TAR Campania (SA), Sez. I, n. 1658, del 22 luglio 2013
Elettrosmog.Installazione stazione radio base in assenza di pianificazione comunale

E’ illegittimo il diniego per ottenere il titolo abilitativo alla installazione di un impianto tecnologico di radio telecomunicazione per telefonia cellulare, fino alla concreta pianificazione di siti idonei. La realizzazione degli impianti di telefonia mobile non può restare subordinata ad un espresso intervento pianificatorio del Comune, in quanto ciò costituirebbe un serio ostacolo alla realizzazione della rete, considerato anche che le imprese resterebbero sostanzialmente prive di strumenti di tutela, essendo molto difficile esercitare l'azione avverso l'inerzia della P.A. in assenza di una norma che imponga tale pianificazione entro termini precisi. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 01658/2013 REG.PROV.COLL.

N. 01123/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1123 del 2006, proposto da: 
Siemens S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Gennaro Belvini, con domicilio eletto in Salerno, alla via VI settembre 1860, n. 18 c/o avv. Centomiglia;

contro

Comune di Agropoli, in persona del Sindaco in carica pro tempore, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

della nota prot. n.11370/06, recante diniego alla richiesta di installazione di una stazione radio base in località Fuonti



Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2012 il dott. Giovanni Grasso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;



LETTO il ricorso, notificato in data 5 giugno 2006 e ritualmente depositato il 15 giugno successivo, con il quale la Siemens s.p.a., come in atti rappresentata e difesa, ha impugnato il provvedimento, meglio in epigrafe distinto, con il quale il Comune di Agropoli aveva dato negativo riscontro alla richiesta finalizzata al conseguimento di titolo abilitativo alla installazione di un impianto tecnologico di radio telecomunicazione per telefonia cellulare da ubicarsi in località Fuonti, argomentando dal rilievo preclusivo della delibera consiliare n. 11 del 31 gennaio 2002, la quale aveva statuito l’inibizione alla installazione di antenne di radiotelefonia fin quanto non venissero pianificati siti idonei;



CONSIDERATO che, a sostegno del gravame, la ricorrente ha prospettato violazione di legge ed eccesso di potere, avuto distinto e concorrente riguardo: a) alla difettosa articolazione del contradditorio procedimentale; b) alla ritenuta illegittimità della presupposta deliberazione consiliare, nella parte in cui era intesa a subordinare, in violazione del paradigma normativo scolpito dal d. lgs. n. 269/2003, il rilascio di abilitazione alla installazione di antenne di radiotelefonia alla previa adozione di misure programmatorie in ordine all’assetto territoriale;



RITENUTO che il ricorso appare fondato alla luce del costante orientamento assunto dal Collegio in subiecta materia e dal quale non sussistono ragioni per discostarsi e, segnatamente, del rilievo per cui la realizzazione degli impianti di telefonia mobile non può restare subordinata ad un espresso intervento pianificatorio del Comune, in quanto ciò costituirebbe un serio ostacolo alla realizzazione della rete, considerato anche che le imprese resterebbero sostanzialmente prive di strumenti di tutela, essendo molto difficile esercitare l'azione avverso l'inerzia della P.A. in assenza di una norma che imponga tale pianificazione entro termini precisi (negli stessi termini, da ultimo, TAR Campania, Napoli, sez. VII, 13 maggio 2013, n. 2461);



RITENUTO che la materia del contendere giustifica la regolazione del carico delle spese nei sensi della loro complessiva irripetibilità, in difetto di costituzione della parte intimata;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.

Dichiara irripetibili le spese sostenute.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Onorato, Presidente

Francesco Mele, Consigliere

Giovanni Grasso, Consigliere, Estensore

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 22/07/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)