CONSIGLIO DI STATO Sez. V, sent. 879 del 28 febbraio 2006
Beni ambientali- Discarica in area sottoposta a vincolo paesaggistico
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 879/06 REG.DEC.
N. 556 REG.RIC.
ANNO 2005
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione ha pronunciato la
seguente
decisione
sul ricorso in appello n. 556/2005, proposto dalla Società Eco Polis, s.r.l., in
persona del legale rappresentante p.t., Sig. Luca Calugi, rappresentata e difesa
dagli Avv.ti Franco Gaetano Scoca e Saverio Profeta ed elettivamente domiciliata
con il primo in Roma, via Paisiello, n. 55,
CONTRO
L’Associazione Italia Nostra, O.N.L.U.S., in persona del presidente e legale
rappresentante p.t., Dott.ssa Antonietta Pasolini Dell’Onda , rappresentata e
difesa dall’Avv. Carlo Colapinto con il quale è elettivamente domiciliata in
Roma, Via Panama, n. 74,
il Commissario Delegato per l’emergenza ambientale nella Regione Puglia,
Presidente della Regione Puglia p.t.,
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del
Consiglio p.t.,
il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t.,
il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del Ministro p.t.,
il Ministero per l’Ambiente e della Tutela del Territorio, in persona del
Ministro p.t., tutti rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello
Stato, domiciliati ex lege presso i suoi uffici in Roma, alla Via dei Portoghesi
n. 12,
il Comune di Gioia del Colle, in persona del Sindaco p.t., non costituito,
il Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale di Gioia del Colle, non costituito,
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della
Puglia, Sezione III, del 13.10.2004, n. 4445;
Visto il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti tutti di causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 21.6.2005, il Consigliere Claudio
Marchitiello;
Uditi gli avvocati F.C. Scoca, S. Profeta e C. Colapinto;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
L’Associazione Italia Nostra, o.n.l.u.s., ha proposto ricorso straordinario al
Capo dello Stato per l’annullamento del decreto del Commissario Delegato per
l’emergenza rifiuti nella Regione Puglia del 10.8.2001, n. 89, di approvazione
del progetto della discarica di 2^ Categoria, tipo “B”, in agro di Gioia del
Colle, Contrada Monte Rotondo, e degli atti del relativo procedimento.
Il ricorso, su richiesta della controinteressata società Eco Polis, è stato
trasposto in sede giurisdizionale.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, Sezione III, con la sentenza
del 13.10.2004, n. 445, ha accolto il ricorso.
La Società Eco Polis appella la sentenza deducendone la erroneità e domandandone
la riforma.
L’Associazione Italia Nostra resiste all’appello e chiede la conferma della
pronuncia appellata.
All’udienza del 21.6.2005, il ricorso in appello è stato ritenuto per la
decisione.
DIRITTO
La Società Eco Polis, s.r.l., appella la sentenza del 13.10.2004, n. 4445, con
la quale la III Sezione di Bari del T.A.R. della Puglia ha accolto il ricorso
proposto dall’Associazione Italia Nostra, o.n.l.u.s., e ha annullato il decreto
del Commissario Delegato per l’emergenza rifiuti nella Regione Puglia del
10.8.2001, n. 89, di approvazione del progetto della discarica di 2^ Categoria,
tipo “B”, in agro di Gioia del Colle, Contrada Monte Rotondo, e gli atti del
relativo procedimento.
L’appello è infondato nel merito.
La Sezione non si sofferma, pertanto, ad esaminare l’eccezione in rito
concernente la mancata notifica del ricorso in appello al Dirigente dell’Ufficio
Tecnico del Comune di Gioia del Colle sollevata dall’Associazione Italia Nostra.
Il T.A.R. ha ritenuto illegittimo il nulla osta paesaggistico rilasciato dalla
Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici e Storici di Bari con la
nota dell’11.6.1998, n. 9982, anch’essa impugnata, in quanto fondato
sull’erroneo presupposto dell’inesistenza di vincoli sull’area interessata alla
realizzazione della discarica, con la conseguente illegittimità del decreto di
approvazione del progetto fondato su tale nulla osta.
L’area in questione, invece, rappresentata dalle particelle nn. 46, 47, 48, 53,
54, 55, 61, 65, 73, 99, 117 (e la n. 122, come aggiunge la pronuncia appellata)
del foglio 18 del Comune di Gioia del Colle, è soggetta a vincolo archeologico,
come è stato puntualizzato dal T.A.R.
