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Consiglio di Stato Sez. IV sent.7140 del 10 novembre 2003
Beni ambientali. Installazione campeggio mobile

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R  E  P  U  B  B  L  I  C  A     I  T  A  L  I  A  N  A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

          Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n.11102/1997 proposto dal Comune di Venezia, al quale è succeduto, per quanto concerne il territorio oggetto della deliberazione annullata, il Comune di Cavallino  Treporti, entrambi rappresentati e difesi dagli a avvocati Giulio Gidoni e Maria Maddalena Morino del foro di Venezia e dall'Avv. Nicolò Paoletti, domiciliato in presso lo studio di quest'ultimo, in Roma, via Barnaba Tortolini, n. 34;

c o n t r o

     la società cooperativa a responsabilità limitata " Campeggio I maggio ", rappresentata e difesa dall'Avv. Gianfranco Perulli , con il quale è domiciliata in Roma, lungotevere Flaminio, n. 46, presso l'avv. Gian Marco Grez;

per l’annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, Sezione Seconda, n. 864/ 97, resa il 5 maggio 1997;

          Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della società cooperativa a responsabilità limitata " Campeggio I maggio ", rappresentata e difesa dall'Avv. Gianfranco Perulli;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Data per letta alla udienza pubblica del   la relazione del Consigliere Giuseppe Barbagallo, e uditi gli avvocati N. Paoletti e Scotto su delega dell'avv. G. Perulli;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

F A T T O

Con il ricorso specificato in epigrafe il Comune di Venezia, al quale è succeduto, per quanto concerne il territorio oggetto della deliberazione annullata, il Comune di Cavallino  Treporti, propone appello avverso la sentenza n. 864 del 1997, resa tra le parti dal Tribunale amministrativo regionale del Veneto, sezione seconda, il 5 maggio 1997.

Con tale sentenza, in accoglimento del ricorso proposto dalla Cooperativa I maggio, sono stati annullati i seguenti atti:

1 ) il provvedimento n. 96/22943, in data 13 maggio 1996, con il quale il direttore dell'ufficio complessi ricettivi del Comune di Venezia aveva comunicato alla società istante il diniego alla richiesta installazione di un campeggio mobile in località Cà Vio, via delle Batterie n. 26; 2 ) il provvedimento n. 3185/ 96, in data 3 maggio 1996, con il quale l'assessore all'edilizia privata ha respinto la richiesta di autorizzazione all'installazione del campeggio mobile; 3 ) il parere negativo della Commissione edilizia integrata beni ambientali, in data 11 aprile 1996; 4 ) da deliberazione consiliare n. 160 del 2- 3 ottobre 1995, di adozione della variante al piano regolatore per le zone non urbane della penisola del Cavallino, limitatamente al divieto, di cui all'articolo 48, terzo comma, lett. d) delle norme tecniche di attuazione, di aprire campeggi mobili nelle zone indicate dal primo comma dello stesso articolo 48.

Il giudice di primo grado, rigettate le altre censure, premesso che la reiezione della richiesta di autorizzazione all'installazione di un campeggio mobile era stata determinata dalla circostanza che l'adottata variante al piano regolatore per le zone non urbane della penisola del Cavallino vietava nella zona interessata dalla domanda dell'associazione, ricorrente originaria, di aprire campeggi mobili a qualsiasi titolo, ritenuto che quello specifico divieto, posto dalla variante al piano regolatore fosse illegittimo, ha annullato, per tale parte, la variante e, per illegittimità derivata, tutti gli altri atti  impugnati. In proposito, il tribunale ha ritenuto che tale specifica scelta operata dalla variante fosse in contraddizione con la circostanza che il pluriennale utilizzo della zona per l'installazione di campeggi mobili non aveva comportato lesioni all'ambiente, in quanto, nonostante tale utilizzo, la zona era fra quelle in miglior stato di conservazione e che proprio tale ottimo stato di conservazione aveva determinato il divieto di quella utilizzazione che tale stato di conservazione aveva prodotto. La decisione di primo grado ha rilevato, quindi, che la variante non aveva sufficientemente valutato la utilizzazione che di quella specifica zona era stata fatta in passato, l'incidenza di tale passata utilizzazione sull'ambiente e la prevedibile futura incidenza, in considerazione del fatto che tale zona è stata considerata preziosa e meritevole di essere preservata.

Il Comune appellante, preliminarmente, deduce che il mancato rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del campeggio mobile non era stato determinato soltanto dal divieto imposto espressamente dall'articolo 48 delle norme tecniche di attuazione della variante, ma era stato fondato anche sulla valutazione autonoma delle esigenze di tutela ambientale della zona, che era soggetta a vincolo paesaggistico, circostanza quest'ultima che aveva comportato l'intervento del parere della commissione edilizia integrata beni ambientali nel procedimento di autorizzazione all'installazione del campeggio mobile; l'appellante rileva quindi che, da un lato illegittimamente era stato annullato il diniego dell'autorizzazione, in quanto esso era stato fondato anche su un'altra ragione, che non era stata contestata, d'altro lato argomenta che, poiché l’illegittimità dell'articolo 48 delle norme tecniche di attuazione non poteva produrre l'illegittimità del diniego di autorizzazione non sussisteva alcun interesse in capo alla ricorrente all'annullamento della disposizione delle norme tecniche di attuazione. Rileva quindi l'appellante che la relazione alla variante di piano regolatore aveva motivato compiutamente la scelta effettuata, determinata dal fatto di voler dare la massima protezione ad un'aria di primaria importanza naturalistica, ecologica e biogeografica, che rappresentava l'ultima testimonianza significativa di un paesaggio esteso fino ad epoche molto recenti in tutto il litorale del Cavallino. L'appellante contesta infine la erroneità della valutazione comparativa tra interesse pubblico interesse privato, operata dal giudice di primo grado

