TAR Puglia (LE), Sez. II, n. 927, del 9 aprile 2014
Elettrosmog.Rete di telecomunicazione per la telefonia cellulare
La selezione dei criteri d’insediamento degli impianti di telefonia mobile deve tener conto della nozione di rete di telecomunicazione, che per definizione richiede una diffusione capillare sul territorio, segnatamente nei casi di telefonia mobile cd. cellulare, che alla debolezza del segnale di antenna associa un rapporto di maggiore contiguità delle singole stazioni radio base. L’assimilazione, per effetto dell’art. 86 del d.lgs. n. 259 del 2003 delle infrastrutture di reti pubbliche di telecomunicazione alle opere di urbanizzazione primaria implica, inoltre, che le stesse debbano collegarsi ed essere poste al servizio dell’insediamento abitativo e non essere dallo stesso avulse. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)
N. 00927/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01984/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso n. 1984 del 2012, proposto dalla:
- Wind Telecomunicazioni s.p.a., rappresentata e difesa dall’Avv. Giuseppe Sartorio, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Angelo Vantaggiato, in Lecce alla via Zanardelli 7;
contro
- il Comune di Manduria, rappresentato e difeso dall’Avv. Emiliano Pacifico, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Luca Vergine, in Lecce al viale Otranto 117;
per l’annullamento
- della nota in data 17 settembre 2012, prot. 19692, con la quale il Dirigente dell’Area Tecnica - Servizio Urbanistica del Comune di Manduria ha sospeso l’iter istruttorio relativo all’istanza di autorizzazione presentata da Wind in data 22 giugno 2012 -ai sensi dell’art. 87 del d.lgs. n. 259 del 2003- per realizzare un impianto di telecomunicazioni in Via Amendola 2;
- di ogni altro presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi inclusa la delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 2 febbraio 2012 con cui il Comune ha stabilito di de-localizzare su siti di proprietà pubblica gli impianti di telefonia mobile a oggi installati su aree private alla scadenza dei relativi contratti di locazione.
Visto il ricorso.
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Manduria.
Visti gli atti della causa.
Relatore all’udienza pubblica del 16 gennaio 2014 il Cons. Ettore Manca e uditi gli Avv.ti Vantaggiato -in sostituzione dell’Avv. Sartorio- e Pacifico.
Osservato quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con ordinanza n. 22 del 18 gennaio 2013 la Sezione, delibando l’istanza cautelare formulata dalla Wind Telecomunicazioni s.p.a., si pronunciava nei termini che seguono:
- <<Osservato che l’impugnato provvedimento di sospensione del procedimento di rilascio dell’autorizzazione ex art. 87 del codice delle comunicazioni [la nota in data 17 settembre 2012, prot. 19692, ndr] non pare legittimamente motivato, per il carattere eccessivamente ampio della sostanziale preclusione postane a principale fondamento (preclusione relativa, in termini generalizzati, alle aree di proprietà privata; v. sul punto, fra le più recenti, T.a.r. Campania Napoli, VII, 11 ottobre 2012, n. 4070; T.a.r. Puglia Lecce, II, 5 ottobre 2012, n. 1647; T.a.r. Sicilia Palermo, II, 11 settembre 2012, n. 1855; T.a.r. Calabria Catanzaro, I, 21 agosto 2012, n. 864).
Osservato, ancora, che con riferimento alla presenza a poca distanza di altro sito già autorizzato -sul quale l’impianto de quo dovrebbe essere ubicato- la ricorrente muove un’articolata serie di obiezioni di tipo tecnico, non contestate dall’amministrazione comunale.
Osservato, infine, che la ricorrente deduce un pregiudizio grave e irreparabile, lamentando la mancata ‘copertura’ da parte della propria rete di alcune parti del territorio comunale.
Visto il titolo autorizzativo del fabbricato prodotto in atti e la disponibilità alla sottoposizione a verifica statica e sismica dell’immobile in caso di autorizzazione e prima dell’inizio dei lavori.
Ritenuto, dunque, che il Comune debba riesaminare la pratica, tenendo conto dei rilievi appena svolti […]>> (T.a.r. Lecce, II, ord. n. 22 del 18 gennaio 2013).
2.- All’ordinanza appena richiamata seguiva la nota in data 14 febbraio 2013, n. 3589, con il quale la p.a., lungi dal <<riesaminare la pratica, tenendo conto dei rilievi appena svolti>>, solo proponeva, <<in ossequio all’art. 5 del Regolamento Comunale>>, un sito alternativo.
3.- Premesso che la nota appena citata, per il suo contenuto (privo di concreti riferimenti istruttori e/o motivazionali) e la sua natura (di formale adempimento all’ordinanza del T.a.r.), non rivestiva carattere provvedimentale e non necessitava di autonoma impugnazione, rileva il Tribunale che il provvedimento in data 17 settembre 2012, prot. 19692, era invece illegittimo e dev’essere, dunque, annullato.
3.1 Alle considerazioni appena esposte, difatti, che il Collegio condivide e richiama quali parti integranti di questa motivazione, va soltanto aggiunto il riferimento a quelle espresse, sempre con riguardo alla disciplina dettata in materia dal Comune di Manduria, nella sentenza che segue (relativa al dato ‘centrale’ della nota impugnata -e cioè la necessità di delocalizzare gli impianti di telefonia mobile su siti di proprietà pubblica-, tale che il suo ‘venir meno’, decisivamente indebolendone la motivazione, inficia l’intero provvedimento): <<Con il provvedimento impugnato in principalità, il dirigente dell’Area Tecnica - Servizio Urbanistica e Gestione del Territorio - Ufficio Urbanistico del Comune di Manduria ha comunicato alla società ricorrente -che agisce nella qualità di società incaricata contrattualmente di potenziare la rete di telefonia mobile della H3G s.p.a. - la decisione di sospendere l’iter istruttorio relativo alla istanza di autorizzazione presentata ai sensi dell’articolo 87 del d. lgs 259/2003, e diretta alla installazione di una stazione radio base nel territorio del comune di Manduria.
