TAR Lombardia (MI), Sez. II, n. 282, del 24 gennaio 2014
Beni ambientali.Tutela paesaggistica e percezione “dall’alto”

Non può sostenersi l’irrilevanza del vincolo paesaggistico sulla base della circostanza che l’intervento edilizio si realizzerebbe non sulla facciata dell’edificio ma sul sottotetto sito all’ultimo piano, dato che la tutela paesaggistica attiene anche alla percezione per così dire “dall’alto” delle opere effettuate. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese).

N. 00282/2014 REG.PROV.COLL.

N. 01102/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1102 del 2013, proposto da: 
Alcorinvest S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Bertacco e Francesco Rovetta, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Milano, via Visconti di Modrone, 12;

contro

Comune di Milano, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Rita Surano, Antonello Mandarano e Maria Giulia Schiavelli, domiciliato presso l’Avvocatura Comunale in Milano, via Andreani, 10;

per l'annullamento

- del provvedimento del Dirigente del Settore Sportello Unico per l'Edilizia del Comune di Milano PG 93744/2013 del 4.2.2013;

- di ogni altro atto ad esso preordinato, consequenziale e comunque connesso.



Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2014 il dott. Giovanni Zucchini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

La società Alcorinvest Srl presentava in data 24.10.2012 al Comune di Milano una denuncia di inizio attività (DIA), ai sensi dell’art. 2 della legge regionale 13/2009 (“Azioni straordinarie per lo sviluppo e la qualificazione del patrimonio edilizio e urbanistico della Lombardia”, c.d. primo piano casa) e dell’art. 3 della legge regionale 4/2012 (“Norme per la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e altre disposizioni in materia urbanistico – edilizia”, c.d. secondo piano casa), per un intervento di recupero edilizio funzionale al sesto piano dello stabile di viale Bianca Maria n. 45, identificato al catasto al foglio 353, mappale 243, subalterno 708.

Con provvedimento del 4.2.2013, a firma del Dirigente del Servizio Interventi Edilizi Maggiori, il Comune diffidava la proprietà dall’iniziare le opere di cui alla DIA citata.

Contro la menzionata diffida era proposto il presente ricorso, con domanda di sospensiva, per i motivi che possono così essere sintetizzati:

1) violazione dell’art. 3 della LR 4/2012 e dell’art. 5, comma 3, della LR 13/2009, degli articoli 42, comma 13 e 81, comma 3, della LR 12/2005, incompetenza, eccesso di potere per difetto di motivazione, difetto dei presupposti, carenza di istruttoria e manifesta irragionevolezza;

2) violazione dell’art. 3 della LR 4/2012 e dell’art. 5 del DL 70/2011 (come convertito in L. 106/2011), violazione dell’art. 117 della Costituzione, eccesso di potere per difetto di motivazione, difetto dei presupposti, carenza di istruttoria e manifesta irragionevolezza.

Si costituiva in giudizio il Comune intimato, concludendo per il rigetto del gravame.

In esito all’udienza cautelare del 23.5.2013, il Collegio, con ordinanza n. 572/2013, fissava l’udienza di discussione, ai sensi dell’art. 55, comma 10°, del D.Lgs. 104/2010 (“Codice del processo amministrativo” o c.p.a.).

Alla pubblica udienza del 9.1.2014, la causa era trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. La DIA in questione (cfr. il doc. 7 della ricorrente) è stata presentata ai sensi del combinato disposto dell’art. 2 della LR 13/2009 e dell’art. 3 della LR 4/2012 (leggi recanti la disciplina, rispettivamente, del primo e del secondo “piano casa” della Regione Lombardia).

In particolare l’art. 3, comma 1°, della LR 4/2012 consente l’effettuazione degli interventi di recupero edilizio e funzionale di cui all’art. 2 della pregressa LR 13/2009, seppure nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 5, commi da 1 a 5, della stessa LR 13/2009 (così, espressamente, l’art. 3, comma 4°, della LR 4/2012).

