L'idoneità tecnica professionale ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, gli obblighi del Datore di Lavoro Committente nei luoghi di lavoro diversi dai Cantieri Temporanei o Mobili, gli obblighi del Committente o del Responsabile dei Lavori e gli obblighi del Datore di Lavoro dell'Impresa Affidataria nei Cantieri Temporanei o Mobili.
Ing. Antonio Giovanni Riu e Ing. Leonardo Riu.
LA IDONEITÀ TECNICA PROFESSIONALE AI SENSI DEL D. LGS. N. 81/2008 NEI SETTORI DIVERSI DAI CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI, OBBLIGO DI VERIFICA DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO COMMITTENTE.
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Ai sensi dell'Art. 26 (Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione, comma 1 lettera a) del Titolo I, principi comuni del D. Lgs. n. 81/2008), (articolo così modificato dall'articolo 16 del d.lgs. n. 106 del 2009)
Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo:
a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:
1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
[Ai sensi dell'art. 41 (Validità dei certificati) del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (G.U. n. 42 del 20 febbraio 2001, s.o. 30/L) la validità di tale tipo di certificati dura sei mesi].
2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
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Per la violazione del comma 1 lettera a) e quindi per la mancata verifica il Datore di Lavoro ed il Dirigente sono sanzionati con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.800 euro ai sensi dell'Art. 55, comma 5, lett. b) del D. Lgs. n. 81/2008 (articolo così sostituito dall'articolo 32, comma 1, d.lgs. n. 106 del 2009) [Con lo strumento della prescrizione, eventuale sanzione ridotta: € 1.200,00]
b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
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Per la violazione del comma 1 lettera b) il Datore di Lavoro ed il Dirigente sono sanzionati con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 750 a 4.000 euro ai sensi dell'Art. 55, comma 5, lett. a) del D. Lgs. n. 81/2008 (articolo così sostituito dall'articolo 32, comma 1, d.lgs. n. 106 del 2009) [Con lo strumento della prescrizione, eventuale sanzione ridotta: € 1.000,00]
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:
a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.
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Per la violazione del comma 2, quindi per la mancata collaborazione ed il mancato coordinamento, il Datore di Lavoro ed il Dirigente sono sanzionati con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro ai sensi dell'Art. 55, comma 5, lett. d) del D. Lgs. n. 81/2008 (articolo così sostituito dall'articolo 32, comma 1, d.lgs. n. 106 del 2009) [Con lo strumento della prescrizione, eventuale sanzione ridotta: € 1.500,00]
3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e successive modificazioni, tale documento è redatto, ai fini dell’affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.
4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.
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Cosa si intende per appalto, contratto d'opera contratto di somministrazione e lavoratore autonomo?
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L'appalto è definito dall'Art. 1655 del codice civile come il contratto con il quale una parte assume con l'organizzazione dei mezzi necessari o con gestione a proprio rischio il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro, è cioè importante il risultato dell'attività lavorativa;
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Il contratto d'opera è disciplinato dall'art. 2222 del codice civile, in base ad esso una persona si obbliga a compiere, dietro un corrispettivo, un'opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione con il committente, il contratto d'opera si differenzia dall'appalto per l'assenza dell'elemento organizzativo, il prestatore d'opera impiega prevalentemente il proprio lavoro;
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La somministrazione di manodopera permette ad un soggetto (utilizzatore: il datore di lavoro) di rivolgersi ad un altro soggetto (somministratore: agenzia autorizzata che somministra il lavoro) per utilizzare il lavoro di personale non assunto direttamente, ma dipendente del somministratore;
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Lavoratore autonomo, colui che presta lavoro autonomo. Il Codice civile definisce il lavoro autonomo all'art. 2222 trattando del contratto d'opera che si ha "Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, …". Il lavoro autonomo si differenzia da quello subordinato, previsto all'Art. 2094, per l'assenza di soggezione al potere dell'imprenditore il quale si limita a definire le caratteristiche generali dell'opera.
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Come può essere redatta l'autocertificazione di possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale prevista dall'art. 26, quindi nei luoghi di lavoro diversi dai cantieri temporanei o mobili?
Eventuale autocertificazione da produrre da parte di una impresa esecutrice/affidataria e/o di lavoratori autonomi al Datore di lavoro/Imprenditore committente all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo, negli ambiti diversi dai cantieri temporanei o mobili o comunque nel campo di applicazione del titolo IV del d. Lgs. n. 81/2008:
ESEMPIO:
Autocertificazione del possesso della idoneità tecnico professionale ai sensi dell'Art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 (articolo così modificato dall'articolo 16 del d.lgs. n. 106 del 2009) e ai sensi dell'Art. 47 del Dpr 28.12.2000 n. 445.
Io sottoscritto/a _____________________________________________________ nato/a a _____________________________________________ il _______________________ residente a ______________________________ (_______) in _________________ n. ____________________________ in qualità di legale rappresentante della Ditta/Società _________________________________________ ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché dell’art. 26 comma 1 lettera a) punto 2 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, consapevole delle pene stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia e delle conseguenti responsabilità civili e contrattuali
DICHIARO
sotto la mia personale responsabilità:di possedere tutti requisiti di idoneità tecnico professionale previsti art. 26 comma 1 lettera a) punto 2 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81;
Si allega il certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato in corso di validità (ai sensi dell'art. 26 comma 1 lettera a) punto 2 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81).