La società appellata, costituitasi, chiede il rigetto dell'appello, deducendo, quanto alla prima censura, che, comunque, venuto meno uno dei presupposti su cui l'atto era fondato, tale atto doveva considerarsi illegittimo; quanto alla seconda censura, che il Comune, mutando il piano regolatore in senso peggiorativo per il privato, avrebbe dovuto illustrare compiutamente le ragioni della nuova valutazione, mentre ciò non aveva fatto. Sostiene quindi l'esattezza della pronuncia del Tar che aveva rilevato che, sul punto specifico, la motivazione della variante al piano regolatore era contraddittoria e insufficiente. Quanto alla terza censura, la società appellata rileva che la sentenza di primo grado non contiene alcun errore di valutazione comparativa proposti interessi, in quanto l'interesse alla salvaguardia del litorale non è compromesso dalla possibilità di svolgere attività di campeggio mobile; sottolinea, quindi, che essa svolge attività di campeggio in favore di disabili e di portatori di handicap.

D I R I T T O

È fondata e assorbente la censura con la quale viene dedotto che il divieto, di cui all'articolo 48, terzo comma, lett. d) delle norme tecniche di attuazione, di aprire campeggi mobili nelle zone indicate dal primo comma dello stesso articolo 48, è motivato e non si pone in contraddizione con i criteri generali della variante. Infatti , se, come ha rilevato nella decisione di primo grado, nella relazione alla variante è detto che si vuole privilegiare la componente legata alle strutture ricettive all'aria aperta, da un lato ciò è previsto in rapporto " all'offerta turistica sulle seconde case ",dall'altro (pagina 90) è prevista la possibilità di " non conferma della localizzazione di strutture ricettive all'aperto in presenza di documentati valori ambientali o di pregio paesaggistico delle aree interessate ". La stessa relazione ( pag. 40, paragrafo " Dune relitte a Cà Savio-Cà Pasquali ) documenta che la zona in questione fa parte di un " Ambiente di primaria importanza naturalistica, ecologica e biogeografica. Rappresenta l'ultima testimonianza significativa di un paesaggio esteso fino ad epoche molto recenti in tutto il litorale del Cavallino........ Tale area ospita l'unico ed ultimo nucleo di sopravvivenza di un ambiente retrodunale mediterraneo con caratteristiche di brughiera. Trattandosi di un ambiente esclusivo dei nostri litorali ed ormai inesistente altrove la sua importanza, nonostante l'esiguità, assumere valore assoluto. Soggetta a progressive riduzioni per l'espansione di fatto di campeggi, ed a degrado dovuto all'abbandono sistematico dei rifiuti,..... ". Il Collegio ritiene, nel rispetto delle attribuzioni urbanistiche della Amministrazione comunale, al quale il giudice amministrativo non può sostituirsi, non solo che la scelta effettuata sia stata ragionevolmente motivata, in quanto si è voluto alzare il livello di protezione per tutelare un'area di straordinaria importanza ambientale, ma che, fra le possibili scelte la Amministrazione abbia individuato quella più logica e conseguente: si è ritenuto di dare il massimo di tutela ad un'area, alla quale si era attribuito valore assoluto.

Ritenuto pertanto legittimo il divieto di cui all'articolo 48, terzo comma, lett. d) delle norme tecniche di attuazione, di aprire campeggi mobili nelle zone indicate dal primo comma dello stesso articolo 48, tutte le altre questioni poste dall'appello restano assorbite.

Le evenienze successive agli atti impugnate sono ininfluenti nel presente giudizio.

 L'appello pertanto va accolto e, in riforma della sentenza appellata, il ricorso originario deve essere respinto.

Il criterio della soccombenza determina l'obbligo di pagamento delle spese per entrambi gradi di giudizio, che si liquidano come da dispositivo.

P. Q. M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe specificato, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso originario.

Condanna la società cooperativa a responsabilità limitata " Campeggio primo maggio "al pagamento delle spese per entrambi gradi di giudizio in favore delle Amministrazioni comunali appellanti, spese che liquida complessivamente in euro 2500 (duemilacinquecento) per il primo grado di giudizio e 3500 (tremilacinquecento) per il giudizio di appello.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, il 13.5.2003 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Quarta – riunito in camera di consiglio, nella sede di Palazzo Spada, con l’intervento dei seguenti magistrati:

Gaetano Trotta                              Presidente

Giuseppe Barbagallo                      Consigliere est.

Aldo Scola                                      Consigliere

Vito    Poli                                      Consigliere  

Bruno Mollica                            Consigliere