TAR Liguria Sez. II n. 832 del 3 ottobre 2023
Caccia e animali.Piano faunistico-venatorio regionale e ampliamento oasi di protezione faunistica
In sede di approvazione di un piano faunistico-venatorio regionale, è legittimo disporre l'ampliamento di un'oasi di protezione faunistica, ai fini della sosta e dello svernamento di uccelli migratori, anche in seguito alla pronuncia di Valutazione Ambientale Strategica, in quanto un tale ampliamento garantisce di per sè un più elevato standard di tutela dell'ambiente nello specifico contesto territoriale, con conseguente inutilità di ulteriori verifiche al riguardo (segnalazione e massima di A. Atturo)
Pubblicato il 03/10/2023
N. 00832/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00674/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 674 del 2021, proposto da
Federazione Italiana della Caccia - sezione provinciale della Spezia, Libera Caccia - sezione provinciale della Spezia, Enal Caccia - sezione provinciale della Spezia, Arci Caccia - sezione provinciale della Spezia, rappresentate e difese dall’avv. Davide Bonanni, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Cristian Saffioti in Genova, via Malta, 2/2;
contro
Regione Liguria, in persona del Presidente pro tempore della Giunta regionale, rappresentata e difesa dagli avv. Andrea Bozzini e Leonardo Castagnoli, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia e domicilio eletto presso gli uffici dell’Avvocatura regionale in Genova, via Fieschi, 15;
nei confronti
WWF Savona Odv, rappresentata e difesa dall’avv. Claudio Linzola, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia;
per l’annullamento in parte qua
della deliberazione del Consiglio regionale della Liguria n. 12 del 24 maggio 2021, recante approvazione del Piano faunistico-venatorio della Regione Liguria, di cui al combinato disposto dell’art. 10, comma 7, della l. n. 157/1992 e ss.mm. e ii. e dell’art. 6 della l.r. n. 29/1994 e ss.mm. e ii., pubblicato sul BURL, parte II, n. 22 del 3.6.2021, nella parte in cui, in sede di riscontro della conformità rispetto al provvedimento ex art. 10, l.r. n. 32/2012, nella “dichiarazione di sintesi” (pagg. 29 e ss.) sono state introdotte “ulteriori modifiche” fra le quali l’ampliamento dell’oasi Marinella;
nonché di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente e comunque connesso e segnatamente della sopra menzionata “dichiarazione di sintesi”, costituente parte integrante e sostanziale del citato Piano, nella parte in cui ha introdotto la suddetta modifica in ampliamento dell’oasi Marinella, nonché, per quanto possa occorrere, della nota della Regione Liguria, Settore Pianificazione Territoriale e VAS, prot. n. IN/2021/5287 del 16.4.2021, con la quale il Dirigente ad interim del Settore ha sostenuto che, fra le ulteriori modifiche introdotte, quelle relative ad accoglimento di osservazioni da parte di associazioni ambientaliste, fra le quali rientra quella in controversia, “pur non avendo a loro volta incidenza rispetto alla pronuncia di VAS, potranno essere inserite nel Piano laddove siano state proposte dalla Giunta ovvero siano state approvate da parte del Consiglio Regionale in sede di approvazione del Piano”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Liguria e di WWF Savona Odv;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 luglio 2023 il dott. Richard Goso;
Viste le conclusioni delle parti, come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato il 2 settembre 2021 e depositato il successivo 30 settembre, le sezioni provinciali spezzine delle associazioni venatorie Federazione Italiana della Caccia, Libera Caccia, Enalcaccia e Arci Caccia, in persona dei rispettivi presidenti, hanno impugnato la delibera di approvazione del piano faunistico-venatorio della Regione Liguria, nella parte in cui dispone un ampliamento di 147,26 ettari dell’oasi di protezione “Marinella” nei comuni di Sarzana e Luni.
Prospettando pregiudizi correlati alla riduzione del territorio venabile a disposizione dei propri aderenti, le ricorrenti, previa dettaglia ricostruzione dell’iter di approvazione del piano, deducono i seguenti motivi di gravame:
I) “Violazione e falsa applicazione degli artt. 8 e 9 della l.r. n. 32/2012. Violazione e falsa applicazione dell’art. 10 della l.r. n. 32/2012. Violazione e falsa applicazione dei principi in materia di partecipazione al procedimento. Eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria e di motivazione. Contraddittorietà. Travisamento di fatti decisivi. Illogicità. Sviamento”.
In ragione dell’incidenza sulla pronuncia di VAS, l’ampliamento dell’oasi “Marinella” non avrebbe potuto essere inserito in sede di approvazione del piano faunistico-venatorio regionale.
II) “Violazione e falsa applicazione dell’art. 6 della l.r. n. 29/1994. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Contraddittorietà. Violazione e falsa applicazione dell’art. 14 della l.r. n. 32/2012”.