_________________. ___/___/______
In fede ___________________________________________________
Nota: È d'obbligo segnalare che contrariamente a quanto previsto per i cantieri temporanei e mobili, non è chiarissimo di quali requisiti si sta dichiarando il possesso (si sta infatti parlando di un regime transitorio relativamente al quale, si spera in tempi brevi dovrà essere emanato un decreto ministeriale per regolamentare il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi). Sicuramente dalla lettura dell'art. 27 tra questi requisiti abbiamo quelli relativi "alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, fondati sulla base della specifica esperienza, competenza e conoscenza, acquisite anche attraverso percorsi formativi mirati, e sulla base delle attività di cui all’articolo 21, comma 2, nonché sulla applicazione di determinati standard contrattuali e organizzativi nell’impiego della manodopera, anche in relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile, certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276".
I requisiti tecnici professionali dovranno essere calibrati sull'oggetto ed il settore dei lavori o dell'opera da realizzare, così come il certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato in corso di validità dovrà avere come settore/oggetto un ambito compatibile con l'oggetto dei lavori da realizzare per conto del Datore di Lavoro Committente.
Si raccomanda di stare attenti alle eventuali dichiarazioni mendaci che sicuramente manlevano il Datore di lavoro/Imprenditore Committente ma che possono esporre il dichiarante a conseguenze anche di natura penale.
Relativamente ai requisiti relativi alla idoneità tecnica professionale per i Lavori Pubblici ci si può rifare al Sistema di qualificazione delle imprese per i lavori pubblici introdotto dal DPR 25 gennaio 2000, n. 34 e recepito dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 [Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE». (G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010)], in conseguenza della abolizione dell'Albo Nazionale dei costruttori, che ha introdotto, tra gli altri, l'obbligo per le imprese di dotarsi di un Sistema di Qualità conforme alle norme UNI EN ISO 9000, con l'acquisizione della Attestazione SOA.
Anche il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 [Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (G.U. n. 100 del 2 maggio 2006)] dà utili indicazioni, inoltre l'Art. 27 (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi) del D. Lgs. n. 81/2008 (articolo così modificato dall'articolo 17 del d.lgs. n. 106 del 2009) al comma 2-bis. precisa che sono fatte salve le disposizioni in materia di qualificazione previste dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni. Inoltre al comma 7 dell'Art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008, si afferma che per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto (D. Lgs. n. 81/2008).
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Come si valuta l’idoneità tecnico professionale delle imprese? Chiarimento del Ministero del Lavoro circa l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in caso di contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione risposta ad un quesito del 13 luglio 2009. Chiarimento rintracciabile al link:
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/C2DFB1E8-3CAF-4EEC-AA91-FA4B2C2346F2/0/Idoneit%C3%A0tecnico_professionaleimpreseappaltatrici.pdf
Quali sono le modalità di valutazione della idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in caso di contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione? (Risposta a quesito del 13 luglio 2009)
La disciplina giuridica relativa alla valutazione della idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi risulta rinvenibile all’art.26, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 81/2008, anche noto come “testo unico” di salute e sicurezza sul lavoro e, per il solo settore dei cantieri temporanei e mobili di cui al Titolo IV del citato “testo unico”, all’art. 97, comma 2, il quale opera uno specifico rinvio all’allegato XVII.
Ferma restando la disciplina per ultimo citata, va al riguardo rimarcato come la valutazione di cui all’art.26, comma 1, lettera a), è al momento effettuata attraverso la acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato della impresa o del lavoratore autonomo e mediante autocertificazione dei requisiti di idoneità tecnico professionale ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 secondo quanto previsto dall’art.26, comma 1, lettera a), d.lgs. n. 81/2008. Ciò fino a quando non verrà emanato il D.P.R. previsto dal combinato disposto degli articoli 6, comma 8, lettera g) e 27 del “testo unico”, il cui scopo principale è, appunto, individuare settori e criteri per la qualificazione delle imprese, in modo che, tra l’altro, sia possibile “misurare” – per mezzo di strumenti legati al riscontro del rispetto delle regole in materia di salute e sicurezza da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi – la idoneità tecnico professionale delle imprese o dei lavoratori autonomi.
Infine, si coglie l’occasione per rimarcare come l’obbligo per il datore di lavoro di valutare l’idoneità allo svolgimento della attività commissionata all’impresa appaltatrice, corrisponde comunque al principio generale in forza del quale ogni datore di lavoro è tenuto ad adottare ogni misura idonea a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei propri lavoratori (art. 2087 c.c.), tra le quali – ovviamente – rientra la scelta di imprese e lavoratori in grado di svolgere “in sicurezza” attività nei luoghi di lavoro di pertinenza del committente.
Pertanto, per quanto non sia possibile indicare in maniera puntuale e specifica le modalità di tale verifica da parte del soggetto obbligato, ciò che si richiede al datore di lavoro, che affidi lavori in appalto a imprese o lavoratori autonomi, è di operare una verifica non solo formale, ma seria e sostanziale, non realizzata solo in un’ottica economica, in ordine al possesso delle capacità professionali e della esperienza di coloro che sono chiamati ad operare nella azienda, nella unità produttiva o nel ciclo produttivo della medesima.
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A proposito di DUVRI. Il comma 3 dell'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 prevede che "Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.........". È facilmente comprensibile che il Datore di lavoro committente per redigere un Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze, deve avere ben chiara l'organizzazione delle imprese appaltatrici e dei lavoratori autonomi non solo ai fini della sicurezza anche nell'ottica della quantificazione dei costi della sicurezza da indicare obbligatoriamente nel contratto. Questo ragionamento, ben si riallaccia a quanto detto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali nella risposta al Quesito del 13 luglio 2009, ossia che il Datore di Lavoro Committente deve operare una verifica non solo formale, ma seria e sostanziale, non realizzata solo in un’ottica economica, in ordine al possesso delle capacità professionali e della esperienza di coloro che sono chiamati ad operare nella azienda, nella unità produttiva o nel ciclo produttivo della medesima.
