LEGGE 4 novembre 2010, n. 201
Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonche' norme di adeguamento dell'ordinamento interno.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
ART. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la
Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia,
fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987.
ART. 2.
(Ordine di esecuzione).
1. Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui
all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore,
in conformita' a quanto disposto dall'articolo 18 della Convenzione
stessa.
ART. 3.
(Modifiche al codice penale).
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 544-bis, le parole: « da tre mesi a diciotto mesi
» sono sostituite dalle seguenti: « da quattro mesi a due anni »;
b) all'articolo 544-ter, primo comma, le parole: « da tre mesi a
un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro » sono sostituite dalle
seguenti: « da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000
euro ».
ART. 4.
(Traffico illecito di animali da compagnia).
1. Chiunque, al fine di procurare a se' o ad altri un profitto,
reiteratamente o tramite attivita' organizzate, introduce nel
territorio nazionale animali da compagnia di cui all'allegato I,
parte A, del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 26 maggio 2003, privi di sistemi per
l'identificazione individuale e delle necessarie certificazioni
sanitarie e non muniti, ove richiesto, di passaporto individuale, e'
punito con la reclusione da tre mesi a un anno e con la multa da euro
3.000 a euro 15.000.
2. La pena di cui al comma 1 si applica altresi' a chiunque, al
fine di procurare a se' o ad altri un profitto, trasporta, cede o
riceve a qualunque titolo animali da compagnia di cui all'allegato I,
parte A, del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 26 maggio 2003, introdotti nel territorio
nazionale in violazione del citato comma 1.
3. La pena e' aumentata se gli animali di cui al comma 1 hanno
un'eta' accertata inferiore a dodici settimane o se provengono da
zone sottoposte a misure restrittive di polizia veterinaria adottate
per contrastare la diffusione di malattie trasmissibili proprie della
specie.
4. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta
delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale
per i delitti previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo, e'
sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a
persona estranea al reato. E' altresi' disposta la sospensione da tre
mesi a tre anni dell'attivita' di trasporto, di commercio o di
allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di
applicazione della pena su richiesta delle parti e' pronunciata nei
confronti di chi svolge le predette attivita'. In caso di recidiva e'
disposta l'interdizione dall'esercizio delle attivita' medesime.
5. Gli animali oggetto di provvedimento di sequestro o di confisca
sono affidati alle associazioni o agli enti indicati nel decreto del
Ministro della salute, adottato ai sensi dell'articolo 19-quater
delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice
penale, di cui al regio decreto 28 maggio 1931, n. 601, che ne fanno
richiesta, salvo che vi ostino esigenze processuali.
6. Gli animali acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento
definitivo di confisca sono assegnati, a richiesta, alle associazioni
o agli enti ai quali sono stati affidati ai sensi del comma 5.
7. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni
pecuniarie previste dalla presente legge affluiscono all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione
del Ministero della salute e sono destinate alle associazioni o agli
enti di cui al comma 5 del presente articolo, con le modalita' di cui
all'articolo 8 della legge 20 luglio 2004, n. 189.
ART. 5.
(Introduzione illecita
di animali da compagnia).
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque introduce nel
territorio nazionale animali da compagnia di cui all'allegato I,
parte A, del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 26 maggio 2003, privi di sistemi per
l'identificazione individuale, e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 1.000
per ogni animale introdotto.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque introduce nel
territorio nazionale animali da compagnia di cui all'allegato I,
parte A, del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 26 maggio 2003, in violazione dei requisiti
previsti dalla legislazione vigente, e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 1.000
per ogni animale introdotto. La sanzione non si applica se le
violazioni sono regolarizzate nel rispetto di quanto disposto dalla
legislazione vigente.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, alla sanzione di cui al
comma 2 e' altresi' soggetto chiunque trasporta o cede, a qualunque
titolo, animali introdotti nel territorio nazionale in violazione di
quanto previsto dai commi 1 e 2.
4. Si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 1.000 a euro 2.000 per ogni animale introdotto se gli
animali di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno un'eta' accertata inferiore a
dodici settimane o se provengono da zone sottoposte a misure
restrittive di polizia veterinaria adottate per contrastare la
diffusione di malattie trasmissibili proprie della specie.
ART. 6.
(Sanzioni amministrative accessorie).
1. Il trasportatore o il titolare di un'azienda commerciale che,
nel periodo di tre anni, commette tre violazioni delle disposizioni
previste dall'articolo 5, accertate in modo definitivo, e' soggetto
alla sospensione dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attivita'
per un periodo da uno a tre mesi. Se il periodo intercorrente tra le
due violazioni e' inferiore a tre mesi, e' applicata la durata
massima della sospensione.
2. Il titolare di un'azienda commerciale che, nel periodo di tre
anni, commette tre violazioni delle disposizioni previste
dall'articolo 13-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 gennaio
1993, n. 28, accertate in modo definitivo, e' soggetto alla
sospensione dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attivita' per un
periodo da uno a tre mesi. Se il periodo intercorrente tra le due
violazioni e' inferiore a tre mesi, e' applicata la durata massima
della sospensione.
