T.A.R. Piemonte Sez. I n. 657 del 17giugno 2011 
Ambiente in genere. Principio di precauzione
La norma di cui all’art. 6, comma 1 del d.lgs. n. 152/2006 è da ascrivere al novero delle norme precauzionali, ispirate al principio di precauzione che nella materia ambientale ha ottenuto sanzione di diritto positivo ad opera del recepimento, da parte del d.lgs. n.152/2006, delle varie direttive comunitarie che lo avevano elevato al rango di principio fondamentale nella materia dell’ambiente. Il principio di precauzione traduce in sostanza quello che a partire dal Protocollo di Kyoto gli Stati contemporanei vogliono sia l’atteggiamento delle Amministrazioni pubbliche preposte alla tutela dell’ambiente nei confronti di questo patrimonio dell’umanità e si sostanzia i un insieme di regole e prescrizioni, di carattere sostanziale ma anche procedurale, intese a scoraggiare comportamenti anche solo potenzialmente idonei ad arrecare vulnera all’ambiente e al paesaggio. Non richiede la norma un’idoneità in atto ma solo in potenza, della singola iniziativa urbanistica, inserita in un contesto di pianificazione o programmazione, ad incidere il bene ambiente.
N. 00657/2011 REG.PROV.COLL.
 N. 00348/2010 REG.RIC.
 
 REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
 
 (Sezione Prima)
 ha pronunciato la presente
 SENTENZA
 sul ricorso numero di registro generale 348 del 2010, proposto da:
 Legambiente - Associazione Ambientalista Nazionale + 2 altri, rappresentati e  difesi dall'avv. Chiara Servetti, con domicilio eletto presso la stesa in  Torino, corso Vittorio Emanuele II, 82;
 contro
 Comune di Chivasso, rappresentato e difeso dall'avv. Gianni Martino, con  domicilio eletto presso il medesimo in Torino, via Stefano Clemente, 22; Regione  Piemonte, rappresentata e difesa dall'avv. Eugenia Salsotto, con domicilio  eletto presso la stessa in Torino, piazza Castello, 165; Provincia di Torino,  non costituita;
 
 nei confronti di
 
 Vale Immobiliare S.r.l., non costituita;
 
 per l'annullamento
 
 della deliberazione del Consiglio Comunale di Chivasso n. 60 in data 21.12.2009,  pubblicata all'Albo Pretorio dal 30.12.2009 al 13.1.2010, avente ad oggetto:  "Approvazione delle controdeduzioni alle osservazioni intervenute in merito  all'adozione del PPE e della contestuale variante al vigente PRGC ai sensi  dell'art. 40 commi 6 e 7 e s.m.i. relative alle aree 4.11 e 5.25 del del vigente  PRGC";
 
 della deliberazione del Consiglio Comunale di Chivasso n. 61 in data 21.12.2009,  pubblicata all'Albo Pretorio dal 30.12.2009 al 13.1.2010, avente ad oggetto:  "Adozione del progetto definitivo del PPE con contestuale variante al vigente  PRGC ai sensi dell'art. 40 comma 6 e s.m.i. relativo alle aree 4.11. e 5.25 area  Mauriziano";
 
 nonché per l'annullamento
 
 degli atti tutti antecedenti, preordinati, conseguenziali e comunque connessi  del relativo procedimento, tra i quali, la deliberazione del Consiglio Comunale  di Chivasso n. 16 in data 27.4.2009 di adozione del progetto preliminare del PPE  e della contestuale variante al PRGC, ai sensi dell'art. 40 comma 6 della L.R.  n. 56/1977 relativo alle aree 4.11 e 5.25 del PRGC, nonché del provvedimento di  cui alla nota prot. n. 56308 in data 17.12.2008, con la quale la Regione,  Direzione Programmazione Strategica e Direzione Ambiente, ha escluso, a seguito  di verifica preventiva, l'assoggettabilità a VAS, nonché della Determinazione  Dirigenziale n. 9 in data 7.4.2009 del Comune di Chivasso di recepimento del  provvedimento dell'Organo Tecnico Regionale in ordine alla non assoggettabilità  a VAS.
 