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Il caso delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell'articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Con il D.P.R. 14 settembre 2011, n. 177 [Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell'articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, (G.U. n. 260 dell'8 novembre 2011 )] disciplina il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi destinati ad operare nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati.
Art. 2 (Qualificazione nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati) del D.P.R. 14 settembre 2011, n. 177.
1. Qualsiasi attività lavorativa nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati può essere svolta unicamente da imprese o lavoratori autonomi qualificati in ragione del possesso dei seguenti requisiti:
a) integrale applicazione delle vigenti disposizioni in materia di valutazione dei rischi, sorveglianza sanitaria e misure di gestione delle emergenze;
b) integrale e vincolante applicazione anche del comma 2 dell'articolo 21 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nel caso di imprese familiari e lavoratori autonomi;
c) presenza di personale, in percentuale non inferiore al 30 per cento della forza lavoro, con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero anche con altre tipologie contrattuali o di appalto, a condizione, in questa seconda ipotesi, che i relativi contratti siano stati preventivamente certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Tale esperienza deve essere necessariamente in possesso dei lavoratori che svolgono le funzioni di preposto;
d) avvenuta effettuazione di attività di informazione e formazione di tutto il personale, ivi compreso il datore di lavoro ove impiegato per attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, specificamente mirato alla conoscenza dei fattori di rischio propri di tali attività, oggetto di verifica di apprendimento e aggiornamento. I contenuti e le modalità della formazione di cui al periodo che precede sono individuati, compatibilmente con le previsioni di cui agli articoli 34 e 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, entro e non oltre 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, con accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le parti sociali;
e) possesso di dispositivi di protezione individuale, strumentazione e attrezzature di lavoro idonei alla prevenzione dei rischi propri delle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati e avvenuta effettuazione di attività di addestramento all'uso corretto di tali dispositivi, strumentazione e attrezzature, coerentemente con le previsioni di cui agli articoli 66 e 121 e all'allegato IV, punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
f) avvenuta effettuazione di attività di addestramento di tutto il personale impiegato per le attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, ivi compreso il datore di lavoro, relativamente alla applicazione di procedure di sicurezza coerenti con le previsioni di cui agli articoli 66 e 121 e all'allegato IV, punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
g) rispetto delle vigenti previsioni, ove applicabili, in materia di Documento unico di regolarità contributiva;
h) integrale applicazione della parte economica e normativa della contrattazione collettiva di settore, compreso il versamento della contribuzione all'eventuale ente bilaterale di riferimento, ove la prestazione sia di tipo retributivo, con riferimento ai contratti e accordi collettivi di settore sottoscritti da organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
2. In relazione alle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati non è ammesso il ricorso a subappalti, se non autorizzati espressamente dal datore di lavoro committente e certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche nei riguardi delle imprese o dei lavoratori autonomi ai quali le lavorazioni vengano subappaltate.
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Idoneità Tecnico Professionale ai sensi delle "Linee guida per l'applicazione del Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626" a cura del Coordinamento delle Regioni e delle Province autonome con la collaborazione dell'ISPESL e dell'Istituto Superiore di Sanità; DOCUMENTO N. 6 LINEE GUIDA SU TITOLO I Contratto di appalto o contratto d’opera, ex art. 7 del Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 [abrogato dall'articolo 304 del decreto legislativo n. 81 del 2008]
REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI DELL'APPALTATORE
L'art. 7 del D.Lgs 626/94 al punto a) [Decreto abrogato dall'articolo 304 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e comunque articolo ripreso dall'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 (articolo così modificato dall'articolo 16 del d.lgs. n. 106 del 2009)] richiede che il datore di lavoro committente verifichi l'idoneità tecnico-professionale dei soggetti che intervengono nella realizzazione dell'opera o della prestazione affidata. La modificata concezione di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, introdotta proprio dal D.Lgs 626/94 (intesa non più come sola applicazione di norme bensì come acquisizione di capacità organizzative e gestionali per la programmazione della prevenzione in azienda) fa sì che anche l'interpretazione del concetto di requisito tecnico-professionale sia attualizzato e reso più consono alle esigenze introdotte dal decreto stesso.
In pratica l'identificazione del requisito non si esaurisce nell'accertamento del possesso delle capacità tecniche ad eseguire determinati lavori (o nella semplice verifica di possesso di iscrizione alla Camera di Commercio), ma implica anche il possesso e la messa a disposizione di risorse, mezzi e personale adeguatamente organizzati al fine di garantire la tutela della salute e della sicurezza sia dei lavoratori impiegati a svolgere l'opera richiesta che di quelli del committente. In altre parole si concretizza nella capacità dell'appaltatore di realizzare sicurezza.
Pertanto, la capacità di prevalutare i rischi e di individuare le misure di protezione in relazione all'opera da eseguire, è da considerarsi come requisito tecnico-professionale che la ditta esecutrice deve possedere. Detta valutazione deve avere per oggetto il censimento dei rischi, l'esame degli stessi e la definizione delle misure di sicurezza relative, l'organizzazione del lavoro e la disponibilità di macchine ed attrezzature previste per la realizzazione dell'opera.
Le macchine e gli impianti devono ovviamente essere corredati della dovuta documentazione inerente la loro conformità alle norme di sicurezza (es. libretti ponteggi, omologazione degli apparecchi di sollevamento, marchio CE delle attrezzature, ecc.).
