TAR Campania (NA) Sez. VII n. 2965 del 3 maggio 2018
Danno ambientale.Legitimazione associazioni ambientaliste e disciplina urbanistica.

Gli atti che costituiscono esercizio di pianificazione urbanistica, la localizzazione di opere pubbliche, gli atti autorizzatori di interventi edilizi, nella misura in cui possono comportare danno per l'ambiente ben possono essere oggetto di impugnazione da parte delle associazioni ambientaliste, in quanto atti latamente rientranti nella materia "ambiente", in relazione alla quale si definisce (e perimetra) la legittimazione delle predette associazioni, attesa l'ormai pacifica compenetrazione delle problematiche ambientali in quelle urbanistiche


Pubblicato il 03/05/2018

N. 02965/2018 REG.PROV.COLL.

N. 04412/2017 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4412 del 2017, proposto da:
Onlus ASSOCIAZIONE VERDI AMBIENTE E SOCIETA' - V.A.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Prof. Daniele Granara, domiciliata ope legis in Napoli presso la Segreteria Tar, indirizzo pec come in atti;

contro

Comune di Meta, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso rappresentato e difeso dagli Avv.ti Salvatore Prisco e Domenicantonio Siniscalchi, insieme ai quali elettivamente domicilia in Napoli alla via Calata Trinità Maggiore n. 53 (Palazzo Degas) presso lo studio dell’Avv. Raffaele Pignataro, indirizzo pec come in atti;
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato Napoli, domiciliata per legge in Napoli, via Diaz, 11; indirizzo pec come in atti;

nei confronti

Canale Concetta e Raffaele D’Alise, entrambi rapp.ti e difesi dall’ Avv.to Giulio Renditiso e con questo elett.te dom.ti in Napoli presso lo studio del Prof. Avv. Erik Furno alla Via Cesario Console n.3; indirizzo pec come in atti;

per l'annullamento

a) del Permesso di costruire 27 settembre 2016, n. 2 avente ad oggetto la realizzazione di un’autorimessa interrata per n. 14 box nel Comune di Meta, Corso Italia, all’altezza del civico 25, nonché di ogni atto preparatorio, presupposto, inerente, conseguente e/o comunque connesso, nessuno escluso, anche non cognito, tra i quali: b) la delibera del Consiglio comunale di Meta 23 marzo 2016, n. 7 – conosciuta successivamente al giorno 29 luglio 2017, c) lo sconosciuto Verbale della Commissione Locale del Paesaggio del Comune di Meta, 59/2012, d) lo sconosciuto parere favorevole prot. n. 10428 del 10.07.2012 – reso dal Ministero dei Beni Culturali e delle Attività culturali e del Turismo – Soprintendenza per i beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici e Etnoantropologici per Napoli e Provincia, e) la sconosciuta Autorizzazione Paesaggistica del Comune di Meta 27 luglio 2012, n. 19, f) del Piano Regolatore Generale del Comune di Meta - Decreto del Presidente dell’Amministrazione Provinciale di Napoli 13 settembre 2005, n. 961, limitatamente all’art. 15, co. 9, lett. f);

nonché per il risarcimento dei danni.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Meta e del Ministero dei Beni e delle Attivita' Culturali e del Turismo e di Concetta Canale e di Raffaele D'Alise e della Soprintendenza per i Beni Archeologici di Napoli e Caserta;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 aprile 2018 il dott. Guglielmo Passarelli Di Napoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso iscritto al n. 4412 dell’anno 2017, la parte ricorrente impugnava i provvedimenti indicati in epigrafe. A sostegno delle sue doglianze, premetteva:

di essere un’associazione a carattere nazionale, riconosciuta dal Ministero dell’Ambiente con decreto del 29 marzo 1994, con il fine di tutelare i valori paesistici, ambientali, architettonici, storici e culturali del Paese, e di essere legittimata ai sensi degli artt. 13 e 18 della Legge 8 luglio 1986, n. 349;

che essa Associazione, ai sensi dell'art. 3 del proprio statuto “promuove e favorisce le iniziative volte a garantire gli equilibri ecologici; promuove e favorisce le iniziative volte a prevenire ed a contrastare ogni genere e specie di inquinamento dell’ambiente e di alterazione degli ecosistemi; promuove e favorisce iniziative volte alla tutela della biodiversità e dei diritti delle altre specie viventi”;

di vantare un particolare legame dell’associazione con la penisola sorrentina, che si traduce da tempo in una presenza stabile e attenta sul territorio;

di aver appreso, da notizie di stampa, il rilascio dei Permessi di costruire n. 2 del 27 settembre 2016 e n. 3 del 30 settembre 2016, condizionati alle prescrizioni contenute negli Schemi Urbanistici Attuativi approvati con Delibere del Consiglio comunale di Meta 23 marzo 2016 nn. 7 e 8, che autorizzavano la trasformazione di una pregiata area verde adibita ad agrumeto in autorimessa interrata, per un numero complessivo di 47 box pertinenziali;

di aver, dunque, riscontrato la completa difformità tra il contenuto del SUA e le prescrizioni paesistiche derivanti dal Piano Urbanistico Territoriale della penisola sorrentina e dai plurimi vincoli paesistici insistenti sull’area.

Instava quindi per l’annullamento degli atti impugnati con vittoria di spese processuali.

Si costituiva l’Amministrazione chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso.

All’udienza pubblica del 10.04.2018, il ricorso è stato assunto in decisione.

DIRITTO

La parte ricorrente impugnava i provvedimenti in epigrafe per i seguenti motivi: 1) il permesso di costruire è ormai inefficace ex art. 15 d.P.R. n. 380/2001, atteso che i lavori avrebbero dovuto iniziare entro un anno dal rilascio del titolo; il Permesso di costruire n. 2 è stato rilasciato in data 27 settembre 2017 ai Signori Canale Concetta e D’Alise Raffaele; l’intervento edilizio avrebbe dovuto essere iniziato entro il giorno 30 settembre 2017. Tuttavia, come emerge dalle fotografie dello stato dei luoghi (in atti) alla data del 29 e del 30 settembre 2017 nessun inizio di intervento è neanche ravvisabile sulla pregiata area malauguratamente designata per la trasformazione in autorimessa; 2) violazione del Piano Regolatore Generale del Comune di Meta; violazione della Legge 29 giugno 1939, n. 1497 e della Legge Regionale della Campania 27 giugno 1987, n. 35; la Delibera n. 8 del 2016 recante l’approvazione dello Schema Urbanistico Attuativo per la costruzione dell’autorimessa oggetto del Permesso di costruire risulta emanata in violazione del Piano Regolatore Generale del Comune di Meta; il PRG, all’art. 16 delle Norme Attuative, qualifica l’area oggetto di intervento come zona agricola – conformemente alla destinazione stabilita per essa dal PUT – specificando, al comma 9, lett. f), che rispetto a tale zona sono compatibili le “infrastrutture di mobilità: percorsi pedonali, percorsi ciclabili, percorsi carrabili, parcheggi”. Proprio sulla espressa previsione in PRG di compatibilità dei parcheggi nell’area oggetto di intervento la Delibera de qua fonda l’asserita legittimità della trasformazione dell’agrumeto in autorimessa; ma, se l’area è classificata come agricola, ciò significa che tutti gli interventi che su di essa insistono devono essere interpretati e riguardati nella prospettiva degli usi agricoli, come del resto si evince dall’art. 16 comma 1 del PRG; le utilizzazioni infrastrutturali di mobilità che la norma consente, in quanto compatibili con l’area de qua, sono dunque quelle infrastrutture leggere e funzionali all’uso agricolo che non incidano sullo stesso, prevaricandolo; nel caso di specie si intende realizzare non dei parcheggi all’aperto, ma due autorimesse interrate (una delle quali - di 14 box auto – è autorizzata dagli atti odiernamente impugnati) per un numero complessivo di 47 box pertinenziali: costruzioni evidentemente del tutto slegate da un rapporto di funzionalità con l’uso agricolo, ma funzionali all’utilizzo residenziale intenso, escluso in zona agricola; come accertato dalla giurisprudenza, la scelta di destinare un’area come zona agricola non dipende necessariamente dalla vocazione espressa dalla stessa, quanto da una scelta discrezionale dell’amministrazione pubblica, motivata sull’esigenza generale di orientare gli insediamenti urbani e produttivi in una determinata direzione, ovvero di salvaguardare precisi equilibri dell’assetto territoriale, al fine di impedire in determinate zone un’ulteriore edificazione, per evitare eccessivi addensamenti edilizi e mantenere un equilibrato rapporto tra aree edificate e spazi liberi, anche ai fini di tutela ambientale; 3) violazione del PUT della penisola sorrentina, che costituisce un vincolo inderogabile; il P.U.T. dell’area sorrentina prevede all’art. 17 la zonizzazione dell’ambito territoriale su cui insiste in maniera differente a seconda della destinazione; in zona agricola (zona E) del PUT, nessuna compatibilità di tale area può essere neanche ipotizzata con la costruzione di un’autorimessa interrata di 14 box auto (da considerarsi unitamente all’intervento contiguo di trasformazione dell’agrumeto residuo in un’autorimessa di 33 box auto); e se il PRG venisse inteso nel senso di rendere tali parcheggi interrati compatibili con la destinazione agricola dell’area, il PRG stesso sarebbe illegittimo per violazione del PUT.

