Cass. Sez. III n. 18774 del 18 maggio 2010 (Ud.14 apr. 2010)
Pres. De Maio Est. Lombardi Ric. Migali
Aria. Attività a ridotto inquinamento atmosferico
Occorre sempre un specifico provvedimento regionale o delle altre autorità indicate dall’art. 17 del DPR n. 203/1988 che o autorizzi in via generale l’esercizio delle attività a ridotto inquinamento atmosferico, individuandole specificamente, ovvero predisponga procedure specifiche di autorizzazione con modelli semplificati, altrimenti trovano sempre applicazione le sanzioni di cui al DPR n. 203/1988. Ed infatti, la possibilità di esercitare l’attività senza chiedere l’autorizzazione è concessa dal DPR 25.7.1991 sono per gli impianti con emissioni poco significative. Proprio con riferimento alle disposizioni citate sono assoggettate alla normativa generale di autorizzazione o di controllo le attività a ridotto inquinamento atmosferico elencate nell’allegato 2 del D.P.R. 25 luglio 1991. n. 175, mentre ne sono esenti solo quelle i cui impianti provocano inquinamento atmosferico poco significativo, elencate nell’allegato I del medesimo D.P.R. Attualmente tutte le condotte già sanzionate dagli art. 24 e 25 del DPR n. 203/1988 sono previste dall’art. 279 del D.Lgs n. 152/2006, attualmente vigente, che è in continuità normativa con le disposizioni abrogate
UDIENZA del 14.04.2010
SENTENZA N. 734
REG. GENERALE N. 42240/2010
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi Signori:
Presidente Dott. Guido De Maio
Consigliere " Alfredo Teresi
Claudia Squassoni
Alfredo Maria Lombardi
Giovanni Amoroso
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
- Sul ricorso proposto dall'Avv. Francesco Simone, difensore di fiducia di Migali Marco, n. a Nardò il xx/xx/xxxx, avverso la sentenza in data 22.6.2009 della Corte di Appello di Lecce, con la quale, a conferma di quella del Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Gallipoli in data 20.11.2007, venne condannato alla pena di mesi uno di arresto ed € 120,00 di ammenda, quale colpevole del reato: b) di cui agli art. 6 e 24 del DPR n. 203/1988.
- Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
- Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
- Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. Mario Fraticelli, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Lecce ha confermato la pronuncia di colpevolezza di Migali Marco in ordine al reato: b) di cui agli art. 6 e 24 del DPR n. 203/1988, a lui ascritto per avere, in qualità di amministratore unico e titolare del panificio-biscottificio "Nuova Migali S.r.l.", esercitato detta attività senza l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera.
La sentenza ha affermato che l'autorizzazione di cui all'art. 6 del DPR n. 203/1988 è necessaria anche per l'esercizio delle attività a "ridotto inquinamento atmosferico", di cui all'art. 5 del DPR 25.7.1991; attività nella cui categoria rientra quella esercitata dall'azienda del Migali in ragione del consumo di farina accertato, non superiore a 1.500 Kg. giornalieri, ma eccedente i 300 Kg.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, che la denuncia per violazione di legge e mancanza di motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo mezzo di annullamento il ricorrente denuncia la violazione ed errata applicazione della norma incriminatrice.
Si deduce che l'art. 5 del DPR 25.7.1991 ha previsto un'autorizzazione "in via generale" per le attività a ridotto inquinamento atmosferico, quale quella esercitata dal Magali, sicché gli esercenti tali attività non devono chiedere un'autorizzazione specifica se le emissioni non superano i parametri di legge.
Si osserva sul punto che l'art. 272, comma 3, del DPR n. 152/2006 ha espressamente previsto che le aziende che vogliono usufruire di un'autorizzazione in via generale hanno l'unico obbligo di far pervenire all'autorità di controllo una comunicazione di inizio attività. L'ultima parte del comma citato ha equiparato la omessa comunicazione all'esercizio di impianto senza autorizzazione.
Si deduce, quindi, che tale disposizione costituisce una innovazione legislativa, mentre nella vigenza della normativa precedente per le attività a ridotto inquinamento atmosferico non era applicabile il disposto di cui all'art. 6 del DPR n. 203/1988.
Con il secondo mezzo di annullamento si denuncia carenza di motivazione sul punto afferente alla responsabilità dell'imputato.
Si deduce, in sintesi, che la Migali S.r.l. si è resa cessionaria nel 1998 dell'azienda di panificazione Migali Rocco, acquistandola dal fallimento di quest'ultima; che, pertanto, l'imputato non poteva essere chiamato a rispondere del reato di costruzione di un nuovo impianto ai sensi degli art. 6 e 24 del DPR n. 203/1988, ma, semmai, avrebbe dovuto rispondere del reato di cui all'art. 25 del DPR n. 203/1988 per esercizio di un impianto senza autorizzazione.
Il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni che di seguito vengono precisate.
