Sulla Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio per sveltire le valutazioni ambientali COM(2025) 984: analisi critica

di Fabio ANILE

1. Premessa

Com’è noto, per rafforzare la competitività a lungo termine, l'UE ha avviato un percorso di semplificazione della legislazione in diversi settori. Tra questi, l’ottavo pacchetto - Omnibus Ambiente, approvato lo scorso 10 dicembre 2025, reca la Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio per sveltire le valutazioni ambientali1.

La proposta - attualmente sottoposta al controllo di sussidiarietà da parte dei Parlamenti nazionali - è finalizzata a rendere più rapide e più omogenee tra gli Stati membri le procedure di valutazione ambientale, al fine di rispondere alle esigenze derivanti dalle attuale sfide geopolitiche e di competitività economica, intendendo garantire, al contempo, elevati standard ambientali, certezza del diritto, trasparenza e partecipazione del pubblico ai processi decisionali, avvalendosi anche dello strumento della digitalizzazione, superando così alcune criticità già rilevate dagli stakeholder s europei.

In particolare, il Regolamento interviene sulle fasi procedurali, imponendo:

• un sistema di coordinamento unico per tutte le valutazioni necessarie a uno stesso progetto;

• tempistiche vincolanti, ridotte e uniformi;

• una digitalizzazione completa dei processi;

• l’istituzione di un Punto di Contatto Unico Ambientale (PCUA),

• procedure “rafforzate e accelerate” per progetti nei settori considerati strategici per l’UE (energie rinnovabili, reti, data center, IA, economia circolare, alloggi a prezzi accessibili, decarbonizzazione dei porti e delle industrie).

Il regolamento intende superare alcune criticità già rilevate dagli stakeholder s europei, come la frammentazione normativa, l’eterogeneità dei tempi tra Paesi, nonchè l’elevata complessità procedurale e la carenza di digitalizzazione.

Il ricorso allo strumento del Regolamento -che com’è noto non necessita di un atto di recepimento da parte degli Stati Membri - è motivato dalla necessità di un'applicazione uniforme delle nuove norme, mentre la base giuridica della proposta è individuata nell'articolo 192, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che stabilisce le modalità di attuazione dell'articolo 191 del medesimo Trattato, concernente gli obiettivi della politica dell'Unione in materia ambientale.

La Commissione Europea ritiene rispettato il principio di sussidiarietà2, in quanto l'obiettivo di rendere più efficienti ed efficaci le procedure di valutazione ambientale, a fronte della crisi energetica e climatica e della tensione geopolitica derivante dalla guerra contro l'Ucraina, non può essere sufficientemente raggiunto dagli Stati membri singolarmente. Anche la natura transfrontaliera dei problemi ambientali e dei relativi progetti richiede un intervento a livello dell'Unione, che ne rappresenta il valore aggiunto rispetto ai singoli interventi nazionali.

La Commissione europea ritiene inoltre rispettato il principio di proporzionalità, in quanto le modifiche proposte non vanno oltre quanto necessario per garantire procedure più razionalizzate per le valutazioni ambientali.

La proposta è oggetto di esame da parte dei Parlamenti nazionali dell'Unione europea, tra cui il Parlamento Italiano che, tenendo conto delle posizioni espresse in sede di audizioni e di confronto con le associazioni di categoria3, si è espresso il 15 aprile u.s.4, rilevando criticità in ordine ad alcuni profili specifici.

Allo stato, non è stata ancora approvata una risoluzione definitiva, con successivo passaggio all’Assemblea ed emissione del parere conclusivo.

2.Sintesi del Regolamento - Criticit à

La proposta di regolamento si compone di 16 articoli.

L'articolo 1 individua l'ambito di applicazione con riferimento alle valutazioni ambientali ed al vaglio di piani, programmi e progetti che rientrano nell'ambito di applicazione delle direttive 2000/60/CE5, 2001/42/CE6, 2009/147/CE7, 2011/92/UE 8 e 92/43/CEE9.