3. Il trasportatore che, nel periodo di tre anni, commette cinque
violazioni delle disposizioni previste dall'articolo 5 della presente
legge, o il titolare di un'azienda commerciale che, nel periodo di
tre anni, commette cinque violazioni delle disposizioni previste dal
medesimo articolo 5 della presente legge o dall'articolo 13-bis,
comma 3, del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, accertate in
modo definitivo, e' soggetto alla revoca dell'autorizzazione per
l'esercizio dell'attivita'.
4. Il trasportatore o il titolare di un'azienda commerciale nei
cui confronti e' stata disposta la revoca dell'autorizzazione, ai
sensi del comma 3, non puo' conseguire un'altra autorizzazione per
l'esercizio della medesima attivita' prima di dodici mesi.
5. I soggetti che hanno accertato una violazione che prevede
l'applicazione della sospensione o della revoca dell'autorizzazione
del trasportatore o del titolare di un'azienda commerciale
trasmettono all'autorita' che l'ha rilasciata copia del verbale di
contestazione e ogni altro documento utile all'adozione dei
provvedimenti di sospensione o di revoca.
ART. 7.
(Procedimento di applicazione
delle sanzioni amministrative).
1. Ai fini dell'accertamento e dell'irrogazione delle sanzioni
previste dalla presente legge si applicano le disposizioni della
legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili.
2. Quando una violazione delle disposizioni previste dall'articolo
5 della presente legge e' commessa utilizzando un veicolo
immatricolato all'estero, si applicano le disposizioni dell'articolo
207 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni.
3. Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo ai sensi
dell'articolo 207 del codice della strada, di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e'
affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, ad
uno dei soggetti indicati nell'articolo 214-bis del medesimo codice,
di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive
modificazioni. Gli animali sono ricoverati, a spese del responsabile
della violazione, in un luogo che garantisca la tutela del loro
benessere nel rispetto delle norme vigenti in materia.
4. L'entita' delle sanzioni amministrative previste dalla presente
legge e' aggiornata ogni due anni in misura pari all'intera
variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica,
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati verificatasi nei due anni precedenti. A questo fine, entro
il 1° dicembre di ogni biennio, il Ministro della salute, di concerto
con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia,
fissa, seguendo il criterio di cui al periodo precedente, i nuovi
limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie, che si applicano dal
1° gennaio dell'anno successivo. Tali limiti possono superare quelli
massimi indicati nella legge 24 novembre 1981, n. 689. La misura
delle sanzioni amministrative pecuniarie, aggiornata ai sensi delle
disposizioni del presente comma, e' oggetto di arrotondamento
all'unita' di euro, per eccesso se la frazione decimale e' pari o
superiore a 50 centesimi di euro, ovvero per difetto se e' inferiore
a tale limite.
5. Le autorita' competenti all'irrogazione delle sanzioni
amministrative previste dalla presente legge sono il Ministero della
salute, le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, negli
ambiti di rispettiva competenza.
ART. 8.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 novembre 2010
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Frattini, Ministro degli affari esteri
Alfano, Ministro della giustizia
Fazio, Ministro della salute
Visto, il Guardasigilli: Alfano
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 2836):
Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini), dal
Ministro della giustizia (Alfano) e dal Ministro del lavoro, della
salute e delle politiche sociali (Sacconi) il 19 ottobre 2009.
Assegnato alle commissioni riunite II (Giustizia) e III (Affari
esteri e comunitari), in sede referente, il 28 ottobre 2009 con
pareri delle commissioni I, V, VII, IX, X, XII, XIV e Questioni
regionali.
Esaminato dalle commissioni riunite II e III, in sede referente,
il 29 ottobre 2009, il 3, 5, 17 e 19 novembre 2009.
Esaminato in aula il 9 e 12 novembre 2009 ed approvato il 25
novembre 2009.
Senato della Repubblica (atto n. 1908):
Assegnato alle commissioni riunite 2ª (Giustizia) e 3ª (Affari
esteri, emigrazione), in sede referente, il 30 novembre 2009 con
pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 8ª, 10ª, 12ª, 14ª e Questioni
regionali.
Esaminato dalle commissioni riunite 2ª e 3ª, in sede referente,
il 9 e 22 dicembre 2009; il 21 e 27 aprile 2010.
Esaminato in aula il 20 gennaio 2010, il 14 aprile 2010 e il 18
maggio 2010 ed approvato, con modificazioni, il 15 settembre 2010.
Camera dei deputati (atto n. 2836/B):
Assegnato alle commissioni riunite II (Giustizia) e III (Affari
esteri e comunitari), in sede referente, il 23 settembre 2010 con
pareri delle commissioni I, V e XII.
Esaminato dalle commissioni riunite II e III, in sede referente,
il 29 settembre 2010; il 6 e 19 ottobre 2010.
Esaminato in aula il 26 ottobre 2010 ed approvato il 27 ottobre
2010.
Parte di provvedimento in formato grafico