Cass. Sez. III n. 35709 del 14 dicembre 2020 (CC 15 set 2020)
Pres. Izzo Est. Gentili Ric. Genova  
Beni Ambientali.Esercizio venatorio in zona destinata a riserva naturale

L’esercizio venatorio in zona destinata a riserva naturale in tanto costituisce violazione del precetto penale di cui all’articolo 30 della n. 157 del 1992, in quanto una disposizione integrativa del precetto penale – disposizione che può essere contenuta anche in una legge regionale o in un provvedimento amministrativo regionale, secondo quanto prescrive (nella specie in Sicilia) la legge regionale avente competenza esclusiva in materia – abbia regolarmente inserito la zona in questione all’interno di una riserva naturale regionale o di un’oasi di protezione o di una zona di ripopolamento regionale e l’abbia di conseguenza qualificata come zona nella quale la caccia sia vietata


RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 24 ottobre 2019 il Tribunale di Palermo, in funzione di giudice del riesame dei provvedimenti cautelari reali, ha respinto la richiesta di riesame presentata da Genova Giuseppe avverso il decreto con il quale il Procuratore della Repubblica, il precedente 17 settembre 2019, aveva convalidato in sequestro probatorio eseguito d’urgenza dalla Pg in data 15 settembre 2019 avente ad oggetto un fucile calibro 12 marca Benelli a seguito dell’avvenuta sorpresa il giorno 15 settembre alle ore 8,00  del Genova nell’esercizio, secondo la ipotesi accusatorio, di attività venatoria in zona a ciò interdetta in quanto rientrante nella rete dei siti Natura 2000 in qualità di Zona di protezione speciale, in violazione degli artt. 21, comma 1, lett. b), della legge n. 157 del 1992, nonché 11, comma 3, lett. f), e 30, comma 1, della legge  n. 394 del 1991.
Il Tribunale, premessa la riconducibilità del luogo ove l’indagato è stato sorpreso al più ampio genus delle aree protette ove è interdetto l’esercizio della caccia, ha aggiunto che non ha rilievo la circostanza che la zona in questione non risulti essere delimitata dalle apposite tabelle perimetrali indicate dall’art. 10, comma 9, della l. n. 157 del 1992, posto che, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, siffatta indicazione è surrogabile dalla consapevolezza da parte del soggetto agente del fatto che la zona ove egli si trovi rientri fra quelle a protezione speciale, consapevolezza, in questo caso, legata al fatto che la disciplina locale in materia di esercizio della caccia, nella specie il calendario venatorio applicabile al periodo in cui l’indagato è stato sorpreso, prevede, all’art. 14, la specifica indicazione del sito internet da cui potere scaricare la cartografia delle zone del territorio siciliano ove la caccia è interdetta; risultando, pertanto, agevolmente conoscibile lo stato dei luoghi all’indagato, questi, con l’uso della ordinaria diligenza, avrebbe potuto sapere se egli si trovava o meno in luogo legittimamente vocato alla caccia, cosa questa che, data la natura contravvenzionale del reato contestato, avrebbe inciso sulla sussistenza del fumus delicti.
Avverso la predetta ordinanza ha interposto ricorso per cassazione, ausiliato dal suo difensore di fiducia, il Genova, deducendo tre motivi di impugnazione.
Il primo motivo riguarda la non pertinenza al caso di specie della norma in provvisoria contestazione, posto che, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale di Palermo, i siti rientranti nella rete Natura 2000, stante la illegittimità del provvedimento amministrativo con il quale gli stessi sono stati classificati, non rientrano fra quelli suscettibili di una particolare tutela ambientale né essi sono equiparabili agli ambiti territoriali dei parchi nazionali.
Il secondo motivo attiene alla errata applicazione della disciplina regionale in materia di apposizione della idonea tabellazione delimitante le zone interdette alla pratica venatoria. Ad avviso del ricorrente, infatti, premessa la sicura carenza di tabellazione nel territorio in questione, il Tribunale ha fatto cattivo governo della disciplina in materia che, in caso di mancata tabellazione, pone a carico dell’accusa la prova del fatto che il trasgressore aveva la consapevolezza della esistenza del divieto di caccia; siffatta consapevolezza non è ricavabile, ad avviso del ricorrente, dal fatto che sia accessibile la cartografia con la indicazione delle zone in questione, posto che tale cartografia non è di agevole ed immediata lettura dal soggetto di media cultura e diligenza.
