Presidente: Elefante A. Estensore: Mazziotti Di Celso L. Relatore: Mazziotti Di Celso L. P.M. Russo RG. (Conf.)
Prov. Venezia (Chinaglia ed altro) contro Tonetto (Fabris ed altro)
(Cassa con rinvio, Giud. Pace San Dona' Di Piave, 16 Novembre 2001)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - Opposizione ad ordinanza ingiunzione - Disposizioni in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette - Competenza di cui all'art. 22 bis legge n. 689 del 1981 - Violazioni previste dall'art. 31 lett. i) legge n. 157 del 1992 - Competenza del tribunale - Fondamento.
In tema di sanzioni amministrative ed in ipotesi di opposizione ad ordinanza ingiunzione, ai sensi dell'art. 22 bis, comma secondo, della legge n. 689 del 1981, sussiste la competenza del tribunale in ipotesi di violazioni concernenti disposizioni in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette. Ad esse è riconducibile la violazione dell'art. 31, lett. i) legge n.157 del 1992 che, nel dettare norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo veterinario, prevede una sanzione amministrativa per chi eserciti la caccia e non esegua le annotazioni sul tesserino regionale, prescritte proprio al fine di meglio disciplinare e regolamentare l'esercizio dell'attività venatoria.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ELEFANTE Antonino - Presidente -
Dott. TRIOLA Roberto Michele - Consigliere -
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - rel. Consigliere -
Dott. PICCIALLI Luigi - Consigliere -
Dott. MALPICA Emilio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE VENEZIA, in persona del legale
rappresentante, il Presidente pro tempore Sig. BOSATTO LUIGINO,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA LIMA 15, presso lo studio
dell'avvocato VERINO MARIO ETTORE, che lo difende unitamente
all'avvocato ADELCHI CHINAGLIA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
TONETTO GIULIANO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLE MILIZIE
9, presso lo studio dell'avvocato MARRAMA ANTONELLA, che lo difende
unitamente all'avvocato GIOVANNI FABRIS, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 469/2001 del Giudice di pace di SAN DONÀ DI PIAVE, depositata il 16/11/2001;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
16/11/2005 dal Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO;
udito l'Avvocato VERINO Mario, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento;
udito l'Avvocato FABRIS Giovanni, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO
Rosario Giovanni che ha concluso per accoglimento 1^ motivo assorbiti
gli altri. Cassazione sentenza impugnata con statuizione della
competenza per materia del Tribunale di Venezia. SVOLGIMENTO DEL
PROCESSO
Tonetto Giuliano proponeva opposizione avverso l'ordinanza
ingiunzione della Provincia di Venezia contenente l'irrogazione di una
sanzione amministrativa pecuniaria per violazione della L.R. n. 157 del
1992, art. 31, lett. i).
L'Amministrazione Provinciale di Venezia
si costituiva ed eccepiva l'incompetenza per materia del giudice di
pace adito dall'opponente. Con sentenza 16/11/2001 il giudice di pace
di San Donà di Piave annullava l'ordinanza ingiunzione opposta
osservando; che sussisteva la propria competenza funzionale con
riferimento alla L. 689 del 1981, articolo 22 bis, come novellato dal
D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, art. 98; che tale articolo contemplava
la competenza del tribunale per le opposizioni concernenti la tutela
dell'ambiente dall'inquinamento, della flora e della fauna; che nella
specie le violazioni, pur attinenti alla fauna, erano relative ad
adempimenti burocratici e documentali che poco avevano a che fare con
la tutela ecologica; che la Provincia di Venezia, nulla aveva prodotto
a fondamento della sua pretesa e, in particolare, non aveva prodotto nè
il tesserino regionale del ricorrente, ne' il registro per le
annotazioni dei dati stabiliti dal disciplinare di concessione; che ciò
determinava l'accoglimento dell'opposizione in forza della L. n. 689
del 1981, art. 23, penultimo comma; che l'atto di contestazione,
indicando la violazione della L.R. n. 157 del 1992 inesistente, doveva
considerarsi nullo per irregolarità sostanziale determinante. La
cassazione della detta sentenza è stata chiesta
dall'Amministrazione Provinciale di Venezia con ricorso affidato a tre
motivi illustrati da memoria. Tonetto Giuliano ha resistito con
controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va
rilevata l'infondatezza dell'eccezione sollevata dal resistente
relativa all'asserita inammissibilità del ricorso per tardività in
quanto spedito per la notifica a mezzo posta in data 11/01/2003 ossia
oltre il termine di un anno e 45 giorni dal deposito della sentenza
impugnata avvenuto il 16/11/2001. Al riguardo va osservato che, per
effetto della sentenza n. 477 del 2002 della Corte Costituzionale,
risulta ormai presente nell'ordinamento processuale civile, fra le
norme generali sulle notificazioni degli atti, il principio secondo il
quale il momento in cui la notifica si deve considerare perfezionata
per il notificante deve distinguersi da quello in cui essa si
perfeziona per il destinatario, sicché gli articoli 139 e 148 c.p.c.
vanno interpretati nel senso che la notificazione si perfeziona nei
confronti del notificante al momento della consegna dell'atto
all'ufficiale giudiziario.