Il Comune di Meta eccepiva in primo luogo la tardività del ricorso; in secondo luogo la mancanza di qualsiasi danno ambientale; e l’infondatezza del ricorso nel merito, atteso che i parcheggi pertinenziali possono essere costruiti in deroga alle norme urbanistiche ex art. 9 della legge n. 122/1989.

I controinteressati Canale e D’Alise eccepivano in primo luogo la tardività del ricorso; in secondo luogo la mancanza di qualsiasi danno ambientale.

In memoria depositata in data 9.03.2018 la ricorrente ribadiva la propria legittimazione a ricorrere, la tempestività del ricorso, e la fondatezza dello stesso nel merito.

In memoria di replica depositata in data 20.03.2018 il Comune di Meta ribadiva che i box, del tutto interrati, non recano alcun pregiudizio all’ambiente; né l’Associazione ricorrente ha dimostrato l’effettivo e concreto danno ambientale che deriverebbe dall’esecuzione delle opere. Eccepiva inoltre che la legittimazione ex lege n. 349/1986, stante la sua natura eccezionale (in quanto derogatoria del principio generale di cui all’art. 81 c.p.c.), deve essere limitata alla deduzione di censure che concernono direttamente l’assetto normativo di tutela dell’ambiente oppure la violazione di norme poste a salvaguardia dell’ambiente, mentre essa deve essere esclusa con riferimento agli atti e ai profili che abbiano una valenza di carattere urbanistico: ciò significa che non possono essere proposti motivi aventi una diretta valenza urbanistico-edilizia, e che soltanto in via strumentale ed indiretta possano determinare un effetto utile (anche) ai fini della tutela dei valori ambientali.

In memoria di replica depositata in data 20.03.2018 la ricorrente ribadiva, quanto alla legittimazione ex lege n. 349/1986, che “la legittimazione in parola si ritiene … estesa non solo agli atti dichiaratamente inerenti la materia ambientale, (...) ma anche per quelli ambientali “in senso lato”, comprendenti, cioè, la conservazione e valorizzazione dell'ambiente inteso in senso ampio, del paesaggio urbano, rurale, naturale nonché dei monumenti e dei centri storici, intesi tutti quali beni e valori idonei a caratterizzare in modo originale, peculiare ed irripetibile un certo ambito geografico territoriale rispetto ad altri” (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 22 ottobre 2013, n. 2336; ma si v. anche ex multis Consiglio Giust. Amm., 27 settembre 2012 n. 811; Cons. Stato, Sez. IV, sentenza 14 aprile 2011, n. 2329). Ribadiva la fondatezza del ricorso nel merito, atteso che il permesso di costruire è decaduto per mancato completamento dei lavori entro il termine di un anno; inoltre, i parcheggi interrati, per poter davvero trovare fonte normativa nella c.d. L. 122/89 (L. Tognoli), devono essere realizzati completamente al di sotto del livello del terrapieno (TAR Marche, 29 settembre 2013, n. 640), mentre nel caso di specie tale condizione non è rispettata. L’intervento non può essere legittimato neanche ai sensi della L.R. della Campania n. 19 del 2001, la quale condiziona la realizzazione di autorimesse in deroga ai PRG al rispetto dei vincoli paesistici e ambientali ed al relativo regime, tra cui lo stesso PUT (v. il combinato disposto degli artt. 6 e 9 della L.R. 19/2001), il quale, come si è osservato, vieta la realizzazione di autorimesse nell’area in questione (qualificata come Zona E).

