di Fulvio Albanese Il 1° luglio 2003 quando finalmente entra in vigore il Testo Unico sull’edilizia approvato con D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, l’installazioni degli impianti radioelettrici era ancora disciplinata dal Decreto Legislativo 4 settembre 2002, n.198 “Disposizioni volte ad accelerare la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni strategiche”, tale norma fu in seguito dichiarata costituzionalmente illegittima con Sentenza della Corte Costituzionale n. 303 del 25 settembre 2003 depositata il 1 ottobre 2003.
Il 16 settembre 2003
entra in vigore il Codice delle comunicazioni elettroniche approvato
con Decreto Legislativo 1 agosto 2003 n. 259: inizia per la
contemporanea vigenza di due distinte norme che disciplinano
l’installazione della stessa tipologia d’impianti
con procedimenti autonomi e diversi, un lungo periodo
d’incertezza e di braccio di ferro tra le amministrazioni
locali e i gestori d’impianti radioelettrici (vedi F.
Albanese “Governare le installazioni d’impianti
radioelettrici” pubblicato su questo sito, marzo 2007). Tale
situazione di generale conflitto trova naturalmente sfogo nelle sedi
dei vari tribunali amministrativi regionali, la giurisprudenza prodotta
è inizialmente contrastante, ma la Sentenza del Consiglio di
Stato n. 100 del 21 gennaio 2005, (costantemente confermata: Consiglio
Stato, n. 3013, n. 3040 n. 4159 del 2005; T.A.R. Puglia n. 4279 del
2006; T.A.R. Puglia, n. 2143 del 2005; T.A.R. Sicilia n. 640 del 2005;
T.A.R. Lazio n. 3315 del 2006; T.A.R. Campania n. 1253 del 2007; T.A.R.
Sicilia n. 1688 del 2007; T.A.R. Toscana n. 597 del 2007) mette fine a
questa diatriba interpretativa enunciando per la prima volta il
concetto dell’assorbimento del titolo edilizio previsto dal
D.P.R. n. 380/2001 nell’autorizzazione prevista
dall’articolo 87 del D.lgs. 259/2003:
(…) “l’installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione”, va risolto nel senso che il procedimento autorizzatorio previsto dall’art. 87 del Codice delle comunicazioni elettroniche è da ritenere unico, contenendo ed assorbendo anche la verifica della compatibilità urbanistico edilizia dell’intervento, di cui al Testo Unico dell’edilizia.” (...)
“Può sostenersi, quindi, che al legislatore delegato sia stato assegnato il compito di delineare procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione tendenzialmente destinati ad assorbire ogni altro procedimento, anche di natura edilizia.
Ciò posto in una prospettiva teleologica, il Collegio ritiene che sussistano plurimi elementi testuali dai quali è consentito desumere che il legislatore delegato si sia attenuto a tali criteri di delega, disciplinando agli artt. 86 e 87 del Codice delle comunicazioni elettroniche un procedimento autorizzatorio nel quale confluiscono, in uno alle valutazioni tipicamente radioprotezionistiche, anche quelle relative alla compatibilità urbanistico-edilizia dell’intervento.” (...)
Anche la Corte Costituzionale conferma l’orientamento espresso dalla giurisprudenza amministrativa, e annulla le previsioni regionali (Lombardia e Veneto) che rendono necessario l’acquisizione del permesso di costruire per l'installazione di torri e tralicci per impianti di radio-ricetrasmittenti e per ripetitori per i servizi di telecomunicazione, e ribadisce con forza l’unicità e l’esclusività del procedimento autorizzativo ai sensi del D.Lgs. n. 259 del 2003:
“E’ costituzionalmente illegittimo l'art. 27, comma 1, lettera e) , numero 4, della legge della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12 che sottopone l'installazione di torri e tralicci per impianti di radio-ricetrasmittenti e per ripetitori per i servizi di telecomunicazione ad un iter autorizzatorio comunale ulteriore rispetto a quello già previsto dall'art. 87 del d.lgs. n. 259 del 2003. Quest'ultima norma costituisce attuazione della delega contenuta nell'art. 41, comma 2, lettera a) , della legge n. 166 del 2002 che, in materia di telecomunicazioni, prescrive la previsione di procedure tempestive per la concessione del diritto di installazione di infrastrutture e la riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi, tempestività delle procedure che il legislatore nazionale ha posto come principio fondamentale operante nella materia "governo del territorio" di competenza legislativa concorrente. Pertanto, la previsione di un ulteriore procedimento finalizzato al rilascio del permesso di costruire, che si sovrappone ai controlli spettanti all'ente locale nell'ambito del procedimento unificato, rappresenta un inutile appesantimento dell' iter autorizzatorio per l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti, in contrasto con le esigenze di tempestività e contenimento dei termini, con conseguente illegittimità costituzionale delle norme regionali impugnate per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost.”. Corte Costituzionale Sentenza 29 marzo 2006 n. 129.
