Presidente: Carbone V. Estensore: Di Nanni LF. P.M. Russo R. (Diff.)
Reg. Toscana (Vacchi) contro Bartolucci ed altro (Stanizzi ed altro)
(Rigetta, Trib. Pistoia, 12 dicembre 1998).
CACCIA - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO - REGIONI - IN GENERE - Fauna selvatica - Legge n. 157 del 1992 - Regioni - Provincie - Poteri - Individuazione - Conseguenze - Danni arrecati a persone e cose da animali selvatici - Responsabilità della Regione ex art. 2043 cod. civ. - Configurabilità - Condizioni - Limiti.
RESPONSABILITÀ CIVILE - PROPRIETÀ DI ANIMALI - IN GENERE - Fauna selvatica - Legge n. 157 del 1992 - Regioni - Provincie - Poteri - Individuazione - Conseguenze - Danni arrecati a persone e cose da animali selvatici - Responsabilità della Regione ex art. 2043 cod. civ. - Configurabilità - Condizioni - Limiti.
Sebbene la fauna selvatica rientri nel patrimonio indisponibile dello Stato, la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio") attribuisce alle Regioni a statuto ordinario l'emanazione di norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica (art. 1, comma terzo) e affida alle medesime (cui la legge n. 142 del 1990, nel definire i rapporti tra Regioni Provincie e Comuni, ha attribuito la qualifica di ente di programmazione e di coordinamento) i poteri di gestione, tutela e controllo, riservando invece alle Provincie le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna ad esse delegate ai sensi della legge n. 142 del 1990 (art. 9, comma primo). Ne consegue che la Regione, in quanto obbligata ad adottare tutte le misure idonee ad evitare che la fauna selvatica arrechi danni a terzi, è responsabile ex art. 2043 cod. civ. dei danni provocati da animali selvatici a persone o a cose, il cui risarcimento non sia previsto da specifiche norme.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO CARBONE - Presidente -
Dott. PAOLO VITTORIA - Consigliere -
Dott. ERNESTO LUPO - Consigliere -
Dott. LUIGI FRANCESCO DI NANNI - rel. Consigliere -
Dott. ALBERTO TALEVI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
REGIONE TOSCANA, in persona del Presidente pro tempore Dott. Vannino
Chiti, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEL VIMINALE 43, presso lo
studio dell'avvocato FABIO LORENZONI, difesa dagli avvocati VITO
VACCHI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
BARTOLUCCI VALLY, elettivamente domiciliata in ROMA VIA NICOTERA 29,
presso lo studio dell'avvocato ANTONIO STANIZZI, che la difende anche
disgiuntamente all'avvocato GIORGIO ROSI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PISTOIA;
- intimata -
avverso la sentenza n. 532/98 del Tribunale di PISTOIA, emessa il 03/06/98 e depositata il 12/12/98 (R.G. 469/97);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
28/02/02 dal Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI;
udito l'Avvocato Vito LORENZONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
Rosario RUSSO che ha concluso per l'accoglimento del 2^ motivo e
l'assorbimento del 1^.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Vally
Bartolucci, con atto di citazione del 12 settembre 1995, ha convenuto
in giudizio davanti al giudice di pace di Pistoia la Regione Toscana e
la Provincia di Pistoia, chiedendone la condanna al pagamento della
somma di oltre lire 2 milioni a titolo di risarcimento dei danni
riportati dalla propria autovettura, che, il giorno 5 maggio 1995, era
stata urtata violentemente da un animale selvatico mentre percorreva la
strada provinciale n. 17. La Regione Toscana si è costituita in
giudizio ed ha eccepito di non essere titolare del potere di gestione
del patrimonio faunistico e di manutenzione della strada.
2. La
domanda è stata accolta e le convenute sono state condannate in solido
al pagamento dei danni richiesti. La decisione è stata impugnata dalla
Regione Toscana ed il tribunale di Pistoia, con sentenza del 12
dicembre 1998, ha rigettato l'appello.
3. Il tribunale, premesso
che la domanda era stata proposta per far valere la responsabilità
aquiliana dei convenuti e non quella speciale per la custodia degli
animali selvatici, ha ritenuto che la Regione non aveva adottato
adeguate e sufficienti misure atte ad evitare che la fauna selvatica
rimanesse nel suo ambiente naturale senza provocare danni alle persone
ed alle cose.
4. Per la cassazione della sentenza la Regione Toscana ha proposto ricorso.
Resiste con controricorso Vally Bartolucci.