In memoria di replica depositata in data 20.03.2018 Canale e D’Alise ribadivano la carenza di legittimazione a ricorrere dell’Associazione ricorrente, per la mancanza di qualsiasi danno ambientale e perché un’associazione ambientalista non è legittimata ad impugnare atti in materia edilizia o urbanistica.

Preliminarmente, occorre esaminare le eccezioni di irricevibilità del ricorso per tardività, nonché di inammissibilità dello stesso per carenza di legittimazione.

Come eccepito dal Comune di Meta, il ricorso sarebbe tardivo perché il Permesso di costruire impugnato era stato adottato in data 30.9.2016; subito dopo la sua adozione, esso era stato pubblicato all’Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi. Sicché, eccepiva il Comune, il ricorso avrebbe dovuto essere notificato entro sessanta giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione all’Albo, e non certo a distanza di oltre un anno dalla sua adozione e dalla sua pubblicazione nell’Albo pretorio.

L’eccezione è infondata.

Per giurisprudenza costante, infatti, il termine per impugnare il permesso di costruire decorre dall’effettiva conoscenza dell’atto, senza che rilevino forme di pubblicità quale l'apposizione nel cantiere di un cartello indicante gli estremi del titolo o l'affissione dell'atto all'albo pretorio (così, tra le tante, T.A.R. Campania Napoli Sez. VIII, 24/11/2016, n. 5466). Chi intende eccepire la tardività del ricorso ha dunque l’onere di provare che il ricorrente aveva già una piena ed effettiva conoscenza dell’atto impugnato (così Cons. Stato Sez. V, 16-04-2013, n. 2107); conoscenza che, per il terzo controinteressato, di regola coincide col momento in cui le opere rivelino, in modo certo ed univoco, le loro caratteristiche e, quindi, l'entità delle violazioni urbanistiche (così, tra le tante, T.A.R. Campania Napoli Sez. VIII, 23-08-2016, n. 4049). Tale orientamento, tuttavia, appare ragionevole se riferito – nel caso del permesso di costruire – al “vicino” che è in grado di seguire i lavori e di percepirne, ad un certo punto, la lesività per i propri interessi. Nel caso di specie, ad impugnare il permesso di costruire è un’associazione ambientalista, sicché non può pretendersi – ai fini della decorrenza del termine di impugnazione – la proposizione del ricorso entro sessanta giorni dal momento in cui le opere rivelino, in modo certo ed univoco, le loro caratteristiche e, quindi, l'entità delle violazioni urbanistiche; perché, per l’appunto, non si tratta di un soggetto che vive nelle vicinanze del luogo in cui l’opera dev’essere realizzata. Dunque, l’Amministrazione resistente avrebbe dovuto provare una conoscenza anticipata del provvedimento impugnato da parte dell’associazione ricorrente; e tale prova non appare fornita.