§

L articolo 2 contiene le definizioni dei termini in essa utilizzati.

Di particolare interesse sono le definizioni contenute:

- al par. 2, lett. a): "delimitazione dell'ambito d'interesse" , ovvero laprocedura svolta dall'autoritàcompetente per determinare la portata e il livello di dettaglio delle informazioni ambientali da fornire sotto forma di rapporto di valutazione ambientale per il piano, il programma o il progetto;

- al par. 2, lett. c): "vaglio, intesa come laprocedura svolta dall'autoritàcompetente per determinare se i piani, i programmi o i progetti debbano essere sottoposti a una valutazione ambientale a causa dei loro probabili effetti significativi sull'ambiente.Il termine “vaglio è chiaramente definito nella normativa UE come screening e nella normativa nazionale come “verifica di assoggettabilità” nei punti m) ed m-bis) dell’art. 5 del D. Lgs. 152/06.

§

L'articolo 3 disciplina l'istituzione a livello amministrativo - da attuarsi entro 6 mesi dall’entrata in vigore del Regolamento - dei "Punti di Contatto UniciAmbientali" , i quali, in qualità di interlocutori unici per il proponente del progetto, hanno il compito di agevolare e coordinare le procedure di rilascio delle autorizzazioni in maniera integrata ivi compreso il compito di fornire informazioni sul momento in cui una domanda è considerata completa.

§

L'articolo 4 intende razionalizzare le varie procedure di valutazione ambientale o di vaglio che possano essere prescritte contemporaneamente delle direttive 2001/42/CE, 2011/92/UE, 92/43/CEE, 2009/147/CE e 2000/60/CE per uno stesso piano, programma o progetto, tramite l’applicazione di procedure coordinate o comuni per tutti gli Stati Membri, assegnando ad un’unica autorità competente il coordinamento delle valutazioni individuali e l’espressione di un unica valutazione dell’impatto ambientale.

§


L'articolo 5 definisce icasi in cuiènecessario valutare l'impatto ambientale di un progetto dopo cheè stato modificato.

Le modifiche o le estensioni dei progetti, quali la riconversione di gasdotti o siti industriali, l'estensione del loro periodo di funzionamento e le modifiche per garantire la decarbonizzazione, sono soggette esclusivamente al vaglio delle autoritàcompetenti per stabilire se possono avere effetti significativi sull'ambiente. Tali modifiche o estensioni sono soggette a valutazione ambientale solo se comportano lavori importanti che pongono rischi simili o superiori a quelli del progetto originale in termini di effetti sull'ambiente.

Pertanto, la norma definisce uniformemente quando le modifiche a un progetto richiedono nuova VIA, sottraendo agli Stati Membri la discrezionalit ànel calibrare le soglie in base alle condizioni locali e regionali (es. aree ad alta sensibilitàambientale come le ZPS italiane) in contraddizione con l'art. 193 TFUE che consente agli Stati Membri ladozione distandard piùstringenti.10 .

Per comprendere l’impatto sul sistema italiano occorre confrontare tale disposizione con il meccanismo attualmente previsto nel D.Lgs. 152/2006 ed in particolare con:

  • l’art. 6 e allegati II, III e IV (progetti soggetti a VIA o screening)

  • l’art. 19 (verifica di assoggettabilità a VIA)

  • l’art. 27-bis (PAUR – Provvedimento autorizzatorio unico regionale).

Nel sistema vigente, le modifiche o estensioni di progetti esistenti e già autorizzati che possono avere impatti ambientali significativi sono sottoposti a screening e all’eventuale successiva VIA.

La disposizione del Regolamento introduce pertanto una regola più restrittiva, prevedendo che le modifiche:

  • siano prima esaminate dalle autorità competenti;

  • siano soggette a VIA solo se comportano lavori importanti

  • e se producono rischi ambientali simili o superiori a quelli del progetto originario

Appare dunque evidente che molte modifiche di impianti esistenti non richiederanno una nuova VIA, con la conseguente mancata attivazione del PAUR e la conseguente attivazione delle procedure autorizzative settoriali.