Le particelle 46, 47 e 73 risultano vincolate con i DD.MM. 6.11.1956 e
22.1.1963, le particelle 48, 53, 54, 61, 65, 117, con il D.M. 30.12.1972, le
particelle 54 e 99 con il D.M. 22.10.1990.
Anche nel piano regolatore generale del Comune di Gioia del Colle le particelle
interessate alla realizzazione della discarica risultano soggette a vincolo
archeologico (e al vincolo idrogeologico).
Come rilevato dalla sentenza appellata, l’art. 82, comma 5, lett. m), del D.P.R.
24.7.1977, n. 616, (comma aggiunto dall’art. 1 del D.L. 27.6.1985, n. 312,
convertito con la legge 8.8.1985, n. 431), applicabile alla fattispecie ratione
temporis, sottopone a vincolo paesaggistico, ai sensi della legge 29.6.1939, n.
1497, le zone di interesse archeologico (tale tipo di vincolo è stato
successivamente confermato dall’art. 146 del D.Lgs 29.10.1999, n. 490, e oggi
dall’art. 142 del D.Lgs. 27.1.2004, n. 42).
E’ noto, ed è stato sottolineato dal T.A.R., che il legislatore, inserendo tra
le aree vincolate per legge anche quelle su cui insistono beni di interesse
archeologico, ha inteso tutelare anche il relativo territorio, elevando
direttamente lo stesso territorio ad area meritevole di protezione
paesaggistica.
Costituisce, quindi, un dato di fatto incontestabile l’esistenza di un vincolo
paesaggistico gravante sull’area indicata dal Commissario Delegato per
l’emergenza rifiuti nella Regione Puglia per la realizzazione della discarica.
Si rivela, quindi, altrettanto incontestabile la illegittimità del nulla osta
della Soprintendenza nella nota dell’11.6.1998 allorché afferma che: “preso atto
che l’intervento a farsi non interessa aree sottoposte a tutela ai sensi delle
leggi 1497/39 e 431/85, ritiene, per quanto di competenza, di non avere
obiezioni da sollevare in merito”.
Correttamente, quindi, il T.A.R., sul rilievo della illegittimità di tale nulla
osta, che esclude l’esistenza di un vincolo con il quale confrontare l’opera e
valutarne la compatibilità paesaggistica (come prescritto dall’art. 7 della
legge n. 1497 del 1939), ha annullato per illegittimità derivata il decreto
commissariale di approvazione del progetto della discarica.
Le contrarie deduzioni opposte dalla Società Eco Polis, impresa incaricata della
realizzazione della discarica, si rivelano infondate.
Con il primo motivo di appello, la Società appellante deduce che effettivamente
il decreto di approvazione del progetto ha come suo specifico presupposto il
provvedimento della Soprintendenza dell’11.6.1998, n. 9982, che esclude il
vincolo paesaggistico, ma che è “altrettanto vero, pacifico ed incontrovertibile
che il provvedimento commissariale richiama anche il nulla osta paesaggistico
del Comune di Gioia del Colle del 20.6.2001, prot. n. 14945/2215”, che, invece,
presuppone detto vincolo ed esprime “parere favorevole alla realizzazione in
agro di Gioia del Colle - loc. Monte Rotondo - di una discarica controllata di
2^ Categoria, tipo “B” da parte della Eco Polis di Valenzano”.
La pronuncia appellata sarebbe pertanto inficiata da un grave travisamento dei
fatti, non avendo tenuto conto dell’esistenza del parere paesaggistico da parte
dell’autorità comunale, quale autorità subdelegata e, quindi, della presenza del
necessario parere paesaggistico, richiesto dall’art. 7 della legge n. 1497 del
1939, nel procedimento di approvazione del progetto della discarica.
La Sezione ritiene che il richiamo operato nelle premesse dell’atto del Comune
al nulla osta della Soprintendenza svuoti il parere del Dirigente dell’Ufficio
Tecnico Comunale della valenza che ad esso vorrebbe attribuire la Società
appellante. Per il particolare regime dell’area considerata, protetta non per il
suo aspetto morfologico, o non solo per tale profilo, ma per la sua attitudine a
preservare intatti i beni di rilievo archeologico in esso conservati, si
richiede una valutazione specifica di tale profilo. Dal mero richiamo del nulla
osta della Soprintendenza, invece, e principalmente dal fatto che l’atto in
parola, non menziona minimamente l’esistenza del vincolo ex art. 82, comma 5,
lett. m), del D.P.R. 24.7.1977, n. 616, e, pertanto, non svolge alcuna
considerazione sulla compatibilità dell’opera progettata con la specificità del
vincolo gravante sull’area, deve inferirsi che l’autorità comunale ha rassegnato
il suo avviso ignorando, anch’essa, l’esistenza del vincolo in questione.