 
 Visti il ricorso e i relativi allegati;
 Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Chivasso e di Regione  Piemonte;
 Viste le memorie difensive;
 Visti tutti gli atti della causa;
 
 Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 aprile 2011 il dott. Alfonso  Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
 
 Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 FATTO e DIRITTO
 1.Col gravame in epigrafe la Legambiente nazionale Onlus e due cittadini  impugnano le delibere n. 60 e 61 del 21.12.2009 pubblicate fino al 15.1.2010 con  le quali, rispettivamente, il Comune di Chivasso ha approvato le controdeduzioni  alle osservazioni formulate riguardo all’adozione di un piano particolareggiato  d edilizia privata e ha adottato il progetto definitivo del medesimo recante  contestuale variante al PRGC. Gravano altresì la delibera n. 16 del 27.4.2009 d  adozione del progetto preliminare del PPE e la nota regionale del 17.12.2008 con  cui la Regione ha escluso, a seguito di verifica preventiva, l’assoggettabilità  del progetto in controversia alla V.A.S.
 
 1.2. Si costituiva il Comune di Chivasso con atto formale e poi con deposito di  documenti in data 4.11.2010 e memoria defensionale il 15.11.2010.
 
 Parte ricorrente produceva memoria il 15.11.2010.
 
 Si costituiva anche la Regione Piemonte con memorie depositate il 15 e il  24.11.2010 e poi il 7 e il 16.3.2011 e deposito documentale.
 
 Parte ricorrente produceva ulteriori memorie il 7 e il 16.3.2011
 
 Pervenuto l’affare alla pubblica Udienza del 16.12.2010 la causa veniva rinviata  stante l’assenza delle parti e l’impedimento del Relatore per causa di malattia.
 
 Alla pubblica udienza di rinvio del 7.4.2011 sulle conclusioni dei patroni delle  parti e la Relazione del Referendario Avv. Alfonso Graziano la causa veniva  spedita in decisione.
 
 2.1. Deve preliminarmente il Collegio affrontare l’eccezione di difetto di  legittimazione ad agire e conseguente carenza di interesse in capo alla  Legambiente Onlus sollevata dalla difesa comunale sull’assunto che le  associazioni ambientali posseggono ai sensi degli artt. 13 e 18 della L.  8.7.1986, n. 349, una legittimazione eccezionale ai ricorsi amministrativi,  limitata ad azionare unicamente interessi di tipo ambientale, con esclusione  della possibilità di lamentare doglianze afferenti alla materia urbanistica. E  la ricorrente associazione avrebbe dedotto unicamente vizi formali aventi un  rilievo esclusivamente urbanistico.
 
 2.2. L’eccezione non persuade la Sezione. Non è esatto che le doglianze  articolate dall’associazione deducente abbiano unicamente valenza urbanistica,  considerato che almeno due motivi del ricorso al’esame sollevano questioni di  natura prettamente ambientale, quali la mancata sottoposizione del progetto alla  valutazione ambientale strategica o la mancata allegazione della relazione  geologica al progetto preliminare. Non è chi non veda come la natura intrinseca  di siffatte lamentele impinga de plano interessi e valori di carattere  ambientale, sia pure riguardati sotto i loro riflessi di natura urbanistica.
 
 L’eccezione in analisi è pertanto infondata e va disattesa.
 
 3.1. Il ricorso è affidato ad un unico corposo motivo, composto da svariate sub  censure che vengono appresso illustrate in uno con il loro distinto scrutinio.
 
