante violazione procedimentale impatta in modo dirimente sulla stessa attendibilità del campione così ricavato, e delle successive analisi, conseguendone l’illegittimità della contestata e presupponente nota regionale di diffida.

6. Dalle considerazioni che precedono discende l’accoglimento del ricorso, con assorbimento di ogni ulteriore doglianza e, per l’effetto, l’annullamento della diffida impugnata.

7. Le spese seguono la soccombenza, con liquidazione come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente pronunciando sul ricorso, per come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi di cui in motivazione.

Condanna la Regione Basilicata e l’ARPAB alla rifusione delle spese di lite in favore di Rendina Ambiente s.r.l., forfettariamente liquidando le stesse in misura € 2000,00 (duemila/00), cadauna, oltre accessori di legge, se dovuti. Spese compensate relativamente al Ministero della difesa. L’importo del contributo unificato è posto a carico della Regione Basilicata.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2023, coll'intervento dei magistrati:

Fabio Donadono, Presidente

Pasquale Mastrantuono, Consigliere

Benedetto Nappi, Consigliere, Estensore