Considerazioni sugli effetti delle semplificazioni legislative introdotte in materia di TLC
di Giuseppe TEODORO
Le infrastrutture di comunicazione elettronica sono considerate:
-
di “preminente interesse generale” (art. 3, co 2 D.Lgs. 259/2003),
-
“ assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria ” (art. 86, co 3 D.Lgs. 259/2003),
-
opere aventi “ carattere di pubblica utilità”, la cui ubicazione è compatibile “ con tutte le destinazioni urbanistiche (residenziale, verde, agricola) ” (art. 90 D.Lgs. 259/2003).
La Legge Quadro sull’inquinamento elettromagnetico, L. 36/2001, all’art. 8, comma 6, prescrive che:
-
“ I comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici ”;
A seguito della riforma operata dal primo decreto Semplificazioni (DL 76/2020, conv. in L. 120/2020), al comma 6 dell’art. 8 L. 36/2001 è stata aggiunto il seguente inciso:
-
“con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico , con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e, in ogni caso, di incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservati allo Stato ai sensi dell’art. 4 ”.
Con il decreto Semplificazioni-bis (DL 77/2021, conv. in L. 108/2021) sono state apportate modifiche al D.Lgs. 259/2003, laddove è previsto che:
-
“ Quando l'installazione dell'infrastruttura è subordinata all'acquisizione di uno o più provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, ivi comprese le autorizzazioni previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 , da adottare a conclusione di distinti procedimenti di competenza di diverse amministrazioni o enti, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, il responsabile del procedimento convoca, entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza, una conferenza di servizi , alla quale prendono parte tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento, enti e gestori di beni o servizi pubblici interessati dall'installazione, nonché un rappresentante dei soggetti preposti ai controlli di cui all' articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 . ”
L’intera disciplina delle autorizzazioni in tema di impianti radioelettrici, di cui al D.Lgs. 259/2003 e ss.mm, è, infine, confluita nel nuovo Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, D.Lgs. 207/2021, in attuazione della direttiva UE 2018/1972 (artt. da 44 a 49).
Ebbene, nonostante il rinnovato quadro normativo, emergente dai summenzionati interventi legislativi, le auspicate semplificazioni procedurali e l’accelerazione dell’iter per agevolare la distribuzione capillare delle reti mobili di ultima generazione, non si sono di fatto concretizzate ed ancora oggi si registra una grave carenza di pianificazione dello sviluppo infrastrutturale.
A sostenerlo è una recentissima ricerca effettuata da I-Com1, Istituto Italiano per la Competitività, da cui emerge a chiare note che “ non si rilevano, al momento, vantaggi in termini di riduzione delle tempistiche per il rilascio delle autorizzazioni ” e che, nonostante gli interventi normativi approvati rappresentino enormi potenzialità, sussistono attualmente forti criticità nel garantire “ l’osservanza e la corretta implementazione a livello locale della disciplina nazionale ”.
L’analisi descrive, in sostanza, il fallimento degli interventi normativi effettuati negli ultimi anni con l’intento di armonizzare la disciplina e “addomesticarla” alle esigenze della Industry TLC e segnala, viceversa, l’opportunità di avviare “ un’interlocuzione diretta e strutturata tra il mondo delle imprese e gli Enti amministrativi ” rispetto al tema della pianificazione dello sviluppo infrastrutturale.
Assume, al riguardo, rilevanza strategica l’intento di mettere in atto “ strumenti di cooperazione tra operatori ed enti locali”, piuttosto che insistere con sistematiche azioni correttive, mirate unicamente a “punire” il ruolo attribuito ai comuni, in quanto detentori del potere/dovere di autorizzare la localizzazione degli impianti nel proprio territorio.
Un altro qualificante elemento, idoneo a depotenziare conflitti e perseguire obiettivi condivisi, è quello della Partecipazione. E’ stato pubblicato recentemente, da parte di ISPRA2 uno studio sul ruolo dei processi partecipativi nel governo del territorio, condotto attraverso una indagine pilota in due quartieri romani, per raccogliere la percezione della tecnologia 5G da parte di cittadini e amministratori locali.
E’ emersa, inequivocabile, l’esigenza “ di attivare percorsi di progettazione partecipata, relativi alla collocazione sul territorio di impianti di telefonia 5G ” e, più in generale, l’importanza di acquisire dati e informazioni, anche da parte degli amministratori locali, utili ad acquisire un maggior grado di conoscenza, sia delle tecnologie di comunicazione mobile di ultima generazione, che dei procedimenti amministrativi legati al rilascio delle autorizzazioni.