L'amministrazione provinciale di Pistoia non ha svolto attività difensiva.
Le parti costituite hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. È preliminare l'esame dell'eccezione di inammissibilità o
improcedibilità del ricorso per nullità della procura rilasciata con un
foglio aggiunto al ricorso.
1.1.1. Il modello legale, previsto
dall'art. 365 cod. proc. civ., richiede che il ricorso per cassazione
deve contenere, a pena di inammissibilità, tra gli altri elementi, la
procura speciale al difensore.
Questa può essere rilasciata con
atto separato, oppure in calce al ricorso o a margine dell'atto: art.
83 dello stesso codice. La procura alle liti si considera apposta in
calce anche se rilasciata su un foglio separato che sia però congiunto
materialmente all'atto cui si riferisce: lo dispone il secondo comma,
seconda parte, della norma, in questa parte novellata con la legge 27
maggio 1997, n. 141.
1.1.2. La controricorrente ammette che nel
caso di specie "la procura risulta apposta nella medesima pagina in cui
sono descritti gli allegati del ricorso e redatta la relata di
notifica", ma sostiene che essa è priva del carattere della specialità,
in quanto non contiene alcun riferimento al giudizio di legittimità.
L'affermazione mostra che la difesa ignora la disposizione da ultimo
richiamata, la quale, consentendo di apporre la procura al ricorso per
cassazione nell'ultima pagina congiunta al resto dell'atto, riconosce
che la procura così rilasciata è parte integrante del ricorso e,
quindi, è speciale per il ricorso per cassazione.
L'eccezione, pertanto, non è fondata.
1.2.1. Con la memoria difensiva la Bartolucci ha indicato un secondo
profilo di nullità della procura, individuato nel fatto che la delibera
regionale indicata nel ricorso contiene solo il potere di agire o
ricorrere solo "per promuovere le relative azioni esecutive" e non il
potere di promuovere giudizi, quale quello che si sta esaminando.
L'eccezione non è fondata.
1.2.2. Le memorie, il cui deposito è consentito al ricorrente
principale, a quello incidentale ed al resistente che abbia notificato
in termini il proprio controricorso, non hanno altra funzione se non
quella di chiarire le ragioni già esposte a sostegno dei motivi
enunciati nel ricorso o nel controricorso e non possono, quindi,
contenere motivi aggiunti e neppure l'illustrazione di precedenti
motivi che non rispondono al requisito della specificità (Cass. 19
aprile 2000 n. 5079; 16 dicembre 1999, n. 14167, tra le più recenti),
fatta eccezione, naturalmente dell'illustrazione delle questioni
rilevabili d'ufficio (Cass. n. 5079 del 2000, cit.), quali il difetto
di giurisdizione del giudice ordinario, quello di legittimazione ad
agire o ad impugnare, di non regolarità del contraddittorio e, secondo
la dottrina di avvenuta acquiescenza. In definitiva, le memorie
consentite dall'art. 378 cod. proc. civ. possono essere utilizzate
esclusivamente per illustrare e chiarire i motivi già compiutamente
svolti con il ricorso o a confutare le tesi avversarie, ma non per
dedurre nuove censure o sollevare nuove questioni non rilevabili anche
d'ufficio e neppure per specificare, integrare o ampliare il contenuto
del motivo originario dell'impugnazione: Cass. 22 novembre 2000, n.
15112. La ragione del principio sta nell'avvenuta consumazione del
potere di impugnazione conseguente alla proposizione del ricorso o del
controricorso.
1.2.3. Le questioni indicate nella memoria, che non
consistono nell'illustrazione di questioni rilevabili d'ufficio, non
sono state indicate nel controricorso e, per questa ragione, non
possono essere esaminate.
2. Il primo motivo del ricorso è rivolto
contro l'affermazione che la responsabilità del sinistro era
addebitabile alla Regione ed alla Provincia per violazione del
principio del "neminem laedere" portato dall'art. 2043 cod. civ.
