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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 27 dicembre 2004
Recepimento della direttiva 2004/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 febbraio 2004, che modifica le direttive 70/156/CEE e 80/1268/CE del Consiglio per quanto riguarda la misurazione delle emissioni di biossido di carbonio ed il consumo di carburante dei veicoli N1.

Gazzetta Ufficiale N. 60 del 14 Marzo 2005

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IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio
1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le
competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le
materie disciplinate dallo stesso codice;
Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e
4 stabilisce la competenza del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti a decretare in materia di norme costruttive e funzionali
dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ispirandosi al diritto
comunitario;
Visto il decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione
civile 29 marzo 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del
23 aprile 1974, recante prescrizioni generali per l'omologazione CEE
dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonche' dei loro dispositivi
di equipaggiamento, in attuazione della direttiva 70/156/CEE;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione
8 maggio 1995, di recepimento delle direttive 92/53/CEE e 93/81/CEE
che modificano la direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei
veicoli a motore e dei loro rimorchi, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1995;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 20 giugno 2002, di recepimento della direttiva 2001/116/CE
che, da ultimo, adegua al progresso tecnico la direttiva 70/156/CEE
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 172
del 24 luglio 2002;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti 12 giugno 1981, di
recepimento della direttiva 80/1268/CEE relativa al consumo di
carburante dei veicoli a motore, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 274 del 6 ottobre 1981;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione
16 marzo 2000, di recepimento della direttiva 1999/100/CE che, da
ultimo, adegua al progresso tecnico la direttiva 80/1268/CEE relativa
alle emissioni di biossido di carbonio ed al consumo di carburante
dei veicoli a motore, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3
aprile 2000;
Vista la direttiva 2004/3/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'11 febbraio 2004, che modifica le direttive 70/156/CEE
e 80/1268/CEE per quanto riguarda la misurazione delle emissioni di
biossido di carbonio ed il consumo di carburante dei veicoli N1,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 49 del
19 febbraio 2004;

A d o t t a
il seguente decreto:

(Testo rilevante ai fini dello Spazio economico europeo)

Art. 1.

1. Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione
8 maggio 1995 e successive modificazioni e' modificato come segue:
a) nell'allegato IV, parte I, la riga 39 e' sostituita dalla
seguente:

=====================================================================
| |Riferimento | | | | | | | | | |
| Numero | della | | | | | | | | | |
| della | Gazzetta | | | | | | | | | |
Oggetto | direttiva | Ufficiale |M1|M2|M3|N1|N2|N3|O1|O2|O3|O4
=====================================================================
{39. Emissioni| |L 375 del 31| | | | | | | | | |
di CO2/ | | dicembre | | | | | | | | | |
consumo di | | 1980, pag. | | | | | | | | | |
carburante |80/1266/CEE| 36 |X | | |X}| | | | | |


b) nel certificato di conformita' CE per i veicoli completi o
completati delle categorie N1, N2 e N3 di cui all'allegato IX, parte
I, pagina 2, e' aggiunto il punto seguente:
«46.2. emissioni di CO2/consumo di carburante (1) (N1 soltanto).
Numero della direttiva di base e dell'ultima direttiva di
emendamento applicabile per l'omologazione CE del tipo: ....

=====================================================================
|Emissioni di CO2| Consumo di combustibile
=====================================================================
| | ....l/100 km o combustibili
Ciclo urbano |....g/km | gassosi m3/100 km (1)
---------------------------------------------------------------------
| | ....l/100 km o combustibili
Ciclo extraurbano|....g/km | gassosi m3/100 km (1)
---------------------------------------------------------------------
| | ....l/100 km o combustibili
Ciclo misto |....g/km | gassosi m3/100 km (1)


(1) Nel caso di veicoli che possono essere alimentati sia con la
benzina che con un combustibile gassoso ripetere per la benzina e per
il combustibile gassoso. I veicoli in cui il sistema a benzina e'
utilizzato soltanto in casi di emergenza o per l'avviamento dei
motore e in cui il serbatoio della benzina non puo' contenere piu' di
15 litri di benzina, sono considerati, ai fini della prova, come
veicoli che funzionano unicamente con un combustibile gassoso.».

Art. 2.

1. Gli allegati I e II del decreto del Ministro dei trasporti
12 giugno 1981, di recepimento della direttiva 80/1268/CEE, e
successive modificazioni, sono modificati in conformita' all'allegato
al presente decreto.

Art. 3.

1. Se un veicolo prodotto da un carrozziere specializzato
presenta le caratteristiche di una delle famiglie di veicoli
fabbricate dal costruttore del veicolo base, il carrozziere puo'
utilizzare i dati relativi alla produzione di CO2 ed al rendimento
energetico fornito da tale costruttore.

Art. 4.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, per i veicoli della categoria
N1, classe I, e a decorrere dal 1° gennaio 2007 per i veicoli della
categoria N1, classe II e III:
a) non e' piu' consentito rilasciare l'omologazione CE
conformemente all'art. 4, comma 1, del decreto del Ministro dei
trasporti e della navigazione 8 maggio 1995 e successive
modificazioni, ed
b) e' rifiutata l'omologazione di portata nazionale, ad
eccezione dei casi in cui vengano invocate le disposizioni di cui
all'art. 8, comma 2, del decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione 8 maggio 1995 e successive modificazioni,
se i valori relativi alle emissioni di CO2 ed al consumo di
carburante non sono determinati conformemente alle disposizioni di
cui al decreto del Ministro dei trasporti 12 giugno 1981 come
modificato da ultimo dal presente decreto.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2006 per i veicoli della categoria
N1, classe I, e con effetto dal 1° gennaio 2008 per i veicoli della
categoria N1, classi II e III:
a) non sono considerati piu' validi i certificati di
conformita' che accompagnano i veicoli nuovi a norma del decreto del
Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995 e successive
modificazioni, ai fini dell'art. 7, comma 1, del decreto medesimo, e
b) non e' consentita l'immatricolazione, la vendita e la messa
in circolazione dei veicoli nuovi che non siano accompagnati da un
certificato di conformita' a norma del decreto del Ministro dei
trasporti e della navigazione 8 maggio 1995 e successive
modificazioni, ad eccezione dei casi in cui vengano invocate le
disposizioni dell'art. 8, comma 2, del decreto medesimo,
se i valori relativi alle emissioni di CO2 ed al consumo di
carburante non sono stati determinati conformemente alle disposizioni
di cui al decreto del Ministro dei trasporti 12 giugno 1981 come
modificato da ultimo dal presente decreto.
3. Per i veicoli completati in piu' fasi della categoria N1 le
date di cui ai commi 1 e 2 sono posticipate di dodici mesi.
4. Ai fini del presente articolo:
a) per veicolo della categoria N1, classe I, si intende un
veicolo N1 con una massa di riferimento non superiore a 1305 kg;
b) per veicolo della categoria N1, classe II, si intende un
veicolo N1 con una massa di riferimento maggiore di 1305 kg, ma non
superiore a 1760 kg;
c) per veicolo della categoria N1, classe III, si intende un
veicolo N1 con una massa di riferimento superiore a 1760 kg.

Art. 5.

1. L'allegato al presente decreto ne costituisce parte
integrante.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 27 dicembre 2004
Il Ministro: Lunardi

Registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 2005

Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
territorio, registro n. 1, foglio n. 159

Allegato omissis