Ciòcomporteràdunque la necessaria modifica degli allegati II, III e IV del D. Lgs. n 152/2006 oltre che la vigente nozione giuridica dimodifica sostanziale(v. art. 5, comma 1, lett. l ed l-bis11 )

Come appare evidente, si passa infatti da una criterio tipologico - ovvero basato sulla tipologia dei progetti - ad un criterio qualitativo .

Il problema più delicato pare riguardare la valutazione dei rischi simili o superiori al progetto originario .

Siamo quì in presenza di una formulazione del tutto nuova nel diritto europeo in materia di VIA, che imporrà alle autorità di valutare se la modifica cambia la natura del rischio ambientale; oppure se modifica riguarda solo la tecnologia od il funzionamento dell’impianto.

Esempi problematici potrebbero riguardare tutti i casi in cui il progetto cambia tecnologicamente senza aumentare il rischio ambientale, come ad esempio, per il repowering di impianti eolici, la conversione di centrali a gas o idrogeno; la riconversione di infrastrutture industriali e l’estensione della vita utile di impianti esistenti.

Secondo la proposta europea la VIA potrebbe dunque non essere necessaria, mentre oggi in Italia spesso si attiva almeno lo screening.

L’adozione della norma potrebbe avere inoltre un effetto paradossale.

Se infatti l’autorità decidesse che la modifica non comporta lavori importanti non verrà avviata la VIA, ma tal decisione potrebbe essere impugnata davanti al giudice amministrativo, sostenendo che i rischi ambientali sono stati sottovalutati, oppure che la modifica è in realtà sostanziale.

Il rischioè dunque che il contenzioso si sposti dalla VIA alla decisione di esclusione della VIA.

La disposizione impatta anche sul successivo articolo 6.

§

L'articolo 6 stabilisce la possibilità per gli Stati membri di introdurre la scelta della “preclusione sostanzialenei procedimenti giudiziari, ovvero che possa essere preclusa la possibilità di presentare argomentazioni dinanzi a un organo giurisdizionale se non sono state presentate durante la fase amministrativa a condizione che l'autorità competente abbia messo a disposizione le informazioni necessarie in tempo utile affinché tali argomentazioni fossero note o potessero essere note ed esaminate durante la fase amministrativa.

Il ricorso al Giudice Amministrativo diventa quindi un controllo su questioni già emerse nella fase amministrativa, non una sede per introdurre argomentazioni nuove.

La disposizione fa comunque salvo il diritto di accesso alla giustizia , che afferisce dunque alla legalità sostanziale della decisione ed alla regolarità procedurale della valutazione ambientale.

La proposta inciderebbe quindi profondamente sul modo in cui oggi si sviluppano i contenziosi contro le VIA e i PAUR in Italia. Pur essendo facoltativa, questa disposizione introduce un modello procedurale sul diritto di accesso alla giustizia che finirebbe per interferire con le garanzie costituzionali e processuali nazionali(art. 24 e 113 Cost., C.p.a.).

Il problema nasce dal fatto che il sistema italiano del processo amministrativo è molto diverso da quello di alcuni ordinamenti del Nord Europa, a cui la norma si ispira.

L’articolo 6 della proposta consente agli Stati membri di stabilire che le questioni non sollevate durante la fase amministrativa non possano essere presentate davanti al giudice amministrativo, riducendo il giudizio amministrativo ad una mera verifica di questioni già emerse nel corso del procedimento.

Il punto critico è che il processo amministrativo italiano è costruito su un principio diverso, secondo cui il giudice può esaminare tutti i vizi dell’atto, anche se non erano stati evidenziati prima. Di conseguenza, la norma introdurrebbe una forte preclusione all’oggetto del giudizio. E’ dunqueipotizzabile che siano necessarie modifiche al Codice del processo amministrativo e che la norma generi conflitti interpretativi con la giurisprudenza consolidata.

