Consiglio di Stato Sez. IV sent.7140 del 10 novembre 2003
Beni ambientali. Installazione campeggio mobile
R
E P
U B B
L I
C A I
T A
L I
A N A
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha
pronunciato la seguente
DECISIONE
sul
ricorso in appello n.11102/1997 proposto dal Comune di Venezia, al quale è
succeduto, per quanto concerne il territorio oggetto della deliberazione
annullata, il Comune di Cavallino Treporti, entrambi rappresentati e difesi dagli a avvocati
Giulio Gidoni e Maria Maddalena Morino del foro di Venezia e dall'Avv. Nicolò
Paoletti, domiciliato in presso lo studio di quest'ultimo, in Roma, via Barnaba
Tortolini, n. 34;
c
o n t r o
la società cooperativa a responsabilità limitata " Campeggio I
maggio ", rappresentata e difesa dall'Avv. Gianfranco Perulli , con il
quale è domiciliata in Roma, lungotevere Flaminio, n. 46, presso l'avv. Gian
Marco Grez;
per
l’annullamento
della
sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, Sezione Seconda, n.
864/ 97, resa il 5 maggio 1997;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto
l’atto di costituzione in giudizio della società cooperativa a responsabilità
limitata " Campeggio I maggio ", rappresentata e difesa dall'Avv.
Gianfranco Perulli;
Viste
le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti
gli atti tutti della causa;
Data
per letta alla udienza pubblica del la
relazione del Consigliere Giuseppe Barbagallo, e uditi gli avvocati N. Paoletti
e Scotto su delega dell'avv. G. Perulli;
Ritenuto
e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
F
A T T O
Con
il ricorso specificato in epigrafe il Comune
di Venezia, al quale è succeduto, per quanto concerne il territorio oggetto
della deliberazione annullata, il Comune di Cavallino
Treporti, propone appello avverso la sentenza n. 864 del 1997, resa tra
le parti dal Tribunale amministrativo regionale del Veneto, sezione seconda, il
5 maggio 1997.
Con
tale sentenza, in accoglimento del ricorso proposto dalla Cooperativa I maggio,
sono stati annullati i seguenti atti:
1
) il provvedimento n. 96/22943, in data 13 maggio 1996, con il quale il
direttore dell'ufficio complessi ricettivi del Comune di Venezia aveva
comunicato alla società istante il diniego alla richiesta installazione di un
campeggio mobile in località Cà Vio, via delle Batterie n. 26; 2 ) il
provvedimento n. 3185/ 96, in data 3 maggio 1996, con il quale l'assessore
all'edilizia privata ha respinto la richiesta di autorizzazione
all'installazione del campeggio mobile; 3 ) il parere negativo della Commissione
edilizia integrata beni ambientali, in data 11 aprile 1996; 4 ) da deliberazione
consiliare n. 160 del 2- 3 ottobre 1995, di adozione della variante al piano
regolatore per le zone non urbane della penisola del Cavallino, limitatamente al
divieto, di cui all'articolo 48, terzo comma, lett. d) delle norme tecniche di
attuazione, di aprire campeggi mobili nelle zone indicate dal primo comma dello
stesso articolo 48.
Il
giudice di primo grado, rigettate le altre censure, premesso che la reiezione
della richiesta di autorizzazione all'installazione di un campeggio mobile era
stata determinata dalla circostanza che l'adottata variante al piano regolatore
per le zone non urbane della penisola del Cavallino vietava nella zona
interessata dalla domanda dell'associazione, ricorrente originaria, di aprire
campeggi mobili a qualsiasi titolo, ritenuto che quello specifico divieto, posto
dalla variante al piano regolatore fosse illegittimo, ha annullato, per tale
parte, la variante e, per illegittimità derivata, tutti gli altri atti
impugnati. In proposito, il tribunale ha ritenuto che tale specifica
scelta operata dalla variante fosse in contraddizione con la circostanza che il
pluriennale utilizzo della zona per l'installazione di campeggi mobili non aveva
comportato lesioni all'ambiente, in quanto, nonostante tale utilizzo, la zona
era fra quelle in miglior stato di conservazione e che proprio tale ottimo stato
di conservazione aveva determinato il divieto di quella utilizzazione che tale
stato di conservazione aveva prodotto. La decisione di primo grado ha rilevato,
quindi, che la variante non aveva sufficientemente valutato la utilizzazione che
di quella specifica zona era stata fatta in passato, l'incidenza di tale passata
utilizzazione sull'ambiente e la prevedibile futura incidenza, in considerazione
del fatto che tale zona è stata considerata preziosa e meritevole di essere
preservata.