L'acquisizione di queste informazioni è inoltre elemento necessario per la realizzazione del coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione che il committente deve eventualmente attuare; un possibile esempio di scheda, sui requisiti tecnico-professionali, da predisporre per il committente è illustrato nell’allegato 1 del DOCUMENTO N. 6 LINEE GUIDA SU TITOLO I Contratto di appalto o contratto d’opera, ex art. 7 del Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
Indipendentemente da ciò il problema dei requisiti tecnico-professionali è già trattato all'art. 8 (Qualificazione) della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 ("La nuova legge quadro in materia di lavori pubblici per l'esecuzione dei pubblici appalti", abrogata dall'articolo 256 del decreto legislativo n. 163 del 2006) L'art. 8 della L. 109/1994 è confluito nell'art. 40 (Qualificazione per eseguire lavori pubblici) del D. Lgs. 163/2006. A questi si può fare eventualmente riferimento se l'opera da eseguire è particolarmente onerosa e impegnativa.
Altri requisiti che l'appaltatore deve possedere, nel caso di esecuzione, manutenzione o trasformazione di particolari impianti sono quelli specificati nella legge 5 marzo 1990, n. 46 (e relativo regolamento di attuazione contenuto nel DPR 447/91) [la legge 5 marzo 1990, n. 46 ed il d.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447, sono stati abrogati dal Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, i loro contenuti sono confluiti in esso] all'art. 3 e seguenti; questi garantiscono il committente esclusivamente sulla esecuzione degli impianti citati nella legge stessa, e che devono essere eseguiti a regola d'arte e secondo le norme di buona tecnica.
Infine possono costituire titolo preferenziale, ai fini della definitiva attribuzione dell'appalto o contratto d'opera, la predisposizione di documentazione inerente:
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i profili professionali delle maestranze impiegate;
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il programma degli investimenti attuati e previsti sulla sicurezza.
In caso di subappalto, l’appaltatore verifica l'idoneità tecnico-professionale dei subappaltatori con gli stessi criteri con i quali il committente ha verificato l’idoneità dell’appaltatore stesso; fa comunque eccezione l’esecuzione di lavori pubblici per i quali, invece, il committente deve verificare anche l’idoneità dei subappaltatori (art. 34 Legge 109/94, confluito nell'art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006).
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L'Idoneità Tecnica ai sensi del Decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici (G.U. n. 61 del 12 marzo 2008)
1. Le imprese, iscritte nel registro delle imprese di cui al d.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581 e successive modificazioni, di seguito registro delle imprese, o nell'Albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, di seguito albo delle imprese artigiane, sono abilitate all'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, se l'imprenditore individuale o il legale rappresentante ovvero il responsabile tecnico da essi preposto con atto formale, è in possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 4.
2. Il responsabile tecnico di cui al comma 1 svolge tale funzione per una sola impresa e la qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa.
3. Le imprese che intendono esercitare le attività relative agli impianti di cui all'articolo 1 presentano la dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, indicando specificatamente per quali lettera e quale voce, di quelle elencate nel medesimo articolo 1, comma 2, intendono esercitare l'attività e dichiarano, altresì, il possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all'articolo 4, richiesti per i lavori da realizzare.
4. Le imprese artigiane presentano la dichiarazione di cui al comma 3, unitamente alla domanda d'iscrizione all'albo delle imprese artigiane per la verifica del possesso dei prescritti requisiti tecnico-professionali e il conseguente riconoscimento della qualifica artigiana. Le altre imprese presentano la dichiarazione di cui al comma 3, unitamente alla domanda di iscrizione, presso l'ufficio del registro delle imprese.
5. Le imprese non installatrici, che dispongono di uffici tecnici interni sono autorizzate all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti, relativi esclusivamente alle proprie strutture interne e nei limiti della tipologia di lavori per i quali il responsabile possiede i requisiti previsti all'articolo 4.
6. Le imprese, di cui ai commi 1, 3, 4 e 5, alle quali sono stati riconosciuti i requisiti tecnico-professionali, hanno diritto ad un certificato di riconoscimento, secondo i modelli approvati con decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato dell'11 giugno 1992. Il certificato è rilasciato dalle competenti commissioni provinciali per l'artigianato, di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni, o dalle competenti camere di commercio, di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni.
Art. 4. Requisiti tecnico-professionali
1. I requisiti tecnico-professionali sono, in alternativa, uno dei seguenti:
a) diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta;
b) diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all'articolo 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d) è di un anno;
c) titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d) è di due anni;
d) prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell'operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1.
2. I periodi di inserimento di cui alle lettere b) e c) e le prestazioni lavorative di cui alla lettera d) del comma 1 possono svolgersi anche in forma di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito dell'impresa da parte del titolare, dei soci e dei collaboratori familiari. Si considerano, altresì, in possesso dei requisiti tecnico-professionali ai sensi dell'articolo 4 il titolare dell'impresa, i soci ed i collaboratori familiari che hanno svolto attività di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese abilitate del settore per un periodo non inferiore a sei anni. Per le attività di cui alla lettera d) dell'articolo 1, comma 2, tale periodo non può essere inferiore a quattro anni.
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Idoneità Tecnico Professionale ai sensi del Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (G.U. n. 71 del 28 marzo 2011).
All'art. 15, si parla dei sistemi di qualificazione degli installatori e dei requisiti tecnici professionali previsti.
Allegato 4 (di cui all'art. 15, comma 2), si parla della certificazione degli installatori.
