Cass. Civile Sez. 2, Sentenza n. 218 del 11/01/2006
Presidente: Elefante A. Estensore: Mazziotti Di Celso L. Relatore: Mazziotti Di Celso L. P.M. Russo RG. (Conf.)
Prov. Venezia (Chinaglia ed altro) contro Tonetto (Fabris ed altro)
(Cassa con rinvio, Giud. Pace San Dona' Di Piave, 16 Novembre 2001)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - Opposizione ad ordinanza ingiunzione - Disposizioni in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette - Competenza di cui all'art. 22 bis legge n. 689 del 1981 - Violazioni previste dall'art. 31 lett. i) legge n. 157 del 1992 - Competenza del tribunale - Fondamento.
In tema di sanzioni amministrative ed in ipotesi di opposizione ad ordinanza ingiunzione, ai sensi dell'art. 22 bis, comma secondo, della legge n. 689 del 1981, sussiste la competenza del tribunale in ipotesi di violazioni concernenti disposizioni in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette. Ad esse è riconducibile la violazione dell'art. 31, lett. i) legge n.157 del 1992 che, nel dettare norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo veterinario, prevede una sanzione amministrativa per chi eserciti la caccia e non esegua le annotazioni sul tesserino regionale, prescritte proprio al fine di meglio disciplinare e regolamentare l'esercizio dell'attività venatoria.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ELEFANTE Antonino - Presidente -
Dott. TRIOLA Roberto Michele - Consigliere -
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - rel. Consigliere -
Dott. PICCIALLI Luigi - Consigliere -
Dott. MALPICA Emilio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE VENEZIA, in persona del legale rappresentante, il Presidente pro tempore Sig. BOSATTO LUIGINO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LIMA 15, presso lo studio dell'avvocato VERINO MARIO ETTORE, che lo difende unitamente all'avvocato ADELCHI CHINAGLIA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
TONETTO GIULIANO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLE MILIZIE 9, presso lo studio dell'avvocato MARRAMA ANTONELLA, che lo difende unitamente all'avvocato GIOVANNI FABRIS, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 469/2001 del Giudice di pace di SAN DONÀ DI PIAVE, depositata il 16/11/2001;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 16/11/2005 dal Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO;
udito l'Avvocato VERINO Mario, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento;
udito l'Avvocato FABRIS Giovanni, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per accoglimento 1^ motivo assorbiti gli altri. Cassazione sentenza impugnata con statuizione della competenza per materia del Tribunale di Venezia. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Tonetto Giuliano proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione della Provincia di Venezia contenente l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione della L.R. n. 157 del 1992, art. 31, lett. i).
L'Amministrazione Provinciale di Venezia si costituiva ed eccepiva l'incompetenza per materia del giudice di pace adito dall'opponente. Con sentenza 16/11/2001 il giudice di pace di San Donà di Piave annullava l'ordinanza ingiunzione opposta osservando; che sussisteva la propria competenza funzionale con riferimento alla L. 689 del 1981, articolo 22 bis, come novellato dal D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, art. 98; che tale articolo contemplava la competenza del tribunale per le opposizioni concernenti la tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora e della fauna; che nella specie le violazioni, pur attinenti alla fauna, erano relative ad adempimenti burocratici e documentali che poco avevano a che fare con la tutela ecologica; che la Provincia di Venezia, nulla aveva prodotto a fondamento della sua pretesa e, in particolare, non aveva prodotto nè il tesserino regionale del ricorrente, ne' il registro per le annotazioni dei dati stabiliti dal disciplinare di concessione; che ciò determinava l'accoglimento dell'opposizione in forza della L. n. 689 del 1981, art. 23, penultimo comma; che l'atto di contestazione, indicando la violazione della L.R. n. 157 del 1992 inesistente, doveva considerarsi nullo per irregolarità sostanziale determinante. La cassazione della detta sentenza è stata chiesta
dall'Amministrazione Provinciale di Venezia con ricorso affidato a tre motivi illustrati da memoria. Tonetto Giuliano ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va rilevata l'infondatezza dell'eccezione sollevata dal resistente relativa all'asserita inammissibilità del ricorso per tardività in quanto spedito per la notifica a mezzo posta in data 11/01/2003 ossia oltre il termine di un anno e 45 giorni dal deposito della sentenza impugnata avvenuto il 16/11/2001. Al riguardo va osservato che, per effetto della sentenza n. 477 del 2002 della Corte Costituzionale, risulta ormai presente nell'ordinamento processuale civile, fra le norme generali sulle notificazioni degli atti, il principio secondo il quale il momento in cui la notifica si deve considerare perfezionata per il notificante deve distinguersi da quello in cui essa si perfeziona per il destinatario, sicché gli articoli 139 e 148 c.p.c. vanno interpretati nel senso che la notificazione si perfeziona nei confronti del notificante al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario.