Preliminarmente la Corte rileva che tuttora non si è verificata la prescrizione del reato ascritto all'imputato, essendo rimasto sospeso il decorso del relativo termine per rinvii del dibattimento causati da impedimento del difensore dall'udienza del 12.1.2009 a quella del 12.2.2009 e dall'udienza del 12.2.2009 a quella del 22.6.2009.
Come dedotto dal ricorrente, effettivamente il DPR 25.7.1991 ha introdotto la distinzione tra attività che provocano emissioni poco significative ed impianti a ridotto inquinamento atmosferico, stabilendo, all'art. 2, che le attività ad inquinamento atmosferico poco significativo non necessitano di autorizzazione.
Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del citato DPR le regioni e le altre autorità di cui all'art. 17 del DPR n. 203/1988 autorizzano in via generale le attività di cui all'art. 4 e, cioè, quelle a ridotto inquinamento atmosferico.
Ai sensi dei secondo comma dell'art. 5 le amministrazioni citate possono altresì predisporre procedure specifiche anche con modelli semplificati di domande di autorizzazione in base ai quali le quantità e qualità delle emissioni siano deducibili dall'indicazione delle quantità di materie prime ed ausiliarie utilizzate nel ciclo.
Orbene, dalle disposizioni di legge sopra riportate si evince chiaramente che occorre sempre un specifico provvedimento regionale o delle altre autorità indicate dall'art. 17 dei DPR n. 203/1988 che o autorizzi in via generale l'esercizio delle attività a ridotto inquinamento atmosferico, individuandole specificamente, ovvero predisponga procedure specifiche di autorizzazione con modelli semplificati, altrimenti trovano sempre applicazione le sanzioni di cui al DPR n. 203/1988. Ed, infatti, la possibilità di esercitare l'attività senza chiedere l'autorizzazione è concessa dal DPR 25.7.1991 sono per gli impianti con emissioni poco significative.
Proprio con riferimento alle disposizioni citate, peraltro, è stato reiteratamente affermato da questa Suprema Corte che sono assoggettate alla normativa generale di autorizzazione o di controllo le attività a ridotto inquinamento atmosferico elencate nell'allegato 2 del D.P.R. 25 luglio 1991, n. 175, mentre ne sono esenti solo quelle i cui impianti provocano inquinamento atmosferico poco significativo, elencate nell'allegato 1 del medesimo D.P.R.. (cfr. sez. III, 200603963, Di Sarno, RV 233484; conf. sez. III, 20.12.2002 n. 3880, Cardillo, RV 224180; sez. III, 4.10.2002 n. 40557, Stramazzo, RV 222702).
Poiché nel caso in esame l'imputato non ha mai dedotto e tanto meno dimostrato di avere adempiuto agli obblighi stabiliti in materia di procedure semplificate previste per le attività a ridotto inquinamento atmosferico correttamente è stato applicato nei suoi confronti il sistema sanzionatorio previsto dal DPR n. 203/1988.
Il primo motivo di gravame, pertanto, è infondato.
E', invece, fondato il secondo motivo di ricorso, dovendosi peraltro rilevare che la pena inflitta all'imputato risulta in ogni caso illegale.
La condotta ascritta all'imputato nel capo di imputazione e cioè il fatto di avere esercitato un'attività che provoca emissioni in atmosfera, in assenza della prescritta autorizzazione, rientrava nella fattispecie prevista dall'art. 25, comma 1, del DPR n. 203/1988 e non in quella di cui all'art. 24, comma 1, del medesimo DPR, che concerne la costruzione di un nuovo impianto senza l' autorizzazione.
Deve essere inoltre osservato che anche per l'ipotesi di reato erroneamente ritenuta dai giudici di merito, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 15 luglio 1997 n. 234, era prevista alternativamente e non congiuntamente la pena dell'arresto o dell'ammenda.
Va, infine, osservato che attualmente tutte le condotte già sanzionate dagli art. 24 e 25 del DPR n. 203/1988 sono previste dall'art. 279 del D. Lgs n. 152/2006, attualmente vigente, che è in continuità normativa con le disposizioni abrogate (sez. III, 29.1.2008 n. 4536, Ambrosini, RV 238823; sez. III, 19.12.2007 n. 47081, Puca, RV 238622 ed altre)
La fattispecie di reato di cui alla contestazione, pertanto, deve essere riqualificata quale violazione di cui all'art. 25 del DPR n. 203/1988 ed attualmente di cui all'art. 279 del D. Lgs n. 152/2006 e la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per la rideterminazione della pena inflitta alla luce di quanto sopra precisato.
P.Q.M.
La Corte, riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 279 D. Lgs n. 152/2006, ex art. 25 del DPR n. 203/1988, annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Lecce limitatamente alla determinazione della pena.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma nella pubblica udienza del 14.4.2010.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA il 18 MAG. 2010