 La prima doglianza, sulla quale parte ricorrente sembra spendere diffuse  argomentazioni, invoca la natura strutturale della variante contestuale  all’approvazione del PEP all’esame, natura che si desumerebbe sia dalla  circostanza che lo strumento produce un aumento della capacità insediativa  (consentendo la realizzazione di circa 50.000 mq di superficie residenziale atta  ad ospitare ulteriori 550 abitanti), sia dalla prevista realizzazione di una  viabilità eccedente l’ambito comunale, intesa a collegare il quartiere urbano  con la S.R. 11.
 
 Dalla rilevata natura la ricorrente fa discendere ex art. 15 della L.Reg.  Piemonte n. 56/1977 la necessità dell’approvazione regionale mediante  provvedimento espresso e non attraverso il modulo procedimentale tacito del  silenzio – assenso.
 
 Si oppone la difesa comunale a siffatta prospettazione, pur non contestando la  natura di variante strutturale.
 
 3.2. La doglianza non trova concorde il Collegio, atteso che la legge  urbanistica regionale sancisce per l’approvazione dei piani particolareggiati di  edilizia privata comportanti varianti strutturali, un meccanismo di  perfezionamento che contempla il silenzio assenso della Regione.
 
 Invero, come correttamente denota il Comune, è indiscusso che la variante de qua  è stata adottata e poi approvata ai sensi dell’art. 40, commi 6 e 7 della L.Reg.  n. 56/1977.
 
 Ma questa norma esplicitamente stabilisce che il piano particolareggiato che  richieda una variante al PRG è approvato dalla Regione, ma “è approvato  contestualmente alla variante con deliberazione della Giunta Regionale entro 120  giorni dalla data di ricevimento (…)” di poi precisando, peraltro, che “qualora  la Giunta Regionale non esprima provvedimenti nel termine perentorio indicato  nel presente comma, il piano particolareggiato e la relativa variante  contestuale si intendono approvati”.Il che è quanto è avvenuto nella fattispecie  al vaglio del Tribunale, che è stata caratterizzata da un meccanismo di  approvazione tacita, operante mediante il modulo del silenzio – assenso.
 
 Modalità pacificamente consentita dalla norma riportata, il cui tenore fa luce  dell’infondatezza della censura in discorso, la quale va pertanto disattesa.
 
 4.1. Con altro motivo la ricorrente lamenta che la suindicata natura strutturale  della variante avrebbe imposto la sua sottoposizione alla procedura di  valutazione ambientale strategica (VAS), adempimento imposto dalla D.G.R. n.  12-8931 del 9.6.2008, che dispone che la VAS “deve essere effettuata  obbligatoriamente” in caso di varianti strutturali.
 
 Nei medesimi sensi dispone anche l’art. 6, comma 1 del Codice dell’ambiente di  cui al d.lgs. n. 152/2006 a termini del quale “la valutazione ambientale  strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti  significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale”. Ambedue tali norme  sarebbero state infrante poiché la Regione Piemonte, odierna coresistente, ha  escluso la necessità di detta procedura di verifica, pur avendo con l’impugnata  nota del 17.12.2008 evidenziato forti aspetti di criticità del progetto in causa  rispetto al patrimonio ambientale. La determinazione citata (doc. 1 produzione  ricorrente) sarebbe pertanto contraddittoria.
 
 4.2. Anche la riassunta censura non espone profili di fondatezza e va  conseguentemente disattesa.
 
 Invero, rimarca in punto di diritto la Sezione che la norma di cui all’art. 6,  comma 1 del d.lgs. n. 152/2006 è da ascrivere al novero delle norme  precauzionali, ispirate al principio di precauzione che nella materia ambientale  ha ottenuto sanzione di diritto positivo ad opera del recepimento, da parte del  d.lgs. n.152/2006, delle varie direttive comunitarie che lo avevano elevato al  rango di principio fondamentale nella materia dell’ambiente.
 
 4.3. Il principio di precauzione traduce in sostanza quello che a partire dal  Protocollo di Kyoto gli Stati contemporanei vogliono sia l’atteggiamento delle  Amministrazioni pubbliche preposte alla tutela dell’ambiente nei confronti di  questo patrimonio dell’umanità e si sostanzia i un insieme di regole e  prescrizioni, di carattere sostanziale ma anche procedurale, intese a  scoraggiare comportamenti anche solo potenzialmente idonei ad arrecare vulnera  all’ambiente e al paesaggio.
 
