GIP Palermo ord. 18 febbraio 2013
Est. Petruzzella
Ambiente in genere. Inosservanza provvedimenti dell'autorità
Ordinanza ex art. 409 cod. proc. pen. con la quale il Giudice per le indagini preliminari rigetta l'istanza del PM di archiviazione, con cui sostiene che nell'indampimento di un ordine di messa in sicurezza del comune non sarebbero ravvisabili gli estremi della violazione di cui all'art. 650 cod. pen. (fattispecie in tema di crollo di intonaco sulla pubblica via)
N. 6022\11 RGNR
N. 7692\11 RGGIP
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE GIUDICE INDAGINI PRELIMINARI
Il Giudice, dott.ssa Marina Petruzzella;
nel procedimento nei confronti di XXX;
a scioglimento della riserva di cui all'udienza del 25 gennaio 2013,
sull'istanza del PM di archiviazione, relativa alla della notizia, qualificata ai sensi dell'art. 650 c.p., del mancato adempimento dell'ORDINANZA del dirigente del servizio edilizia privata del Comune XXXXXX, di provvedere entro 15 giorni alle opere necessarie ed urgenti al fine di eliminare il pericolo per l'incolumità pubblica e al compimento delle opere di ripristino e consolidamento delle parti dissestate;
OSSERVA
E' agli atti innanzitutto la citata ordinanza del Comune di XXX, sottoscritta dal tecnico istruttore e dal responsabile del servizio edilizia privata, che intimò agli indagati, proprietari degli appartamenti in questione, di via XXXX del comune di XXX, ove si fa riferimento all'intervento della Polizia Municipale che era avvenuto il 13 novembre 2010, in occasione del distacco di porzioni di intonaco dai frontali e dall'estradosso dei balconi del secondo e terzo piano del palazzo.
Nell'itimare l'intervento ai privati i responsabili del procedimento amministrativo sottolinearono nell'ordinanza l'urgenza di eseguire le opere necessarie per eliminare immediatamente il pericolo e l'urgenza altresì del compimento delle opere definitive di ripristino e di consolidamento delle parti dissestate (nota della Pol. Mun. del novembre 2010). La medesima ordinanza del comune di XXX avvertiva inoltre, citando l'art.38 comma 3 della legge 142\1990, che trascorso infruttuosamente il termine assegnato ai proprietari dell'immobile, la medesima Amministrazione avrebbe dato disposizione affinché si procedesse “d'ufficio all'eliminazione del pericolo, a spese dei proprietari e senza alcun pregiudizio dell'azione penale, per i reati in cui sarebbero incorsi”.
Osserva ancora il giudice che dagli atti risulta che poi, nel febbraio 2011, a distanza cioè di quasi un anno e due mesi dall'ordinanza che li obbligava alla messa in sicurezza e di ripristino, la Polizia Municipale effettuò un sopralluogo, accertando che i proprietari degli immobili non avevano dato alcuna ottemperanza alle prescrizioni intimate.
Ciò posto la richiesta di archiviazione non può trovare accoglimento.
Ed invero dagli atti esaminati emerge innanzitutto la presenza di un pericolo per l'incolumità privata e pubblica, dovuta alla responsabilità dei proprietari degli immobili. Costoro non solo non provvidero prima del distacco degli intonaci, avvenuto nel dicembre del 2010, agli interventi atti a impedire simili rischi, ma hanno, addirittura, anche dopo il verificarsi del grave episodio e nonostante l'intervento dei vigili e la suddetta ingiunzione del comune, continuato nella loro inerzia a far si che il pericolo di crollo si aggravasse.
Pertanto sembrano ricorrere nei confronti innanzitutto dei proprietari degli immobili, e o di eventuali altri che in loro luogo avessero assunto una posizione di responsabilità o di controllo di fatto sullo stato dell'immobile (per ipotesi amministratore del condominio, tutori, legali rappresentanti), elementi indicativi della responsabilità per il reato, ex art. 650 c.p., d'inadempimento dell'ordine dato dai responsabili del Comune di Bagheria per ragioni di sicurezza pubblica : l'ordine dell'ufficio del Comune di messa in sicurezza dell'immobile è un provvedimento volto alla tutela della sicurezza e al bene specifico del territorio, il cui assetto urbano viene ad essere pregiudicato dal pericolo di crolli di manufatti immobiliari (cnfr. tra le altre Cass. I n. 12883 del 01/03/2012).