Altra questione che appare controversa riguarda la compatibilità della “preclusione sostanziale” con il diritto di accesso alla giustizia previsto dalla Convenzione di Aarhus12.

Come si è detto, la proposta di regolamento consentirebbe agli Stati membri di stabilire che le questioni non sollevate nella fase amministrativa non possano essere fatte valere in giudizio. Al contrario, la Convenzione di Aarhus stabilisce uno standard rigoroso per il controllo giurisdizionale delle decisioni ambientali, prevedendo (v. art. 9) che il pubblico interessato deve poter ottenere davanti a un giudice un riesame della legalità sostanziale e procedurale delle decisioni ambientali attraverso procedure eque, tempestive e non eccessivamente onerose. In sostanza, chi è interessato da una decisione ambientale deve poter contestare davanti a un giudice gli errori della valutazione ambientale.

Nel sistema italiano il processo amministrativo ha tradizionalmente garantito un controllo molto ampio del giudice sulla VIA, attraverso la possibilità di sollevare qualsiasi vizio dell’atto amministrativo. Pertanto, limitare tale controllo attraverso la preclusione limiterebbe eccessivamente il controllo del Giudice, riducendo la possibilità di contestare errori tecnici nella valutazione ambientale.

La preclusione potrebbe violare tale obbligo internazionale. Interferisce inoltre con i principi del processo amministrativo italiano e potrebbe essere ritenuta costituzionalmente problematica rispetto al diritto di difesa.

§

L'articolo 7 è inteso a definire la durata massima della valutazione a norma delle direttive 2011/92/UE (Valutazione dell'impatto ambientale - VIA) e 2001/42/CE (Valutazione ambientale strategica - VAS), anche nel caso di procedure comuni o coordinate.

In particolare (par. 1), se il progetto rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/92/UE (VIA):

a) per i progetti soggetti a vaglio, le autorità competenti dovranno effettuare il vaglio entro un termine massimo di 60 giorni dalla data in cui il committente ha presentato tutte le informazioni necessarie; per le modifiche o le estensioni di progetti di cui all'articolo 5 del presente regolamento il termine massimo è fissato in 45 giorni;

b) per i progetti soggetti a valutazione ambientale, l'autorità competente deve esprimere il parere sulla portata e sul livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto di valutazione ambientale entro un termine massimo di 30 giorni dalla data in cui il committente ha presentato la richiesta di parere;
c) i tempi di consultazione del pubblico interessato riguardo al rapporto ambientale di cui alla lettera b) devono essere compresi tra i 30 ed i 90 giorni;

d) entro 30 giorni dal completamento delle rispettive consultazioni a norma degli articoli 6 e 7 della direttiva 2011/92/UE, l'autorità competente deve attestare o meno la completezza delle informazioni fornite dal committente, necessarie per prendere una decisione con cognizione di causa sugli effetti ambientali del progetto. Tali informazioni includono le informazioni necessarie raccolte a norma degli articoli 5, 6 e 7 della direttiva 2011/92/UE, comprese, se del caso, le valutazioni specifiche previste da altra legislazione dell'Unione.

Se prima della fine del periodo di 30 giorni l'autorità competente ritiene di non disporre di tutte le informazioni necessarie per prendere una decisione con cognizione di causa, il committente presenta tali informazioni entro un termine ragionevole. A seguito del riconoscimento della completezza di cui alla presente lettera, al committente non è chiesto di fornire nuove informazioni, salvo in casi debitamente giustificati;
e) l'autorità competente deve formulare una conclusione motivata sulla valutazione ambientale del progetto entro un massimo di 90 giorni dal riconoscimento della completezza di cui alla lettera d).