“E' costituzionalmente illegittimo l'art. 14 della legge della Regione Veneto 25 febbraio 2005, n. 8. Tale disposizione, nel prevedere che per l'autorizzazione alla installazione, modifica ed adeguamento degli impianti di telefonia mobile, il richiedente debba ottenere sia l'autorizzazione prevista dall'art. 87 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 "ai fini della verifica di compatibilità igienico-sanitaria" sia il permesso di costruire, ai sensi degli artt. 3 e 10 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, "ai fini della conformità urbanistica ed edilizia", introduce una duplicazione dei titoli autorizzatori, sovrapponendoli ai controlli da effettuarsi a cura dell'ente locale nell'ambito del procedimento unificato, e si pone quindi in contrasto con i principi dettati dall'art. 87 del d. lgs. n. 259 del 2003, il quale, in linea con le prescrizioni comunitarie, ha dettato procedure uniformi e tempestive, ispirate ad esigenze di celerità, con conseguente riduzione dei termini per l'autorizzazione alla installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica, che costituiscono "principi fondamentali operanti nelle materie di competenza ripartita.”. Corte Costituzionale 6 luglio 2006 n. 265.
Con questa mole di giurisprudenza amministrativa e costituzionale fermamente orientata sul concetto dell’assorbimento del titolo edilizio nell’autorizzazione prevista dall’articolo 87 del 259/2003, cioè la totale prevalenza del Codice delle Comunicazioni sul Testo Unico dell’edilizia, diventa difficile se non impossibile cercare di applicare il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 anche agli impianti radioelettrici di notevoli dimensioni e con forte impatto sul territorio.
Vale la pena di citare un caso emblematico: la realizzazione di un nuovo Centro trasmittente in onde medie in località Terzolo del Comune di Blera (Viterbo) proposto da RAI WAY S.p.A., un insediamento che prevede la costruzione di un traliccio per l’installazione di un’antenna di 180 metri di altezza, la realizzazione di edifici per una volumetria di 5.372 metri cubi, zone di parcheggio e di altre aree destinate alla viabilità.
In breve, il Comune visto l’impatto totale dell’insediamento sul territorio ha cercato di applicare il D.P.R. n. 380/2001, e dopo aver verificato la non conformità dell’intervento alla vigente normativa urbanistico-edilizia ha negato il permesso di costruire, naturalmente RAI WAY ha fatto ricorso e anche in questo caso il T.A.R. Lazio con sentenza n. 6056 del 23 marzo 2006 ripropone la tesi dell’assorbimento e ribadisce il concetto della netta prevalenza del Codice delle Comunicazioni sul Testo unico dell’edilizia:
(...) “Ritiene l’organo giudicante di dover prestare piena e convinta adesione all’orientamento giurisprudenziale formatosi sul tema, secondo il quale è applicabile al caso di specie soltanto la normativa speciale contenuta nel D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259 (c.d. Codice delle comunicazioni elettroniche), con esclusione quindi di quella dettata dal T.U. dell’edilizia, approvato con D.P.R. n. 380/2001, che, stando all’assunto di parte avversa, prescriverebbe, ai fini dell’installazione degli impianti, l’acquisizione del permesso di costruire accanto all’autorizzazione prevista dall’art. 87 del richiamato Codice. (…)
In ogni caso -fermo restando, in senso contrario a quanto ex adverso sostenuto, che la predetta disciplina speciale in materia di telecomunicazioni trova applicazione in tutti i procedimenti autorizzatori, relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici, e riguarda, perciò, non solo l’installazione delle stazioni radio base di telefonia mobile, ma anche l’espletamento dei servizi di trasmissione radioelettrica e televisiva, a prescindere dalla consistenza dei relativi impianti- preme evidenziare che la giurisprudenza amministrativa, anche di questa Sezione, ha in subiecta materia elaborato un indirizzo interpretativo che -alla luce degli obiettivi generali della disciplina delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, che risultano fissati dall’art. 41, comma 2, lettera a), n.3 della legge-delega 1/8/2002, n. 166 e che mirano a promuovere “la semplificazione dei procedimenti amministrativi e la partecipazione ad essi dei soggetti interessati, attraverso l’adozione di procedure tempestive, non discriminatorie e trasparenti” [cfr. art. 4, comma 3, lett. a) del Codice delle comunicazioni elettroniche]- si rivela aderente al dettato normativo laddove induce a ritenere unico il procedimento da seguire, in materia di realizzazione delle infrastrutture di comunicazione per impianti radioelettrici (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 9 giugno 2005, n.3040; 21 gennaio 2005, n.100; 5 agosto 2005, n. 4159; T.A.R. Lazio, Sez. II, 20 aprile 2005, n. 2902).