L’Amministrazione eccepiva inoltre l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione in capo all’associazione ricorrente. Infatti, eccepiva il Comune di Meta, i box, del tutto interrati, non recano alcun pregiudizio all’ambiente; né l’Associazione ricorrente ha provato l’effettivo e concreto danno ambientale che deriverebbe dall’esecuzione delle opere. Eccepiva inoltre che la legittimazione ex lege n. 349/1986, stante la sua natura eccezionale (in quanto derogatoria del principio generale di cui all’art. 81 c.p.c.), deve essere limitata soltanto alla deduzione di censure che concernono direttamente l’assetto normativo di tutela dell’ambiente oppure la violazione di norme poste a salvaguardia dell’ambiente, mentre essa deve essere esclusa con riferimento agli atti e ai profili che abbiano una valenza di carattere urbanistico: ciò significa che non possono essere proposti motivi aventi una diretta valenza urbanistico-edilizia, e che soltanto in via strumentale ed indiretta possano determinare un effetto utile (anche) ai fini della tutela dei valori ambientali. Anche i controinteressati eccepivano la carenza di legittimazione e di interesse a ricorrere dell’associazione, atteso che per un verso non sarebbe provato alcun danno ambientale che determini l’interesse dell’associazione a ricorrere, per altro verso non vi sarebbe alcun legame tra il territorio del comune di Meta e la Onlus ricorrente.

Anche tale eccezione è infondata.

Infatti, secondo una consolidata giurisprudenza, la legittimazione ex lege delle associazioni ambientaliste può esser riconosciuta non solo nel caso di atti inerenti la materia ambientale, ma anche per quelli che "incidono sulla qualità della vita in un dato territorio" (Cons. Stato, sez. IV, 14 aprile 2011, n. 2329; T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, 22 ottobre 2013, n. 2336); tali associazioni sono state ritenute legittimate ad agire in giudizio non solo per la tutela degli interessi ambientali in senso stretto, ma anche per quelli ambientali in senso lato, comprendenti la conservazione e la valorizzazione dell'ambiente, del paesaggio urbano, rurale, naturale e dei centri storici "intesi tutti quali beni e valori idonei a caratterizzare in modo peculiare ed irripetibile un certo ambito geografico territoriale rispetto ad altri" (Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., sentenza n. 811/2012). Dunque, per un verso non può ritenersi che manchi il “danno ambientale” – come si vedrà oltre, il fatto che i box siano interrati non è, di per sé, sufficiente ad evitare un pregiudizio di natura ambientale, atteso che trattasi comunque di un intervento edilizio molto invasivo ed idoneo a pregiudicare la destinazione naturale dell’area – per altro verso non può sostenersi che la legittimazione ex lege n. 349/1986, stante la sua natura eccezionale, debba essere limitata soltanto alla deduzione di censure che concernono direttamente l’assetto normativo di tutela dell’ambiente oppure la violazione di norme poste a salvaguardia dell’ambiente. Al contrario, la giurisprudenza riconosce che gli atti che costituiscono esercizio di pianificazione urbanistica, la localizzazione di opere pubbliche, gli atti autorizzatori di interventi edilizi, nella misura in cui possano comportare danno per l'ambiente ben possono essere oggetto di impugnazione da parte delle associazioni ambientaliste, in quanto atti latamente rientranti nella materia "ambiente", in relazione alla quale si definisce (e perimetra) la legittimazione delle predette associazioni (così Cons. Stato Sez. IV, 19-02-2015, n. 839), attesa “l'ormai pacifica compenetrazione delle problematiche ambientali in quelle urbanistiche” (così Cons. Stato Sez. V, 28-07-2015, n. 3711). Né può sostenersi, contrariamente a quanto sostenuto dai controinteressati, che manchi la legittimazione per mancanza di uno specifico legame dell’associazione col territorio della penisola sorrentina. Infatti, come ritenuto da giurisprudenza costante, quando si è in presenza di una legittimazione riconosciuta ex lege (cioè per effetto dell'inclusione nell'elenco delle "associazioni di protezione ambientale riconosciute" ai sensi dell'art. 13 della L. n. 349 del 1986, come accade nel caso di specie) non è necessario accertare la sussistenza dei requisiti che, in mancanza del riconoscimento ex lege, sono ritenuti necessari per poter radicare, in capo all’associazione, la legittimazione a ricorrere in base ad una valutazione caso per caso: requisiti che sono relativi, per l’appunto, a) alle finalità statutarie dell'ente, ovvero al perseguimento, in modo non occasionale, di obiettivi di tutela ambientale; b) alla stabilità del suo assetto organizzativo; c) nonché alla c.d. vicinitas rispetto all'interesse sostanziale che si assume leso per effetto dell'azione amministrativa e a tutela del quale, pertanto, l'ente esponenziale intende (recte: può essere ammesso ad) agire in giudizio (così anche questa Sezione, sent. N. 2025/2016).