In casi eccezionali, se la natura, la complessità, l'ubicazione o le dimensioni del progetto proposto lo richiedono, l'autorità competente può prorogare i termini stabiliti per un tempo massimo di 30 giorni.

Ai sensi del par. 2), se il progetto rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/92/UE (VAS) :

a) le autorità competenti effettuano il vaglio a norma dell'articolo 3, paragrafo 5, della stessa direttiva e pubblicano i risultati entro 90 giorni;
b) le autorità competenti delimitano l'ambito d'interesse a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, della stessa direttiva e ne pubblicano i risultati entro 40 giorni;
c) i tempi di consultazione del pubblico interessato riguardo al rapporto ambientale di cui all'articolo 5 della direttiva devono essere compresi tra i 30 e i 60 giorni;
d) le autorità competenti concludono e pubblicano il rapporto ambientale prescritto all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva entro sette mesi dal giorno in cui sono state loro fornite le informazioni necessarie a norma della direttiva e sono state completate le pertinenti consultazioni a norma della direttiva.
Anche in questa ipotesi, in casi eccezionali, se la natura, la complessità, l'ubicazione o le dimensioni del piano o programma proposto lo richiedono, l'autorità competente può prorogare i termini di cui al primo comma per un ulteriore periodo massimo di 30 giorni.

Si prevede inoltre che se altra legislazione dell'Unione stabilisce termini più brevi per l'intera procedura di rilascio dell'autorizzazione rispetto alla combinazione dei termini delle diverse fasi della procedura di valutazione ambientale di cui al paragrafo 1 o 2, si applica il termine più breve per l'intera procedura di rilascio dell'autorizzazione.

In sintesi, la proposta:

  • comporterebbe la riduzione dei tempi previsti per lo screening (da 90 a 45 giorni);

  • lo scooping (art. 20, D. Lgs. n. 152/2006) diventerebbe una fase strutturata e temporalmente vincolata;

  • la fase di verifica della completezza documentale determinerebbe, da un lato una forte limitazione delle amministrazioni nel richiedere integrazioni e, dall’altro, una maggiore certezza del proponente;

  • i tempi di conclusione della VIA verrebbero limitati ai 90 giorni successivi alla dichiarazione di completezza documentale;

  • si determinerebbe una maggiore pressione sulle Autorità competenti sul rispetto dei termini. A quest’ultimo riguardo, non può sfuggire di notare che non tutte le Regioni sono ugualmente “attrezzate” dal punto di vista amministrativo (v. anche art. 12, infra).

L'art. 7 del regolamento, prevedendo termini massimi potenzialmente accompagnati da meccanismi di formazione del silenzio, si pone in tensione con l'art. 20, co. 4 della l. 241/1990, che esclude esplicitamente il silenzio-assenso in materia ambientale.

§

L'articolo 8 stabilisce che i danni occasionali alle specie di uccelli e ad altre specie protette durante le attivit à del progetto non sono considerati “intenzionali” ai sensi della direttiva 2009/147/CE (direttiva Uccelli) e della direttiva 92/43/CEE (direttiva Habitat), a condizione che siano utilizzate misure di mitigazione adeguate e proporzionate e siano state prese in considerazione le migliori tecnologie.

Tale clausola riduce le tutele, laddove le direttive Habitat e Uccelli stabiliscono standard minimi di protezione che gli Stati Membri possono invece rafforzare (art. 193 TFUE) .

§

L'articolo 9 impone alle autorità nazionali di collaborare effettivamente nella valutazione degli effetti ambientali transfrontalieri per i piani che richiedono decisioni in più Stati, e dà loro la possibilità di rivolgersi alla Commissione europea, in veste di facilitatore, per le procedure comuni.

Al riguardo non puònon evidenziarsi come il ruolo della Commissione comefacilitatorenon ha base nei Trattati per procedure amministrative interne agli Stati Membri. Tale previsione pare dunque violare il principio di neutralitàistituzionale, determinando conflitti con le competenze delle autorità nazionali, regionali e locali.