Infine con il terzo motivo il ricorrente ha lamentato la insussistenza dei presupposti per la adozione del sequestro probatorio, posto che l’apprensione dei beni, data la struttura del reato, non poteva svolgere alcuna funzione propria di tale strumento di indagine.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Osserva, preliminarmente il Collegio che la questione oggi esaminata già ha dato causa ad una serie di precedenti sentenze emesse da questa stessa Sezione della Corte di cassazione negli scorsi mesi, per cui la presente decisione ne ricalcherà ampiamente i passi.
 Il primo motivo di ricorso non ha pregio, anche se la sussistenza del fumus commissi delicti va limitata ad una sola delle due contravvenzioni ipotizzate, vale a dire a quella prevista dal combinato disposto degli artt. 21, comma 1, lett. b), e 30, comma 1, lett. d), della legge n. 157 del 1992.
Non sussiste, di fatti, il fumus dell’altro reato ipotizzato, quello di cui all’art. 11, comma 3, della legge n. 394 del 1991, i cui divieti – nella specie, a quanto si comprende, viene in rilievo quello previsto dalla lett. f) per l’introduzione non autorizzata di un’arma – sono sanzionati penalmente ai sensi del successivo art. 30, comma 1.
Posto, infatti, che tali divieti si riferiscono esclusivamente ai parchi nazionali, giusta il chiaro campo di applicazione definito dalla disposizione, in mancanza di analoga, specifica, estensione dei medesimi divieti ad aree protette di diversa natura - ed in particolare, per quanto qui rileva, alle ZPS (Zone di Protezione Speciale) – nell’ambito di misure di salvaguardia o previsioni regolamentari, il principio di tassatività impedisce di configurare anche il reato in questione. Va invero tenuto conto del fatto che le diverse tipologie di aree protette hanno differenti discipline e la stessa legge-quadro n. 394 del 1991 distingue le aree protette nazionali – cui è riservato il titolo secondo della legge, artt. da 8 a 21, con tutela differenziata tra parchi nazionali, riserve naturali statali e aree protette marine - e le aree naturali protette regionali, cui è dedicato il titolo terzo (artt. da 22 a 28).
Ai parchi nazionali la legge-quadro assicura la più incisiva forma di protezione, trattandosi peraltro dei siti che, per le modalità di istituzione (con decreto del Presidente della Repubblica, ex art. 8, comma 1, della legge. n. 394 del 1991) e per la loro forma più strutturata quale ente pubblico con personalità giuridica, di regola istituito con legge ex art. 8, comma 6., della legge n. 394 del 991 (cfr., quanto alla disciplina dell’ente ed ai suoi organi, gli artt. 9 e 10 della citata legge n. 394 del 991), garantiscono una immediata riconoscibilità, anche dei relativi confini, così circoscrivendo chiaramente l’area in cui vigono i divieti penalmente sanzionati. L’ente parco – avente, come detto, personalità giuridica pubblica – ha inoltre potestà regolamentare ed i relativi regolamenti, da adottarsi da parte del Ministro dell’ambiente e da pubblicarsi sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica, hanno efficacia sovraordinata anche rispetto ai regolamenti comunali (art. 11, comma 6, della legge n. 394 del 1991).
Con particolare riguardo all’esercizio venatorio, è da rimarcare che il citato art. 11, comma 3, ne fa assoluto divieto all’interno dei confini del parco nazionale (lett. a), donde il correlativo divieto per i privati di introdurre «armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati» (lett. f).
