TAR Campania (NA) Sez. I sent. n. 7116 del 19 maggio 2010
Ambiente in genere. Interventi di ripascimento

Autorizzazione ex art. 109 D. Legs. 152/06  per interventi per il ripascimento della fascia costiera e per la realizzazione di scogliere, moli, pennelli ed altri manufatti, già sottoposti a procedura da valutazione di impatto ambientale- Escusione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 6329 del 2009, proposto da:
Provincia di Napoli, rappresentato e difeso dagli avv. Paola Cosmai ed Aldo Di Falco, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Napoli, piazza Matteotti,1;

contro

Regione Campania, rappresentato e difeso dall'avv. Antimo Gaudino, con domicilio eletto presso l’avvocatura regionale in Napoli, via S. Lucia, n. 81;
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Napoli, via Diaz, n. 11;

per l'annullamento

della delibera di Giunta Regionale della Campania n. 1426 del 3.9.09, pubblicata sul BURC n.57, recante l'approvazione delle "Linee guida per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 35, del D.Lgs. n. 152/99, come confermato dall'art. 109 del D.Lgs. n. 152/06, attribuite alle Regioni con cui l'art. 21 della L. n.179/02"; di ogni altro atto connesso e conseguente.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione e del Ministero delle Infrastrutture;

Viste le memorie difensive e tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 maggio 2010 il dott. Michele Buonauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

La provincia di Napoli impugna l’atto deliberativo di giunta regionale 1426 del 3.9.2009 di approvazione delle linee guida concernenti l’autorizzazione per gli interventi di immersione in mare di materiali di escavo (di fondali marini, o salmastri o di terreni litoranei), inorganici ed organici.

In particolare, contesta l’applicazione del regime autorizzatorio disciplinato dal d.lgs. n. 152 del 2006 in caso di interventi per il ripascimento della fascia costiera e per la realizzazione di scogliere, moli, pennelli ed altri manufatti, già sottoposti a procedura da valutazione di impatto ambientale.

Si è costituita in giudizio l’amministrazione regionale, che conclude per l’infondatezza del ricorso.

A seguito di ordinanza cautelare n. 2914/09, all’udienza di discussione del 12 maggio 2010 la causa è trattenuta per la decisione.

DIRITTO

Al fine di regolamentare la procedura di autorizzazione prevista dall’articolo 109 del d.lgs. 152 del 2006, la regione Campania si è dotata di linee-guida, approvate con delibera di Giunta regionale n. 1426 del 2009, mediante le quali, fra l’altro, sono individuati gli interventi ritenuti sottoposto a tale procedimento, fra cui quelli di ripascimento delle fasce costiere (punto 1.2.b) e quelli tesi alla realizzazione di scogliere, moli, pennelli ed altri manufatti, già sottoposti a procedura da valutazione di impatto ambientale (punto 1.2.f).

Secondo la tesi della provincia di Napoli le linee-guida avrebbero surrettiziamente ampliato il novero degli interventi soggetti ad autorizzazione, modificando la normativa introdotta con legge statale. Denunzia pertanto l’incompetenza della regione e, comunque, della Giunta regionale, ad introdurre una integrazione della disciplina fissata a livello statale, nonché la irragionevolezza delle previsioni aggiuntive, che introdurrebbero una duplicazione di competenza regionale, con inulte aggravio del procedimento e violazione del principio dell’immediata cantierabilità delle opere approvate in seno alla conferenza dei servizi.

Il ricorso appare meritevole di accoglimento.

Per la soluzione delle questioni sollevate è opportuna una breve ricognizione del quadro normativo.

L’articolo 35 del d.lgs. n. 152 dell’11 maggio 1999 ha consentito l’immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo e attività di posa in mare di cavi e condotte, distinguendo la diversa tipologia di materiale e la natura dell’intervento.

Per quel che interessa in questa sede, la norma ha sottoposto ad autorizzazione l’immersione in mare di materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi solo quando è dimostrata, nell'ambito dell'istruttoria, l'impossibilità tecnica o economica del loro utilizzo ai fini di ripascimento o di recupero ovvero lo smaltimento alternativo.

L’articolo 21 della legge n. 179 del 31 luglio 2002 (Autorizzazione per gli interventi di tutela della fascia costiera) ha affidato alle regioni la competenza in tema di rilascio della autorizzazione di cui all'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, “nel rispetto dei criteri stabiliti dal medesimo articolo”.