Al quesito, invero, se nella specie al procedimento dettato dal menzionato Testo Unico dell’edilizia, che è appunto finalizzato al rilascio del permesso di costruire, debba abbinarsi ovvero sostituirsi quello autorizzatorio, introdotto dall’art. 87 del D.Lgs. n. 259/2003, deve rispondersi che gli impianti di cui trattasi sono soggetti esclusivamente a quest’ultimo, anche perché, ove si negasse che le valutazioni, sia radioprotezionistiche che di compatibilità urbanistico-edilizia dell’intervento, sono state fatte confluire in un procedimento unitario, risulterebbero del tutto vanificate le rappresentate esigenze di tempestività e di contenimento dei termini (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, n. 4159/2005 e n. 100/2005, cit.). (...)
Pertanto, anche gli interessi di natura urbanistico-edilizia, che attengono all’assetto ed al governo del territorio da parte degli enti locali, devono trovare il loro riscontro valutativo nell’ambito del procedimento unico disegnato dalla menzionata normativa del Codice in questione.
Argomento decisivo a favore della condivisa tesi ricostruttiva, favorevole all’assunto secondo cui la normativa speciale recata dal D.Lgs. n. 259/2003, in materia di infrastrutture di comunicazione elettronica, introduce un procedimento che si sovrappone e non si aggiunge, duplicandolo, a quello di cui al T.U. dell’edilizia, ma contiene ed assorbe anche la verifica della compatibilità. (...)
A questo punto devo constatare che la giurisprudenza amministrativa e costituzionale richiamata in tema d’installazione d’impianti radioelettrici, ha preso in considerazione solo il D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259 e il D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 Testo Unico sull’edilizia, ma non fa mai nessun riferimento alle disposizioni dettate dal Decreto Legislativo 31 luglio 2005, n. 177 "Testo unico della radiotelevisione" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 7 settembre 2005, in vigore dall’8 settembre 2005.
Il contributo normativo di questo Decreto Legislativo per la sua specialità non può essere ignorato, infatti al comma 8 dell’art. 28 (Disposizioni sugli impianti radiotelevisivi) la norma prevede:
8. La titolarità di autorizzazione o di altro legittimo titolo per la radiodiffusione sonora o televisiva dà diritto ad ottenere dal comune competente il rilascio di permesso di costruire per gli impianti di diffusione e di collegamento eserciti e per le relative infrastrutture compatibilmente con la disciplina vigente in materia di realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica.
Inoltre all’art. 42 (Uso efficiente dello spettro elettromagnetico e pianificazione delle frequenze) dispone:
1. Lo spettro elettromagnetico costituisce risorsa essenziale ai fini dell'attività radiotelevisiva. I soggetti che svolgono attività di radiodiffusione sono tenuti ad assicurare un uso efficiente delle frequenze radio ad essi assegnate, ed in particolare a:
a) garantire l'integrità e l'efficienza della propria rete;
b) minimizzare l'impatto ambientale in conformità alla normativa urbanistica e ambientale nazionale, regionale, provinciale e locale.