La possibilità, consentita al regolamento dell’ente parco, di apportare eventuali deroghe al divieto di cui alla lett. a), concerne esclusivamente i «prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'Ente parco» e gli stessi «devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'Ente parco ed essere attuati dal personale dell'Ente parco o da persone all'uopo espressamente autorizzate dall'Ente parco stesso» (art. 11, comma 4, della legge n. 394 del 1991). E’ altresì previsto che eventuali diritti esclusivi di caccia delle collettività locali o altri usi civici di prelievi faunistici siano liquidati dal competente commissario per la liquidazione degli usi civici ad istanza dell'Ente parco (art. 11, comma 5, della legge n. 394 del 1991).
In sostanza, nei parchi nazionali è fatto ex lege assoluto ed inderogabile divieto di esercizio venatorio e, conseguentemente, di introduzione di armi, esplosivi o qualsiasi altro mezzo distruttivo e di cattura, e proprio questi specifici divieti – unitamente agli altri contenuti nel richiamato art. 11, comma 3, della legge n. 394 del 1991– sono penalmente sanzionati a norma del successivo art. 30, comma 1, della medesima legge. Detta previsione, poi, sanziona altresì penalmente, da un lato, la violazione delle misure di salvaguardia adottate, ai sensi dell’art. 6, con riguardo alle aree da proteggere di nuova individuazione, misure efficaci sino alla formale istituzione dell’area (art. 6, comma 2) ed eventualmente anche successivamente sino all’entrata in vigore della disciplina specifica di ciascuna area protetta (art. 8, comma 5); d’altro lato, una volta istituite le aree e prima dell’approvazione del relativo regolamento, si prevede altresì la tutela penale per la violazione dei divieti previsti dall’art. 11 della legge n. 394 del 1991 (art. 6, comma 4). Ancora, l’art. 30, comma 1, della legge  n. 394 del 1991 sanziona, per un verso, la realizzazione di interventi, impianti ed opere all'interno di un parco nazionale senza il nulla-osta dell’Ente parco di cui all’art. 13; e, per altro verso, la violazione dei divieti posti dall’art. 19, comma 3, con riguardo alle aree protette marine.
Ferma restando l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dall’art. 30, commi 1-bis, 2 e 2-bis, della legge n. 394 del 1991, il delineato sistema di tutela penale in materia di aree protette è completato con l’estensione delle sanzioni penali previste dal primo comma al «caso di violazione dei regolamenti e delle misure di salvaguardia delle riserve naturali statali» (art. 30, comma 7, della legge n. 394 del 1991) e con riguardo «alla violazione delle disposizione di leggi regionali che prevedono misure di salvaguardia in vista della istituzione di aree protette e con riguardo alla trasgressione di regolamenti di parchi naturali regionali» (art. 30, comma 8, della legge n. 394 del 1991).
Per verificare l’applicabilità delle citate disposizioni penali, dunque, occorre in primo luogo chiarire quale sia la tipologia di area protetta che viene in rilievo, quale ne sia la disciplina applicabile e se risultino specifiche previsioni la cui violazione abbia rilevanza penale.
L’ordinanza impugnata attesta che il ricorrente è stato sorpreso, intento, con altri, nell’esercizio di attività venatoria, munito di fucile e con cani al seguito, all’interno dell’area di MONTAGNA LONGA, PIZZO MONTANELLO.
Si tratta – come correttamente ritenuto nell’ordinanza – di una Zona di Protezione Speciale (ZPS) della Rete Natura 2000, identificata con il codice ITA020021 ed inserita nell’Allegato A al d.m.  del Ministero dell’Ambiente del 3 aprile 2000, recante: “Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE”. A norma dell’art. 2 di tale decreto, «i formulari standard "Natura 2000" e le cartografie delle Zone di Protezione Speciale e dei Siti di Importanza Comunitaria proposti sono depositati e disponibili presso il Servizio conservazione della natura del Ministero dell'ambiente e, per la parte di competenza, presso le Regioni e dalle Provincie autonome di Trento e Bolzano».