 Non richiede la norma, a parere del Collegio, un’idoneità in atto ma solo in  potenza, della singola iniziativa urbanistica, inserita in un contesto di  pianificazione o programmazione, ad incidere il bene ambiente.
 
 Invero, la lettera della legge si esprime significativamente nei termini di  “possono” avere impatti significativi sull’ambiente.
 
 Il tutto, intuitivamente, sempre che gli impatti che l’iniziativa urbanistica  può avere sul bene ambiente e sul patrimonio culturale siano “significativi”,  ché, altrimenti, qualunque attività edificatoria connessa all’adozione di  varianti strutturali al PRG, siccome un qualche impatto sull’ambiente  indubbiamente possiede, dovrebbe, irragionevolmente ed in violazione del  principio di proporzionalità comunitaria, essere sottoposta a valutazione  ambientale strategica.
 
 4.4. In perfetta aderenza al caso all’esame, poi, va rammentato che è la stessa  direttiva 27.6.2001, n. 42 CE, cui si è data attuazione con il D.Lgs. n.  152/2006 a stabilire che i piani urbanistici che determinano l’interessamento di  piccole aree a livello locale o modifiche minori ai piani stessi, siano  assoggettate a valutazione ambientale strategica soltanto in conseguenza dei  possibili effetti ancora “significativi sull’ambiente”.
 
 4.4. Calando le brevi tratteggiate coordinate interpretative al caso al vaglio  della Sezione, non può non rilevarsi come la stessa nota regionale del  17.12.2008 impugnata ponga in luce talune criticità del progetto in controversia  rispetto ai valori ambientali.
 
 In particolare, nella stessa si legge che si ravvisano nelle previsioni  progettuali preliminari “elementi di possibile criticità rispetto  all’inserimento paesaggistico degli insediamenti a carattere residenziale  proposti”, oppure che “la realizzazione del nuovo tracciato stradale può  comportare consumo di suolo agricolo e frammentazione paesaggistica”; o ,  ancora, che l’intervento evidenzia “la particolare vulnerabilità dell’area in  analisi”.
 
 Ciononostante, la Regione ha concluso che “La trasformazione correlata alla  variante non è caratterizzata da particolari criticità ambientali e non produce  effetti ambientali rilevanti”.
 
 Al riguardo il Collegio non può non evidenziare l’assenza di profili di  contraddittorietà nella riportata conclusione, apparendo il pericolo di  “frammentazione paesaggistica” e di “consumo di suolo agricolo” nonché gli  stessi generali “elementi di possibile criticità rispetto all’inserimento  paesaggistico” o “la particolare vulnerabilità dell’area in  analisi”considerazioni non rappresentative di quei significativi impatti sul  bene ambiente che costituiscono il necessario presupposto per l’assoggettamento  a valutazione ambientale strategica.
 
 E ciò quantunque meriti ancora di essere ribadito che ciò che l’art. 6, comma 1  del Testo unico dell’ambiente richiede affinché un programma o piano urbanistico  debba essere assoggettato a VAS non è l’effettiva a attuale significativa  incisione del bene ambiente ma solo la possibilità di siffatti vulnera, la quale  è sicuramente da escludere nelle enunciazioni regionali sopra riportate, in sé  alquanto generiche.
 
 La censura in scrutinio è pertanto infondata e va respinta.
 
 4.5. In linea di ulteriore precisazione si prospetta parimenti infondata la  doglianza secondo cui quand’anche si dovesse opinare che il progetto de quo non  sia da assoggettare a VAS, tuttavia il Comune avrebbe dovuto osservare il  disposto della D.G.R. 9.6.2008, di cui parte ricorrente assume la violazione, a  termini della quale “in caso di esclusione dalla valutazione ambientale  l’Amministrazione comunale tiene conto (…) delle eventuali indicazioni e/o  condizioni stabilite in fase di verifica preventiva”.
 
 
 Al riguardo, si ricorda che la Regione, con la suindicata nota del dicembre  2008, aveva predisposto un intero paragrafo intitolato “prescrizioni indicazioni  e suggerimenti per la redazione del piano particolareggiato” che, ad esempio,  facevano obbligo al Comune di “ predisporre un “Allegato energetico – ambientale  per l’intervento oggetto del Piano che potrà costituire un’anticipazione  dell’Allegato energetico – ambientale al Regolamento Edilizio” ovvero di  “approfondire lo studio dell’impatto acustico”o, ancora e più  significativamente, di “valutare tutte le possibili misure di mitigazione  riguardo al consumo ed all’impermeabilizzazione di suolo e all’inserimento  ambientale”.
 
 Evidenzia ancora il Collegio che la Regione, con la nota del 14.7.2010 del  Responsabile del Settore copianificazione urbanistica (doc. 23 ricorrente)  rilevava come “la proposta presenti significative criticità riferite alle  dimensioni ed alla eccessiva compattezza dell’intervento nonché all’inserimento  paesaggistico, anche in considerazione della vicinanza al Parco Mauriziano”
 
 Con riguardo alle prescrizioni di carattere più specificamente urbanistico pure  impartite dalla Regione, si rileva che, sempre con la citata nota del 14.7.2010  l’Ente regionale aveva ritenuto “necessario ridurre l’indice territoriale medio  proposto per la nuova area 8.15 di trasformazione” precisando che “la riduzione  della capacità edificatoria dovrà essere attuata mediante la revisione delle  altezze previste, che dovranno essere modulate in coerenza con le altezze delle  aree residenziali circostanti e tenendo conto del Parco Mauriziano, senza  comunque superare il 6 metri fuori terra”.
 
 Al riguardo il Comune, con la memoria difensiva depositata il 15.11.2010 oppone  che con la controdeduzione n. 17 allegata alla deliberazione gravata e formulata  in risposta all’osservazione presentata dal coricorrente Meaglia, aveva ribadito  che “si ritiene che il progetto abbia necessariamente determinato la  realizzazione di fabbricati pluriplano fino a 7 piani fuori terra, proprio per  concentrare la volumetria prevista. In memoria il Comune chiarisce anche che “in  effetti la previsione di realizzare fabbricati fino a 7 piani fuori terra, è  conforme al disposto di cui all’art. 6, comma 4 punto 4 delle vigenti N.T.A. del  PRG del Comune di Chivasso relativo all’attuazione del PRG con Strumenti  urbanistici esecutivi”(memoria cit., pag. 14).
 
 In effetti, rileva il Collegio come le doglianze regionali in punto di  urbanistica contenute nella riportata nota del 14.7.2010 possano ritenersi  superate a seguito dell’ulteriore postuma nota regionale recante “Relazione  integrativa e proposta di voto” del 22.7.2010 a seguito della Commissione  tecnica urbanistica (doc. 6 produzione comunale del 25.2.2011). Tale nota  precisa che “la CTU ha ritenuto che la richiesta di contenimento delle quantità  edificatorie (…) non debba essere considerata una prescrizione vincolante ma  possa essere autonomamente valutata dalla Amministrazione Comunale a seguito  della richiesta di complessiva rielaborazione del progetto e di puntuali  verifiche effettuate in un programma di fattibilità economica dell’intervento”.
 
 In forza di dette indicazioni consta che il Comune resistente abbia formulato  una proposta di fattibilità economica altresì modificando la configurazione dei  lotti con rielaborazione dell’impianto urbanistico identificando dei varchi che  consentono la fruibilità visiva del Parco Mauriziano.
 
 4.6. Dal complessivo esame delle delibere n. 21 e 80 del 2010 successivamente  adottate dal Comune emerge che l’Ente locale si è adeguato alle prescrizioni  regionali in materia idrogeologica ed urbanistica. Quanto alle prime si  evidenzia che con la delibera n. 80/2010 (doc. 8 produzione Comune) il Comune dà  atto che se da un lato le aree comprese nel tratto tra la ferrovia Milano Torino  ed il fiume Po sono state incluse in fascia “C” a seguito della deliberazione n.  5/2008 adottata dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del fiume Po,  intervenuta dopo il collaudo dell’argine spondale del 16.11.2006 e, dall’altro  che, quanto all’innalzamento artificiale del piano di campagna – che si sarebbe  verificato per effetto dell’attuazione del piano impugnato – si terrà nel debito  conto tale osservazione nella fase attuativa degli interventi, allorché verrà  dimostrato con apposita relazione geomorfologica, che i manufatti non creano  danni o aggravano le aree limitrofe.
 
 A ciò va debitamente aggiunto che con la deliberazione di Consiglio comunale n.  80 del 21.12.2010 (doc. 8 produzione comunale) il Comune ha approvato tra gli  altri una Relazione illustrativa recante anche integrazioni a seguito della  Commissione tecnica urbanistica del 22.7.2009, dove alle pagg. 18 e seguenti si  espongono le soluzioni da adottare per garantire “l’integrazione del contesto  ambientale”, prevedendo tra l’altro, “l’eliminazione delle preesistenze edilizie  con destinazione d’uso industriale non più produttive” o “il mantenimento della  morfologia del sito costituito da terreno pressoché pianeggiante”, oltretutto  ideando soluzioni progettuali capaci di conseguire “il contenimento del consumo  delle risorse”. Viene poi perseguita anche la “riduzione dei carichi ambientali”  o la valorizzazione “del verde come elemento di continuità con il parco del  Mauriziano” prevedendo una “green belt” o cintura di vegetazione sulle porzioni  di terreno libere da edificazione.
 
 Rimarca il Collegio che quelle appena riportate costituiscono solo alcune delle  controdeduzioni e soluzioni migliorative e alternative ideate dal Comune per  rispondere ai rilievi urbanistici e ambientali formulati dalla Regione. Altre  sono contenute sia nella stessa delibera n. 80/2001 in esame che nella  precedente Delibera n 21 del 10.5.2010, entrambe non impugnate
 
 Da quanto or ora illustrato consegue che la censura subordinata in scrutinio è  infondata e va disattesa.
 
 5.1 Con ulteriore censura la ricorrente si duole del fatto che sarebbero stati  violati gli artt.14, 15 e 17 della L.Reg. n. 56/1977 per non avere il Comune  inserito tra gli allegati al progetto preliminare la relazione idrogeologica  dell’area interessata dal contestato piano, considerando che la zona in  questione è stata interessata dalle alluvioni del 1994 e del 2000.
 
 Al riguardo preliminarmente il Comune oppone che la delibera di adozione del PPE  in variante al PRG è del 27.4.2009, per cui il ricorso avverso la stessa sarebbe  tardivo.
 
 5.2. Non condivide il Collegio siffatta linea difensiva. Va ad essa debitamente  obiettato che la delibera del 27.4.2009 pure fatta oggetto di impugnativa quale  atto presupposto, non possedeva al momento della sua adozione, alcuna lesività  immediata ed attuale tale da far scattare l’onere di immediata impugnazione.
 
 E’, infatti, evidente che tale delibera è divenuta lesiva nel momento in cui il  procedimento urbanistico preordinato all’approvazione del piano  particolareggiato e della contestuale variante strutturale si è concluso, o  quanto meno è approdato ad una prima stesura e adozione del progetto definitivo.
 
 E’ solo quindi in occasione dell’impugnazione delle delibere di approvazione  delle controdeduzioni e del progetto di variante e piano che è sorto per la  deducente interesse a gravare contestualmente anche la previa delibera di  adozione della variante, che si configura come atto preparatorio e prodromico  non impugnabile poiché non dotato neanche di effetti interinali.
 