È appena il caso di segnalare poi: a)
che il termine utile per proporre impugnazione ai sensi dell'art. 327
c.p.c. va computato aggiungendo al termine annuale i 46 giorni del
periodo feriale (1 agosto - 15 settembre); b) che, nel caso in cui il
termine venga a scadere in concomitanza con un giorno festivo, la
scadenza si protrae al giorno lavorativo immediatamente successivo.
Nel caso in esame la sentenza impugnata non notificata è stata
depositata il 16/11/2001 per cui il termine utile per ricorrere ex
articolo 327 c.p.c. andava a scadere non il 31/12/2002 (come ipotizzato
dal resistente nel controricorso ma il giorno 01/01/2003, giorno
festivo, per cui la scadenza si è protratta al giorno successivo, ossia
al 02/02/2003 data nella quale l'amministrazione ricorrente ha
consegnato all'ufficiale giudiziario l'atto da notificare infatti
l'annotazione numerica apposta a margine del ricorso contenente il
numero del registro cronologico dell'ufficio degli ufficiali giudiziari
reca la data del 02/02/2003: in tale data deve pertanto ritenersi che
sia stato consegnato il ricorso e si deve considerare perfezionata la
notifica per la notificante amministrazione provinciale di Venezia.
Con il primo motivo di ricorso l'Amministrazione Provinciale di Venezia
denuncia violazione della L. n. 689 del 1981, art. 22 bis, lett. d),
novellato dal D.Lgs. n. 507 del 1999, art. 98, deducendo che secondo
quanto disposto da detto articolo, per le sanzioni in materia di
"tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e
delle aree protette", l'opposizione va proposta non al giudice di pace
ma al tribunale. La citata norma, al contrario di quanto affermato dal
giudice di pace, attribuisce al tribunale tutte le sanzioni in materia
di caccia e pesca e, quindi, anche quelle previste dalla L. quadro n.
157 del 1992, contestata allo Tonetto. Peraltro le annotazioni sul
tesserino, anche da un punto di vista sostanziale, attengono alla
tutela della fauna in quanto costituiscono uno dei modi per
disciplinare l'esercizio della caccia ed evitare lo sterminio
indiscriminato degli animali selvatici. Il motivo è fondato.
Occorre evidenziare che in tema di sanzioni amministrative ed in
ipotesi di opposizione ad ordinanza ingiunzione, ai sensi della L. n.
689 del 1981, art. 22 bis, e competente il tribunale quando si tratti
di violazioni concernenti disposizioni in materia di tutela
dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree
protette. Ad esse è riconducibile la norma dettata dalla L. n. 157 del
1992, articolo 31, lett. i), che prevede una sanzione amministrativa
per chi esercita la caccia e non esegue le prescritte annotazioni sul
tesserino regionale. La citata L. n. 157 del 1992 detta "norme per la
protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo
veterinario (Caccia)" e la parte di tale legge in cui si fa obbligo di
eseguire le prescritte annotazioni sul tesserino regionale è
manifestamente legata alla tutela della fauna. È evidente, infatti, che
come segnalato nel ricorso anche le dette annotazioni sono state
previste proprio al fine di meglio disciplinare e regolamentare
l'esercizio della caccia. Pertanto a norma della citata L. n. 689 del
1981, articolo 22 bis, l'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione
emessa per violazione della L. n. 157 del 1992, art. 31, lett. i) va
proposta davanti al tribunale in quanto relativa a disposizione in
materia di tutela della fauna. L'accoglimento del primo motivo di
ricorso comporta la cassazione della sentenza impugnata ex art. 382
c.p.c., comma 2, perché emanata in violazione di norma relativa alla
competenza. Da ciò l'assorbimento del secondo e del terzo motivo di
ricorso che attengono al merito. Si tratta di cassazione senza rinvio
ex art. 382 cod. proc. civ., ultima parte, in quanto la domanda non
poteva essere proposta davanti al giudice di pace. Si deve peraltro
provvedere sulla competenza a norma dell'art. 382 c.p.c., comma 2,
affermando la competenza per materia del tribunale di Venezia.
In
relazione alle particolarità della fattispecie si ravvisano giusti
motivi per compensare tra le parti le spese dei giudizi di merito e di
legittimità.
P.Q.M.
la Corte accoglie il primo motivo di
ricorso, assorbiti il secondo ed il terzo, cassa la sentenza impugnata,
dichiara la competenza del Tribunale di Venezia, compensa tra le parti
le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 16 novembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2006