La decisione di ampliare l’area protetta non sarebbe stata preceduta da adeguata attività istruttoria né sorretta da idonea motivazione. Sarebbe stato violato l’art. 14 della l.r. Liguria 10 agosto 2021, n. 32, secondo cui gli esiti del monitoraggio degli impatti significativi dell’attuazione del piano sull’ambiente costituiscono condizione di procedibilità delle modifiche e degli aggiornamenti dei piani sottoposti alle procedure di VAS.
Si sono costituite in giudizio la Regione Liguria e l’Associazione ambientalista WWF Savona, intimata come controinteressata in quanto, nella fase di consultazione pubblica, aveva presentato una richiesta di ampliamento dell’oasi “Marinella”. Le parti resistenti controdeducono alle censure ex adverso sollevate, opponendosi all’accoglimento del ricorso siccome infondato.
L’istanza cautelare accedente al ricorso è stata respinta con l’ordinanza n. 286 del 14 ottobre 2021.
Con l’ordinanza n. 523 del 19 maggio 2023, è stata segnalata alle parti, invitandole a controdedurre sul punto, una possibile causa di inammissibilità del ricorso, stante la mancata produzione dello statuto o di altra documentazione da cui potesse evincersi la sussistenza della legittimazione processuale in capo alle articolazioni territoriali che esercitano l’azione impugnatoria.
Le parti in causa hanno depositato memorie in vista dell’udienza di trattazione, prendendo opposte posizioni sulla questione come sopra segnalata d’ufficio; le ricorrenti hanno depositato i propri statuti.
Alla pubblica udienza del 19 luglio 2023, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Viene in decisione il ricorso collettivamente proposto da quattro sezioni provinciali di altrettante associazioni venatorie nazionali avverso la delibera di approvazione del piano faunistico-venatorio della Regione Liguria. La domanda di annullamento concerne la sola statuizione che, per innalzare il livello di tutela dell’avifauna, ha disposto l’ampliamento dell’oasi di protezione faunistica denominata “Marinella”.
In via preliminare, occorre soffermarsi sull’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata d’ufficio, attesa la mancata produzione dello statuto o di altra documentazione da cui potesse evincersi la sussistenza della legittimazione processuale in capo agli organismi collettivi che agiscono in giudizio.
Prendendo posizione su tale questione, la Regione Liguria sostiene che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile sulla base del principio, affermato da questo Tribunale con le sentenze n. 760 del 12 settembre 2022 e n. 600 del 3 settembre 2020, secondo cui la posizione legittimante di un’associazione riconosciuta non può essere distribuita verso le sue articolazioni territoriali, neppure a fronte di un provvedimento avente efficacia territoriale limitata.
Le ricorrenti, che hanno nel frattempo depositato i propri statuti, sostengono di essere legittimate a ricorrere nella loro veste di soggetti rappresentativi degli interessi differenziati dei cacciatori residenti nella provincia, dotati di autonomia patrimoniale, gestionale e amministrativa.
I precedenti richiamati dalla difesa regionale non sono conferenti alla presente vicenda contenziosa, siccome concernenti un’associazione di protezione ambientale riconosciuta ai sensi dell’art. 13, l. n. 349/1986, la cui speciale legittimazione ex lege a tutelare in sede giurisdizionale i valori statutariamente perseguiti non è, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, suscettibile di ripartizione verso le articolazioni periferiche.
Nel presente caso, il ricorso è proposto da organismi locali di associazioni riconosciute ai sensi dell’art. 34, l. n. 157/1992, la cui legittimazione processuale non si fonda su analogo riconoscimento legislativo espresso, sicché non si tratta di verificare se tali organismi possano ritenersi abilitati a ripetere il titolo legittimante dell’associazione nazionale, ma se siano dotati di autonoma legittimazione processuale in base alle regole statutarie.
Lo statuto di Federcaccia Liguria stabilisce che le sezioni provinciali “svolgono nel territorio di loro giurisdizione i compiti connessi ai fini istituzionali della Federazione Italiana della Caccia e di Federcaccia Liguria” (art. 12.3); esse “godono di autonomia patrimoniale, gestionale, amministrativa, contabile, fiscale e di bilancio, limitatamente alle attività previste dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, per le associazioni venatorie” (art. 21.1). Il presidente è un organo della sezione provinciale (art. 13.1) di cui “ha la legale rappresentanza” (art. 16.1).
Nel caso di Arci Caccia, lo statuto prevede che ogni livello organizzativo dell’Associazione, tra cui il comitato territoriale di dimensione provinciale, “è dotato di autonomia giuridica, amministrativa, patrimoniale e processuale” (art. 7). Il presidente del comitato territoriale “ha la legale rappresentanza dell’associazione” (art. 12).
L’autonomia funzionale di cui godono i suddetti organismi di livello provinciale, seppur privi di personalità giuridica, radica la loro legittimazione ad incardinare il ricorso amministrativo a tutela degli interessi dei cacciatori nello specifico ambito territoriale. Considerando altresì l’assenza di contestazioni in ordine al grado di rappresentatività di tali organismi e alla continuità storica dell’azione svolta a tutela degli interessi dei cacciatori, va dunque riconosciuta la sussistenza della legittimazione processuale in capo alle sezioni provinciali delle associazioni Federcaccia Liguria e Arci Caccia.