Inoltre, nel caso concreto ancor prima appaiono significativi elementi, in capo ai proprietari o a chi per loro, della condotta cui all'art. 677 comma 3 c.p., dal momento che, rileva il giudice, dopo l'ordine ricevuto dall'autorità comunale le condotte omissive dell'obbligo di eliminare i pericoli per l'incolumità pubblica derivanti dallo stato delle parti esterne delle loro case hanno continuato a protrarsi per lungo tempo, e non vi è attualmente alcun segno della volontà da parte di alcuno di porvi rimedio (Sez. 1, Sentenza del 11/04/2003 Cass., secondo cui ricorre l'ipotesi della contravvenzione di cui all'art. 650 cod. pen. qualora il proprietario di un edificio pericolante non provveda ad eseguire le necessarie opere di consolidamento e di restauro imposte dal Sindaco a tutela della pubblica incolumità, ferma restando la configurabilità dell'illecito amministrativo di cui all'art. 677, primo comma, cod. pen.; Cass. I, 09.05.2006, secondo cui la contravvenzione prevista dall'art. 650 cod. pen. consistente nella mancata ottemperanza all'ordinanza-ingiunzione del sindaco che imponga al proprietario di un edificio l'esecuzione di opere necessarie a salvaguardare la pubblica e privata incolumità è assorbita da quella prevista dall'art. 677, comma terzo cod. pen. -omissione di lavori in edifici che minacciano rovina-).
INERZIA
della pubblica amministrazione
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Ma non meno rilevate di quella dei proprietari degli immobili appare, sotto il profilo penale, l'INERZIA della pubblica amministrazione, che dopo avere intimato l'obbligo agli interessati e avere per di più avvisato che diversamente sarebbe intervenuta direttamente al compimento delle opere dirette alla immediata eliminazione del pericolo, nell'esercizio dei poteri di cui all'art. 38 c. 3 della legge 142 del 1990, a queste parole non pare ha fatto seguire alcun fatto.
A fronte delle circostanze che i proprietari col loro comportamento abbiano già da tempo reso palese di non avere alcuna intenzione di provvedere a porre mano alla messa in sicurezza loro intimata, e del progredire dell'ammaloramento dei loro immobili, e della circostanza che dunque i rischi per l'incolumità pubblica continuino ad aggravarsi inarrestabilmente di giorno in giorno, l'insipienza del sindaco e dei responsabili dell'ufficio, non appare allo stato degli atti comprensibile nè giustificata. In altri termini occorre indagare a parere del giudice sulle omissioni da parte di tutti quei soggetti, compresi gli organi amministrativi suddetti, che avevano l’obbligo di intervenire, e cui la situazione di urgenza, da essi stessi rilevata nell'esercizio delle loro funzioni pubbliche, non consentiva di attendere, stante la prospettiva dell'aggravarsi dei pericoli.
In altri termini va segnalato al PM la necessità di verificare la sussistenza in concreto di responsabilità omissive ex art. 328 c.p., pure da parte degli organi amministrativi competenti -ufficio tecnico, sindaco ed eventuali altri organi con obblighi in via surrogatoria- cui è affidata la funzione di vigilanza sulla regolarità e sicurezza edilizia nel territorio e l’azione volta ad assicurare la sicurezza e l’incolumità pubblica, in via diretta e\o in via surrogatoria.
Il sindaco, quale ufficiale del Governo, in base al DL 18 agosto 2000, n. 267 (T.U. sull'ordinamento degli enti locali) è investito del potere di adottare provvedimenti anche contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minaccino l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. Il comma 7 dell'art. 54 del dl cit. esattamente recita : “Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 4 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui siano incorsi.
Né il Comune, nota il giudice, potrebbe tricerarsi dietro la giustificazione della sua difficoltà economica, posto che la gestione di settori che afferiscono a rischi per l'incolumità e la salute pubblica costituiscono un'assoluta priorità, in quanto incideno su interessi di rango costituzionale. La Corte di cassazione, con riferimento a casi analoghi, ha affermato che non ha alcun rilievo giuridico l'insufficienza di risorse da parte dell'ente pubblico, dovendo le stesse essere destinate in via prioritaria al soddisfacimento delle esigenze afferenti alla salute, rispetto ad altre (CNFR. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2109 del 10/01/2000, Rv. 215527).