Ma soprattutto all’art. 53 contiene il Principio di specialità:
1. In considerazione degli obiettivi di tutela del pluralismo e degli altri obiettivi di interesse generale perseguiti, tenendo conto dell'esigenza di incoraggiare l'uso efficace e la gestione efficiente delle radiofrequenze, di adottare misure proporzionate agli obiettivi, di incoraggiare investimenti efficienti in materia di infrastrutture, promovendo innovazione, e di adottare misure rispettose e tali da non ostacolare lo sviluppo dei mercati emergenti, le disposizioni del presente testo unico in materia di reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi di cui all'articolo 1, comma 2, costituiscono disposizioni speciali, e prevalgono, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, su quelle dettate in materia dal medesimo.
Ritengo pertanto alla luce delle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 31 luglio 2005, n. 177 "Testo unico della radiotelevisione", di poter affermare che per l’installazione di antenne televisive e radiofoniche è necessario oltre all’autorizzazione prevista dall’articolo 87 del D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259 “Codice delle comunicazioni elettroniche” (con preventivo nulla-osta dell’ARPA), anche il permesso di costruire rilasciato ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 Testo Unico sull’edilizia.
(…) “l’installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione”, va risolto nel senso che il procedimento autorizzatorio previsto dall’art. 87 del Codice delle comunicazioni elettroniche è da ritenere unico, contenendo ed assorbendo anche la verifica della compatibilità urbanistico edilizia dell’intervento, di cui al Testo Unico dell’edilizia.” (...)
“Può sostenersi, quindi, che al legislatore delegato sia stato assegnato il compito di delineare procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione tendenzialmente destinati ad assorbire ogni altro procedimento, anche di natura edilizia.
Ciò posto in una prospettiva teleologica, il Collegio ritiene che sussistano plurimi elementi testuali dai quali è consentito desumere che il legislatore delegato si sia attenuto a tali criteri di delega, disciplinando agli artt. 86 e 87 del Codice delle comunicazioni elettroniche un procedimento autorizzatorio nel quale confluiscono, in uno alle valutazioni tipicamente radioprotezionistiche, anche quelle relative alla compatibilità urbanistico-edilizia dell’intervento.” (...)
Anche la Corte Costituzionale conferma l’orientamento espresso dalla giurisprudenza amministrativa, e annulla le previsioni regionali (Lombardia e Veneto) che rendono necessario l’acquisizione del permesso di costruire per l'installazione di torri e tralicci per impianti di radio-ricetrasmittenti e per ripetitori per i servizi di telecomunicazione, e ribadisce con forza l’unicità e l’esclusività del procedimento autorizzativo ai sensi del D.Lgs. n. 259 del 2003:
“E’ costituzionalmente illegittimo l'art. 27, comma 1, lettera e) , numero 4, della legge della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12 che sottopone l'installazione di torri e tralicci per impianti di radio-ricetrasmittenti e per ripetitori per i servizi di telecomunicazione ad un iter autorizzatorio comunale ulteriore rispetto a quello già previsto dall'art. 87 del d.lgs. n. 259 del 2003. Quest'ultima norma costituisce attuazione della delega contenuta nell'art. 41, comma 2, lettera a) , della legge n. 166 del 2002 che, in materia di telecomunicazioni, prescrive la previsione di procedure tempestive per la concessione del diritto di installazione di infrastrutture e la riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi, tempestività delle procedure che il legislatore nazionale ha posto come principio fondamentale operante nella materia "governo del territorio" di competenza legislativa concorrente. Pertanto, la previsione di un ulteriore procedimento finalizzato al rilascio del permesso di costruire, che si sovrappone ai controlli spettanti all'ente locale nell'ambito del procedimento unificato, rappresenta un inutile appesantimento dell' iter autorizzatorio per l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti, in contrasto con le esigenze di tempestività e contenimento dei termini, con conseguente illegittimità costituzionale delle norme regionali impugnate per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost.”. Corte Costituzionale Sentenza 29 marzo 2006 n. 129.