È appena il caso di segnalare poi: a) che il termine utile per proporre impugnazione ai sensi dell'art. 327 c.p.c. va computato aggiungendo al termine annuale i 46 giorni del periodo feriale (1 agosto - 15 settembre); b) che, nel caso in cui il termine venga a scadere in concomitanza con un giorno festivo, la scadenza si protrae al giorno lavorativo immediatamente successivo.
Nel caso in esame la sentenza impugnata non notificata è stata depositata il 16/11/2001 per cui il termine utile per ricorrere ex articolo 327 c.p.c. andava a scadere non il 31/12/2002 (come ipotizzato dal resistente nel controricorso ma il giorno 01/01/2003, giorno festivo, per cui la scadenza si è protratta al giorno successivo, ossia al 02/02/2003 data nella quale l'amministrazione ricorrente ha consegnato all'ufficiale giudiziario l'atto da notificare infatti l'annotazione numerica apposta a margine del ricorso contenente il numero del registro cronologico dell'ufficio degli ufficiali giudiziari reca la data del 02/02/2003: in tale data deve pertanto ritenersi che sia stato consegnato il ricorso e si deve considerare perfezionata la notifica per la notificante amministrazione provinciale di Venezia.
Con il primo motivo di ricorso l'Amministrazione Provinciale di Venezia denuncia violazione della L. n. 689 del 1981, art. 22 bis, lett. d), novellato dal D.Lgs. n. 507 del 1999, art. 98, deducendo che secondo quanto disposto da detto articolo, per le sanzioni in materia di "tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette", l'opposizione va proposta non al giudice di pace ma al tribunale. La citata norma, al contrario di quanto affermato dal giudice di pace, attribuisce al tribunale tutte le sanzioni in materia di caccia e pesca e, quindi, anche quelle previste dalla L. quadro n. 157 del 1992, contestata allo Tonetto. Peraltro le annotazioni sul tesserino, anche da un punto di vista sostanziale, attengono alla tutela della fauna in quanto costituiscono uno dei modi per disciplinare l'esercizio della caccia ed evitare lo sterminio indiscriminato degli animali selvatici. Il motivo è fondato.
Occorre evidenziare che in tema di sanzioni amministrative ed in ipotesi di opposizione ad ordinanza ingiunzione, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 22 bis, e competente il tribunale quando si tratti di violazioni concernenti disposizioni in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette. Ad esse è riconducibile la norma dettata dalla L. n. 157 del 1992, articolo 31, lett. i), che prevede una sanzione amministrativa per chi esercita la caccia e non esegue le prescritte annotazioni sul tesserino regionale. La citata L. n. 157 del 1992 detta "norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo veterinario (Caccia)" e la parte di tale legge in cui si fa obbligo di eseguire le prescritte annotazioni sul tesserino regionale è manifestamente legata alla tutela della fauna. È evidente, infatti, che come segnalato nel ricorso anche le dette annotazioni sono state previste proprio al fine di meglio disciplinare e regolamentare l'esercizio della caccia. Pertanto a norma della citata L. n. 689 del 1981, articolo 22 bis, l'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione emessa per violazione della L. n. 157 del 1992, art. 31, lett. i) va proposta davanti al tribunale in quanto relativa a disposizione in materia di tutela della fauna. L'accoglimento del primo motivo di ricorso comporta la cassazione della sentenza impugnata ex art. 382 c.p.c., comma 2, perché emanata in violazione di norma relativa alla competenza. Da ciò l'assorbimento del secondo e del terzo motivo di ricorso che attengono al merito. Si tratta di cassazione senza rinvio ex art. 382 cod. proc. civ., ultima parte, in quanto la domanda non poteva essere proposta davanti al giudice di pace. Si deve peraltro provvedere sulla competenza a norma dell'art. 382 c.p.c., comma 2, affermando la competenza per materia del tribunale di Venezia.
In relazione alle particolarità della fattispecie si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese dei giudizi di merito e di legittimità.
P.Q.M.
la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo ed il terzo, cassa la sentenza impugnata, dichiara la competenza del Tribunale di Venezia, compensa tra le parti le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 16 novembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2006