Ciò premesso, diversamente da quanto allega il ricorrente, va innanzitutto ribadito il risalente insegnamento secondo cui il concetto di "aree naturali protette" è più ampio di quello comprendente le categorie dei parchi nazionali, riserve naturali statali, parchi naturali interregionali, parchi naturali regionali e riserve naturali regionali, in quanto ricomprende anche le zone umide, le zone di protezione speciale, le zone speciali di conservazione ed altre aree naturali protette (così, infatti: Corte di cassazione, Sezione III penale, 24 marzo 2017, n. 14488; idem Sezione III penale, 22 novembre 2003, n. 44409). Ed invero, anche le zone ZPS e ZSC sono classificate come aree protette, giusta la previsione di cui all’art. 1, Deliberazione Ministero dell’Ambiente 2 dicembre 1996, adottata, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge n. 394 del 1991, dall’allora competente Comitato per le aree naturali protette.
La stringata censura del ricorrente secondo cui tale classificazione sarebbe da ritenersi illegittima per un vizio del procedimento amministrativo è del tutto generica e non argomentata, non risultando, peraltro, che il giudice amministrativo abbia annullato per illegittimità il menzionato provvedimento classificatorio. Correttamente, poi, l'ordinanza impugnata ricorda che la deliberazione 26 marzo 2008 della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano – che, a norma dell’art. 7, comma 1, del dlgs n. 281 del 1997, ha assunto le funzioni prima affidate, dall’art. 3 della legge n. 394 del 1991, al Comitato per le aree naturali protette ed al Gruppo di lavoro per la carta della natura, tra cui figurano l’integrazione della classificazione delle aree protette e l’approvazione del loro elenco ufficiale - ha stabilito che alle ZPS e ZSC si applicano, tra l’altro, i Criteri minimi uniformi di cui al dm del 17 ottobre 2007.
Questa deliberazione, in sostanza, conferma la precedente deliberazione del 2 dicembre 1996 sulla classificazione delle aree protette adottata dal soppresso Comitato, aggiungendo, dopo l’art. 2, un art. 2-bis – rubricato Regime di protezione – che così dispone: «alle aree di cui all'art. 2 della presente deliberazione si applica il regime di protezione di cui al dPR 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni e integrazioni, al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS) e ai relativi provvedimenti regionali di recepimento ed attuazione”, nonché al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 3 settembre 2002 “Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000”». Il citato dm del 17 ottobre 2007 – che «integra la disciplina afferente la gestione dei siti che formano la rete Natura 2000» (art. 1, comma 1) – non prevede, tuttavia, il divieto assoluto di caccia nei siti stessi né, conseguentemente, il divieto di introdurvi armi. L’art. 5 del decreto, infatti, demanda a Regioni e Province autonome di prevedere divieti dell’esercizio dell’attività venatoria che possono essere soltanto parziali, così consentendo di desumere che – diversamente da quanto avviene per i parchi naturali nazionali, dove, come si è visto, l’esercizio della caccia è sempre vietato – detta attività debba formare oggetto di regolamentazione con provvedimenti assunti dalle regioni e dalle province autonome. Tali enti territoriali sono appunto competenti ad adottare le specifiche misure di conservazione (v. art. 4 del dPR n. 357 del 1997, richiamato anche dal dm 3 settembre 2002, contenente le Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000).
Stante anche la necessità del rispetto del principio di tassatività che vige in materia penale, la conseguenza è che non siano nella specie applicabili le sanzioni penali previste, nei soli casi più sopra individuati, dall’art. 30 della legge n. 394 del 1991. Per un verso, infatti, le ZSC e le ZPS non sono certo parchi nazionali ove vigono i divieti di cui all’art. 11, comma 3, della citata legge in materia di aree protette; per altro verso, trattandosi di area naturale protetta istituita sin dall’anno 2000, non risultano vigenti (né l’ordinanza impugnata le individua) misure di salvaguardia che estendano tali divieti; per altro verso ancora, non sono state individuate specifiche previsioni regolamentari riferibili all’area protetta in questione alla cui violazione potrebbero applicarsi le sanzioni penali ai sensi dei commi 7 e 8 dell’art. 30 della legge n. 394 del 1991.
