TAR, Lombardia (MI), Sez. I, n. 2987, del 10 dicembre 2012.
Elettrosmog. Illegittimità diniego permesso edilizio per stazione radio-base per incompatibilità NTA del PRG, in assenza di regolamentazione specifica.

In assenza di una regolamentazione specifica le stazioni radio-base non possono ritenersi soggette alla stessa disciplina dettata dalle norme tecniche di attuazione del piano regolatore per gli edifici ed i manufatti edilizi in termini di destinazioni funzionali, altezze distanze e cubature. Pertanto, non avendo approvato il Comune uno specifico piano di azzonamento delle antenne, il richiesto permesso edilizio non avrebbe potuto essere negato sulla base della sua asserita incompatibilità con la generica disciplina urbanistica dettata dalle NTA del piano regolatore generale per la zona di riferimento. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 02987/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00924/2002 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 924 del 2002, proposto da: 
Nokia Siemens Networks Italia S.p.A., già Siemens Information and Communication Networks S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Borghi e Carlo Cossalter, con domicilio eletto presso il primo in Milano, via della Guastalla, 2

contro

Comune di Olgiate Olona

e con l'intervento di

Nokia Siemens Networks Italia S.p.A. in qualità di successore a titolo particolare della ricorrente

per l'annullamento

della nota prot. 1644 del 29 gennaio 2002, con la quale il Responsabile dell’Ufficio tecnico del Comune di Olgiate Olona ha respinto la domanda di concessione edilizia per l’installazione di una stazione radio base di telefonia mobile in via Ombrone 5/7, in quanto contrastante con le norme tecniche di attuazione relative alla zona urbanistica B3 del vigente piano regolatore;

della nota prot. 1643 del 29 gennaio 2002, con la quale il medesimo funzionario ha comunicato la non assentibilità della richiesta di installazione della stazione radio base per la telefonia mobile in via Ombrone, 5/7.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

Con il provvedimento in epigrafe il Comune di Olgiate Olona ha respinto la domanda di rilascio di una concessione edilizia per la installazione di una stazione radio base per la telefonia mobile in via Ombrone, n. 5/7, presentata dalla S.p.A.. Siemens Information and Comunication Tecnologies, in quanto la disciplina della zona urbanistica ove l’impianto avrebbe dovuto essere localizzato non prevedeva tale specifica destinazione d’uso.

Avverso tale atto ha proposto ricorso l’interessata, adducendo i seguenti

MOTIVI

Violazione degli artt. 4 e ss e 10 della L. 241/90.

Il provvedimento impugnato non recherebbe l’indicazione del responsabile del procedimento e dell’ufficio competente ad effettuare l’istruttoria.

2) Violazione degli artt. 4 del D.L. 398/93 e 6 della L. 241/90; eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione.

Il provvedimento impugnato sarebbe stato adottato in assenza di una dettagliata relazione del responsabile del procedimento in ordine ai profili di compatibilità urbanistica prevista dall’art. 4 del D.L. 398/93; inoltre, non sarebbe stato preventivamente acquisito il parere della Commissione edilizia.

3) Violazione sotto altro profilo dell’art. 4 del D.L. 398/93, dell’art. 3 della L. 241/90; difetto di motivazione, eccesso di potere per difetto di istruttorio, genericità, illogicità ed irragionevolezza manifesta; violazione del principio del buon andamento dell’azione amministrativa.

La motivazione del provvedimento impugnato non indicherebbe le asserite ragioni di difformità dell’opera rispetto alla disciplina urbanistico - edilizia.

4) Violazione degli artt. 4, 7° e 8° comma e 7, 13° comma della L.r. 11/2001.

L’impianto oggetto della domanda di concessione edilizia avrebbe una potenza inferiore ai 300 watt e, pertanto, ai sensi delle rubricate norme regionali costituirebbe opera che non richiede una specifica regolamentazione urbanistica, essendo compatibile con qualunque zona prevista dal P.R.G.

5) Violazione degli artt. 6 della L.r. 60/77, 4 del DM 1444/68 e 14 delle NTA al P.R.G. di Olgiate Olona; eccesso di potere per travisamento dei presupposti ed illogicità manifesta.