APPROFONDIMENTI RELATIVI ALL'ART. 26 DEL D. LGS. N. 81/2008:
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Relativamente ad una autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnica professionale mendace:
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Ai sensi dell'art. 71 (Modalità dei controlli), comma 3 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione da' notizia all'interessato di tale irregolarità. Questi e' tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito.
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Articolo 76 (Norme penali) del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, Comma 1 Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico e punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. Comma 2 L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. Comma 3 Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Comma 4 Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.
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Articolo 75 (Decadenza dai benefici) del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, Comma 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
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I reati contestabili possono andare dalla "falsa sottoscrizione di atto pubblico" (art.483 codice penale: reclusione fino a due anni), all'"uso di atto falso" (art.489 c.p.), alla "falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri" (art.495 c.p.: reclusione fino a sei anni), alle "false dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri" (art.496 c.p.: reclusione da uno a cinque anni).
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Ai sensi dell'Articolo 6 [Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro], comma 8, lettera g) del D. Lgs. n. 81/2008, la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha il compito di definire criteri finalizzati alla definizione del sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi di cui all’articolo 27. Il sistema di qualificazione delle imprese è disciplinato con Decreto del Presidente della Repubblica, acquisito il parere della Conferenza per i rapporti permanenti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente Decreto;
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Il Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi ai sensi dell'Art. 27 del D. Lgs. n. 81/2008 (articolo così modificato dall'articolo 17 del d.lgs. n. 106 del 2009).
Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi.
Comma 1. Nell’ambito della Commissione di cui all’articolo 6, anche tenendo conto delle indicazioni provenienti da organismi paritetici, vengono individuati settori, ivi compreso il settore della sanificazione del tessile e dello strumentario chirurgico, e criteri finalizzati alla definizione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, con riferimento alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, fondato sulla base della specifica esperienza, competenza e conoscenza, acquisite anche attraverso percorsi formativi mirati, e sulla base delle attività di cui all’articolo 21, comma 2, nonché sulla applicazione di determinati standard contrattuali e organizzativi nell’impiego della manodopera, anche in relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile, certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
Comma 1-bis. Con riferimento all’edilizia, il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi si realizza almeno attraverso la adozione e diffusione, nei termini e alle condizioni individuati dal decreto del Presidente della Repubblica di cui all’articolo 6, comma 8, lettera g), di uno strumento che consenta la continua verifica della idoneità delle imprese e dei lavoratori autonomi, in assenza di violazioni alle disposizioni di legge e con riferimento ai requisiti previsti, tra cui la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e i provvedimenti impartiti dagli organi di vigilanza. Tale strumento opera per mezzo della attribuzione alle imprese ed ai lavoratori autonomi di un punteggio iniziale che misuri tale idoneità, soggetto a decurtazione a seguito di accertate violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro determina l’impossibilità per l’impresa o per il lavoratore autonomo di svolgere attività nel settore edile.
Comma 2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, che potrà, con le modalità ivi previste, essere esteso ad altri settori di attività individuati con uno o più accordi interconfederali stipulati a livello nazionale dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, il possesso dei requisiti per ottenere la qualificazione di cui al comma 1 costituisce elemento preferenziale per la partecipazione alle gare relative agli appalti e subappalti pubblici e per l’accesso ad agevolazioni, finanziamenti e contributi a carico della finanza pubblica, sempre se correlati ai medesimi appalti o subappalti.
Comma 2-bis. Sono fatte salve le disposizioni in materia di qualificazione previste dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.
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Art. 47 (R) (Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà) del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (G.U. n. 42 del 20 febbraio 2001, s.o. 30/L).
1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all’articolo 38. (R)
2. La dichiarazione resa nell’interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. (R)
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. (R)
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all’Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell’interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva. (R)
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Art. 38 (L - R) (Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze) del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (G.U. n. 42 del 20 febbraio 2001, s.o. 30/L).
1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica.(L)
2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. (L)
(comma così sostituito dall'articolo 65 del decreto legislativo n. 82 del 2005)
3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all’articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59. (L)
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Art. 65 (Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica) del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ("Codice dell'amministrazione digitale") pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2005 - Supplemento Ordinario n. 93.
1. Le istanze e le dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide:
a) se sottoscritte mediante la firma digitale, il cui certificato e' rilasciato da un certificatore accreditato;
b) ovvero, quando l'autore é identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica o della carta nazionale dei servizi, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della normativa vigente;
c) ovvero quando l'autore è identificato dal sistema informatico con i diversi strumenti di cui all'articolo 64, comma 2, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della normativa vigente e fermo restando il disposto dell'articolo 64, comma 3.
2. Le istanze e le dichiarazioni inviate secondo le modalità previste dal comma 1 sono equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento.
3. Dalla data di cui all'articolo 64, comma 3, non e' più consentito l'invio di istanze e dichiarazioni con le modalità di cui al comma 1, lettera c).
4. Il comma 2 dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e' sostituito dal seguente: «2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82».
LA IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE RELATIVAMENTE AL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL TITOLO IV - CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI del D. Lgs. n. 81/2008
TITOLO IV - CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI, CAPO I - MISURE PER LA SALUTE E SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
Articolo 88 (Campo di applicazione del Titolo IV) del D. Lgs. n. 81/2008 come integrato dall'articolo 57 del d.lgs. n. 106 del 2009.
1. Il presente capo contiene disposizioni specifiche relative alle misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili quali definiti all’articolo 89, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 81/2008 integrato dall'articolo 58 del d.lgs. n. 106 del 2009.