Nel merito, il ricorso è in parte fondato e va accolto; in parte infondato; in parte ancora inammissibile per carenza d’interesse, per i motivi di seguito precisati.

È infatti fondata la terza censura, secondo cui il rilascio del permesso di costruire in epigrafe è avvenuto in violazione del PUT. Per giurisprudenza costante di questa Sezione, infatti, le prescrizioni contenute nella L. R. n. 19/2001, pure a seguito delle modifiche apportate dalla L.R. n. 1 del 2012, non hanno capacità derogatoria rispetto al P.U.T. (Tar Campania Napoli, Sez. VII, n. n. 4617 del 14.10.2013; T.A.R. Campania Napoli Sez. VII, 31-01-2018, n. 667). Né, come osserva la ricorrente, i parcheggi in parola possono essere legittimati ai sensi della cd. Legge Tognoli, atteso che l’art. 9 della legge n. 122/1989 fa comunque salvi i vincoli di natura paesaggistica.

Come ritenuto da questa Sezione, «partendo dal testo dell'art. 9 della L.R. n. 19 del 2001, rubricato "Area Sorrentino -Amalfitana", la Sezione nella citata sentenza n. 4617 del 14.10.2013 ha osservato che "se l'intenzione del legislatore regionale, espressa nelle due ultime modifiche normative - con la soppressione dell'inciso "fatti salvi i vincoli previsti dalla legge stessa" e del rinvio alle sole disposizioni procedimentali della legge medesima - sembra estrinsecarsi in un'ottica derogatoria della disciplina recata dalla L. R. 19/2001 rispetto a quella della L. R. n. 35/1987, l'assenza di una espressa deroga, ed, in generale, l'esigenza di un'interpretazione costituzionalmente orientata, inducono il Tribunale ad optare, nell'interpretazione dell'inciso finale dell'art. 9 della L.R. n. 19 del 2001, per una sua portata applicativa più limitata, nel senso del rispetto comunque, nelle zone ove si invochi l'applicazione della L.R. n. 19 del 2001, della normativa P.U.T. (sulla prevalenza del P.U.T., da ultimo, Cons. Stato, VI, n. 4503/2013)". 8.2. Il Collegio evidenzia, inoltre, che il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4503/2013, ha ritenuto che "per la pacifica giurisprudenza, anche costituzionale, la disciplina unitaria di tutela del bene ambiente, rimessa in via esclusiva allo Stato, viene a prevalere su quella dettata dalle Regioni e dalle Province autonome, in materia di competenza propria, che riguardano l'utilizzazione dell'ambiente e, quindi, altri interessi (Corte Cost., 18 aprile 2008, n. 108; Cons. Stato, VI, 19 gennaio 2011, n. 371; IV, 5 luglio 2010, n. 4244; VI, 10 settembre 2009, n. 5459)" e che "le disposizioni del Codice del paesaggio, approvato con il D.Lgs. n. 42 del 2004, hanno previsto l'indubbia prevalenza del Piano paesaggistico sugli altri strumenti di regolazione del territorio, avendo il medesimo Piano la funzione conservativa degli ambiti reputati meritevoli di tutela, che non può essere subordinata a scelte di tipo urbanistico, per loro natura orientate allo sviluppo edilizio e infrastrutturale", concludendo nel senso che "le previsioni del medesimo Piano paesaggistico non risultano in alcun modo incise dalle leggi della Regione Campania 5 gennaio 2011, n. 1 e 27 gennaio 2012, n. 1, le quali hanno riguardato la materia urbanistica nei suoi rapporti con la connessa materia edilizia". 8.3. L'art. 9 della L. R. n. 19 del 2001 non può che essere letto in conformità del disposto dell'art. 9 della L. n. 122 del 1989 il quale, nel prevedere espressamene, in materia di parcheggi pertinenziali, la derogabilità degli strumenti urbanistici, fa tuttavia salvi i vincoli previsti dalla legislazione in materia paesaggistica ed ambientale (cfr al riguardo T.A.R. Campania, sez. IV, sentenza n. 963/2010). In tal senso depone, in mancanza peraltro di espressa deroga alla normativa del P.U.T., anche la necessità di un'interpretazione costituzionalmente orientata, in considerazione dell'incostituzionalità di una legislazione regionale di carattere derogatorio rispetto alle prescrizioni dei piani paesaggistici, rientrando la tutela paesaggistica nella competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art. 117 comma 2 lett s) Cost. (cfr ex multis sentenza Corte Costituzionale 22 luglio 2011 n. 235 secondo cui "La normativa censurata - comma 13 dell'art. 1 della legge della Regione Campania n. 2 del 2010 - prevede sia deroghe alla pianificazione paesaggistica, sia apposite procedure di autorizzazione paesaggistica. Vi è, quindi, un'invasione nella competenza legislativa statale, in quanto le disposizioni impugnate intervengono in materia di tutela del paesaggio, ambito riservato alla potestà legislativa dello Stato, e sono in contrasto con quanto previsto dal decreto legislativo n. 42 del 2004 (da ultimo, sentenze n. (...) del 2010 e n. (...) del 2009)" (cfr. TAR Campania, Napoli, VII, 23.12.2013, n. 5981). 8.4. Il Collegio ritiene, quindi, che occorra dare applicazione prioritaria alle previsioni del piano paesaggistico che, ai sensi dell'art. 145 del D. lgs n. 42/2004, "sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni" e "immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici" in linea con l'indirizzo espresso dalla Corte Costituzione (cfr. Corte Cost n. 11/2016 in merito alla prevalenza del PUT sulle norme regionali che prevedono il recupero dei sottotetti) laddove afferma che "il codice dei beni culturali e del paesaggio definisce dunque, con efficacia vincolante anche per le regioni, i rapporti tra le prescrizioni del piano paesaggistico e le prescrizioni di carattere urbanistico ed edilizio - sia contenute in un atto di pianificazione, sia espresse in atti autorizzativi puntuali, come il permesso di costruire - secondo un modello di prevalenza delle prime, non alterabile ad opera della legislazione regionale"» (T.A.R. Campania Napoli Sez. VII, 31-01-2018, n. 667).

Deve peraltro ritenersi fondata anche la seconda censura.

Infatti, “Le normative comunali, che ammettono una limitata possibilità di realizzare in zona agricola interventi edilizi, devono essere interpretate nel senso che si deve comunque assicurare tutela al territorio agricolo e alla sua concreta utilizzazione a fini alimentari, dovendo al contrario ritenersi del tutto inconciliabili con le finalità di una zona agricola la realizzazione di strutture che ne pregiudichino definitivamente la destinazione naturale del territorio e comportano la sua deruralizzazione” (così T.A.R. Piemonte Torino Sez. II, 18-01-2017, n. 134). Dunque, come osservato da parte ricorrente, se l’area è classificata come agricola, ciò significa che tutti gli interventi che su di essa insistono devono essere interpretati e riguardati nella prospettiva degli usi agricoli, come del resto si evince dall’art. 16 comma 1 del PRG; le utilizzazioni infrastrutturali di mobilità che la norma consente, in quanto compatibili con l’area de qua, sono dunque quelle infrastrutture leggere e funzionali all’uso agricolo che non incidano sullo stesso, prevaricandolo. Nel caso di specie sono state autorizzate due autorimesse interrate per un numero complessivo di 47 box pertinenziali: costruzioni, evidentemente, del tutto slegate da un rapporto di funzionalità con l’uso agricolo, ma funzionali all’utilizzo residenziale intenso, escluso in zona agricola. Ed è pacifico, in giurisprudenza, che la destinazione agricola del suolo non deve rispondere necessariamente all'esigenza di promuovere specifiche attività di coltivazione, e quindi essere funzionale ad un uso strettamente agricolo del terreno, potendo essere volta a sottrarre parti del territorio comunale a nuove edificazioni, ovvero a garantire ai cittadini l'equilibrio delle condizioni di vivibilità, assicurando loro quella quota di valori naturalistici e ambientali necessaria a compensare gli effetti dell'espansione urbana (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 16.12.2016 n. 5334; id. 12.5.2016 n. 1917; Sez. II, 7.3.2013 n. 1066; Sez. IV, 16.11.2011 n. 6049; id. 27.7.2011 n. 4505; 18.1.2011 n. 352; 13.10.2010 n. 7478; 27.7.2010 n. 4920).

