TAR Puglia (LE), Sez. I. n. 2182, del 24 ottobre 2013
Ambiente in genere.Diniego di concessione demaniale marittima
In sede di valutazione dell'interesse demaniale, cioè dell'interesse pubblico che il bene non sia sottratto al normale uso generale (pubblico ex art. 36 cod. nav.), l’Amministrazione può considerare e valutare tutti gli interessi pubblici specifici che, insorgenti dalla dimensione territoriale del bene, interferiscono sull'uso individuale a base della richiesta di concessione, questa, proprio in quanto viene considerata eccezionale, deve essere del tutto compatibile con l'intero spettro delle esigenze pubblicistiche gravanti sul territorio in cui ricade l'area oggetto della richiesta concessione. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese).
N. 02182/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01442/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1442 del 2006, proposto da:
Greco Antonio, rappresentato e difeso dall'avv. Gianluigi Pellegrino e presso lo studio di quest’ultimo elettivamente domiciliato, via Augusto Imperatore, 16;
contro
Regione Puglia - Bari, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Roma, Comune di Gallipoli; Capitaneria di Porto di Brindisi, Commissario ad Acta Paolo De Sanctis, Capitaneria di Porto di Gallipoli, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliati presso la sede di quest’ultima in Lecce, via F.Rubichi 23;
per l'annullamento
del provvedimento 05.06.06 con cui il Commissario ad acta ha disposto, in luogo dell'Amministrazione regionale pugliese, "il diniego e la non accoglibilità della domanda di concessione demaniale marittima", della nota 10.04.06 prot. n. 0017867, del Comune di Gallipoli Area delle Politiche Territoriali, della successiva nota 01.06.06, prot. n.0025604, di ogni altro atto collegato, presupposto, connesso o consequenziale, ed in particolare, ove occorra, del parere negativo espresso, sempre dal Comune di Gallipoli - Area delle Politiche Territoriali ed infrastrutturali - con nota 19.11.04, prot. n.42776
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Capitaneria di Porto di Brindisi e del Commissario ad Acta Paolo De Sanctis e della Capitaneria di Porto di Gallipoli;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 giugno 2013 la dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti l’avv. Alessandra Cursi in sostituzione dell’avv. Gianluigi Pellegrino, l’avv. dello Stato Salvatore Colangelo.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
E’ impugnato l’epigrafato provvedimento con il quale è stata respinta la domanda di concessione demaniale marittima, a suo tempo presentata dal ricorrente, finalizzata alla realizzazione di un chiosco attrezzato per la somministrazione di bevande su area demaniale in località “Seno della Purità”.
Questi i motivi a sostegno del ricorso:
- Eccesso di potere – falsità del presupposto – violazione art.9 DPR 380/2001.
- Eccesso di potere – falsità dei presupposti sotto diversi profili e irrazionalità manifesta.
- Carenza di motivazione.
Con atto depositato in data 2 ottobre 2006 si è costituita in giudizio l’Avvocatura dello Stato.
Nella pubblica udienza del 20 giugno 2013 la causa è stata introitata per la decisione.
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
La giurisprudenza costante ha precisato che "Il diniego di concessione dell'uso di un bene demaniale, ai sensi dell'art. 36, Codice della Navigazione, costituisce legittima espressione del potere ampiamente discrezionale spettante all'amministrazione in tutte le ipotesi in cui quest'ultima ravvisi la sussistenza di un interesse pubblico contrario al rilascio, purché la decisione negativa venga motivata adducendo elementi concreti ritenuti, all'esito di apposito accertamento istruttorio, ostativi all'invocato uso particolare del bene pubblico e l'esercizio di tale potere è sindacabile da parte del giudice amministrativo sotto il profilo della logicità e congruenza". (Tar Salerno, sez. II, 12 aprile 2012, n. 697).
In sostanza, in sede di valutazione dell'interesse demaniale, cioè dell'interesse pubblico che il bene non sia sottratto al normale uso generale (pubblico ex art. 36 cod. nav.), "l’Amministrazione può considerare e valutare tutti gli interessi pubblici specifici che, insorgenti dalla dimensione territoriale del bene, interferiscono sull'uso individuale a base della richiesta di concessione"; questa, proprio in quanto viene considerata eccezionale, "deve essere del tutto compatibile con l'intero spettro delle esigenze pubblicistiche gravanti sul territorio in cui ricade l'area oggetto della richiesta concessione" (Cons. St., sez. VI, 3 febbraio 2009, n. 572).
Quindi, la possibilità di concedere tratti del demanio a privati va valutata in rapporto allo stato dei luoghi e al richiamo che un certo tratto di costa esercita presso il pubblico.
Nella specie, la Capitaneria di Porto di Gallipoli ha espresso il rigetto dell’istanza del ricorrente per i motivi contenuti nei pareri non favorevoli formulati dal Comune di Gallipoli in date 10 aprile 2006 e 1 giugno 2006.