La disciplina urbanistica della zona in cui la ricorrente ha chiesto di installare l’impianto di telefonia mobile non prevedrebbe alcuna specifica disposizione concernente le stazioni radio - base, per cui non sussisterebbe alcuna preclusione urbanistica alla loro installazione, trattandosi di opere di urbanizzazione primaria che devono essere capillarmente presenti in ogni parte del territorio comunale per garantire l’espletamento del servizio pubblico di telefonia mobile.

6) Violazione degli artt. 1, comma 3, 4 e 5 della L. 249/97; violazione dell’art. 6, comma 25 e 26 del D.P.R. 318/97; violazione dell’art. 1 della L. 146/90; eccesso di potere per illogicità manifesta; violazione dell’art. 1 della L. 241/90; difetto e falsità della motivazione.

La disciplina della zona urbanistica ove sarebbe ubicato l’impianto oggetto della domanda di concessione edilizia non ne vieterebbe l’installazione che, peraltro, dovrebbe essere sempre consentita, trattandosi di impianti dichiarati ex lege di pubblica utilità.

7) Violazione dell’art. 4 del D.L. n. 398/93 sotto altro profilo.

La norma rubricata prevede l’obbligo di rilascio dei titoli edilizi quando gli interventi non contrastino con le prescrizioni degli strumenti urbanistici come, appunto, accadrebbe nel caso di specie.

8) Violazione degli artt. 41 quater della legge urbanistica; violazione dell’art. 10 delle N.T.A.; violazione della D.G.R. n. 7531/2001.

Avendo la domanda di concessione edilizia ad oggetto un’opera di pubblica utilità essa avrebbe potuto essere rilasciata anche in deroga alle prescrizioni urbanistiche, così come prevedono le norme indicate nella rubrica.

9) Violazione dell’art. 7 della L.r. 11/2001; incompetenza.

Il provvedimento di diniego avrebbe dovuto essere rilasciato dal Sindaco anziché dal Dirigente responsabile del Settore.

10) Il provvedimento di diniego sarebbe stato adottato senza la previa comunicazione dell’avviso di avvio del procedimento.

L’amministrazione resistente non si è costituita.

All'udienza pubblica del giorno 24 ottobre 2012, relatore il il dott. Raffaello Gisondi, uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale, il ricorso è stato trattenuto in decisione;

DIRITTO

Il ricorso è fondato.

Il Collegio, in particolare, ritiene meritevoli di accoglimento la quarta e la quinta censura.

L’art. 4, comma 7 della legge regionale n. 11 del 2001 prevede che le caratteristiche tecniche delle reti per la telefonia mobile e la natura di pubblico servizio dell'attività a cui esse sono preordinate impongono una capillare diffusione degli impianti di trasmissione del segnale i quali, ove abbiano potenza inferiore a 300 W, devono ritenersi compatibili con qualunque destinazione urbanistica.

A ciò si aggiunga che, secondo una consolidata giurisprudenza, in assenza di una regolamentazione specifica che le riguardi, le stazioni radio - base non possono ritenersi soggette alla stessa disciplina dettata dalle norme tecniche di attuazione del piano regolatore per gli edifici ed i manufatti edilizi in termini di destinazioni funzionali, altezze distanze e cubature (Cons. Stato, VI, 21 aprile 2008, n. 1767).

Pertanto, essendo la srb che Siemens intendeva collocare di potenza inferiore ai 300 watt e non avendo approvato il Comune di Olgiate Olona uno specifico piano di azzonamento delle antenne, il richiesto permesso edilizio non avrebbe potuto essere negato sulla base della sua asserita incompatibilità con la generica disciplina urbanistica dettata dalle NTA del piano regolatore generale per la zona di riferimento.

Il ricorso deve, quindi, essere accolto sotto i profili sopra evidenziati. Le restanti censure possono, invece, essere assorbite in quanto afferenti violazioni formali o comunque, logicamente subordinate ai motivi accolti dal Collegio.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione I di Milano, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna il Comune di Olgiate Olona alla refusione delle spese di lite, che liquida in Euro 3.500,00, oltre IVA e c.p.a.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Mariuzzo, Presidente

Raffaello Gisondi, Primo Referendario, Estensore

Angelo Fanizza, Referendario

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/12/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)