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Consiglio di Stato, VI, 28 novembre 2003, n. 7792

PAESAGGIO Annullamento del nulla osta paesaggistico

Il termine perentorio di 60 giorni previsto dall’art. 82, comma 9, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, nel testo modificato dal d.l. 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla l. 8 agosto 1985, n. 431, si riferisce solo all’adozione del provvedimento ministeriale di annullamento di nulla osta paesistico per la realizzazione di costruzione edilizia in zona protetta, e non anche alla successiva fase di comunicazione o notificazione. E’ irrilevante che la comunicazione dell’atto di annullamento avvenga dopo la scadenza del detto termine, trattandosi di incombente esterno rispetto al perfezionamento dell’iter procedurale relativo al controllo ministeriale  Detto termine perentorio di 60 giorni inizia a decorrere dalla data in cui la documentazione relativa al procedimento conclusosi con il rilascio del nulla osta giunge, completa, all’amministrazione centrale; non essendo sufficiente a tal fine il ricevimento della documentazione stessa da parte dell’organo periferico dell’amministrazione statale

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 9131/98 , proposto da:

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI, in persona del ministro in carica , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato , presso i cui uffici domicilia per legge in Roma, via dei Portoghesi , n. 12 ;

contro

REGIONE LIGURIA , in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avv. Gigliola Benghi e Carlo A. Pedemonte , ed elettivamente domiciliat a presso l’ufficio di rappresentanza della Regione Liguria in Roma, piazza Madama , n. 9 ;

e nei confronti

di ROGGERO FILIPPO e DE CANIS SILVIA , non costituiti in giudizio ;

per l’annullamento

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Liguria, sezione I , 13 maggio 1998, n. 189;

visto il ricorso in appello, con i relativi allegati;

visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Liguria ;

visti tutti gli atti della causa;

relatore all’udienza pubblica del 7 novembre 2003 il consigliere Carmine Volpe, e udito altresì l’avv. dello Stato M. Greco per l’ appellante ;

ritenuto e considerato quanto segue.

FATTO

Il primo giudice, con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto il ricorso proposto dalla Regione Liguria avverso il decreto del Ministero per i beni culturali e ambientali 18 settembre 1993, con cui è stata annullata l’autorizzazione in sanatoria n. 58 in data 23 febbraio 1993, rilasciata dalla Regione Liguria ai signori Filippo Roggero e Silvia De Canis con riguardo ad opere realizzate su di un fabbricato rurale in località Poggio nel Comune di Sanremo.

La sentenza viene appellata dal Ministero per i beni culturali e ambientali per i seguenti motivi:

1) il decreto impugnato in primo grado non avrebbe natura recettizia ed il termine, previsto dalla legge per l’adozione (e non per la comunicazione) del provvedimento di annullamento, non inizierebbe a decorrere se il Ministero non ha a disposizione tutta la documentazione necessaria.

La Regione Liguria si è costituita in giudizio, resistendo al ricorso in appello.

DIRITTO

Il ricorso in appello è fondato.

Il primo giudice ha accolto l’assorbente motivo sulla tardività nell’adozione del provvedimento impugnato, ritenendo che il termine perentorio di 60 giorni riguardasse la comunicazione del decreto di annullamento del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Ha poi rilevato che, essendo stata la documentazione integrativa ricevuta dalla Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della Liguria il 23 luglio 1993, sommando il tempo (55 giorni) intercorrente tra la data di ricevimento da parte della Soprintendenza dell’autorizzazione regionale annullata e la data di comunicazione della richiesta istruttoria con il periodo di tempo (57 giorni) intercorrente tra la data di ricevimento da parte della Soprintendenza della documentazione suppletiva e la data di adozione del decreto ministeriale di annullamento, quest’ultimo sarebbe stato egualmente tardivo; rispetto sia alla sua adozione (112 giorni) sia alla sua comunicazione alla Regione (144 giorni).

I primo giudice, infine, ha ritenuto che il termine per l’esercizio del potere di annullamento non possa decorrere dalla data in cui il Ministero riceve la pratica dalla Soprintendenza ma dalla ricezione del provvedimento regionale da parte della seconda.

Ciò premesso, la sezione ritiene che il termine perentorio di 60 giorni previsto dall’art. 82, comma 9, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, nel testo modificato dal d.l. 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla l. 8 agosto 1985, n. 431, si riferisca solo all’adozione del provvedimento ministeriale di annullamento di nulla osta paesistico per la realizzazione di costruzione edilizia in zona protetta, e non anche alla successiva fase di comunicazione o notificazione. Così che è irrilevante che la comunicazione dell’atto di annullamento avvenga dopo la scadenza del detto termine, trattandosi di incombente esterno rispetto al perfezionamento dell’iter procedurale relativo al controllo ministeriale (da ultimo, questa sezione, 7 ottobre 2003, n. 5903).

Inoltre, il detto termine perentorio di 60 giorni inizia a decorrere dalla data in cui la documentazione relativa al procedimento conclusosi con il rilascio del nulla osta giunge, completa, all’amministrazione centrale; non essendo sufficiente a tal fine il ricevimento della documentazione stessa da parte dell’organo periferico dell’amministrazione statale (questa sezione, 8 marzo 2000, n. 1162 e 17 febbraio 2000, n. 885).

Nella specie, è accaduto quanto segue.

L’autorizzazione regionale (poi annullata) porta la data del 23 febbraio 1993 ed è pervenuta alla Soprintendenza competente il 6 marzo 1993.

Quest’ultima, con nota n. 3751 in data 24 aprile 1993, chiedeva l’acquisizione di documentazione integrativa che, come rilevato anche dal primo giudice, era ricevuta dalla Soprintendenza il 23 luglio 1993 e da questa trasmessa al Ministero con nota n. 7863 in data 2 agosto 1993.

Il decreto di annullamento impugnato in primo grado è stato assunto il 18 settembre 1993 ma perveniva alla Regione il 20 ottobre 1993.

Ne consegue che il detto decreto era tempestivo, poiché emesso nel termine di 60 giorni previsto dalla legge, anche a volerlo considerare decorrente dal giorno (23 luglio 1993) in cui la Soprintendenza competente aveva ricevuto la documentazione richiesta (ben prima di 60 giorni da quando aveva ricevuto l’autorizzazione regionale), anziché da quello successivo in cui la documentazione era pervenuta al Ministero.

Infine, quanto disposto dal decreto del direttore generale dell’ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici in data 18 dicembre 1996, di cui è cenno nella sentenza appellata, è comunque inapplicabile alla fattispecie per cui è causa, siccome trattasi di decreto successivo al provvedimento impugnato in primo grado.

Il ricorso in appello, pertanto, deve essere accolto e, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso di primo grado va respinto. Le spese e gli onorari del doppio grado di giudizio, sussistendo giusti motivi, possono essere compensati.

Per questi motivi

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione sesta, accoglie il ricorso in appello e, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.

Compensa tra le parti le spese e gli onorari del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma il 7 novembre 2003 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione sesta, in camera di consiglio, con l’intervento dei signori:

Mario Egidio SCHINAIA                                         Presidente

Sergio SANTORO                                                     Consigliere

Carmine VOLPE                                                           Consigliere Est.

Giuseppe MINICONE                                        Consigliere

Domenico CAFINI                                                           Consigliere