L’analisi delle rispettive previsioni statutarie non consente di pervenire ad analoghe conclusioni nel caso delle articolazioni periferiche di Libera Caccia ed Enalcaccia.
Lo statuto della prima stabilisce che “il presidente nazionale è il legale rappresentante dell’Associazione ad ogni effetto” (art. 19, comma 1), mentre i compiti del presidente provinciale hanno rilevanza esclusivamente interna (art. 23).
L’Unione Nazionale Enalcaccia è articolata in consigli provinciali rappresentati dal presidente provinciale che “ha la firma degli atti” (art. 8, terzo comma), mentre la rappresentanza dell’Unione spetta al presidente nazionale (art. 17, primo comma).
Per quanto concerne queste ultime due associazioni, pertanto, non difetta solamente la regolamentazione dell’autonoma capacità di stare in giudizio in capo alle articolazioni territoriali, ma anche l’attribuzione della rappresentanza legale di natura sostanziale in capo ai rispettivi organi di vertice.
Ne discende l’inammissibilità del ricorso delle sezioni provinciali delle associazioni Libera Caccia ed Enalcaccia siccome proposto da soggetti privi di legittimazione attiva.
Ancora in via preliminare, occorre soffermarsi sull’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla controinteressata, secondo la quale non sarebbe configurabile, a fronte dell’elevatissimo grado di discrezionalità che caratterizza l’attività pianificatoria esercitata nella materia de qua, alcun interesse tutelabile in capo a chi ambisca a ridurre l’estensione delle aree riservate alla tutela della fauna selvatica, perlomeno laddove sia rispettata la percentuale minima di territorio protetto (30%) prevista dall’art. 10, comma 3, della legge n. 157/1992.
L’eccezione non appare di agevole comprensione e, comunque, è destituita di fondamento in quanto, non essendo state sollevate censure di merito riguardanti l’esercizio del potere discrezionale, non vi è ragione per dubitare circa l’ammissibilità del ricorso proposto da organismi qualificati per tutelare gli interessi diffusi dei cacciatori operanti nell’area in cui ricade l’oasi faunistica oggetto di ampliamento.
Nel merito, il ricorso non è fondato.
Con il primo motivo, le ricorrenti sostengono che, in ragione dell’incidenza sul parere favorevole di VAS formulato con la deliberazione della Giunta regionale n. 15 del 15 gennaio 2021, il contestato ampliamento dell’oasi “Marinella” non avrebbe potuto essere introdotto in sede di approvazione del piano faunistico-venatorio: le esponenti sembrano sostenere, cioè, che eventuali modifiche del piano adottato avrebbero implicato l’espletamento di una nuova valutazione ambientale preceduta dalla fase di consultazione pubblica.
Tale prospettazione non può essere condivisa in quanto la modifica contestata dalle ricorrenti, consistente nel contenuto ampliamento della superficie di un’area protetta, garantisce di per sé un più elevato standard di tutela dell’ambiente nello specifico contesto territoriale, con conseguente inutilità di ulteriori verifiche al riguardo.
Sono infondate anche le censure di carenza di istruttoria e di motivazione sollevate con il secondo motivo.
Sotto il primo profilo, l’affermazione delle ricorrenti secondo cui la contestata decisione sarebbe frutto dell’acritico recepimento delle osservazioni presentate dalle associazioni ambientaliste è smentita da evidenze documentali, atteso che l’ampliamento dell’oasi faunistica (147 ettari circa) non corrisponde a quello proposto nella fase di consultazione pubblica (205 ettari circa).
Quanto al secondo profilo di censura, premessa l’insussistenza di aspettative qualificate dei privati che potessero eventualmente imporre una specifica motivazione della scelta pianificatoria, siffatta motivazione è comunque contenuta nella “dichiarazione di sintesi” ove sono ampiamente illustrate le ragioni, connesse all’importanza dell’area per la sosta e lo svernamento di uccelli migratori, che hanno determinato la scelta in questione; l’Amministrazione, del resto, non era evidentemente onerata a giustificare lo scostamento rispetto ai contenuti dei previgenti strumenti pianificatori di livello provinciale.
Non sussiste, infine, alcuna violazione dell’art. 14 della l.r. Liguria n. 32 del 2012, poiché le attività di monitoraggio ivi previste si pongono necessariamente a valle dell’approvazione del piano faunistico-venatorio quale strumento di verifica circa il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono equitativamente liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso proposto dalle sezioni provinciali delle associazioni Libera Caccia ed Enalcaccia e respinge il ricorso proposto dalle sezioni provinciali delle associazioni Federcaccia e Arci Caccia.
Condanna le ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di giudizio che liquida nell’importo complessivo di € 1.000,00 (mille euro), oltre accessori come per legge, in favore di ciascuna controparte costituita.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2023 con l’intervento dei magistrati:
Luca Morbelli, Presidente
Angelo Vitali, Consigliere
Richard Goso, Consigliere, Estensore