Esclusa dunque, in base a quanto risulta dall’ordinanza impugnata e dal ricorso – unici atti cui la Corte ha accesso - la sussistenza del fumus commissi delicti con riguardo alla sussistenza di quel reato, deve invece osservarsi come l’ordinanza correttamente ritenga la sussistenza del fumus della contravvenzione di cui all’art. 30 della legge n. 157 del 1992, il che giustifica – anche per quanto più oltre si dirà – il mantenimento del sequestro probatorio nella specie adottato.
Con riguardo a tale reato, infatti, le doglianze contenute in ricorso sono prive di pregio.
L’ordinanza impugnata attesta – e si tratta di presupposto non contestato dal ricorrente – che l’art. 14 del calendario venatorio regionale per la stagione 2019/2020, salvo eccezioni che nel caso di specie non rilevano, vieta espressamente l’attività venatoria nel sito protetto in cui il ricorrente è stato sorpreso. Si aggiunge che l’area in questione era specificamente indicata nella cartografia delle zone SIC e ZPS presenti sul territorio siciliano e che tale circostanza era agevolmente conoscibile dall’odierno indagato con l’uso dell’ordinaria diligenza, potendosi detta cartografia visionare – come anche in ricorso si ammette – sul sito internet indicato nel calendario venatorio.
Quanto all’elemento oggettivo, risulta pertanto che – ai sensi del già citato art. 5 del dm 17 ottobre 2007 – la Regione siciliana ha vietato l’esercizio venatorio nella ZPS in questione, sicché sussiste il fumus del reato di cui all’art. 30, comma 1, lett. d, della legge n. 157 del 1992, in relazione al divieto posto dall’art. 21, comma 1, lett. b) e c),della medesima legge, dovendo ritenersi che le suddette aree protette rientrino nel concetto di “parchi naturali regionali” o “riserve naturali” in cui, conformemente alla disciplina in materia, è vietata la caccia, o, quantomeno, nelle “oasi di protezione”.
Vale, di fatti, il principio secondo cui l’esercizio venatorio in zona destinata a riserva naturale in tanto costituisce violazione del precetto penale di cui all’articolo 30 della n. 157 del 1992, in quanto una disposizione integrativa del precetto penale – disposizione che può essere contenuta anche in una legge regionale o in un provvedimento amministrativo regionale, secondo quanto prescrive (nella specie in Sicilia) la legge regionale avente competenza esclusiva in materia – abbia regolarmente inserito la zona in questione all’interno di una riserva naturale regionale o di un’oasi di protezione o di una zona di ripopolamento regionale e l’abbia di conseguenza qualificata come zona nella quale la caccia sia vietata (Corte di cassazione, Sezione III penale, 21 aprile 2005,n. 33286, non mass. sul punto).
Non trattandosi, tuttavia, di Parco nazionale, vale altresì il principio - di recente riaffermato da Corte di cassazione, Sezione III penale, 30 marzo 2017, n. 35195 – secondo cui il disposto di cui all’art. 10, comma 9, della legge n. 157 del 1992, che richiede la delimitazione con tabelle perimetrali, si applica a tutte le zone con divieto venatorio in cui il territorio nazionale è suddiviso ad opera dei piani faunistico-venatori regionali e non già alle aree protette nazionali, facendo appunto eccezione a tale regola soltanto i parchi nazionali per i quali, come più sopra si è visto, il divieto assoluto di esercizio venatorio risulta già dall’art. 11 della legge n. 394 del 1991 (nello stesso senso, Corte di cassazione, Sezione III penale, 17 aprile 2014, n. 36707, secondo cui solo i parchi nazionali, essendo stati istituiti e delimitati con appositi provvedimenti pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, non necessitano della tabellazione perimetrale prevista dall’art. 10 della legge n. 157 del 1992 al fine di individuarli come aree in cui non si può svolgere l’attività venatoria, gravando in tal caso su chi esercita la caccia l’individuazione dei confini dell’area protetta all’interno della quale si configura il reato di cui all’art. 30, comma 1, lettera d), della richiamata legge n. 157 del 1992; nonché Corte di cassazione, Sezione III penale, 10 dicembre 2009, n. 1989, non. mass., ove si aggiunge che questa regola, anche per la sua natura di norma eccezionale o derogatoria, non può applicarsi, in mancanza di specifiche disposizioni normative, a fattispecie diverse, ossia ad aree che non rientrano tra i «parchi nazionali» ex lege n. 394 del 1991).