“E' costituzionalmente illegittimo l'art. 14 della legge della Regione Veneto 25 febbraio 2005, n. 8. Tale disposizione, nel prevedere che per l'autorizzazione alla installazione, modifica ed adeguamento degli impianti di telefonia mobile, il richiedente debba ottenere sia l'autorizzazione prevista dall'art. 87 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 "ai fini della verifica di compatibilità igienico-sanitaria" sia il permesso di costruire, ai sensi degli artt. 3 e 10 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, "ai fini della conformità urbanistica ed edilizia", introduce una duplicazione dei titoli autorizzatori, sovrapponendoli ai controlli da effettuarsi a cura dell'ente locale nell'ambito del procedimento unificato, e si pone quindi in contrasto con i principi dettati dall'art. 87 del d. lgs. n. 259 del 2003, il quale, in linea con le prescrizioni comunitarie, ha dettato procedure uniformi e tempestive, ispirate ad esigenze di celerità, con conseguente riduzione dei termini per l'autorizzazione alla installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica, che costituiscono "principi fondamentali operanti nelle materie di competenza ripartita.”. Corte Costituzionale 6 luglio 2006 n. 265.
Con questa mole di giurisprudenza amministrativa e costituzionale fermamente orientata sul concetto dell’assorbimento del titolo edilizio nell’autorizzazione prevista dall’articolo 87 del 259/2003, cioè la totale prevalenza del Codice delle Comunicazioni sul Testo Unico dell’edilizia, diventa difficile se non impossibile cercare di applicare il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 anche agli impianti radioelettrici di notevoli dimensioni e con forte impatto sul territorio.
Vale la pena di citare un caso emblematico: la realizzazione di un nuovo Centro trasmittente in onde medie in località Terzolo del Comune di Blera (Viterbo) proposto da RAI WAY S.p.A., un insediamento che prevede la costruzione di un traliccio per l’installazione di un’antenna di 180 metri di altezza, la realizzazione di edifici per una volumetria di 5.372 metri cubi, zone di parcheggio e di altre aree destinate alla viabilità.
In breve, il Comune visto l’impatto totale dell’insediamento sul territorio ha cercato di applicare il D.P.R. n. 380/2001, e dopo aver verificato la non conformità dell’intervento alla vigente normativa urbanistico-edilizia ha negato il permesso di costruire, naturalmente RAI WAY ha fatto ricorso e anche in questo caso il T.A.R. Lazio con sentenza n. 6056 del 23 marzo 2006 ripropone la tesi dell’assorbimento e ribadisce il concetto della netta prevalenza del Codice delle Comunicazioni sul Testo unico dell’edilizia:
(...) “Ritiene l’organo giudicante di dover prestare piena e convinta adesione all’orientamento giurisprudenziale formatosi sul tema, secondo il quale è applicabile al caso di specie soltanto la normativa speciale contenuta nel D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259 (c.d. Codice delle comunicazioni elettroniche), con esclusione quindi di quella dettata dal T.U. dell’edilizia, approvato con D.P.R. n. 380/2001, che, stando all’assunto di parte avversa, prescriverebbe, ai fini dell’installazione degli impianti, l’acquisizione del permesso di costruire accanto all’autorizzazione prevista dall’art. 87 del richiamato Codice. (…)
In ogni caso -fermo restando, in senso contrario a quanto ex adverso sostenuto, che la predetta disciplina speciale in materia di telecomunicazioni trova applicazione in tutti i procedimenti autorizzatori, relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici, e riguarda, perciò, non solo l’installazione delle stazioni radio base di telefonia mobile, ma anche l’espletamento dei servizi di trasmissione radioelettrica e televisiva, a prescindere dalla consistenza dei relativi impianti- preme evidenziare che la giurisprudenza amministrativa, anche di questa Sezione, ha in subiecta materia elaborato un indirizzo interpretativo che -alla luce degli obiettivi generali della disciplina delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, che risultano fissati dall’art. 41, comma 2, lettera a), n.3 della legge-delega 1/8/2002, n. 166 e che mirano a promuovere “la semplificazione dei procedimenti amministrativi e la partecipazione ad essi dei soggetti interessati, attraverso l’adozione di procedure tempestive, non discriminatorie e trasparenti” [cfr. art. 4, comma 3, lett. a) del Codice delle comunicazioni elettroniche]- si rivela aderente al dettato normativo laddove induce a ritenere unico il procedimento da seguire, in materia di realizzazione delle infrastrutture di comunicazione per impianti radioelettrici (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 9 giugno 2005, n.3040; 21 gennaio 2005, n.100; 5 agosto 2005, n. 4159; T.A.R. Lazio, Sez. II, 20 aprile 2005, n. 2902).
