TAR Campania (SA), Sez. II, n. 1738, del 5 agosto 2013
Elettrosmog.Illegittimità Ordinanza sospensione lavori SRB per “pericolo per l’ordine pubblico”

E’ illegittima l’ordinanza del Sindaco, con la quale si ordina la sospensione immediata dei lavori propedeutici all’installazione d’infrastrutture per il servizio di telefonia mobile pubblico di telefonia mobile sul presupposto che i lavori possano innescare seri pericoli di mantenimento dell’ordine pubblico nel territorio cittadino, mettendo conseguentemente a repentaglio la pubblica incolumità in un’area altamente frequentata della città. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, le proteste, pur reiterate, da parte dei cittadini non integrano quel “pericolo per l’ordine pubblico” di cui all’art. 54 d.lvo n. 267/2000, non essendo sufficiente far riferimento ad un generico pericolo per l’ordine pubblico a legittimare la sospensione dei lavori. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 01738/2013 REG.PROV.COLL.

N. 01689/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1689 del 2012, proposto da: 
Società Vodafone Omnitel N.V., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, come da mandato a margine del ricorso, dall'avv. Gennaro Belvini, elettivamente domiciliata in Salerno, alla VI Settembre 1860, n. 18, presso lo studio dell’avv. A. Centomiglia;

contro

Comune di Scafati (SA), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di mandato in calce alla memoria di costituzione in giudizio e delibera G.C. n. 289 del 21.11.2012, dall’avv. Ettore Morlicchio, elettivamente domiciliato in Salerno, alla Via Lungomare Trieste n. 26, presso lo studio dell’avv. Pasca;
Sindaco del Comune di Scafati (SA), quale Ufficiale di Governo, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, pure per legge domiciliato presso la sua sede in Salerno, al Corso Vittorio Emanuele, n. 58

per l'annullamento

a) dell’ordinanza n. 70 del 25.09.2012 – protocollo n. 0023058/2012, resa dal Sindaco, con la quale si ordina alla ricorrente “la sospensione immediata dei lavori in atto, propedeutici all’installazione di infrastrutture per il servizio di telefonia mobile pubblico di telefonia mobile all’internotazione della Circumvesuviana di Scafati Centro, siti alla via Martiri d’Ungheria”, Ordinanza resa sul presupposto che “…proseguire, nel transitorio, i lavori possa innescare seri pericoli di mantenimento dell’ordine pubblico nel territorio cittadino, mettendo conseguentemente a repentaglio la pubblica incolumità in un’area altamente frequentata della Città di Scafati”;

b) di ogni altro atto ad esso preordinato, connesso e, comunque, consequenziale;



Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Scafati e del Sindaco dello stesso Comune in Qualità di Ufficiale di Governo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 giugno 2013 il dott. Giovanni Sabbato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Con ricorso spedito per la notifica in data 8 novembre 2012 e ritualmente depositato il 29 novembre successivo, la Società Vodafone Omnitel N.V., in persona del legale rappresentante pro tempore, impugna gli atti di cui in epigrafe, invocandone l’annullamento. Premette che è tenuta ad assicurare con la propria rete radio mobile la copertura minima prevista da delibera dell’Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni e che, pertanto, inoltrava al Comune di Scafati richiesta di autorizzazione, ex d.lgs 259/2003, per la installazione di una stazione radio base da ubicare nel Comune di Scafati presso la Stazione Circumvesuviana, istanza che conseguiva parere favorevole dell’ARPAC al quale pure era trasmessa. Ebbene, l’Amministrazione, dopo essere rimasta silente, tanto, a parere della ricorrente, da consolidare il titolo richiesto per silentium, ordinava di sospendere l’esecuzione dei lavori con l’ordinanza impugnata, che si impugna per i seguenti motivi:

1) violazione di legge, violazione del D.Lgs. 259703, violazione della legge 36/01, violazione del T.U.E.L. 267/2000, difetto assoluto di istruttoria, violazione del giusto procedimento, errata valutazione dei presupposti di fatto e di diritto, eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità e manifesta ingiustizia, sviamento, in quanto le ragioni di tutela dell’ordine pubblico poste a base dell’ordinanza impugnata non possono adeguatamente giustificare la disposta sospensione dei lavori;

2) violazione e falsa applicazione degli articoli 7, 8 e 10 della legge 241/90, violazione d.lgs. 259/03, violazione della legge 36/02, eccesso di potere, difetto di istruttoria, omessa ed insufficiente motivazione;

3) violazione di legge, violazione del d.lgs. 259/03, violazione della legge 36/01, violazione del T.U.E.L. 267/2000, violazione del principio delcontrarius actus, difetto assoluto di istruttoria, violazione del giusto procedimento, errata valutazione dei presupposti di fatto e di diritto, eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità e manifesta ingiustizia, sviamento.

La ricorrente conclude per l’annullamento degli atti impugnati, previa sospensione della loro efficacia.

Si costituisce il Comune di Scafati resistendo.

Si costituisce altresì la difesa erariale, anch’essa resistendo.

Alla Camera di Consiglio del 13 dicembre 2012, la domanda cautelare è accolta.

Alla pubblica udienza del 27 giugno 2013, sulle conclusioni delle parti costituite, il ricorso è trattenuto in decisione.

Il ricorso è fondato.

Fondato è il primo motivo di ricorso, col quale si lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 50 e 54 D.lgs n. 267/2000 (testo unico degli enti locali). Invero, l’art. 50, comma 5, del T.U. degli Enti Locali dispone che in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della comunità locale. L’art. 54, comma 2, aggiunge che le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini. Nella fattispecie l’ordinanza sindacale impugnata è motivata con riferimento ad “una forte ed estesa protesta tra tutti gli abitanti del quartiere” ritenendo pertanto che “il proseguire dei lavori possa innescare seri pericoli di mantenimento dell’ordine pubblico nel territorio cittadino, mettendo conseguentemente a repentaglio la pubblica incolumità”.

Orbene, secondo un ben consolidato orientamento giurisprudenziale, dal quale non vi è ragione di discostarsi, <<le proteste, pur reiterate, da parte dei cittadini non integrano quel “pericolo per l’ordine pubblico” di cui all’art. 54 d.lvo n. 267/2000, non essendo sufficiente far riferimento ad un generico pericolo per l’ordine pubblico a legittimare la sospensione dei lavori >> (Tar Campania – Napoli, sentenza sez. I, n. 3251 del 29.3.2004 e n. 10081 del 12/07/2004; ord. n. 1678/2011; Tar Catania Sicilia, sez. II, 13 marzo 2006, n. 400). A siffatto orientamento questa Sezione, in un caso del tutto analogo, ha già mostrato di aderire con la pronuncia n. 1319/2013 del 13/06/2013. Va infatti osservato che il provvedimento impugnato si fonda esclusivamente sull’opposizione manifestata dai cittadini (residenti di Via Martiri d’Ungheria) all’esecuzione dei lavori in oggetto.

Tanto è sufficiente, atteso il carattere assorbente della censura, per l’accoglimento del gravame, con la conseguenza che dell’atto impugnato occorre disporne l’annullamento.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1689/2012, come in epigrafe proposto da Vodafone Omnitel N.V., lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.

Condanna il Comune di Scafati al pagamento delle spese di lite in favore della società ricorrente nell’importo complessivo di € 1500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori di legge e al rimborso del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2013 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Antonio Esposito, Presidente

Ferdinando Minichini, Consigliere

Giovanni Sabbato, Consigliere, Estensore

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/08/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)