Consiglio di Stato, VI, 28 novembre 2003,
n. 7792
PAESAGGIO Annullamento del nulla osta paesaggistico
Il termine perentorio di
60 giorni previsto dall’art. 82, comma 9, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616,
nel testo modificato dal d.l. 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con
modificazioni, dalla l. 8 agosto 1985, n. 431, si riferisce solo all’adozione
del provvedimento ministeriale di annullamento di nulla osta paesistico per la
realizzazione di costruzione edilizia in zona protetta, e non anche alla
successiva fase di comunicazione o notificazione. E’ irrilevante che la
comunicazione dell’atto di annullamento avvenga dopo la scadenza del detto
termine, trattandosi di incombente esterno rispetto al perfezionamento
dell’iter procedurale relativo al controllo ministeriale Detto
termine perentorio di 60 giorni inizia a decorrere dalla data in cui la
documentazione relativa al procedimento conclusosi con il rilascio del nulla
osta giunge, completa, all’amministrazione centrale; non essendo sufficiente a
tal fine il ricevimento della documentazione stessa da parte dell’organo
periferico dell’amministrazione statale
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la
seguente
DECISIONE
sul
ricorso
in appello n. 9131/98
, proposto
da:
MINISTERO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI, in persona del ministro in carica
, rappresentato
e difeso
dall’Avvocatura generale dello Stato
, presso i cui uffici domicilia per legge
in Roma, via dei Portoghesi
, n. 12
;
contro
REGIONE
LIGURIA
, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata
e difesa
dagli avv. Gigliola Benghi e Carlo A. Pedemonte
, ed elettivamente domiciliat
a presso l’ufficio di rappresentanza della Regione Liguria
in Roma, piazza Madama
, n. 9
;
e nei confronti
di
ROGGERO FILIPPO e DE CANIS SILVIA
, non costituiti in giudizio
;
per l’annullamento
della
sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Liguria,
sezione I
, 13 maggio 1998, n. 189;
visto il ricorso in appello, con i relativi allegati;
visto
l’atto di costituzione in giudizio della Regione Liguria
;
visti tutti gli atti della causa;
relatore all’udienza pubblica del 7 novembre 2003
il consigliere Carmine Volpe, e udito altresì l’avv. dello
Stato M. Greco
per l’
appellante
;
ritenuto e considerato quanto segue.
FATTO
Il primo giudice, con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto
il ricorso proposto dalla Regione Liguria avverso il decreto del Ministero per i
beni culturali e ambientali 18 settembre 1993, con cui è stata annullata
l’autorizzazione in sanatoria n. 58 in data 23 febbraio 1993, rilasciata dalla
Regione Liguria ai signori Filippo Roggero e Silvia De Canis con riguardo ad
opere realizzate su di un fabbricato rurale in località Poggio nel Comune di
Sanremo.
La sentenza viene appellata dal Ministero per i beni culturali e
ambientali per i seguenti motivi:
1) il decreto impugnato in primo grado non avrebbe natura
recettizia ed il termine, previsto dalla legge per l’adozione (e non per la
comunicazione) del provvedimento di annullamento, non inizierebbe a decorrere se
il Ministero non ha a disposizione tutta la documentazione necessaria.
La Regione Liguria si è costituita in giudizio, resistendo al
ricorso in appello.
DIRITTO
Il ricorso in appello è fondato.
Il primo giudice ha accolto l’assorbente motivo sulla tardività
nell’adozione del provvedimento impugnato, ritenendo che il termine perentorio
di 60 giorni riguardasse la comunicazione del decreto di annullamento del
Ministero per i beni culturali e ambientali.
Ha poi rilevato che, essendo stata la documentazione integrativa
ricevuta dalla Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della
Liguria il 23 luglio 1993, sommando il tempo (55 giorni) intercorrente tra la
data di ricevimento da parte della Soprintendenza dell’autorizzazione
regionale annullata e la data di comunicazione della richiesta istruttoria con
il periodo di tempo (57 giorni) intercorrente tra la data di ricevimento da
parte della Soprintendenza della documentazione suppletiva e la data di adozione
del decreto ministeriale di annullamento, quest’ultimo sarebbe stato
egualmente tardivo; rispetto sia alla sua adozione (112 giorni) sia alla sua
comunicazione alla Regione (144 giorni).