L’Amministrazione di Milano ha inibito l’effettuazione delle opere di cui alla DIA, sulla base di due distinti argomenti, autonomi fra loro (cfr. il doc. 1 della ricorrente).

In primo luogo, il Comune ha ritenuto l’intervento non compatibile con la previsione dell’art. 5, comma 3°, lett. b), della LR 13/2009, norma in forza della quale <<Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 non si applicano: (….) b) con riferimento ad edifici e relativi ambiti di particolare rilievo storico, architettonico e paesaggistico, specificamente vincolati in relazione a tali caratteri; (…)>>.

L’edificio di cui è causa é sito in viale Bianca Maria e la zona di Milano corrispondente ai viali Bianca Maria e Luigi Majno è sottoposta a vincolo di tutela ai sensi della (allora vigente), legge 29.6.1939, n. 1497, vincolo apposto mediante decreto ministeriale del 9.5.1963 (cfr. il doc. 8 della ricorrente, per la copia del decreto di vincolo).

Ciò premesso, almeno così si sostiene nel provvedimento impugnato, lo stabile di cui è causa è soggetto ad uno specifico vincolo di tutela paesaggistica, sicché deve essere osservata la preclusione all’applicazione dell’art. 2 della LR 13/2009, rappresentata dalla citata previsione dell’art. 5, comma 3°, della medesima legge regionale.

Nel primo motivo di ricorso, l’esponente contesta decisamente l’interpretazione della normativa citata effettuata dal Comune, sostenendo in particolare che la presenza di un vincolo di non edificabilità assoluta avrebbe dovuto indurre l’Amministrazione a sottoporre il progetto al parere della Commissione per il paesaggio, anziché rigettarlo puramente e semplicemente.

La censura è infondata, per le ragioni che seguono.

L’art. 5, comma 3°, lett. b), della citata LR 13/2009 è chiaro nell’escludere dall’applicazione degli articoli 2, 3 e 4, gli <<edifici e relativi ambiti>>, purché <<specificamente vincolati>>.

Nel caso di specie, il decreto del Ministro della Pubblica Istruzione del 9.5.1963 appone uno specifico vincolo paesistico sugli (così testualmente) <<edifici che lungo tutto il percorso si affacciano da ambo i lati dei viali>> (fra cui viale Bianca Maria, cfr. il doc. 8 della ricorrente).

Nessun dubbio che il vincolo abbia carattere di “specificità”, essendo stato imposto da un preciso provvedimento dell’Autorità preposta alla sua tutela (nel 1963, il Ministero per la pubblica istruzione), in contrapposizione ai vincoli posti invece direttamente ex lege.

L’oggetto del vincolo sono tutti gli edifici che si affacciano lungo il viale di cui è causa e l’art. 5 sopra citato parla di vincoli su edifici e relativi ambiti, sicché non può ipotizzarsi che la norma legislativa regionale valga solo in caso di apposizione del vincolo su un singolo immobile e non – come nella presente fattispecie – su un numero ben determinato ed omogeneo di stabili collocati lungo la medesima via (cfr. per una interpretazione del menzionato art. 5, comma 3°, nel senso ivi prospettato dalla scrivente Sezione: Consiglio di Stato, sez. IV, ordinanza n. 2865 del 6.7.2011).

Neppure potrebbe sostenersi l’irrilevanza del vincolo, sulla base della circostanza che l’intervento edilizio di cui è causa si realizzerebbe non sulla facciata dell’edificio ma sul sottotetto sito all’ultimo piano, dato che la tutela paesaggistica attiene anche alla percezione per così dire “dall’alto” delle opere effettuate (cfr. TAR Lombardia, Milano, sez. IV, ordinanza 23.12.2013, n. 1453).