In questi ultimi, il Comune di Gallipoli ha chiarito, fra l’altro, che “il compendio spiaggia della Purità costituito dal mare circostante, dall’arenile, dalle mura, dalla strada sovrastante, dai locali sottostanti le mura(questi ultimi demanio comunale), costituisce un tutt’uno che non può essere affidato in concessione, neanche parzialmente e va goduto nella sua interezza salvaguardandone l’uso generale. L’area demaniale della Purità rappresenta da sempre, per gli abitanti del centro storico e per i turisti, un’attrazione dal punto di vista paesaggistico e ambientale e la richiesta concessione anche se parziale priverebbe la collettività di godere degli spazi e non consentirebbe quel libero accesso che finora ne ha costituito la prerogativa…”
Quanto agli ostacoli concreti frapposti al progetto dall’A.C., e richiamati integralmente dalla Capitaneria di Porto si è rilevato che:
“La concessione al sig. Greco dell’area sottostante le mura, con la previsione progettuale di miglioramento dell’area (illuminazione…ringhiere protettive… recupero della muratura che delimita la piazzola…)contrasterebbe con il progetto in itinere di Euro 2.000.000 concessi dalla Regione nell’ambito del progetto PIS…. Non sono previste aree per sosta auto (ex L.675/67) pari a 1 mq per ogni mc di costruzione; la superficie per standard di parcheggio può essere determinata pari nell’80% della superficie d’intervento e quindi in circa 320 mq; sotto il profilo urbanistico si tratta di zona non normata dal PRGC vigente e pertanto è assimilabile ad una zona agricola(originaria destinazione per le zone non normate), l’intervento non è ammissibile in quanto nel centro storico in assenza di piano particolareggiato le zone non edificate sono inedificabili in riferimento all’art.17 comma V della L.765/1967;… la Corte del Conti ha ritenuto in analoga vicenda che sia necessario, in virtù dei principi comunitari, esperire gara formale per individuare il soggetto cui rilasciare la concessione stessa…”.
La disamina del provvedimento di diniego impugnato evidenzia come lo stesso sia sorretto da una pluralità di motivazioni, ognuna delle quali sufficiente a reggere la legittimità dello stesso.
In primo luogo, deve riconoscersi che “il litorale di Gallipoli è notoriamente ai primi posti delle classifiche nazionali per bellezza, fascino naturalistico e,quindi, per il notevole richiamo turistico che esercita; è, perciò, agevole comprendere che la collocazione di strutture private lungo la costa anche di tipo leggero contrasta con il diritto ad una libera e incondizionata fruizione di una notevole massa di utenti perché si sovrappone inevitabilmente ai già ridotti spazi di cui costoro debbono godere" (Tar Puglia, Lecce, 8 marzo 2006, n. 1427).
Ciò posto deve ritenersi che correttamente l'amministrazione abbia adottato il provvedimento impugnato.
Infatti, la Capitaneria ha adeguatamente motivato le ragioni del proprio diniego.
Sotto un primo profilo, il ricorrente sostiene che la sua richiesta, limitata all’utilizzo della piazzola esistente e antistante la spiaggia della Purità, non impedirebbe l’uso pubblico della spiaggia, essendo a questa pienamente conforme.
Tale assunto è però contraddetto efficacemente dal. Comune il quale rileva (nota dell’1.6.2006 richiamata dalla Capitaneria a sostegno del diniego) la stretta funzionalità e collegabilità della piazzola richiesta con l’uso della spiaggia.
Ciò risulta logico e coerente con le caratteristiche dei luoghi (dimensioni limitate della piazzola, esistenza di due scalette con accesso sulla spiaggia), le quali non consentirebbero una netta separazione tra le due aree( piazzola e spiaggia).
Il Collegio non ravvisa alcuna irrazionalità neppure nella motivazione espressa dal Comune in ordine alla circostanza che le opere previste nel progetto per il miglioramento dell’area risulterebbero contrastanti con quelle oggetto del progetto, finanziato dalla regione, per il recupero delle mura.
Invero, l’esistenza del finanziamento regionale giustifica la prevalenza accordata dalla P.A. alla realizzazione del relativo progetto, dato che, da un lato, è evidente il primario interesse pubblico che questo soddisfa, dall’altro il finanziamento comporta il raggiungimento dell’obiettivo primario..
Non colgono nel segno neppure le censure con le quali si deduce il difetto motivazionale, atteso che in materia di concessioni demaniali la P.A. esercita un potere ampiamente discrezionale, finalizzato alla migliore gestione dell'interesse pubblico alla fruibilità collettiva della costa.
Tali ultimi obiettivi sono stati chiaramente perseguiti nella specie.
L’assunto della P.A. non pare quindi al Collegio ingiustificato, dato che è circostanziato sotto il profilo del nocumento effettivo all'interesse pubblico sotto gli aspetti delineati.
Infine, la natura non vincolante dell’apporto istruttorio comunale risulta del tutto irrilevante atteso che le ragioni espresse dall’autorità comunale risultano evidentemente fatte proprie dalla Capitaneria di Porto.
Per le considerazioni che precedono, sufficienti a reggere la legittimità dei provvedimenti impugnati, il ricorso deve essere respinto.
Sussistono nondimeno giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2013 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Cavallari, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Claudia Lattanzi, Referendario
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L'ESTENSORE |
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IL PRESIDENTE |
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/10/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)