Al quesito, invero, se nella specie al procedimento dettato dal menzionato Testo Unico dell’edilizia, che è appunto finalizzato al rilascio del permesso di costruire, debba abbinarsi ovvero sostituirsi quello autorizzatorio, introdotto dall’art. 87 del D.Lgs. n. 259/2003, deve rispondersi che gli impianti di cui trattasi sono soggetti esclusivamente a quest’ultimo, anche perché, ove si negasse che le valutazioni, sia radioprotezionistiche che di compatibilità urbanistico-edilizia dell’intervento, sono state fatte confluire in un procedimento unitario, risulterebbero del tutto vanificate le rappresentate esigenze di tempestività e di contenimento dei termini (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, n. 4159/2005 e n. 100/2005, cit.). (...)
Pertanto, anche gli interessi di natura urbanistico-edilizia, che attengono all’assetto ed al governo del territorio da parte degli enti locali, devono trovare il loro riscontro valutativo nell’ambito del procedimento unico disegnato dalla menzionata normativa del Codice in questione.
Argomento decisivo a favore della condivisa tesi ricostruttiva, favorevole all’assunto secondo cui la normativa speciale recata dal D.Lgs. n. 259/2003, in materia di infrastrutture di comunicazione elettronica, introduce un procedimento che si sovrappone e non si aggiunge, duplicandolo, a quello di cui al T.U. dell’edilizia, ma contiene ed assorbe anche la verifica della compatibilità. (...)
A questo punto devo constatare che la giurisprudenza amministrativa e costituzionale richiamata in tema d’installazione d’impianti radioelettrici, ha preso in considerazione solo il D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259 e il D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 Testo Unico sull’edilizia, ma non fa mai nessun riferimento alle disposizioni dettate dal Decreto Legislativo 31 luglio 2005, n. 177 "Testo unico della radiotelevisione" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 7 settembre 2005, in vigore dall’8 settembre 2005.
Il contributo normativo di questo Decreto Legislativo per la sua specialità non può essere ignorato, infatti al comma 8 dell’art. 28 (Disposizioni sugli impianti radiotelevisivi) la norma prevede:
8. La titolarità di autorizzazione o di altro legittimo titolo per la radiodiffusione sonora o televisiva dà diritto ad ottenere dal comune competente il rilascio di permesso di costruire per gli impianti di diffusione e di collegamento eserciti e per le relative infrastrutture compatibilmente con la disciplina vigente in materia di realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica.
Inoltre all’art. 42 (Uso efficiente dello spettro elettromagnetico e pianificazione delle frequenze) dispone:
1. Lo spettro elettromagnetico costituisce risorsa essenziale ai fini dell'attività radiotelevisiva. I soggetti che svolgono attività di radiodiffusione sono tenuti ad assicurare un uso efficiente delle frequenze radio ad essi assegnate, ed in particolare a:
a) garantire l'integrità e l'efficienza della propria rete;
b) minimizzare l'impatto ambientale in conformità alla normativa urbanistica e ambientale nazionale, regionale, provinciale e locale.
Ma soprattutto all’art. 53 contiene il Principio di specialità:
1. In considerazione degli obiettivi di tutela del pluralismo e degli altri obiettivi di interesse generale perseguiti, tenendo conto dell'esigenza di incoraggiare l'uso efficace e la gestione efficiente delle radiofrequenze, di adottare misure proporzionate agli obiettivi, di incoraggiare investimenti efficienti in materia di infrastrutture, promovendo innovazione, e di adottare misure rispettose e tali da non ostacolare lo sviluppo dei mercati emergenti, le disposizioni del presente testo unico in materia di reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi di cui all'articolo 1, comma 2, costituiscono disposizioni speciali, e prevalgono, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, su quelle dettate in materia dal medesimo.
Ritengo pertanto alla luce delle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 31 luglio 2005, n. 177 "Testo unico della radiotelevisione", di poter affermare che per l’installazione di antenne televisive e radiofoniche è necessario oltre all’autorizzazione prevista dall’articolo 87 del D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259 “Codice delle comunicazioni elettroniche” (con preventivo nulla-osta dell’ARPA), anche il permesso di costruire rilasciato ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 Testo Unico sull’edilizia.