Il successivo d. lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 (cd. Codice dell’Ambiente), in un’ottica di risistemazione della normativa ambientale, ha recepito, con l’articolo 109, integralmente il contenuto normativo introdotto con il citato articolo 35 del d. lgs. 152 del 1999.

Delineato il quadro normativo di riferimento, vale osservare che l’autorizzazione ora disciplinata dall’articolo 109 citato non è prevista per gli interventi di ripascimento della fasce costiere, né per i manufatti già sottoposti a valutazione di impatto ambientale.

Sotto il primo profilo, l’esegesi della norma conduce serenamente alla conclusione che l’autorizzazione (ora regionale) è richiesta laddove non sia possibile utilizzare il materiale di escavo per il ripascimento, desumendosi, a contrario, che tale intervento (di tutela e preservazione delle fasce costiere) non rientra nel campo di applicazione della stessa. È vero che l’articolo 21 della legge 179 del 2002 fa riferimento anche a tale tipo di intervento, ma il rilevo non è significativo, poiché tale norma persegue unicamente la finalità di precisare il riparto di competenze amministrative fra Stato e regioni, in una materia (tutela ambientale) affidata alla competenza normativa esclusiva dello Stato (art. 117, lett. s della Costituzione).

La conferma di tale interpretazione si trae anche da una considerazione di ordine sistematico: il d.lgs. 152 del 1999 (poi trasfuso nel codice dell’ambiente del 2006) si occupa della tutela delle acque e, coerentemente con tale precipua finalità, regolamenta l’immersione in mare dei materiali di vario genere, laddove il ripascimento delle fasce costiere interessa la protezione del suolo.

Sotto il secondo profilo il tenore letterale dell’articolo 109 citato non lascia adito a dubbi: in tanto ha senso richiedere una specifica autorizzazione all’immissione in mare di inerti, materiali geologici inorganici e manufatti (al solo fine di utilizzo), in quanto gli stessi non siano stati sottoposti alla valutazione di impatto ambientale, cui è affidato il compito di verificarne la compatibilità con il rispetto dell’ambiente circostante.

In base alle considerazioni svolte, appare evidente il contrasto delle linee-guida approvate dalla giunta regionale con la regolamentazione fissata a livello statale.

Al di là della tematica che involge il riparto di competenza fra Stato e Regioni, l’illegittimità della delibera giuntale deriva già dalla sua contraddittorietà interna; in effetti le linee-guida sono state approvate con la delibera gravata, al fine di regolamentare le fasi del procedimento amministrativo volto al rilascio dell’autorizzazione alle attività di movimentazione dei sedimenti in ambito marino, senza alcuna pretesa di modificare il regime degli interventi ad essa sottoposti, regime compiutamente delineato dalla normativa di rango statale.

Vale appena rammentare, in ogni caso, che gli atti aventi natura regolamentare non rientrano nella competenza Giunta regionale, in quanto l’adozione di atti della specie resta devoluta al Consiglio regionale in base agli artt. 19 e 20 dello Statuto della Regione Campania, nonostante la modifica dell’art. 121 Cost. (introdotta dalla legge costituzionale n. 1 del 1999) che, nell’eliminare la riserva di competenza della potestà regolamentare all’organo consiliare, consente alla Regione una diversa scelta organizzativa la quale, tuttavia, non può che essere contenuta in una disposizione dello statuto regionale (cfr. Corte cost. n. 188 del 2007; n. 119 del 2006 e n. 313 del 2003).

Pertanto il ricorso deve essere accolto, con assorbimento dei restanti motivi, e per l’effetto va annullata la delibera di giunta regionale n. 1426 del 3 settembre 2009 (pubblicata sul B.u.r.c. n. 57 del 2009), nella parte in cui assoggetta ad autorizzazione gli interventi di ripascimento delle fasce costiere (punto 1.2.b) e quelli tesi alla realizzazione di scogliere, moli, pennelli ed altri manufatti, già sottoposti a procedura da valutazione di impatto ambientale (punto 1.2.f).

La peculiarità della controversia giustifica la compensazione delle spese di causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Prima Sezione di Napoli, accoglie il ricorso in epigrafe ed annulla in parte qua la delibera di giunta regionale n. 1426 del 3 settembre 2009 (pubblicata sul B.u.r.c. n. 57 del 2009). Spese compensate

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Fabio Donadono, Presidente FF

Francesco Guarracino, Primo Referendario

Michele Buonauro, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 19/05/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO