T.A.R. Piemonte Sez. I  n. 635 del 16 giugno 2011
Ambiente in genere. Diritto alla salute
Premesso che, in materia di minacce alla salute pubblica o all’ambiente, va riconosciuta in linea di principio l’esigenza di autonoma protezione delle persone che vivono nell’area interessata dalla fonte di pericolo, occorre tuttavia (in una giurisdizione di tipo soggettivo e in mancanza di un’espressa previsione di azione popolare) individuare un criterio atto a differenziare e qualificare la posizione dei singoli che agiscono per la tutela del bene ambiente. La giurisprudenza di primo grado e il Consiglio di Stato hanno da tempo valorizzato, in tal senso, il criterio della vicinitas. Tale criterio, peraltro, non coincide con la proprietà o con la residenza in un’area immediatamente confinante con quella interessata dall’intervento contestato, ma deve essere inteso in senso elastico e va modulato, quindi, in proporzione alla rilevanza dell’intervento e alla sua capacità di incidere sulla qualità della vita dei soggetti che risiedono in un’area più o meno vasta. Ciò comporta, in concreto, che la “misura” della legittimazione ad agire dei singoli in materia ambientale non sia univoca, variando in relazione all’ampiezza dell’area coinvolta dalla ipotizzata minaccia ambientale.
N. 00635/2011 REG.PROV.COLL.
 N. 01191/2009 REG.RIC.
 
 REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
 
 (Sezione Prima)
 ha pronunciato la presente
 SENTENZA
 sul ricorso numero di registro generale 1191 del 2009, integrato da motivi  aggiunti, proposto da:
 Salvatore Augustaro, Jessica Finotti, Marina Scaravelli, Andrea Grai, Maria  Cristina Nappo e Ezio Antonini, rappresentati e difesi dagli avv. Emanuela  Barison e Antonio Verrando, con domicilio eletto presso il loro studio in  Torino, corso Inghilterra, 41;
 contro
 Provincia di Vercelli, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e  difesa dagli avv. Claudio Vivani e Blerina Pogace, con domicilio eletto presso  il loro studio in Torino, corso Duca degli Abruzzi, 15;
 Comune di Serravalle Sesia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e  difeso dagli avv. Domenico Ginex e Simona Elena Viscio, con domicilio eletto  presso lo studio della seconda in Torino, corso Vittorio Emanuele II, 90;
 
 nei confronti di
 
 Serravalle Energia S.r.l. e Cartiera Italiana S.r.l., rappresentate e difese  dall'avv. Maurizio Goria, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino,  corso Vittorio Emanuele II, 90;
 
 per l'annullamento
 
 della deliberazione della Giunta Provinciale di Vercelli n. 596 in data 3 agosto  2009, avente ad oggetto l'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di  centrale termoelettrica a biomasse con potenza termica di 23,5 MWt, nel Comune  di Serravalle Sesia (VC), località Cartiera,
 
 nonché per l’annullamento
 
 degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi  del relativo procedimento (in particolare dei verbali della conferenza di  servizi e relativi allegati in data 29.5.2008, 6.11.2008, 27.3.2009, 30.6.2009 e  27.7.2009, nonché della relazione del responsabile del procedimento in data  29.7.2009) e per ogni ulteriore consequenziale statuizione,
 
 e, con motivi aggiunti di ricorso, per l’annullamento
 
 del provvedimento autorizzatorio in data 30.3.2006 n. prot. 13014 della  Provincia di Vercelli, del parere del Comune di Serravalle Sesia in data  27.7.2009 prot. n. 6955 a firma del Sindaco, della istanza di adeguamento  all’autorizzazione n. 0013014/000 in data 30.3.2006 della Serravalle Energia  S.r.l., della integrazione alla istanza di adeguamento dell’autorizzazione  presentata in data 7.5.2008 da Serravalle Energia S.r.l., della documentazione  integrativa presentata dalla Serravalle Energia S.r.l. in data 19.9.2008, della  “integrazione alla richiesta di autorizzazione unica alla costruzione ed  esercizio di una centrale di biomasse nell’ambito del Comune di Serravalle Sesia  – Vercelli – Febbraio 2009”, della documentazione integrativa presentata dalla  Serravalle Energia S.r.l. in data 25.5.2009, della convenzione in data 12.3.2009  n. rep. 67410 stipulata fra il Comune di Serravalle Sesia e la Serravalle  Energia S.r.l. e la Cartiera Italiana S.r.l., nonché infine degli allegati tutti  ai predetti documenti.
 
 
 Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
 Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Vercelli, del  Comune di Serravalle Sesia, di Serravalle Energia S.r.l. e di Cartiera Italiana  S.r.l.;
 Viste le memorie difensive;
 Visti tutti gli atti della causa;
 
 Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 maggio 2011 il dott. Richard Goso e  uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
 
 Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 FATTO
 1) Con il ricorso giurisdizionale in trattazione, gli esponenti, tutti residenti  nel Comune di Serravalle Sesia, contestano la legittimità della deliberazione di  giunta n. 596 del 3 agosto 2009, con cui la Provincia di Vercelli, preso atto  delle risultanze della conferenza di servizi, ha approvato il progetto  presentato da Serravalle Energia S.r.l. e autorizzato, ai sensi dell’art. 12 del  d.lgs. n. 387/2003, la costruzione e l’esercizio di una centrale termoelettrica  a biomasse nel territorio del predetto Comune, all’interno di un’area  industriale di proprietà di Cartiera Italiana S.r.l.
 
 I ricorrenti deducono un motivo di gravame formalmente unico, così articolato:  “Violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 6,  l.r. Piemonte n. 42/2000, artt. 3, 3 bis, 3 ter, 240, 241 e 244, d.lgs. n.  152/2006, art. 2, decreto Ministero dell’ambiente n. 471/1999. Violazione del  principio di precauzione vigente in materia ambientale e dell’art. 32  Costituzione. Violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto di cui  agli artt. 3 e 6, l. n. 241/1990, sotto altro e diverso profilo, per carenza,  insufficienza e/o difetto assoluto di istruttoria, con obliterazione degli  obblighi del R.U.P. di acquisire, anche ex officio, fatti e ogni misura sottesa  all’attività istruttoria. Eccesso di potere nella figura sintomatica dell’errore  sul fatto presupposto all’esercizio del pubblico interesse nonché per l’errata  valutazione dei presupposti, anche in diritto, all’adozione dell’atto impugnato.  Irragionevolezza grave e manifesta, illogicità, sviamento, perplessità”.
 
 In buona sostanza, gli esponenti denunciano i rischi ambientali asseritamente  legati alla costruzione e all’esercizio del nuovo impianto alimentato da energie  rinnovabili nonché le carenze dell’attività istruttoria che non avrebbe  adeguatamente considerato le relative fonti di pericolo, sotto i profili:
 
 a) dell’inquinamento pregresso del sito;
 
 b) della mancata previsione delle modalità di smaltimento dei rifiuti;
 
 c) della dispersione di calore nell’ambiente;
 
 d) dell’aumento del traffico veicolare in zona.
 
 2) Si sono costituiti in giudizio la Provincia di Vercelli, il Comune di  Serravalle Sesia e le società intimate (Serravalle Energia S.r.l. e Cartiera  Italiana S.r.l.), eccependo l’inammissibilità del ricorso e contestandone la  fondatezza nel merito.
 
 3) Con ricorso per motivi aggiunti ritualmente notificato, gli esponenti hanno  impugnato il provvedimento della Provincia di Vercelli prot. n. 13014 del 30  marzo 2006, riproponendo in buona parte le censure di legittimità già dedotte  con il ricorso introduttivo.
 
 Si tratta dell’originaria autorizzazione, divenuta inattuale a causa delle  modifiche normative medio tempore sopravvenute, alla costruzione e messa in  esercizio della centrale a biomasse.
 
 Anche in questo caso, le parti resistenti si oppongono all’accoglimento della  domanda di annullamento, dispiegando eccezioni di rito e nel merito.
 
 4) Con ordinanza n. 90 del 26 novembre 2010, è stata disposta una verificazione,  ai sensi dell’art. 66 cod. proc. amm., intesa ad accertare la presenza di  amianto nella struttura in cui si svolgerà la nuova attività, la concentrazione  e lo stato di conservazione del materiale in questione, i pericoli indotti da  tali fattori.
 
 L’organismo verificatore è stato individuato nell’Agenzia regionale per la  protezione ambientale del Piemonte che, con atto del Direttore Generale in data  27 dicembre 2010, ha delegato le incombenze peritali all’ing. Angelo Robotto,  Dirigente responsabile della Struttura Complessa rischio industriale ed energia.
 
 Con ordinanza n. 189 del 24 febbraio 2011, in accoglimento dell’istanza  formulata dal verificatore, è stato prorogato il termine per il compimento delle  operazioni peritali.
 
 Il verificatore ha regolarmente portato a termine l’incarico affidatogli e, in  data 18 marzo 2011, ha depositato la relazione conclusiva.
 
 5) Con memoria depositata il 9 aprile 2011, la parte ricorrente, prendendo  spunto dalle risultanze della verificazione, ha introdotto domanda ex art. 34,  comma 1, lett. b), cod. proc. amm., per la fissazione di un termine entro il  quale realizzare le opere di bonifica dall’amianto presente nell’immobile.
 
 6) Nel corso del giudizio, le parti hanno diffusamente esposto le proprie  argomentazioni mediante il deposito di copiosa documentazione difensiva.
 
 Il ricorso, infine, è stato chiamato alla pubblica udienza del 12 maggio 2011 e  ritenuto in decisione.
 DIRITTO
 7) Le parti resistenti eccepiscono concordemente, in via preliminare,  l’inammissibilità del gravame per carenza di legittimazione ad agire dei  ricorrenti.
 
 Essi agiscono in giudizio, infatti, nella veste di residenti nel Comune di  Serravalle Sesia, ove è destinato a sorgere l’impianto contestato, ma tale  circostanza non sarebbe idonea a differenziare la loro posizione, non essendo  stati allegati reali principi di prova circa i danni specifici che la  realizzazione dell’impianto arrecherebbe ai ricorrenti medesimi.
 
 L’eccezione non ha pregio e va disattesa.
 
 Premesso che, in materia di minacce alla salute pubblica o all’ambiente, va  riconosciuta in linea di principio l’esigenza di autonoma protezione delle  persone che vivono nell’area interessata dalla fonte di pericolo, occorre  tuttavia (in una giurisdizione di tipo soggettivo e in mancanza di un’espressa  previsione di azione popolare) individuare un criterio atto a differenziare e  qualificare la posizione dei singoli che agiscono per la tutela del bene  ambiente.
 
 La giurisprudenza di primo grado e il Consiglio di Stato hanno da tempo  valorizzato, in tal senso, il criterio della vicinitas (cfr., fra le ultime,  Cons. Stato, sez. VI, 13 settembre 2010, n. 6554).
 
 Tale criterio, peraltro, non coincide con la proprietà o con la residenza in  un’area immediatamente confinante con quella interessata dall’intervento  contestato, ma deve essere inteso in senso elastico e va modulato, quindi, in  proporzione alla rilevanza dell’intervento e alla sua capacità di incidere sulla  qualità della vita dei soggetti che risiedono in un’area più o meno vasta.
 
 Ciò comporta, in concreto, che la “misura” della legittimazione ad agire dei  singoli in materia ambientale non sia univoca, variando in relazione  all’ampiezza dell’area coinvolta dalla ipotizzata minaccia ambientale.
 
 Tanto precisato, non può essere denegata la legittimazione degli odierni  ricorrenti che agiscono come persone fisiche, essendo a tal fine sufficiente  constatare il fatto, non contestato, che essi risiedono nel (piccolo) Comune ove  è destinata a sorgere la nuova centrale termoelettrica alimentata a biomasse,  nelle immediate vicinanze del sito a tal fine individuato, ed hanno quindi un  collegamento stabile con la dimensione territoriale di incidenza del potenziale  danno all’ambiente indotto da tale intervento.
 
 Va soggiunto, a tale riguardo, che gli esponenti non si sono limitati ad  allegare l’esistenza di uno stabile collegamento territoriale con l’area  interessata dal contestato intervento, ma hanno anche rappresentato gli effetti  nocivi determinati dalla realizzazione e dall’esercizio della centrale  (cagionati, ad esempio, dalla presenza di eternit nella struttura, dalla  variazione del microclima provocata dalla dispersione di calore, dal  peggioramento della qualità dell’aria provocato dall’aumento del traffico  veicolare) che, secondo la loro prospettazione, sono idonei a cagionare un serio  pregiudizio alla salute.
 
 8) Con un secondo rilievo preliminare, la difesa delle controinteressate  eccepisce l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione dell’originaria  autorizzazione rilasciata in data 30 marzo 2006.
 
 Sostengono le eccepienti che l’impugnata autorizzazione del 3 agosto 2009  rappresenta solo il risultato di un procedimento avviato al fine di adeguare il  primo provvedimento di assenso alla normativa sopravvenuta in materia  ambientale, cosicché l’eventuale annullamento della nuova autorizzazione non  comporterebbe alcun beneficio per i ricorrenti, potendo comunque l’impianto  essere realizzato sulla base del primo provvedimento.
 
 L’eccezione è palesemente destituita di fondamento, poiché l’autorizzazione  3/8/2009, rilasciata in applicazione della nuova disciplina normativa e sulla  base di un’attività istruttoria completamente rinnovata, ha di fatto sostituito  il precedente provvedimento autorizzativo che, pertanto, ha perduto ogni  capacità lesiva.
 
 9) Nel merito, le censure dedotte da parte ricorrente, vagliate anche alla luce  dei contrari argomenti proposti dalle resistenti, sollecitano in grado più o  meno intenso la necessità di esperire apposita attività istruttoria tesa ad  integrare gli elementi di valutazione del giudice attraverso l’ausilio di  conoscenze tecnico-specialistiche.
 
 Per ragioni di economia e concentrazione, il Collegio ha ritenuto che  meritassero di essere approfondite le circostanze denunciate con la prima  censura di legittimità, relative alla presenza di amianto nella struttura  destinata ad ospitare il nuovo impianto.
 
 Sostengono i ricorrenti, infatti, che il capannone industriale (sede di una  cartiera dismessa) che ospiterà la centrale termoelettrica presenta una  copertura in eternit e tale materiale sarebbe presente anche nelle pareti  esterne dell’immobile.
 
 Tale circostanza, qualora comprovata, comporterebbe la violazione dell’art. 6  della legge region. Piemonte 7 aprile 2000, n. 42, in forza del quale il  riutilizzo di aree industriali dismesse è subordinato all’accertamento  dell’insussistenza di fattori di rischio o di nocività.
 
 10) Le risultanze della verificazione affidata all’Agenzia regionale per la  protezione ambientale del Piemonte hanno pienamente comprovato le circostanze  allegate da parte ricorrente.
 
 L’organismo verificatore, previa effettuazione di ispezioni in loco e di  accertamenti specialistici sui campioni ivi prelevati, ha rilevato, infatti, la  presenza di manufatti contenenti amianto e di rifiuti contenenti amianto in  tutti i piani dell’edificio in questione.
 
 Con particolare riferimento alla copertura del fabbricato, il verificatore ha  accertato che la stessa è costruita in cemento amianto e che versa in cattivo  stato di conservazione.
 
 Conclusivamente, il verificatore ha ritenuto di precisare che “qualsiasi  utilizzo del capannone oggetto di controversia sia vincolato a preliminare  bonifica dei locali interni dello stesso” e che “la copertura, risultante  degradata, debba essere bonificata a breve termine indipendentemente  dall’installazione della centrale”.
 
 Le parti resistenti non hanno contestato né le metodologie di indagine applicate  dal verificatore né le conclusioni cui esso è pervenuto in ordine alla presenza  e allo stato di conservazione dell’amianto.
 
 11) Sulla base di tali risultanze, è agevole formulare una diagnosi di  fondatezza della censura di legittimità all’esame, poiché la grave situazione di  contaminazione di un fabbricato pacificamente dismesso dalla precedente attività  produttiva imponeva (anche in applicazione del principio comunitario di  precauzione, direttamente cogente per tutte le amministrazioni pubbliche)  l’effettuazione di preliminari indagini e la conseguente adozione di tutte le  necessarie misure di risanamento atte a prevenire i pericoli per l’ambiente e la  salute pubblica legati al riutilizzo di tale struttura.
 
 12) Con gli scritti difensivi depositati in prossimità dell’udienza pubblica, le  società controinteressate hanno eccepito l’improcedibilità della specifica  censura per sopravvenuta carenza di interesse, atteso che, nelle more del  giudizio, la proprietà del capannone ha presentato uno specifico piano di lavoro  per la rimozione dell’amianto dall’immobile, in parte già approvato dall’A.S.L.  competente, e i relativi interventi sono stati regolarmente avviati.
 
 L’eccezione non può essere condivisa in quanto la mera presentazione del piano  di bonifica non offre garanzie certe in ordine all’effettivo completamento in  tempo utile degli interventi ivi previsti, ma soprattutto in considerazione del  fatto che le iniziative successivamente assunte non possono far venir meno il  difetto di istruttoria evidenziato da parte ricorrente e irrimediabilmente  incidente sulla legittimità del provvedimento impugnato.
 
 Il vizio in questione emerge con maggiore evidenza ove si consideri che la  problematica relativa alla presenza di amianto era stata sollevata dalla A.S.L.  fin dalle prime sedute della conferenza di servizi, ma, a fronte delle generiche  rassicurazioni fornite dalla proponente circa la non interferenza dei lavori con  la copertura del fabbricato, non aveva dato luogo all’esecuzione delle  conseguenti, necessarie misure, nonostante la stessa conferenza di servizi  avesse ben chiaro, tra l’altro, che l’impianto sarebbe sorto nelle immediate  vicinanze di tre edifici scolastici (“ricettori sensibili”).
 
 13) E’ fondata e tuttora attuale, pertanto, la censura che, con riferimento alla  presenza di amianto nell’edificio, denuncia specificamente la violazione  dell’obbligo di previo risanamento posto dal menzionato art. 6, l.r. n. 42/2000,  nonché dal principio comunitario di precauzione in materia ambientale.
 
 Tale censura ha carattere assorbente ed esime il Collegio dal vaglio degli  ulteriori rilievi di legittimità dedotti nel contesto dell’unico motivo di  ricorso.
 
 14) Quanto al ricorso per motivi aggiunti, esso va dichiarato inammissibile,  siccome avente ad oggetto un provvedimento (l’originaria autorizzazione  30/3/2006 per la costruzione e la messa in esercizio della centrale  termoelettrica) che, come già rilevato, è stato integralmente sostituito dal  nuovo provvedimento autorizzativo e, in conseguenza, ha perduto ogni capacità  lesiva degli interessi azionati da parte ricorrente.
 
 Gli altri atti impugnati con il ricorso per motivi aggiunti hanno natura  chiaramente endoprocedimentale e, comunque, non sono stati fatti oggetto di  specifiche censure.
 
 15) Analoga declaratoria di inammissibilità va riferita alla domanda, introdotta  in giudizio con memoria depositata il 9 aprile 2011, tesa alla fissazione di un  termine per il completamento delle operazioni di bonifica dell’edificio, ai  sensi dell’art. 34, comma 1, lett. b), cod. proc. amm.: trattasi, infatti, di  questione estranea al presente giudizio il quale è circoscritto alla legittimità  del provvedimento autorizzativo impugnato e non investe eventuali profili di  inerzia dell’azione amministrativa.
 
 16) Le spese del grado di giudizio vanno poste a carico delle parti soccombenti  rispetto alla domanda di annullamento proposta in principalità (Provincia di  Vercelli, Comune di Serravalle Sesia, Serravalle Energia S.r.l., Cartiera  Italiana S.r.l.) e sono liquidate come da dispositivo.
 
 17) A carico delle stesse parti va definitivamente posto il compenso spettante  all’organismo verificatore, liquidato nell’importo di € 9.033,00 (comprensivo di  spese per gli accertamenti tecnico-specialistici e per l’impiego del personale  nelle operazioni peritali), come da nota spese prot. n. 25337 del 14 marzo 2011,  in atti.
 P.Q.M.
 Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima),  definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie  e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
 
 Dichiara inammissibili il ricorso per motivi aggiunti e la domanda di fissazione  del termine per la bonifica del sito.
 
 Condanna le parti resistenti, in solido tra loro, a rifondere ai ricorrenti le  spese del grado di giudizio che liquida forfetariamente nell’importo complessivo  di € 3.000,00, oltre IVA, CPA e rimborso del contributo unificato eventualmente  versato.
 
 Condanna le parti resistenti, in solido tra loro, al pagamento del compenso  spettante al verificatore, liquidato come da motivazione.
 
 Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
 
 Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2011 con  l'intervento dei magistrati:
 
 Franco Bianchi, Presidente
 Richard Goso, Primo Referendario, Estensore
 Paola Malanetto, Referendario
 
 L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
 
 
 DEPOSITATA IN SEGRETERIA
 Il 16/06/2011
                    