 5.3. Secondo la linea argomentativa svolta dal Comune in ogni caso la relazione  geologica e geotecnica benché non allegata alla delibera di adozione del PPE del  27.4.2009 è stata acquisita il 29.4.2009 ed allegata al progetto definitivo,  sanando il precedente eventuale vizio.
 
 Siffatto punto di vista persuade il Collegio. Va in proposito considerato che se  la legge ha prescritto che l’onere allegatorio in questione va assolto in  occasione dell’adozione del progetto preliminare è perché quella relazione  necessita già nella fase iniziale del procedimento urbanistico, poiché assume  una valenza specifica ai fini di consentire a chiunque vi abbia interesse, di  formulare adeguate osservazioni, che possono essere illuminate proprio dalla  presa visione della perizia idrogeologica.
 
 Ma, a tal fine, osserva il Collegio, ben può valere l’acquisizione della  relazione idrogeologica avvenuta solo due giorni dopo l’adozione della delibera  del 27.4.2009 inerente l’approvazione del progetto preliminare. L’acquisizione  postuma di soli due giorni non ha infatti spiegato alcun effetto invalidante,  non vulnerando alcun interesse sostanziale né dell’Amministrazione procedente né  dell’Amministrazione Regionale che è intervenuta nel procedimento, né, del  resto, di ogni eventuale cittadino interessato, che ha potuto prendere visione  della contestata relazione quasi coeva alla stessa delibera di approvazione del  preliminare.
 
 Ed invero la medesima relazione è poi confluita automaticamente nel procedimento  pianificatorio essendo stata allegata al progetto definitivo.
 
 Da quanto illustrato consegue, dunque, che l’allegazione della relazione, omessa  in sede di adozione del progetto preliminare, è rimasta fuori del procedimento  di pianificazione per soli due giorni, circostanza che integra una mera  irregolarità stante il ridottissimo margine di tempo nel quale la predetta  relazione è mancata per essere poi prontamente acquista dal Comune ed allegata  al progetto definitivo.
 
 La censura in scrutinio si profila dunque infondata e va conseguentemente  disattesa.
 
 6.1. Ma ritiene il Collegio di dover valorizzare anche il dato che parimenti  poggia su rilievi di ordine sostanziale e sul’effettiva idoneità delle  complessive lamentate mancanze ad incidere sostanzialmente sulla bontà del piano  particolareggiato impugnato, costituito dal fatto che il Comune ha assunto la  deliberazione n. 80/2001 con la quale ha anche approvato le controdeduzioni in  materia idrogeologica svolte sulle osservazioni regionali, sia con una Relazione  del Settore Ambiente e di quello Pianificazione Difesa del suolo – Dighe, sia  approvando una apposita Relazione di “Controdeduzioni in merito alle  osservazioni di natura idrogeologica” formulate dalla Regione, redatta dal Geol.  G. Cairola.
 
 Ebbene, sia la predetta Deliberazione di Consiglio n. 80/2001 che la precedente  n. 21/2001 hanno apportato rilevanti modifiche al progetto e recano numerose  relazioni tecniche contenenti le controdeduzioni in materia urbanistica,  ambientale ed idrogeologica, delle quali si è fatto più sopra sommario cenno.
 
 In particolare, la delibera n.21 del 10.5.2010 (doc. 2 produzione Comune) ha  approvato una importante Relazione che illustra le ragioni per le quali non sono  state rispettate tutte le prescrizioni regionali di rilievo ambientale impartite  con la nota 17.12.2008, prescrizioni susseguenti all’esclusione  dell’assoggettamento del piano particolareggiato contestato alla VAS.
 