Il T.A.R. che, contrariamente a quanto assume la società appellante, si è
occupato del parere espresso dal Comune di Gioia del Colle (pag. 17 della
sentenza), è pervenuto ad identiche conclusioni.
Non si rivelano pertinenti le deduzioni che la società appellante svolge, con il
secondo motivo di appello. Non è conferente alla fattispecie concreta in esame,
invero, il punto 3.15.4.2b del Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il
paesaggio, nel profilo in cui prevede che non sono autorizzabili le discariche
di rifiuti solidi, compresi i materiali derivanti da demolizioni o riporti di
terreni naturali ed inerti “ad eccezione dei casi in cui ciò sia finalizzato
(sulla base di specifico progetto) al risanamento e/o adeguata sistemazione
ambientale congruente con la morfologia dei luoghi”.
Nella specie, infatti, non si configura un intervento di bonifica o di
ripristino ambientale di una cava dimessa, come si sostiene dalla società
appellante, ma, come emerge inequivocabilmente dal decreto del Commissario
Delegato per l’emergenza ambientale in Puglia del 10.8.2001, n. 89, la
realizzazione di una discarica controllata di 2^ Categoria, tipo “B”, che
interessa non solo le particelle nn. 73 e 54 ma l’area ben più vasta indicata
dai richiamati decreti ministeriali di vincolo.
E’ irrilevante, infine, che il progetto di cui trattasi sia stato sottoposto con
esito favorevole alla valutazione di impatto ambientale. Tale favorevole
valutazione vale solo ad escludere, ai sensi del punto 4.01 del Piano
Urbanistico Territoriale Tematico, che il progetto dovesse essere integrato “con
lo studio di impatto paesaggistico per la dimostrazione della utilità e della
giustezza dell’allocazione proposta”, ma non esclude la esigenza di acquisire il
parere della Soprintendenza, necessario nella specie, stante la specificità del
vincolo paesaggistico posto dalla normativa più indietro citata a tutela delle
aree archeologiche.
E’ da respingere, infine, anche l’ultimo motivo di appello con il quale la
società appellante, contestando come contraddittori i rilievi del T.A.R.,
afferma che il provvedimento di approvazione della discarica è stato adottato
dal Commissario delegato per l’emergenza rifiuti in Puglia con i poteri
straordinari di cui è investito ai sensi dell’art. 4, comma 2, della ordinanza
ministeriale n. 3077 del 2001.
Secondo l’appellante il provvedimento commissariale sarebbe comunque legittimo
potendosi prescindere dall’illegittimo parere della Soprintendenza.
La Sezione non è di questo avviso.
Il nulla osta della Soprintendenza, dando una falsa rappresentazione della
situazione di fatto, ha comportato che la stessa determinazione volitiva del
Commissario debba ritenersi inficiata da tale falsa dei presupposti di fatto del
provvedimento da adottare. Non può assolutamente affermarsi, pertanto, che i
poteri straordinari conferiti a tale organo siano stati esercitati in modo
legittimo.
Ciò vale a confutare la tesi propugnata dalla società appellante.
Devono comunque condividersi, sotto altro profilo, le considerazioni dotate di
maggiore concretezza espresse dal T.A.R. che ha evidenziato come la richiesta
dei pareri delle autorità preposte alla tutela paesaggistica escluda che il
Commissario si sia voluto sostituire a tali autorità, utilizzando i poteri di
deroga conferitigli dalla normativa più indietro indicata.
L’appello della Eco Polis, in conclusione, va respinto.
Le spese del secondo grado del giudizio, peraltro, sussistendo giusti motivi,
possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione, rigetta l’appello
in epigrafe.
Compensa le spese del secondo grado del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso, in Roma,in Camera di Consiglio, il 21.6.2005, con l'intervento dei
signori:
Raffaele Iannotta Presidente
Giuseppe Farina Consigliere
Corrado Allegretta Consigliere
Claudio Marchitiello Consigliere est.
Aniello Cerreto Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
Claudio Marchitiello Raffaele Iannotta Gaetano Navarra
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28 febbraio 2006
(Art. 55. L. 27/4/1982, n. 186)
p.IL DIRIGENTE
F.to Livia Patroni Griffi