Sez. 3, Sentenza n. 3963 del 10/01/2006 Ud. (dep. 01/02/2006 ) Rv. 233484
Presidente: Papadia U. Estensore: Teresi A. Relatore: Teresi A. Imputato: Di
Sarno. P.M. Passacantando G. (Diff.)
(Annulla con rinvio, Trib. Latina, sez.dist. Gaeta, 22 Dicembre 2003)
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE - Inquinamento atmosferico - Impianti per lo
stoccaggio e l'insaccamento di fertilizzanti - Dovere per il giudice di
verificare se l'attività svolta rientri tra quelle ad inquinamento poco
significativo o a ridotto inquinamento - Sussistenza - Ragioni.
In materia di inquinamento atmosferico, nel caso di attivazione di un impianto
industriale per lo stoccaggio e l'insaccamento di fertilizzanti agricoli, il
giudice, al fine di verificare la sussistenza del reato di cui all'art. 24 del
d.P.R. n. 203 del 1988, deve preliminarmente accertare in quale delle tipologie
indicate rientri, l'attività svolta nell'opificio, poiché sono assoggettate alla
normativa generale di autorizzazione o di controllo le attività a ridotto
inquinamento atmosferico elencate nell'allegato 2 del d.P.R. 25 luglio 1991, n.
175. (Modifiche dell'atto di indirizzo e coordinamento in materia di emissioni
poco significative e di attività a ridotto inquinamento atmosferico, emanato con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 luglio 1989) e non,
invece, quelle i cui impianti provocano inquinamento atmosferico poco
significativo, elencate nell'allegato 1 del medesimo d.P.R..
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PAPADIA Umberto - Presidente - del 10/01/2006
Dott. DE MAIO Guido - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANCINI Franco - Consigliere - N. 9
Dott. TERESI Alfredo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere - N. 14295/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Di Sarno Nicola, nato a Napoli il 19/03/1966;
avverso la sentenza del Tribunale di Latina in Gaeta in data 22/12/2003 con cui
è stato condannato alla pena dell'ammenda quale colpevole del reato di cui al
D.P.R. n. 203 del 1988, art. 24 cpv.;
Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
Sentita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Teresi;
Sentito il P.M. nella persona del P.G., Dott. Passacantando Guglielmo, il quale
ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
Sentito il difensore del ricorrente, avv. Vincenzo Macari, il quale ha chiesto
l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
Con sentenza in data 22/12/2003 il Tribunale di Latina in Gaeta condannava Di
Sarno Nicola alla pena dell'ammenda quale colpevole del reato di cui al D.P.R.
n. 203 del 1988, art. 24, per avere, quale titolare della ditta Interport s.a.s.,
attivato un nuovo impianto idoneo a dar luogo ad emissioni nell'atmosfera senza
la prescritta autorizzazione.
Rilevava il Tribunale che, alla data del secondo sopralluogo (30/05/2001) il
funzionante impianto per lo stoccaggio e l'insaccamento di fertilizzanti
agricoli era, privo dell'autorizzazione all'emissione in atmosfera; che
l'interessato aveva ottenuto l'autorizzazione il successivo 9 ottobre 2001 e che
l'impianto produceva immissioni in atmosferiche richiedevano la suddetta
autorizzazione.
Proponeva ricorso per Cassazione l'imputato denunciando violazione di legge e
illogicità della motivazione perché la condotta contestata non è penalmente
sanzionatole, in quanto attività ad inquinamento atmosferico poco significativo,
e chiedendo l'annullamento della sentenza.
Il ricorso è fondato.
In materia d'inquinamento atmosferico, le attività a ridotto inquinamento
elencate nel D.P.R. 25 luglio 1991, allegato 2, (Modifiche dell'atto di
indirizzo e coordinamento in materia di emissioni poco significative e di
attività a ridotto inquinamento atmosferico, emanato con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri in data 21 luglio 1989) sono assoggettate alla
normativa generale di autorizzazione e di controllo con l'adozione, però, di
modelli semplificati di domande di autorizzazione di cui al punto 19 del
D.P.C.M. 21 luglio 1989, come modificato dal suddetto decreto. Invece, per
l'esercizio delle attività ad inquinamento atmosferico poco significativo,
elencate nel D.P.R. 1991, art. 2, allegato 1, non richiede l'autorizzazione.
Nella specie, il Tribunale ha ritenuto che l'attivazione dell'impianto
industriale de quo necessitasse di autorizzazione senza inquadrare le attività
svolte nell'opificio, con specificazione numerica, in una delle tipologie
elencate negli allegati al decreto 1991 e, quindi, senza indicare il grado di
inquinamento prodotto ("ridotto" o "poco significativo").
Conseguentemente non è giustificata l'affermazione di responsabilità che
presuppone la verifica della corrispondenza di un'attività a taluna di quelle a
ridotto inquinamento atmosferico normativamente elencate nell'allegato 2 più
volte citato. L'omessa motivazione sul punto comporta annullamento della
sentenza per nuovo esame con rinvio al Tribunale di Latina.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Latina.
Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 10 gennaio 2006. Depositato in
Cancelleria il 1 febbraio 2006