I primo giudice, infine, ha ritenuto che il termine per
l’esercizio del potere di annullamento non possa decorrere dalla data in cui
il Ministero riceve la pratica dalla Soprintendenza ma dalla ricezione del
provvedimento regionale da parte della seconda.
Ciò premesso, la sezione ritiene che il termine perentorio di 60
giorni previsto dall’art. 82, comma 9, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, nel
testo modificato dal d.l. 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni,
dalla l. 8 agosto 1985, n. 431, si riferisca solo all’adozione del
provvedimento ministeriale di annullamento di nulla osta paesistico per la
realizzazione di costruzione edilizia in zona protetta, e non anche alla
successiva fase di comunicazione o notificazione. Così che è irrilevante che
la comunicazione dell’atto di annullamento avvenga dopo la scadenza del detto
termine, trattandosi di incombente esterno rispetto al perfezionamento dell’iter
procedurale relativo al controllo ministeriale (da ultimo, questa sezione, 7
ottobre 2003, n. 5903).
Inoltre, il detto termine perentorio di 60 giorni inizia a
decorrere dalla data in cui la documentazione relativa al procedimento
conclusosi con il rilascio del nulla osta giunge, completa,
all’amministrazione centrale; non essendo sufficiente a tal fine il
ricevimento della documentazione stessa da parte dell’organo periferico
dell’amministrazione statale (questa sezione, 8 marzo 2000, n. 1162 e 17
febbraio 2000, n. 885).
Nella specie, è accaduto quanto segue.
L’autorizzazione regionale (poi annullata) porta la data del 23
febbraio 1993 ed è pervenuta alla Soprintendenza competente il 6 marzo 1993.
Quest’ultima, con nota n. 3751 in data 24 aprile 1993, chiedeva
l’acquisizione di documentazione integrativa che, come rilevato anche dal
primo giudice, era ricevuta dalla Soprintendenza il 23 luglio 1993 e da questa
trasmessa al Ministero con nota n. 7863 in data 2 agosto 1993.
Il decreto di annullamento impugnato in primo grado è stato
assunto il 18 settembre 1993 ma perveniva alla Regione il 20 ottobre 1993.
Ne consegue che il detto decreto era tempestivo, poiché emesso nel
termine di 60 giorni previsto dalla legge, anche a volerlo considerare
decorrente dal giorno (23 luglio 1993) in cui la Soprintendenza competente aveva
ricevuto la documentazione richiesta (ben prima di 60 giorni da quando aveva
ricevuto l’autorizzazione regionale), anziché da quello successivo in cui la
documentazione era pervenuta al Ministero.
Infine, quanto disposto dal decreto del direttore generale
dell’ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici in data 18
dicembre 1996, di cui è cenno nella sentenza appellata, è comunque
inapplicabile alla fattispecie per cui è causa, siccome trattasi di decreto
successivo al provvedimento impugnato in primo grado.
Il ricorso in appello, pertanto, deve essere accolto e, in riforma
della sentenza impugnata, il ricorso di primo grado va respinto.
Le spese e gli onorari del doppio grado di giudizio, sussistendo
giusti motivi, possono essere compensati.
Per
questi motivi
il
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione sesta,
accoglie il ricorso
in appello e, in riforma della sentenza impugnata, respinge il
ricorso di primo grado.
Compensa tra le parti le spese e gli onorari del doppio grado di
giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità
amministrativa.
Così deciso in Roma il 7 novembre 2003
dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione sesta, in
camera di consiglio, con l’intervento dei signori:
Mario
Egidio SCHINAIA
Presidente
Sergio
SANTORO
Consigliere
Carmine
VOLPE
Consigliere Est.
Giuseppe
MINICONE
Consigliere
Domenico
CAFINI
Consigliere