2. Le disposizioni del presente capo non si applicano:
a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali;
b) ai lavori svolti negli impianti connessi alle attività minerarie esistenti entro il perimetro dei permessi di ricerca, delle concessioni o delle autorizzazioni;
c) ai lavori svolti negli impianti che costituiscono pertinenze della miniera: gli impianti fissi interni o esterni, i pozzi, le gallerie, nonché i macchinari, gli apparecchi e utensili destinati alla coltivazione della miniera, le opere e gli impianti destinati all’arricchimento dei minerali, anche se ubicati fuori del perimetro delle concessioni;
d) ai lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura e trasporto dei prodotti delle cave ed alle operazioni di caricamento di tali prodotti dai piazzali;
e) alle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato;
f) ai lavori svolti in mare;
g) alle attività svolte in studi teatrali, cinematografici, televisivi o in altri luoghi in cui si effettuino riprese, purché tali attività non implichino l’allestimento di un cantiere temporaneo o mobile;
g-bis) ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all’allegato X (come modificato dall'Art. 149 del D. Lgs. n. 106/2009);
g-ter) alle attività di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272 [Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485 (pubblicato su : G. U. Sup. Ord. n° 185 del 09/08/1999)], che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all’allegato X (come modificato dall'Art. 149 del D. Lgs. n. 106/2009).
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Articolo 89 (Definizioni) integrato dall'articolo 58 del d.lgs. n. 106 del 2009.
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intendono per:
a) cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato: "cantiere": qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’ALLEGATO X (come modificato dall'Art. 149 del D. Lgs. n. 106/2009).
b) committente: il soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell’appalto;
c) responsabile dei lavori: soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto; nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento;
d) lavoratore autonomo: persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell’opera senza vincolo di subordinazione;
g) uomini-giorno: entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell’opera;
h) piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell’articolo 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti sono riportati nell’ALLEGATO XV (come modificato dall'Art. 149 del D. Lgs. n. 106/2009);
i) impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell’esecuzione dell’opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi. Nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori, l’impresa affidataria è l’impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto individuata dal consorzio nell’atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente o, in caso di pluralità di imprese consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata nell’atto di assegnazione dei lavori come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione;
i-bis) impresa esecutrice: impresa che esegue un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali;
l) idoneità tecnico-professionale: possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare.
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ALLEGATO X (come modificato dall'Art. 149 del D. Lgs. n. 106/2009) ELENCO DEI LAVORI EDILI O DI INGEGNERIA CIVILE di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 81/2008 integrato dall'articolo 58 del d.lgs. n. 106 del 2009.
1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.
2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.
Richiami all’Allegato X: - Art. 88, co. 2, lett. g-bis) e g-ter) - Art. 89, co. 1, lett. a)
LA IDONEITÀ TECNICA PROFESSIONALE AI SENSI DEL D. LGS. N. 81/2008 NEL SETTORE DEI CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI (OVVERO QUALUNQUE LUOGO IN CUI SI EFFETTUANO LAVORI EDILI O DI INGEGNERIA CIVILE IL CUI ELENCO È RIPORTATO NELL’ALLEGATO X, ESCLUSI I LAVORI DI CUI ALL'ART. 88, COMMA 2). OBBLIGO DI VERIFICA DA PARTE DEL COMMITTENTE.
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Art. 89, comma 1, lettera l) del D. Lgs. n.81/2008 integrato dall'articolo 58 del d.lgs. n. 106 del 2009: idoneità tecnico-professionale: possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare;
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Articolo 90 (Obblighi del committente o del responsabile dei lavori) del D. Lgs. n.81/2008 (articolo così modificato dall'articolo 59 del d.lgs. n. 106 del 2009).
Comma 9 dell'art. 90. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o ad un lavoratore autonomo:
a) verifica l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all’ALLEGATO XVII (come modificato dall'art. Art. 149 del D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106). Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI (come modificato dall'art. Art. 149 del D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106), il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall’ALLEGATO XVII (come modificato dall'art. Art. 149 del D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106);
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I Committenti o in Responsabili dei Lavori, sono sanzionati con l'arresto da due a quattro mesi o con ammenda da € 1.000 a € 4.800 ai sensi dell'art. 157, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 81/2008 (articolo così sostituito dall'articolo 86 del d.lgs. n. 106 del 2009), eventuale sanzione ridotta con lo strumento della Prescrizione: € 1.200,00;
b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI (come modificato dall'art. Art. 149 del D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106), il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dell’autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;
c) trasmette all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all’articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b).
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I Committenti o in Responsabili dei Lavori, sono sanzionati con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 a € 1.800 ai sensi dell'Art. 157, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 81/2008 (articolo così sostituito dall'articolo 86 del d.lgs. n. 106 del 2009), eventuale sanzione ridotta con lo strumento della diffida e ai sensi dell'art. 301 - bis del D. Lgs. n. 81/2008 (Estinzione agevolata degli illeciti amministrativi a seguito di regolarizzazione), (articolo introdotto dall'articolo 143, comma 1, d.lgs. n. 106 del 2009): € 500,00;
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Art. 16-bis, comma 10 (Misure di semplificazione per le famiglie e per le imprese) Legge 28 gennaio 2009, n. 2 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale (G.U. n. 22 del 28 gennaio 2009):
In attuazione dei principi stabiliti dall'articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e dall'articolo 43, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge.
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ALLEGATO XI del D. Lgs. n. 81/2008 (come modificato dall'art. Art. 149 del D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)
Elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori
1. Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall’alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell’attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell’opera.
2. Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un’esigenza legale di sorveglianza sanitaria.
3. Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti.