Attesa la fondatezza della seconda e della terza censura, la prima può ritenersi assorbita.

Il ricorso va pertanto accolto, limitatamente all’impugnativa degli atti da a) a e) in epigrafe; mentre, quanto all’impugnativa del PRG (atto sub f) in epigrafe) il ricorso va dichiarato inammissibile per carenza d’interesse, atteso che l’illegittimità del permesso di costruire non deriva dall’illegittimità del PRG.

Quanto alla domanda risarcitoria, quest’ultima va invece respinta. Infatti, ai sensi dell’art. 311 d.lgs. 152/2006, unico soggetto legittimato a pretendere il risarcimento del danno cd. ambientale è lo Stato, nella persona del Ministro dell’Ambiente. Per giurisprudenza costante, gli altri soggetti – tra cui le associazioni ambientaliste – sono legittimati ad agire in giudizio solo per ottenere il risarcimento di un danno patrimoniale e non patrimoniale, ulteriore e concreto, conseguente alla lesione di altri loro diritti particolari, diversi dall'interesse pubblico alla tutela dell'ambiente, pur se derivante dalla stessa condotta lesiva (tra le più recenti, in tal senso Cass. pen. Sez. III, 22-11-2017, n. 6727). Tale danno, ulteriore e diverso da quello concretantesi nella mera lesione dell’ambiente, e conseguente alla lesione di un diritto particolare, proprio dell’associazione ricorrente e diverso dall'interesse pubblico alla tutela dell'ambiente, non è stato tuttavia dimostrato.

Le spese processuali vanno poste a carico del Comune di Meta e dei controinteressati Canale Concetta e Raffaele D’Alise, soccombenti, e si liquidano come in dispositivo; sussistono giusti motivi, attesa la soccombenza parziale e reciproca, per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio tra l’associazione ricorrente ed il Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Settima Sezione di Napoli, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:

1. Accoglie il ricorso n. 4411 dell’anno 2017 e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati sub a), b), c), d) ed e) in epigrafe; dichiara il ricorso inammissibile quanto all’impugnativa dell’atto sub f) in epigrafe;

2. Rigetta la domanda di risarcimento dei danni;

3. Compensa integralmente le spese tra l’associazione ricorrente ed il Ministero per i Beni e le Attività Culturali; condanna il Comune di Meta e i controinteressati Canale Concetta e Raffaele D’Alise a rifondere all’associazione ricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in € 2.500 (duemilacinquecento) oltre I.V.A., C.N.A.P. e rimborso spese generali, come per legge, per il Comune di Meta ed in euro 2.500 (duemilacinquecento) oltre I.V.A., C.N.A.P. e rimborso spese generali, come per legge, per Canale Concetta e Raffaele D’Alise; e contributo unificato, se ed in quanto versato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2018 con l'intervento dei magistrati:

Rosalia Maria Rita Messina, Presidente

Guglielmo Passarelli Di Napoli, Consigliere, Estensore

Luca De Gennaro, Consigliere

         
         
L'ESTENSORE        IL PRESIDENTE
Guglielmo Passarelli Di Napoli        Rosalia Maria Rita Messina