La ricorrente espone di avere individuato, quale sito particolarmente strategico, una porzione di territorio sita […]
La decisione di sospendere l’iter istruttorio dell’istanza con la quale la società ricorrente ha chiesto di essere autorizzata ad installare una SRB nel territorio del Comune di Manduria è stata assunta, essenzialmente, a causa della individuazione, da parte della stessa società interessata, di un’area privata, in contrasto con una specifica previsione regolamentare in vigore nel Comune medesimo che imporrebbe, al contrario della scelta compiuta da Ericsson s.p.a., la preventiva individuazione di un’area pubblica al fine di localizzare l’impianto in argomento [così come, appunto, nel caso della nota in data 17 settembre 2012 odiernamente impugnata, ndr].
Si osserva, in proposito, che l’articolo 5, comma 4 del Regolamento Comunale di settore , approvato con delibera 64 del 2008 dal Consiglio Comunale di Manduria, non ha l’ampia portata applicativa che il dirigente comunale ha inteso accordargli.
In altri termini, è vero che la stessa prescrizione regolamentare impone la preventiva individuazione di aree pubbliche al fine di localizzare impianti di telefonia mobile ma tanto “al solo fine di garantire comunque la copertura del territorio disposto nelle aree sensibili di cui al comma 1”.
Ciò significa che la preferenziale localizzazione in aree pubbliche degli impianti in argomento ha un raggio di azione circoscritto ai siti sensibili indicati dalla medesima fonte regolamentare e non può estendere la sua valenza in tutto il territorio comunale, fino al punto di ricomprendere indistintamente anche aree private ubicate in zona agricola a notevole distanza dal centro, ossia al di fuori della portata applicativa dell’articolo 5, comma 4 di cui sopra.
La prospettiva non cambia se la nota dirigenziale gravata si intende -come pure è dato leggere- quale diretta conseguenza della scelta, compiuta in sede di indirizzo politico-amministrativo dal Consiglio Comunale con la delibera 3/2012, di “delocalizzare su proprietà pubbliche gli impianti di telefonia mobile ad oggi installati su proprietà private alla scadenza dei relativi contratti di localizzazione”.
Un indirizzo politico del genere entra in rotta di collisione con la previsione di cui all’articolo 86, comma 1, del d.lgs 259/2003, il quale assimila ad ogni effetto gli impianti di telefonia cellulare alle opere di urbanizzazione primaria, con conseguente illegittimità della scelta di limitare la localizzazione di strutture del tipo in argomento solo in siti specifici del territorio comunale.
La giurisprudenza amministrativa più recente ha del resto chiarito che la selezione dei criteri di insediamento degli impianti deve tener conto della nozione di rete di telecomunicazione, che per definizione richiede una diffusione capillare sul territorio, segnatamente nei casi di telefonia mobile cd. cellulare, che alla debolezza del segnale di antenna associa un rapporto di maggiore contiguità delle singole stazioni radio base. L’assimilazione, per effetto dell’art. 86 del d.lgs. n. 259 del 2003 delle infrastrutture di reti pubbliche di telecomunicazione alle opere di urbanizzazione primaria implica, inoltre, che le stesse debbano collegarsi ed essere poste al servizio dell’insediamento abitativo e non essere dallo stesso avulse. Inoltre, detti impianti -secondo l’art. 90 del citato d.lgs. n. 259 del 2003- hanno carattere di pubblica utilità, con possibilità, quindi, di essere ubicati in qualsiasi parte del territorio comunale, essendo compatibili con tutte le destinazioni urbanistiche
(T.a.r. Campania Napoli, VII, 11 ottobre 2012, n.4074).
A tanto deve aggiungersi che, pur essendo vera in linea di principio la tesi sostenuta dalla difesa del Comune, che rivendica all’ente locale l’esercizio della potestà di assicurare un corretto insediamento urbanistico e territoriale delle strutture in discussione, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge quadro n. 36 del 2001, è altrettanto indiscusso che detta potestà di pianificazione non può trasmodare in divieti di carattere generale alla installazione di impianti radio base in determinate aree del territorio comunale.
E non c’è dubbio che la scelta di limitare la localizzazione delle stazioni radio base solo in aree pubbliche abbia un significato che va ben oltre la corretta individuazione di criteri localizzativi ai sensi della sopra citata disposizione di legge statale, non essendo peraltro assistita da alcuna motivazione in linea tecnico scientifica sotto il profilo dell’interesse pubblico di assicurare la migliore copertura della rete>> (T.a.r. Lecce, II, 28 marzo 2013, n. 730).
4.- Sulla base di tutto quanto fin qui esposto il ricorso dev’essere dunque accolto, sussistendo tuttavia, per la particolarità delle questioni in esame, giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Seconda di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1984 del 2012 indicato in epigrafe, lo accoglie.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 16 gennaio 2014, con l’intervento dei magistrati:
Rosaria Trizzino, Presidente
Ettore Manca, Consigliere, Estensore
Paolo Marotta, Primo Referendario
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L'ESTENSORE |
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IL PRESIDENTE |
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/04/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)