In tema di rischio per la salute o l’incolumità pubblica e responsabilità penali del sindaco e altro organi amministrativi preposti, per omissione di esercizio dei poteri relativi, constano numerose pronunce di legittimità (CNFR. tra le tante : Cass. 12.2.2009, secondo cuoi “integra il reato di rifiuto di atti d'ufficio la condotta del sindaco di un comune il quale -a fronte di una situazione potenzialmente pregiudizievole per l'igiene e la salute pubblica a causa dell'assenza dei requisiti previsti per la potabilità dell'acqua erogata per il consumo- ometta di adottare i necessari provvedimenti contingibili ed urgenti volti ad eliminare il rischio del superamento dei parametri stabiliti dalla legislazione speciale in materia; CASS.VI, 29.1.2009, secondo cui il delitto di omissione di atti d'ufficio è un reato di pericolo la cui previsione sanziona il rifiuto non già di un atto urgente, bensì di un atto dovuto che deve essere compiuto senza ritardo, ossia con tempestività, in modo da conseguire gli effetti che gli sono propri in relazione al bene oggetto di tutela -Fattispecie relativa alla mancata adozione di un'ordinanza sindacale di sgombero di una palazzina priva del certificato di abitabilità e con gravi carenze igienico-sanitarie dovute alla mancata autorizzazione del sistema di smaltimento dei reflui-; CASS. III, 22.2.1995, in tema di tutela delle acque dall'inquinamento, e di penale responsabilità del Sindaco per mancato esercizio dei poteri di direttiva, intervento sostitutivo e revoca di delega; CASS.VI, 7.1.2010 : “Il rifiuto di un atto d'ufficio si verifica non solo a fronte di una richiesta o di un ordine, ma anche quando sussista un'urgenza sostanziale, impositiva del compimento dell'atto, in modo tale che l'inerzia del pubblico ufficiale assuma, per l'appunto, la valenza del consapevole rifiuto dell'atto medesimo; CASS. V, 16.3.2000 : “in tema di ordinamento degli enti locali la legge n. 142 del 1990, al fine di responsabilizzare i dirigenti degli uffici, ha previsto che ad essi possa essere demandata l'esecuzione degli atti deliberativi assunti - in attuazione dell'indirizzo politico-amministrativo - dal Sindaco e dagli Assessori. Ne consegue che, se comunque al Sindaco compete la sorveglianza sul corretto andamento dell'amministrazione, non deriva da tale obbligo, in modo automatico, una responsabilità penale per le eventuali inadempienze degli amministratori”; CASS.VI, 8.4.1986 : “in materia di illeciti edilizi, il sindaco, quale autorità cui è conferito per legge il potere di vigilanza, ha l'Obbligo giuridico di intervenire con urgenza, e tale intervento non può essere inquadrato nella attività discrezionale, bensì è imposto dalla legge come atto dovuto”;Sez. 3, Sentenza n. 2109 del 10/01/2000; CNFR. inoltre Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2109 del 10/01/2000, Rv. 215527, secondo cui le difficoltà economiche del Comune nella gestione della discarica di rifiuti urbani non escludono il dovere, penalmente sanzionato, di richiedere l'autorizzazione regionale, non integrando causa di giustificazione e di non esigibilità. La gestione dei rifiuti costituisce infatti per i Comuni una assoluta priorità, in quanto incide su interessi di rango costituzionale, come la salute dei cittadini e la protezione delle risorse naturali, sicché non ha rilievo giuridico la insufficienza delle risorse, dovendo le stesse essere destinate in via prioritaria al soddisfacimento delle anzidette esigenze, rispetto ad altre; nella specie, la S.C., nel rigettare il ricorso proposto dal Sindaco di un Comune avverso la condanna pronunciata nei suoi confronti per il reato di cui all'art.25 del d.P.R. n.915 del 1982, ha osservato come nel caso in esame non fosse stato neppure esercitato il potere di cui all'art.12 del medesimo d.P.R. n.915 del 1982, poi disciplinato, in modo ancor più rigoroso, dall'art.13 del d.lgs. n.22 del 1997).
In conclusione
la richiesta di archiviazione va rigettata, e va disposto che il PM compia indagini dirette ad accertare per quali ragioni i destinatari dell'ordine di messa in sicurezza non abbiano adempiuto ad essa, e sopratutto per quali ragioni, a fronte dell'allarmante protrarsi di tale inerzia e dell'aggravarsi del pericolo di crollo e dei conseguenti rischi, i firmatari dell'ordinanza inadempiuta (dirigente del settore XXXXX del comune di XXXXXX e il tecnico istruttore XXXX), e eventuali loro successori, allo scadere dei 15 giorni fissati nell'ordinanza del dicembre 2010, non abbiano provveduto d'ufficio, ai sensi dell'art.38 comma 3 della legge 142\1990 (e quindi nell'adempimento di un loro preminente obbligo specifico di intervento, a salvaguardia dell'incolumità pubblica) all'eliminazione del pericolo (“a spese dei proprietari e senza alcun pregiudizio dell'azione penale, per i reati in cui sarebbero incorsi”, come recita la stessa ordinanza), secondo quanto da essi stessi enunciato nella medesima ordinanza. Analoghi accertamenti andranno espletati dal PM relativamente al sindaco, cui, in qualità di ufficiale del governo, compete l'emanazione di ordinanze di necessità e urgenza.
PQM
Visto l’art.409 c.p.p.;
Rigetta la richiesta di archiviazione, dando al PM termine di giorni 60 per indagare per quali ragioni i destinatari dell'ordine di messa in sicurezza non vi abbiano adempiuto, sulle eventuali responsabilità di altri (da individuare anche in base alle indicazioni dell'art. 677 comma primo e terzo c.p.), e sopratutto per quali ragioni, a fronte dell'allarmante protrarsi di tale inerzia, i firmatari dell'ordinanza inadempiuta (dirigente del settore XX comune di XX e il tecnico istruttore, XXX, e), e eventuali altri succeduti nella funzione, allo scadere dei 15 giorni fissati nell'ordinanza del dicembre 2010, secondo quanto indicato nella medesima ordinanza, non abbiano provveduto d'ufficio, ai sensi dell'art.38 comma 3 della legge 142\1990 e succ. modifiche, da essi citato, all'eliminazione del pericolo. I medesimi accertamenti andranno espletati dal PM relativamente al sindaco, per le ragioni di cui in motivazione.
Palermo 18 febbraio 2013 Il Giudice
dott.ssa Marina Petruzzella