2.1. Il tribunale di Pistoia, in particolare, ha ritenuto che le
funzioni svolte dalla Provincia in materia di fauna selvatica sono
funzioni delegate e non esplicazione di attribuzioni proprie sulla base
dei seguenti dati normativi:
- la legge n. 142 del 1990, nel
definire i rapporti tra Regione Provincia e Comune, ha attribuito alla
prima la qualifica di ente di programmazione di coordinamento e agli
altri due quella di enti di attuazione, attuando così lo schema
classico della delega amministrativa;
- la legge n. 157 del 1992,
in materia di gestione e tutela delle specie della fauna selvatica, ha
disposto che "le Province attuano la disciplina regionale";
- la
legge regionale Toscana 12 gennaio 1994 n. 3, ha stabilito che alla
Regione compete la disciplina dell'utilizzazione dei territori a
interesse faunistico ed alla Provincia l'attuazione della disciplina
regionale.
2.2. La Regione Toscana sostiene che la propria legge
regionale n. 3 del 1994 ha attribuito alla sola provincia le funzioni
concernenti la conservazione e l'incremento del patrimonio faunistico
ivi compresa l'adozione delle misure cautelari. Si tratterebbe di
attribuzione del potere in senso proprio come risulterebbe anche dalle
norme statali sul nuovo ordinamento degli enti locali (legge 15 marzo
1997, n. 59).
Il motivo non è fondato.
3. L'art. 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, contenente norme per la protezione della fauna selvatica, dispone:
- che la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è
tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale
(primo comma);
- che le regioni a statuto ordinario provvedono ad
emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie
della fauna selvatica (terzo comma).
Si deve aggiungere:
-
che le regioni esercitano le funzioni amministrative di programmazione
e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistico - venatoria
di cui all'articolo 10 della legge prima richiamata e svolgono i
compiti di orientamento, di controllo e sostitutivi previsti dalla
stessa legge e dagli statuti regionali. Alle province spettano le
funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della
fauna secondo quanto previsto dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, che
esercitano nel rispetto della legge (art. 9);
- che, per far fronte
ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e
alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna
selvatica, in particolare da quella protetta, e dall'attività
venatoria, è costituito a cura di ogni regione un fondo destinato alla
prevenzione e ai risarcimenti, al quale affluisce anche una percentuale
dei proventi di cui all'articolo 23 (art. 26).
3.1. Alle Regioni,
quindi, compete l'obbligo di predisporre tutte le misure idonee ad
evitare che gli animali selvatici arrechino danni a persone o a cose e,
pertanto, nell'ipotesi (corrispondente al caso in esame) di danno
provocato dalla fauna selvatica ed il cui risarcimento non sia previsto
da apposite norme, la Regione può essere chiamata a rispondere in forza
della disposizione generale contenuta nell'art. 2043 cod. civ.: Cass. 1
agosto 1991, n. 8470; 13 dicembre 1999, n. 13956; 14 febbraio 2000, n.
1638.
La sentenza impugnata si è attenuta a questi criteri e, quindi, si sottrae alla censura che si sta esaminando.
3.2. Il richiamo, contenuto nel ricorso, a norme successive che
avrebbero immutato il sistema di imputazione della responsabilità per
danni cagionati da animali selvatici, non è rilevante nel presente
giudizio, dato che il criterio di imputazione della responsabilità
civile segue la legge vigente al momento in cui il fatto o l'evento
dannoso si è verificato.
4. Il secondo motivo si riferisce
all'affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, che la
responsabilità della Provincia di Pistoia si configurava a titolo di
proprietaria della strada ai sensi dell'art. 2043 cod. civ.
4.1. La
Regione Toscana si duole di questa affermazione e sostiene che, in base
ad essa, non si vede quale fosse la sua responsabilità, aggiungendo che
nella specie non ricorrevano gli estremi dell'illecito civile sotto il
profilo della violazione di legge e del nesso di causalità.
Il motivo non è fondato.
4.2. La sentenza impugnata ha accertato, con ragionamento corretto e
completo, il fatto che la Regione e la Provincia non avevano adottato
adeguate e sufficienti misure atte ad evitare che la fauna selvatica
non provocasse danni alle persone e cose. Questo accertamento non è
sindacabile in sede di legittimità, come non è sindacabile
l'affermazione dell'esistenza del nesso di causalità accertato dal
tribunale.
Senza dire che il tribunale, come era stato chiesto, ha
pure accertato l'esistenza di un vincolo di solidarietà tra i due enti
nella determinazione del danno.
5. Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato. Le spese di questo giudizio sono poste a carico della
ricorrente, in base alla regola della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle
spese di questo giudizio, che liquida in Euro 139,78 oltre onorari
liquidati in Euro 700,00.
Così deciso in Roma, nella Camera di
consiglio della sezione terza civile della Corte di cassazione, il 28
febbraio 2002. Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2002