La necessità della perimetrazione, tuttavia, non attiene alla sussistenza dell’elemento oggettivo del reato, bensì a quella dell’elemento soggettivo e l’ordinanza impugnata – come si è visto – si pone il cennato problema e, quantomeno a livello di fumus, reputai sussistente tale elemento del reato.
La tabellazione, infatti, consente di presumere la conoscenza del divieto di caccia, mentre, in mancanza di essa, è il Pubblico ministero che deve dimostrare che il trasgressore fosse a conoscenza del divieto, non essendovi alcuna ragione per esentare dalla sanzione colui che è a conoscenza del divieto, pur mancando la tabellazione (così, Corte di cassazione, Sezione III penale. 13 marzo 2019, n. 10926 non mass., nella cui motivazione si legge che la prova della conoscenza deve risultare in base ad elementi di fatto quali, esemplificativamente, la conoscenza della zona dovuta al dimorare nella medesima o in luoghi prossimi ad essa, l’abituale esercizio della caccia in quei siti, la preesistenza di cartelli successivamente rimossi o danneggiati, magari proprio per eludere il divieto normativo e, in genere, le peculiari modalità dell’azione; nello stesso senso: Corte di cassazione, Sezione III penale, 8 marzo 2016, n. 17102).
Nel caso di specie, l’ordinanza reputa sussistente la prova della conoscenza in base al fatto che la perimetrazione della zona ZPS in cui la caccia era vietata risultava dalla cartografia pubblicata sul sito internet richiamato nel piano venatorio faunistico regionale. La motivazione sul punto, dunque, è esistente e non può essere altrimenti sindacata in questa sede, posto che, in forza dell’art. 325 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione è ammissibile solo per violazione di legge (Corte di cassazione, Sezione III penale, 6 ottobre 2011, n. 45343) ed è quindi deducibile soltanto l'inesistenza o la mera apparenza della motivazione, ma non anche la sua illogicità manifesta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen., sicché il giudice di legittimità non può procedere ad un penetrante vaglio sulla motivazione addotta nel provvedimento impugnato.
Va inoltre ricordato che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in sede di riesame dei provvedimenti concernenti misure reali, al giudice è demandata una valutazione sommaria in ordine al "fumus" del reato ipotizzato relativamente a tutti gli elementi della fattispecie contestata, sicché lo stesso giudice può rilevare anche il difetto dell'elemento soggettivo del reato, ma a condizione che esso emerga ictu oculi (Corte di cassazione, Sezione II penale, 22 aprile 2016, n. 18331; idem Sezione IV penale, 21 maggio 2008, n. 23944), ciò che, per quanto osservato nell’ordinanza, nella specie non si verifica.
Quanto alla necessità del sequestro probatorio nella specie operato, l’ordinanza impugnata rileva che lo stesso è stato giustificato dal Pubblico ministero allo scopo di effettuare accertamenti balistici sulle armi sequestrate per verificarne la funzionalità, e la presenza di residui da sparo indicativi di un uso recente, al fine di provare l’esercizio venatorio.
Risulta, pertanto, soddisfatto il requisito richiesto dall’orientamento che questa Corte, a Sezioni unite, ha di recente ribadito, affermando che il decreto di sequestro probatorio - così come il decreto di convalida - anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti (Corte di cassazione, Sezioni unite penali, 19 aprile 2018, n. 36072).
Né, per quanto già riferito, tale motivazione può essere sindacata, come fa il ricorrente, ritenendo superfluo l’accertamento in questione alla luce dell’orientamento secondo cui l’esercizio venatorio può essere provato anche a prescindere dall’uso delle armi, non potendo certo impedirsi al Pubblico ministero di acquisire obiettivi elementi che rafforzino la prova circa la sussistenza dell’ipotizzato reato.
Il ricorso, complessivamente manifestamente infondato tenuto conto del fatto che le questioni con esso dedotto già sono state negativamente scrutinate da questa Corte, deve pertanto essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 15 settembre 2020