Nel ricorso, si sostiene altresì che il Comune di Milano avrebbe in ogni caso dovuto sottoporre il progetto costruttivo al parere della Commissione per il paesaggio, visto che il vincolo di cui è causa non implica l’inedificabilità assoluta.

L’asserzione difensiva di parte ricorrente non convince, in quanto è lo stesso legislatore regionale che all’art. 5 della LR 13/2009 esclude di per sé gli edifici soggetti a vincolo storico o paesaggistico dall’applicazione del c.d. piano casa e ciò indipendentemente dalla natura assoluta o relativa del vincolo stesso.

La formulazione della norma regionale sopra citata è chiara: con riguardo agli edifici vincolati <<Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 non si applicano (...)>>, per cui esiste una precisa disposizione di legge di esclusione dall’applicazione della norma (art. 2 della LR 13/2009), posta alla base della DIA di cui in epigrafe.

Le ragioni di una simile scelta legislativa sono – del resto - di facile comprensione: l’art. 2 da ultimo citato, sull’utilizzo del patrimonio edilizio esistente, consente interventi <<in deroga alle previsioni quantitative degli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati e ai regolamenti edilizi>>, sicché l’art. 5 vuole garantire in ogni caso la conservazione degli edifici esistenti specificamente vincolati.

La natura relativa del vincolo apposto con il DM del 9.5.1963 consente quindi interventi edilizi per così dire “ordinari”, con esclusione di quelli “straordinari” previsti dal piano casa.

In conclusione, il primo motivo di ricorso deve respingersi.

2. Il secondo mezzo di gravame è rivolto contro l’ulteriore – e autonomo - argomento addotto dal Comune per inibire i lavori di cui alla DIA in epigrafe.

L’Amministrazione di Milano, infatti, ha ritenuto di applicare nella presente fattispecie l’art. 5, comma 10°, del decreto legge 13.5.2011, n. 70 – convertito con legge 12.7.2011, n. 106 – in forza del quale negli edifici <<siti nei centri storici>>, non sono consentiti gli interventi di cui al precedente comma 9° del medesimo art. 5.

Tale ultima norma costituisca la fonte statale della disciplina regolatrice del c.d. piano casa, visto che la stessa prevede l’approvazione – da parte delle Regioni – di specifiche leggi per incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente e per promuovere ed agevolare la riqualificazione delle aree urbane degradate.

La legge regionale 4/2012 è stata approvata in espressa attuazione dell’art. 5 del citato decreto legge 70/2011 (cfr. l’articolo 1 della legge regionale), sicché – a detta del Comune – la norma del decimo comma dell’art. 5 stessa impedisce l’applicazione della LR 4/2012, visto che lo stabile di cui è causa è collocato nel centro storico (denominato Nucleo di antica formazione o NAF, ai sensi dell’art. 9 della legge regionale sul governo del territorio n. 12/2005).

In relazione al secondo mezzo, però, reputa il Collegio di dover dare applicazione al pacifico indirizzo della giurisprudenza amministrativa, in forza del quale, in presenza di un atto amministrativo fondato su motivi diversi e autonomi fra loro, è sufficiente la legittimità di uno solo per evitare l’annullamento giurisdizionale dell’atto stesso in caso di impugnazione (cfr. sul punto, fra le più recenti, Consiglio di Stato, sez. VI, 7.1.2014, n. 12, con la giurisprudenza ivi richiamata).

Nel caso di specie, come già sopra esposto al punto 1 della narrativa, appare valida la ragione ostativa all’intervento edilizio basata sul richiamo all’art. 5, comma 3°, della LR 13/2009.

In conclusione, l’intero ricorso deve essere respinto.

3. La novità e la complessità delle questioni trattate giustificano l’integrale compensazione fra le parti delle spese di causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Angelo De Zotti, Presidente

Giovanni Zucchini, Consigliere, Estensore

Stefano Celeste Cozzi, Primo Referendario

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/01/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)