4. Lavori in prossimità di linee elettriche aree a conduttori nudi in tensione.
5. Lavori che espongono ad un rischio di annegamento.
6. Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie.
7. Lavori subacquei con respiratori.
8. Lavori in cassoni ad aria compressa.
9. Lavori comportanti l’impiego di esplosivi.
10. Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.
Richiami all’Allegato XI:
- Art. 26, co. 3-bis - Art. 90 co.9, lett. a) - Art. 90 co.9, lett. b) - Art. 100, co. 1
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ALLEGATO XVII del D. Lgs. n. 81/2008 (come modificato dall'art. Art. 149 del D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)
IDONEITA’ TECNICO PROFESSIONALE
01. Le imprese affidatarie dovranno indicare al committente o al responsabile dei lavori almeno il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l’assolvimento dei compiti di cui all’articolo 97.
1. Ai fini della verifica dell’idoneità tecnico professionale le imprese, le imprese esecutrici nonché le imprese affidatarie, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per l’esecuzione dell’opera appaltata, dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno:
a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto;
b) documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all’articolo 29, comma 5, del presente Decreto Legislativo;
c) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007;
d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’articolo 14 del presente Decreto Legislativo;
Richiami all’Allegato XVII, punto 1: ALL. XVII, punto 3
2. I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:
a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto;
b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente Decreto Legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali;
c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione;
d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal presente Decreto Legislativo;
e) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007;
3. In caso di subappalto il datore di lavoro dell’impresa affidataria verifica l’idoneità tecnico professionale dei sub appaltatori con gli stessi criteri di cui al precedente punto 1 e dei lavoratori autonomi con gli stessi criteri di cui al precedente punto 2.
Richiami all’Allegato XVII: Art. 90, comma 9, lett. a) - Art. 97, comma 2;
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RIASSUMENDO: Ai sensi dell'Art. 90 del D. Lgs. n. 81/2008 (articolo così modificato dall'articolo 59 del d.lgs. n. 106 del 2009)
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Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI (come modificato dall'art. Art. 149 del D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106), la verifica della idoneità tecnica professionale viene fatta dal Committente o dal Responsabile dei Lavori si considera soddisfatta mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi:
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del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato in corso di validità (la validità dura sei mesi) e avente oggetto pertinente con quello dei lavori;
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del documento unico di regolarità contributiva, in corso di validità, la validità dura tre mesi;
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l'autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall’ALLEGATO XVII (come modificato dall'art. Art. 149 del D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106).
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E:
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Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori comportano rischi particolari di cui all’allegato XI (come modificato dall'art. Art. 149 del D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106);
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Nei cantieri la cui entità presunta è maggiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI (come modificato dall'art. Art. 149 del D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106);
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Nei cantieri la cui entità presunta è maggiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori comportano rischi particolari di cui all’allegato XI (come modificato dall'art. Art. 149 del D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)
la verifica della idoneità tecnica professionale obbligatoria in capo al Committente o al Responsabile dei Lavori relativamente alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare si considera soddisfatta mediante le modalità di cui all’ALLEGATO XVII (come modificato dall'art. Art. 149 del D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106);
Inoltre ai sensi della lettera b) dell'art. 90 Il Committente o il Responsabile dei Lavori chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.
NOTA: Relativamente alla lettera d) del Punto 2 dell'Allegato XVII del D. Lgs. n. 81/2008: I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno gli attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal presente Decreto Legislativo
Ai sensi dell'art. 21, comma 2 del D. Lgs. n. 81/2008, i soggetti di cui al comma 1 (tra cui abbiamo i lavoratori autonomi) relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di: beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all’articolo 41 (Sorveglianza sanitaria), fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali; partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all’articolo 37 (Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti), fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.
I lavoratori autonomi hanno la facoltà di beneficiare della sorveglianza sanitaria e di partecipare a corsi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro, ma per i cantieri la cui entità presunta è maggiore uguale ai 200 uomini giorno o i cui lavori comportano rischi particolari di cui all'allegato XI i lavoratori autonomi dovranno certificare al committente e/o al responsabile dei lavori (oppure al datore di lavoro dell'Impresa Affidataria nel caso di subappalto) la propria idoneità tecnico - professionale anche esibendo gli attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria nei casi espressamente previsti nel D. Lgs. n. 81/2008 e fermi restando gli obblighi previsti dalle norme speciali che sono ad esempio quelle di seguito indicate.
I lavoratori devono essere adeguatamente formati e avere l'idoneità sanitaria relativamente:
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all'utilizzo delle attrezzature di lavoro utilizzate ai sensi dell'art. 73 del D. Lgs. n. 81/2008;
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alla segnaletica di sicurezza ai sensi dell'art. 164 del D. Lgs. n. 81/2008;
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alla movimentazione manuale dei carichi ai sensi dell'art. 169 del D. Lgs. n. 81/2008;
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alle attrezzature munite di videoterminali ai sensi dell'art. 177 del D. Lgs. n. 81/2008;
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alla esposizione agli agenti fisici ai sensi dell'art. 184 del D. Lgs. n. 81/2008;
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all’esposizione al rumore ai sensi dell'art. 195 del D. Lgs. n. 81/2008;
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all’esposizione agli agenti chimici ai sensi dell'art. 227 del D. Lgs. n. 81/2008;
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all'esposizione agli agenti cancerogeni o mutageni presenti nei cicli lavorativi ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. n. 81/2008;
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all'esposizione all'amianto ai sensi degli artt. 257 e 258 del D. Lgs. n. 81/2008;
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all'esposizione agli agenti biologici ai sensi dell'art. 278 del D. Lgs. n. 81/2008;
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al rischio di esplosione ai sensi dell'art. 294 - bis del D. Lgs. n. 81/2008;
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Come può essere redatta l'autocertificazione di possesso degli altri requisiti previsti dall’ALLEGATO XVII del D. Lgs. n. 81/2008 (come modificato dall'art. Art. 149 del D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106) nei cantieri temporanei o mobili?