§

L'articolo 10 è volto alla completa digitalizzazione delle procedure di valutazione d'impatto e della relativa gestione dei dati da attuarsi entro 6 mesi dall entrata in vigore del regolamento.

In particolare si deve consentire ai committenti dei progetti di poter presentare le istanze in formato digitale.

Ai committenti ed al pubblico deve essere consentito di accedere online alle informazioni relative ai punti di contatto unici ambientali ed allo stato di avanzamento delle procedure di VIA e di vaglio, comprese le fasi successive ed il relativo calendario, così come le informazioni sulla risoluzione delle controversie.

Seppure lobiettivo sia condivisibile, l'obbligo di digitalizzare integralmente le procedure (portali, interoperabilitàcon Digital Identity Wallet, ecc..) impone agli Stati Membri investimenti infrastrutturali senza un adeguato meccanismo di finanziamento UE, determinando oneri asimmetrici per Stati con minor capacità digitale.

§

L'articolo 11 incoraggia gli Stati membri a sostenere i costi amministrativi, associati alle valutazioni ambientali di un progetto, al fine diridurre i costi per i committentiche rientrano nella definizione di piccole imprese a media capitalizzazione di cui alla raccomandazione (UE) 2025/1099 o nella definizione di piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione 361/2003/CE.

La previsione appare interferire con l'autonomia tributaria e tariffaria degli Stati Membri, inclusa la potest à delle Regioni italiane di fissare le tariffe per VIA regionali (v. art. 117 Cost., VI comma).

§

L'articolo 12 impone agli Stati membri di garantire che il punto di contatto unico ambientale e le autorità competenti, coinvolti nel vaglio e nelle valutazioni ambientali, dispongano di personale e risorse adeguati, comprese opportunità di miglioramento del livello delle competenze e di riqualificazione, in modo da svolgere efficacemente i loro compiti.

Come già anticipato, non tutte le regioni sono adeguatamente “attrezzate” sia in termini di personale, che di competenze adeguate.

Lattuazione della norma non appare concretamente attuabile entro il termine dei sei mesi previsti dallart. 3 del Regolamento. Inoltre un obbligo di spesa senza copertura UE rischia di aggravare i vincoli di bilancio (ad es.: Patto di stabilità , vincoli PNRR).

§

L'articolo 13 richiama il diritto del pubblico di accedere alle informazioni ambientali, partecipare ai processi decisionali e accedere alla giustizia in conformità con la "Convenzione Aarhus" sull'accesso alle informazioni, la partecipazione dei cittadini e l'accesso alla giustizia in materia ambientale e la "Convenzione Espoo" sulla valutazione dell'impatto ambientale transfrontaliero.

Nonèchiara la relazione che si pone tra tale disposizione e le altre disposizioni del regolamento (termini ridotti, la cd.preclusione processuale ) che comprimono di fatto le garanzie partecipative.

§

L'articolo 14 fa riferimento a un pacchetto di strumenti applicabile a categorie o settori strategici, stabiliti nell'allegato alla proposta in esame.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto di esecuzione che individui i progetti strategici per la costruzione e la ristrutturazione di edifici residenziali a prezzi accessibili o alloggi sociali, nonché le infrastrutture necessarie che servono direttamente questi edifici.

§

L'articolo 15 dispone che gli Stati membri notifichino alla Commissione le eventuali norme di attuazione del regolamento e le eventuali successive modifiche.

§

L'articolo 16, infine, fissa l' entrata in vigore del Regolamento entro il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GUCE, stabilendo che le disposizioni di cui all’arte. 3, par. 1 (punto di contatto unico ambientale) e dell’art. 10 (accessibilità delle informazioni on line e digitalizzazione) si applichino a decorrere dalla data ivi specificata.