Il
Comune appellante, preliminarmente, deduce che il mancato rilascio
dell'autorizzazione all'esercizio del campeggio mobile non era stato determinato
soltanto dal divieto imposto espressamente dall'articolo 48 delle norme tecniche
di attuazione della variante, ma era stato fondato anche sulla valutazione
autonoma delle esigenze di tutela ambientale della zona, che era soggetta a
vincolo paesaggistico, circostanza quest'ultima che aveva comportato
l'intervento del parere della commissione edilizia integrata beni ambientali nel
procedimento di autorizzazione all'installazione del campeggio mobile;
l'appellante rileva quindi che, da un lato illegittimamente era stato annullato
il diniego dell'autorizzazione, in quanto esso era stato fondato anche su
un'altra ragione, che non era stata contestata, d'altro lato argomenta che,
poiché l’illegittimità dell'articolo 48 delle norme tecniche di attuazione
non poteva produrre l'illegittimità del diniego di autorizzazione non
sussisteva alcun interesse in capo alla ricorrente all'annullamento della
disposizione delle norme tecniche di attuazione. Rileva quindi l'appellante che
la relazione alla variante di piano regolatore aveva motivato compiutamente la
scelta effettuata, determinata dal fatto di voler dare la massima protezione ad
un'aria di primaria importanza naturalistica, ecologica e biogeografica, che
rappresentava l'ultima testimonianza significativa di un paesaggio esteso fino
ad epoche molto recenti in tutto il litorale del Cavallino. L'appellante
contesta infine la erroneità della valutazione comparativa tra interesse
pubblico interesse privato, operata dal giudice di primo grado
La
società appellata, costituitasi, chiede il rigetto dell'appello, deducendo,
quanto alla prima censura, che, comunque, venuto meno uno dei presupposti su cui
l'atto era fondato, tale atto doveva considerarsi illegittimo; quanto alla
seconda censura, che il Comune, mutando il piano regolatore in senso
peggiorativo per il privato, avrebbe dovuto illustrare compiutamente le ragioni
della nuova valutazione, mentre ciò non aveva fatto. Sostiene quindi
l'esattezza della pronuncia del Tar che aveva rilevato che, sul punto specifico,
la motivazione della variante al piano regolatore era contraddittoria e
insufficiente. Quanto alla terza censura, la società appellata rileva che la
sentenza di primo grado non contiene alcun errore di valutazione comparativa
proposti interessi, in quanto l'interesse alla salvaguardia del litorale non è
compromesso dalla possibilità di svolgere attività di campeggio mobile;
sottolinea, quindi, che essa svolge attività di campeggio in favore di disabili
e di portatori di handicap.
D
I R I T T O
È
fondata e assorbente la censura con la quale viene dedotto che il divieto, di
cui all'articolo 48, terzo comma, lett. d) delle norme tecniche di attuazione,
di aprire campeggi mobili nelle zone indicate dal primo comma dello stesso
articolo 48, è motivato e non si pone in contraddizione con i criteri generali
della variante. Infatti , se, come ha rilevato nella decisione di primo grado,
nella relazione alla variante è detto che si vuole privilegiare la componente
legata alle strutture ricettive all'aria aperta, da un lato ciò è previsto in
rapporto " all'offerta turistica sulle seconde case ",dall'altro
(pagina 90) è prevista la possibilità di " non conferma della
localizzazione di strutture ricettive all'aperto in presenza di documentati
valori ambientali o di pregio paesaggistico delle aree interessate ". La
stessa relazione ( pag. 40, paragrafo " Dune relitte a Cà Savio-Cà
Pasquali ) documenta che la zona in questione fa parte di un " Ambiente di
primaria importanza naturalistica, ecologica e biogeografica. Rappresenta
l'ultima testimonianza significativa di un paesaggio esteso fino ad epoche molto
recenti in tutto il litorale del Cavallino........ Tale area ospita l'unico ed
ultimo nucleo di sopravvivenza di un ambiente retrodunale mediterraneo con
caratteristiche di brughiera. Trattandosi di un ambiente esclusivo dei nostri
litorali ed ormai inesistente altrove la sua importanza, nonostante l'esiguità,
assumere valore assoluto. Soggetta a progressive riduzioni per l'espansione di
fatto di campeggi, ed a degrado dovuto all'abbandono sistematico dei
rifiuti,..... ". Il Collegio ritiene, nel rispetto delle attribuzioni
urbanistiche della Amministrazione comunale, al quale il giudice amministrativo
non può sostituirsi, non solo che la scelta effettuata sia stata
ragionevolmente motivata, in quanto si è voluto alzare il livello di protezione
per tutelare un'area di straordinaria importanza ambientale, ma che, fra le
possibili scelte la Amministrazione abbia individuato quella più logica e
conseguente: si è ritenuto di dare il massimo di tutela ad un'area, alla quale
si era attribuito valore assoluto.
Ritenuto
pertanto legittimo il divieto di cui all'articolo 48, terzo comma, lett. d)
delle norme tecniche di attuazione, di aprire campeggi mobili nelle zone
indicate dal primo comma dello stesso articolo 48, tutte le altre questioni
poste dall'appello restano assorbite.
Le
evenienze successive agli atti impugnate sono ininfluenti nel presente giudizio.
L'appello pertanto va accolto e, in riforma della sentenza
appellata, il ricorso originario deve essere respinto.
Il
criterio della soccombenza determina l'obbligo di pagamento delle spese per
entrambi gradi di giudizio, che si liquidano come da dispositivo.
P.
Q. M.
Il
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente
pronunciando sull'appello in epigrafe specificato, lo accoglie e, per l'effetto,
in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso originario.
Condanna
la società cooperativa a responsabilità limitata " Campeggio primo maggio
"al pagamento delle spese per entrambi gradi di giudizio in favore delle
Amministrazioni comunali appellanti, spese che liquida complessivamente in euro
2500 (duemilacinquecento) per il primo grado di giudizio e 3500
(tremilacinquecento) per il giudizio di appello.
Ordina
che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così
deciso in Roma, il 13.5.2003 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale –
Sezione Quarta – riunito in camera di consiglio, nella sede di Palazzo Spada,
con l’intervento dei seguenti magistrati:
Gaetano
Trotta
Presidente
Giuseppe
Barbagallo
Consigliere est.
Aldo
Scola
Consigliere
Vito
Poli
Consigliere
Bruno
Mollica
Consigliere