ESEMPIO:
Autocertificazione del possesso degli altri requisiti previsti dall’ALLEGATO XVII del D. Lgs. n. 81/2008 (come modificato dall'art. Art. 149 del D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106) nei cantieri temporanei o mobili e ai sensi dell'Art. 47 del Dpr 28.12.2000 n. 445.
Io sottoscritto/a _____________________________________________________ nato/a a _____________________________________________ il _______________________ residente a ______________________________ (_______) in _________________ n. ____________________________ in qualità di legale rappresentante della Ditta/Società _________________________________________ ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché dell’art. 26 comma 1 lettera a) punto 2 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, consapevole delle pene stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia e delle conseguenti responsabilità civili e contrattuali
DICHIARO
sotto la mia personale responsabilità:di possedere tutti requisiti di idoneità tecnico professionale previsti dall’ALLEGATO XVII del D. Lgs. n. 81/2008 (come modificato dall'art. Art. 149 del D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106);
Si allegano:
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il certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato in corso di validità (ai sensi dell'art. 26 comma 1 lettera a) punto 2 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81);
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Il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità.
_________________. ___/___/______
In fede ___________________________________________________
LA IDONEITÀ TECNICA PROFESSIONALE AI SENSI DEL D. LGS. N. 81/2008 NEL SETTORE DEI CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI (OVVERO QUALUNQUE LUOGO IN CUI SI EFFETTUANO LAVORI EDILI O DI INGEGNERIA CIVILE IL CUI ELENCO È RIPORTATO NELL’ALLEGATO X, ESCLUSI I LAVORI DI CUI ALL'ART. 88, COMMA 2). OBBLIGO DI VERIFICA DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DELL'IMPRESA AFFIDATARIA.
Articolo 97 (Obblighi del datore di lavoro dell’impresa affidataria) del D. Lgs. n. 81/2008 (come modificato dall'articolo 65 del d.lgs. n. 106 del 2009)
Comma 2. Gli obblighi derivanti dall’articolo 26 (Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione) del D. Lgs. n. 81/2008 (articolo così modificato dall'articolo 16 del d.lgs. n. 106 del 2009), fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 96, comma 2 del D. Lgs. n. 81/2008 (comma così sostituito dall'articolo 64 del d.lgs. n. 106 del 2009) sono riferiti anche al datore di lavoro dell’impresa affidataria. Per la verifica dell’idoneità tecnico professionale si fa riferimento alle modalità di cui all’ALLEGATO XVII.
L'articolo 97, comma 2, non ha una specifica sanzione dedicata, visto però l'esplicito richiamo all'Art. 26 nel caso del suo mancato rispetto, possiamo applicare il combinato disposto tra il comma 2 dell'art. 97 ed comma 1 lett. a) dell'art. 26. Quindi per la mancata verifica dell'idoneità tecnica professionale da parte del Datore di Lavoro della Impresa Affidataria nei confronti delle imprese esecutrici:
Il Datore di Lavoro dell'impresa Affidataria è sanzionato con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.800 euro ai sensi dell'Art. 55, comma 5, lett. b) del D. Lgs. n. 81/2008 (articolo così sostituito dall'articolo 32, comma 1, d.lgs. n. 106 del 2009) [Con lo strumento della prescrizione, eventuale sanzione ridotta: € 1.200,00]
Non è chiaro se il Datore di Lavoro dell'Impresa Affidataria possa avvalersi sepre a prescindere dall'importo della autocertificazione di cui all'art. 26 oppure debba effettuare la verifica con modalità di approfondimento proporzionate all'importo dei lavori così come per il Committente o il Responsabile dei Lavori nell'art. 90.
Il sottoscritto ritiene che le modalità di verifica da parte del Committente o del Responsabile dei Lavori possano essere estese anche al Datore di Lavoro dell'Impresa Affidataria.
Quindi:
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Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI (come modificato dall'art. Art. 149 del D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106), la verifica della idoneità tecnica professionale viene fatta dal Committente o dal Responsabile dei Lavori si considera soddisfatta mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi:
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del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato in corso di validità (la validità dura sei mesi) e avente oggetto pertinente con quello dei lavori;
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del documento unico di regolarità contributiva, in corso di validità, la validità dura tre mesi;
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l'autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall’ALLEGATO XVII (come modificato dall'art. Art. 149 del D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106).
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E:
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Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori comportano rischi particolari di cui all’allegato XI (come modificato dall'art. Art. 149 del D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106);
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Nei cantieri la cui entità presunta è maggiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI (come modificato dall'art. Art. 149 del D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106);
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Nei cantieri la cui entità presunta è maggiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori comportano rischi particolari di cui all’allegato XI (come modificato dall'art. Art. 149 del D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)
la verifica della idoneità tecnica professionale obbligatoria in capo al Committente o al Responsabile dei Lavori relativamente alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare si considera soddisfatta mediante le modalità di cui all’ALLEGATO XVII (come modificato dall'art. Art. 149 del D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106);
Inoltre ai sensi della lettera b) dell'art. 90 Il Committente o il Responsabile dei Lavori chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.
Articolo di Antonio Giovanni Riu e Leonardo Riu. Le considerazioni esposte sono frutto esclusivo del pensiero degli autori e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per le amministrazioni di appartenenza)
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