 Con tale delibera, tra l’altro, il Comune ha proceduto “all’adozione delle  tavole sostitutive e delle integrazioni al progetto definitivo” del PPE,  all’adozione, in sostituzione ed integrazione degli atti tecnici adottati con la  delibera di approvazione del progetto definitivo n. 61 del 21.12.2009 impugnata,  di una Relazione di compatibilità acustica nonché della citata Relazione  illustrativa integrativa in merito alle prescrizioni regionali di non  assoggettabilità alla V.A.S.
 
 La successiva delibera n. 80/2010, come più sopra rilevato, approva numerose  relazioni contenenti specifiche controdeduzioni alle osservazioni regionali.
 
 Le due citate delibere fanno seguito alla richiesta di integrazione di atti  formulata dalla Regione con nota 8.2.2010 e 3.2.2010 (Doc. 1 Comune) ed hanno  implementato il progetto iniziale, variato l’iniziativa edificatoria anche con  riguardo alla consistenza perimetrale, introdotto significative riflessioni e  controdeduzioni in materia ambientale, idrogeologica, geotecnica ed urbanistica.
 
 Ne consegue, come correttamente rilevato dal Comune, che i provvedimenti oggetto  del ricorso in epigrafe non sono più quelli iniziali e non sono aggiornati.
 
 Essi recano un assetto di interessi ed una conformazione urbanistica ed  ambientale oltre che idrogeologica del Piano particolareggiato che non è più  quella che è stata poi definitivamente approvata e che sarà realizzata.
 
 Sul piano processuale consegue da quanto denotato, che un eventuale ipotetico  accoglimento del ricorso, con annullamento degli atti deliberativi iniziali poi  sostanzialmente modificati e variati, nessun apprezzabile vantaggio potrebbe  arrecare ai ricorrenti, atteso che le determinazioni amministrative annullate  non sarebbero in realtà quelle che verranno attuate e portate ad effetto.
 
 Queste ultime scaturiscono inesorabilmente dalle due successive delibere  consiliari n. 21 ed 80 del 2010 adottate in pendenza del gravame e non impugnate  con motivi aggiunti.
 
 6.2. In sintesi, basti rimarcare come l’improcedibilità del ricorso per  sopravvenuta carenza di interesse discende pacificamente dal fatto che mentre è  stata correttamente impugnata la delibera consiliare n. 61 del 21.12.2009  recante adozione del progetto definitivo, non è stata impugnata la successiva  delibera n. 21 del 10.5.2010 che ha adottato nuovi atti tecnici in sostituzione  ed integrazione di quelli facenti parte del progetto definitivo già adottato con  la delibera n. 61/2009 precedentemente gravata.
 
 La medesima sanzione processuale discende anche dall’omessa impugnazione della  delibera consiliare n. 80/2010 che ha approvato le controdeduzioni, con allegati  i piani economico – finanziari degli interventi, alle osservazioni regionali e,  conseguentemente all’approvazione di dette controdeduzioni, ha modificato le  Tavole 4,5,5.1,5.2.,6,7,7.1 e 8 del Piano particolareggiato nonché le Tavole 5V  e 8V della variante di PRGC.
 
 Sotto gli illustrati rilevanti profili, dunque, il ricorso, oltre che infondato  relativamente alle censure sopra scrutinate, deve essere anche dichiarato  improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse o per l’emergenza di una  causa ostativa all’adozione della decisione di merito, ai sensi dell’art. 35 del  codice del processo amministrativo.
 
 Le spese possono essere compensate in ragione della delicatezza delle questioni  affrontate.
 P.Q.M.
 Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima)
 
 definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo  respinge e in parte lo dichiara improcedibile.
 
 Compensa integralmente le spese di lite tra le costituite parti.
 
 Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
 
 Così deciso in Torino nella Camera di Consiglio del giorno 7 aprile 2011 con  l'intervento dei magistrati:
 
 Franco Bianchi, Presidente
 Richard Goso, Primo Referendario
 Alfonso Graziano, Referendario, Estensore
 
 L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
 
 
 DEPOSITATA IN SEGRETERIA
 Il 17/06/2011
                    



