Cassazione Sez III n. 5489 del 26 gennaio 2005
Imp. Sortino
Esercizio attività venatoria all’interno di una riserva naturale,
Si ringrazia N. Girardi per la segnalazione
Osserva
Con sentenza 8 gennaio 2003 la Corte di Appello di Catania confermava la condanna alla pena dell’arresto e dell’ammenda inflitta nel giudizio di primo grado a Sortino Salvatore quale responsabile di aver esercitato attività venatoria all’interno di una riserva naturale, abbattendo due conigli selvatici.
Proponeva ricorso per cassazione l’imputato denunciando violazione di legge in ordine alla ritenuta configurabilità del reato non essendo la riserva di caccia segnalata da apposita tabellazione, come previsto dal decreto della Regione Sicilia 23 marzo 1999, nonché manifesta illogicità della motivazione in ordine all’individuazione del luogo dell’accertamento del fatto, mancando la prova cje fosse notorio l’ambito della riserva anche alla luce dell’esame del teste Benintende il quale aveva affermato che l’imputato era stato trovato in agro di Mazzarone e non di Caltagirone come enunciato nella contestazione.
Chiedeva l’annullamento della sentenza.
La sentenza impugnata non è censurabile perché fondata su logiche argomentazioni e corrette considerazioni giuridiche.
Correttamente i giudici di merito hanno escluso l’invocata buona fede in ordine all’esercizio della caccia nella riserva istituita con decreto della Regione Sicilia, ma non segnalata da apposite tabelle alla stregua del principio affermato da questa corte secondo cui «i parchi nazionali, essendo stati istituiti e delimitati con appositi provvedimenti pubblicati nulla Gazzetta ufficiale, non necessitano della tabellazione perimetrale al fine di individuarli come aree ove sia vietata l’attività vessatoria» (Cassazione Sezione terza, 4756/98, Giacometti, Rv 210516).
Nella specie infatti col decreto istitutivo della riserva è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale regionale anche la relativa planimetria donde la presunzione di conoscenza dei relativi confini, sicché l’introduzione a fini di caccia non può essere in alcun modo giustificata sussistendo a carico di chi esercita attività venatoria l’obbligo di acquisire tutti i dati conoscitivi necessari per il suo corretto esercizio desumibili oltre che dallo strumento cartografico regionale, dalla pubblicazione calendario venatorio.
Ne consegue che l’abusivo esercizio della caccia è sanzionabile a titolo di colpa anche in assenza di tabellazione gravando su chi esercita la caccia l’onere dell’esatta individuazione dei confini dell’area protetta nella specie violati in profondità, donde l’irrilevanza della doglianza relativa all’esatta ubicazione del luogo dell’accertamento del fatto avendo specificato l’appuntato Benintende che l’imputato si trovava nel bosco San Pietro e quindi, sicuramente all’interno della riserva naturale
Il rigetto del ricorso comporta l’onere delle spese del procedimento
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.