Cass.Sez. III n. 10527 del 19 marzo 2012 (Ud. 9 feb. 2012)
Pres.Petti Est.Gazzara Ric.Laurenti
Alimenti.Campioni di prodotti alimentari contaminati
Sono utilizzabili le analisi di revisione su campioni di prodotti alimentari (nella specie, di carne avicola) contaminati da "salmonella s.p.p.", benchè eseguite dopo la data di scadenza dell'alimento, laddove esse evidenzino germi patogeni la cui esistenza è del tutto indipendente dal tempo di esecuzione dell'indagine ed è, invece, collegata alla fase della lavorazione e alla non igienicità delle attrezzature e dell'ambiente di lavoro.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 09/02/2012
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 394
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 37496/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Laurenti Roberto, nato a Galliate il 5/2/1966;
Avverso la sentenza resa dal Tribunale di Novara il 16/12/2009;
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
Udita la relazione svolta in udienza dal consigliere dott. Santi Gazzara;
Udito il sostituto Procuratore Generale, nella persona del dott. Alfredo Montagna, il quale ha concluso per la inammissibilit…. Osserva:
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Novara, con sentenza del 16/ 12/2009, ha dichiarato Laurenti Roberto colpevole del reato di cui alla L. n. 283 del 1962, art. 5, lett. d), perché deteneva presso la propria ditta di produzione di carni avicole alcuni involtini di pollo con presenza di Salmonella spp, e lo ha condannato alla pena di Euro 2.600,00 di ammenda.
Propone ricorso per cassazione la difesa del prevenuto, con il seguente motivo:
- le analisi di seconda istanza, effettuate sui campioni prelevati presso la ditta dell'imputato, sono nulle, in quanto eseguite quando il prodotto risultava scaduto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
La argomentazione motivazionale, adottata dal decidente, si palesa del tutto logica e corretta.
Con l'unico motivo di impugnazione la difesa del Laurenti eccepisce la nullità delle analisi sui campioni di involtini di pollo, prelevati presso la ditta del prevenuto, perché effettuate dopo la scadenza del prodotto.
La censura non merita accoglimento ed è totalmente priva di pregio. Rilevasi, infatti, che nei predetti involtini fu riscontrata la presenza di germi del genere "Salmonella spp", per cui al prevenuto fu contestato il reato L. n. 283 del 1962, ex art. 5, lett. d). Va osservato che la data di scadenza del prodotto è apposta nel confezionamento di esso per rendere edotto l'acquirente del termine entro il quale l'alimento va consumato, ma non può avere nessun collegamento con la presenza di germi di salmonella che in esso si dovessero rinvenire a seguito di analisi, in quanto detti germi non si instaurano nella carne avicola allo scadere del detto termine di consumazione, ma è evidente che sono insiti in essa sin dalla fase di lavorazione del prodotto medesimo, precedente alla messa in vendita, a causa della non igienicità delle attrezzature e dell'ambiente di lavoro.
Peraltro il giudice di merito ha richiamato le dichiarazioni rese dai verbalizzanti (Canelli e Sommariva), che procedettero al prelevamento a campione sulle merci, dalle quali emerge che a carico della ditta Laurenti era stata da poco disposta una sospensione della attività produttiva, per la durata di giorni 5, al fine di consentire una radicale revisione del piano di autocontrollo aziendale, giudicato inadeguato, tramite una rivalutazione dei rischi per la salute, nonché la riformulazione delle procedure produttive per la selezione delle materie prime, il lavaggio e la disinfezione dei locali e delle attrezzature, il controllo microbiologico della produzione e dell'ambiente di lavoro. La ditta era già stata, inoltre, classificata "ad alto rischio igienico" ed era, perciò, sottoposta a periodici controlli.
Tenuto conto, poi, della sentenza del 13/6/2000, n. 186, della Corte Costituzionale, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il Laurenti abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, lo stesso, a norma dell'art. 616 c.p.p., deve, altresì, essere condannato al versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 1.000,00.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di Euro 1.000,00.
Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2012.
Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2012