§

3. Osservazioni conclusive

Alla luce di quanto sopra, il Regolamento COM(2025) 984 solleva problemi strutturali di sussidiarietà (art. 5 TUE) sotto tre distinti profili, ovvero:

1. Scelta dello strumento: l'uso del Regolamento (direttamente applicabile negli ordinamenti interni) in luogo di una direttiva (che avrebbe consentito un recepimento 2adattato”) non appare giustificato per la gran parte delle norme procedurali interne, le quali non presentano una dimensione transfrontaliera tale da esigere uniformità assoluta.

2.Necessità : molti obiettivi del regolamento (termini, digitalizzazione, coordinamento) potrebbero essere raggiunti dagli Stati Membri in modo sufficientemente efficace, specialmente quelli che hanno già sviluppato sistemi avanzati (ad es. la Germania con il Raumordnungsverfahren; l'Italia con il PAUR).

3.Proporzionalità:l'intensità dell'intervento UE - che include obblighi strutturali sull'organizzazione della PA, deroghe alle tutele delle direttive Habitat/Uccelli e limitazioni all'accesso alla giustizia - pare eccedere quanto necessario per eliminare le inefficienze procedurali rilevate dagli stakeholders.

Sebbene l’obiettivo dello snellimento delle procedure di VIA/VAS sia pienamente condivisibile è tuttavia auspicabile che l’iniziativa in questione possa esplicarsi attraverso il ricorso allo strumento della Direttiva, piuttosto che del Regolamento.

Alla luce di quanto esposto, appare inoltre opportuno salvaguardare le disposizioni concernenti l'organizzazione interna della PA nazionale ed i principi che regolamentano l'accesso alla giustizia e proporre una più precisa definizione delle modifiche o estensioni costituenti "lavori importanti" , come criterio per l'assoggettamento a valutazione ambientale posto dall'articolo 5.

Roma, 15 maggio 2026

- avv. Fabio Anile 13

1https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52025PC0984

2 In argomento si rinvia a Giuseppe Tesauro, Diritto dell'Unione Europea , Cedam, Padova, 2012 (e successive edizioni). Dello stesso Autore: Sovranitàdegli Stati e integrazione comunitaria, in Diritto dell'Unione europea, 2006, pp. 239 ss. recante riflessioni sul rapporto tra sovranità statale e azione dell'Unione, con riferimento alla sussidiarietà; Ugo Villani, Istituzioni di diritto dell'Unione Europea , Cacucci, Bari, 2013.

3 Unirima, CNR, WWF, IDA, Cisambiente-Confindustria, Elettricità Futura, ISPRA, ENEA, CNA, AgID e Conferenza delle Regioni e delle Province autonome

4 https://www.senato.it/leggi-e-documenti/attivita-non-legislative/documenti-non-legislativi?documentoId=53121

5 Direttiva (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque (GU quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

6 Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30).

7 Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

8 Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1).

9 Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

10In più occasioni, la Corte di Giustizia Europea (C-244/12, Salzburger Flughafen) ha riconosciuto ampio margine valutativo agli Stati Membri sulle modifiche. Regole uniformi rigide possono infatti abbassare il livello di protezione in aree particolarmente vulnerabili. La sentenza è consultabile in https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:62012CJ0244

11Art. 6, c. 1: “lett. l) modifica: la variazione di un piano, programma, impianto o progetto approvato, compresi, nel caso degli impianti e dei progetti, le variazioni delle loro caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro potenziamento, che possano produrre effetti sull'ambiente;

l-bis) modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto: la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorit àcompetente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente o sulla salute umana. In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attivitàper la quale l'allegato VIII indica valori di soglia,èsostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa .

12Consultabile su: https://www.mase.gov.it/portale/convenzione-di-aarhus-informazione-e-partecipazione

La Convenzione è stata firmata nel 1998 nella città danese di Aarhus è stata ratificata dall’Italia con Legge 16 marzo 2001, n. 108.

13 Avvocato in Roma - Consulente Confindustria Cisambiente