Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14238 del 08/03/2006 Ud. (dep. 21/04/2006 ) Rv. 234118
Presidente: Papadia U. Estensore: Petti C. Relatore: Petti C. Imputato: Calise. P.M. Passacantando G. (Diff.)
(Dichiara inammissibile, App. Napoli, 22 settembre 2004)
Urbanistica - VIOLAZIONE DI SIGILLI - IN GENERE - Violazione commessa dal custode - Decisione di condanna - Pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici - Applicazione - Ragioni.

Il delitto di violazione dei sigilli commesso dal custode rientra nella categoria dei delitti perpetrati con abuso di poteri o con la violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio, sicché alla condanna segue l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: udienza pubblica
Dott. PAPADIA Umberto - Presidente - del 08/03/2006
Dott. DE MAIO Guido - Consigliere - SENTENZA
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - N. 419
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere - N. 46309/2004
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Calise Davide, nato a Forio il 1 giugno 1955;
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli del 22 settembre del 2004;
udita la relazione del Consigliere Dott. Ciro Petti;
udito il Procuratore Generale nella persona del Dott. Guglielmo Passacantando, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
letti il ricorso e la sentenza denunciata osserva quanto segue. IN FATTO
Con sentenza del 22 settembre del 2004, la Corte d'Appello di Napoli confermava quella pronunciata dal Tribunale della medesima città, sezione distaccata di Ischia, in data 27 gennaio del 2003, con cui Calise Davide, in concorso di circostanze attenuanti generiche, ritenute equivalenti all'aggravante contestata, era stato condannato alla pena di mesi sette di reclusione ed Euro 300,00 di multa, quale responsabile del reato di cui all'articolo 349 c.p., per avere, al fine di proseguire i lavori di costruzione di un immobile di sua proprietà, violato i sigilli che erano stati apposti il 22 giugno del 1992 per assicurare la conservazione della cosa. Fatto accertato il 3 aprile del 1996.
A fondamento della decisione la Corte osservava che il reato non si era prescritto in quanto non poteva essere stato perpetrato nel 1995, come sostenuto dall'imputato, giacché in tale anno era stata presentata domanda di condono per una costruzione di mq 50 ossia delle dimensioni di quella sequestrata mentre al momento del sopralluogo del 3 aprile del 1996 si era constatato che la costruzione era diventata di mq 100; che, anche a volere ritenere l'ampliamento effettuato nei primi mesi del 1995, il reato non si era prescritto avuto riguardo al periodo pari ad anni due, mesi otto e gg. 24 durante il quale il dibattimento era rimasto sospeso per impedimento dell'imputato o del suo difensore; che alla condanna seguiva la pena accessoria trattandosi di reato commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione.
Ricorre per Cassazione l'imputato sulla base di due motivi. IN DIRITTO
Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 157 e 160 c.p. in ordine alla decorrenza dei termini prescrizionali nonché manifesta illogicità della motivazione:assume che il reato in questione si consuma, non quando l'opera è ultimatala nel momento della violazione dei sigilli e quindi nella fattispecie si sarebbe potuto considerare consumato qualche giorno dopo o qualche mese dopo l'apposizione dei sigilli effettuata in data 22 giugno del 1992. Con il secondo motivo lamenta la violazione degli artt. 1 e 31 c.p. relativamente alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici giacché la custodia delle cose sequestrate non rientra nella nozione di pubblica funzione o di pubblico servizio. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi. La Corte ha chiarito e precisato che il delitto non può essere stato perpetrato prima del 1995, giacché in tale anno il prevenuto aveva presentato domanda di condono per una costruzione di mq 50 mentre a seguito di sopralluogo del 3 aprile del 1996 si è accertato che la costruzione era di 100 mq. In base a tale elemento i giudici del merito hanno ritenuto che i sigilli siano stati rimossi dopo la presentazione della domanda di condono. Di conseguenza, anche se si volesse ritenere il reato consumato nei primi mesi del 1995 eventualmente anche il primo gennaio, il reato non si sarebbe prescritto al momento della sentenza della Corte d'Appello avuto riguardo al periodo durante il quale il dibattimento è rimasto sospeso per impedimento dell'imputato o del suo difensore come già precisato dalla Corte territoriale.
Il delitto di violazione dei sigilli commesso dal custode rientra nella categoria dei delitti perpetrati con abuso di poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio e perciò legittimamente è stata applicata l'interdizione temporanea dai pubblici uffici a norma dell'art. 31 c.p..
Dall'inammissibilità del ricorso discende la condanna del prevenuto al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma, che stimasi equo determinare in Euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
LA CORTE
Letto l'art 616 c.p.p..
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 8 marzo 2006.
Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2006