TAR Lombardia (MI), Sez. I, n. 1567, del 16 giugno 2014
Elettrosmog.Legittimità divieto installazione SRB all’interno del Parco locale d’interesse sovracomunale

Il Comune ha correttamente operato, avendo ritenuto che il progetto di localizzazione dell’impianto comportante l’installazione di un palo alto circa m. 36 con il corredo di varie antenne, non sia compatibile con le esigenze di salvaguardia delle aree di pregio ambientale del proprio territorio e, in particolare, con il contesto paesistico-naturalistico. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 01567/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00435/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 435 del 2013, proposto da: 
Wind Telecomunicazioni S.p.A., rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Sartorio, con domicilio eletto presso l’avvf. Corrado Diaco in Milano, Via Matteo Bandello, n. 5

contro

Comune di Lurate Caccivio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Massimo Bottinelli e Claudio Linzola, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Milano, Via Hoepli, n. 3

nei confronti di

Provincia di Como; 
Regione Lombardia

per l'annullamento:

- della nota prot. n.14973 del 6.12.2012, con cui il Responsabile del Settore Edilizia Privata - Urbanistica del Comune di Lurate Caccivio, ha rigettato la richiesta di autorizzazione presentata il 13.9.2012 da WIND, ai sensi dell'art. 87 del D.lgs. n. 259/2003, per la realizzazione di un impianto di telefonia cellulare da ubicare in Via Nicolò Macchiavelli;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi inclusi:

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 47 del 21.10.2010, avente ad oggetto la "Pianificazione degli impianti di telecomunicazione da installare in Comune di Lurate Caccivio;

- il parere negativo in data 5.12.2012 prot. n. 326, espresso dalla Commissione per il paesaggio;

- il Piano territoriale di coordinamento provinciale (art. 15), ove ostativo all'istallazione dell'impianto progettato dalla ricorrente;

- il Piano di governo del territorio - Piano delle regole (art. 14), ove interpretato in senso preclusivo all'istallazione dell'impianto progettato.



Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Lurate Caccivio;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 marzo 2014 il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visto l’art. 74 c.p.a.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente Wind Telecomunicazioni S.p.A. ha presentato al Comune di Lurate Caccivio istanza di autorizzazione alla realizzazione di un impianto di telefonia mobile, ex art. 87 del D.lgs. n. 259/2003.

Il Comune ha negato il rilascio dell’autorizzazione.

La ricorrente ha pertanto impugnato gli atti in epigrafe, deducendone l’illegittimità sulla base dei seguenti motivi:

1) violazione dell’art. 10-bis della L. n. 241/90; violazione e mancata applicazione dell’art. 87, comma 9, del D.lgs. n. 259/2003 e degli artt. 7, 8 e 10 della L. n. 241/90;

2) violazione degli artt. 86, comma 3, 87 e 93 del D.lgs. n. 259/2003 e della normativa comunitaria; violazione e falsa applicazione dell’art. 14 del P.G.T. del Comune; eccesso di potere sotto vari profili (difetto d’istruttoria, difetto di motivazione, contraddittorietà manifesta, disparità di trattamento, travisamento dei fatti, erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto, ingiustizia grave e manifesta e sviamento di potere);

3) violazione e falsa applicazione dell’art. 15 del P.T.C.P.; violazione dell’art. 86, comma 3, del D.lgs. n. 259/2003; illegittimità derivata; eccesso di potere sotto vari profili (difetto di motivazione ed illogicità grave e manifesta, difetto assoluto di motivazione, omessa istruttoria, sviamento di potere, illogicità manifesta e violazione del giusto procedimento);

4) violazione degli artt. 86 e 87 del D.lgs. n. 259/2003; violazione della L. n. 36/2001; violazione e falsa applicazione del D.P.C.M. 8.7.2003; illegittimità derivata da quella del Piano degli impianti di telecomunicazione adottato con delibera di C.C. n. 47/2010; eccesso di potere per erronea individuazione dei presupposti in fatto e in diritto;

5) violazione del D.lgs. n. 259/2003 e delle disposizioni comunitarie in materia; mancata disapplicazione dell’illegittima delibera di C.C. n. 47/2010.

Si è costituito il Comune di Lurate Caccivio, controdeducendo al ricorso e chiedendone il rigetto.

Alla camera di consiglio del giorno 13 marzo 2013 la Sezione, con ordinanza n. 333/2013, ha respinto l’istanza cautelare.

L’ordinanza n. 333/2013 è stata impugnata dinanzi al Consiglio di Stato, che ha respinto l’appello.

Alla pubblica udienza del giorno 12 marzo 2014 la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Il ricorso è infondato.

Al riguardo il Collegio osserva preliminarmente che sussistono i presupposti richiesti dall’art. 74 c.p.a. per la redazione di una sentenza in forma semplificata.

Il punto di fatto risolutivo è dato dalla circostanza, già evidenziata dalla Sezione nella sede cautelare, che nel caso di specie, l’area individuata da Wind ricade all’interno del Parco locale d’interesse sovracomunale “Sorgenti Lura” nell’ambito del quale è vietata anche la realizzazione di infrastrutture.

In quest’ottica, il Comune ha correttamente operato, avendo ritenuto che il progetto di localizzazione dell’impianto CO. 124 in questione, comportante l’installazione di un palo alto circa m. 36 con il corredo di varie antenne, non sia compatibile con le esigenze di salvaguardia delle aree di pregio ambientale del proprio territorio e, in particolare, con il contesto paesistico - naturalistico che contraddistingue il territorio ricadente nell’ambito del P.L.I.S. Sorgenti del torrente Lura.

Ciò posto – e fermo restando che sarà cura dell’Amministrazione, laddove l’installazione dell’impianto de quo fosse ritenuta indispensabile al fine di garantire la copertura del servizio, di individuare un sito alternativo anche aggiornando il piano vigente - ogni altra censura è inammissibile per difetto d’interesse, in quanto, appurato che l’istanza non può comunque essere accolta, nessun vantaggio potrebbe derivare al ricorrente dall’eventuale accoglimento di altri motivi.

In ragione delle suesposte considerazioni il ricorso deve essere respinto, nei sensi di cui in motivazione.

La particolarità delle questioni affrontate giustifica nondimeno la compensazione delle spese del giudizio tra le parti costituite.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione I), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge nei sensi di cui in motivazione.

Spese compensate tra le parti costituite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2014 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Mariuzzo, Presidente

Roberto Lombardi, Referendario

Oscar Marongiu, Referendario, Estensore

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE