Cass.Sez. III n. 16192 del 9 aprile 2013 (Ud 6 mar 2013)
Pres.Teresi Est.Orilia Ric. Putelli
Nucleare.Detenzione di sorgenti di radiazioni ionizzanti
Integra il reato previsto dagli artt. 22 e 136 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230 la disponibilità di macchinari comportanti l'emissione di sorgenti di radiazioni ionizzanti, senza comunicazione alla pubblica autorità, che deve precedere l'inizio della detenzione e non la messa in funzione delle apparecchiature. (Fattispecie nella quale è stata ritenuta penalmente rilevante la detenzione di una macchina smontata e di potenza inferiore rispetto a quella in precedenza posseduta, regolarmente denunciata).
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica SENTENZA P.Q.M.REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 06/03/2013
Dott. LOMBARDI Alfredo M. - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 643
Dott. ORILIA Lorenzo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDREAZZA Gastone - Consigliere - N. 42687/2012
ha pronunciato la seguente:
sul ricorso proposto da:
PUTELLI MASSIMO N. IL 26/05/1959;
avverso la sentenza n. 3368/2011 TRIBUNALE di MILANO, del 04/04/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/03/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Gioacchino Izzo, che ha concluso per (rigetto);
Udito il difensore Avv. Cocuzza Corrado di Milano.
RITENUTO IN FATTO
1 - Il Tribunale di Milano con sentenza 4.4.2012 ha dichiarato Putelli Massimo colpevole del reato di cui al D.Lgs. n. 230 del 1995, art. 22, comma 1 e art. 136, comma 1 perché, quale direttore generale della Mettler Toledo spa con delega alla sicurezza sul lavoro, ometteva di dare comunicazione, trenta giorni prima della detenzione, ai Vigili del Fuoco, agli organi del Servizio Sanitario Nazionale e all'Ispettorato del Lavoro, della pratica radiologica comportante la detenzione di una macchina radiogena Safeline Advanched con tensione max di 70 keV e corrente max di 1,5 mA. Lo ha quindi condannato, con le attenuanti generiche, alla pena di Euro 400 di ammenda.
Secondo il giudice di merito, sulla scorta dell'informativa di reato acquisita agli atti, era emerso che la detenzione del macchinario risaliva al 12.9.2008 mentre la comunicazione alle autorità competenti risultava inviata il successivo 28.10.2008. Ha rilevato Inoltre che la nuova macchina era diversa rispetto a quella precedentemente detenuta (di potenza massima pari a 80 keV e corrente massima di 4,5 mA). Ha richiamato la deposizione del teste Zagaria, della Direzione Provinciale del Lavoro - Servizio Ispettorato del Lavoro, contenente il richiamo alle Direttive impartite dalla Regione Lombardia e dalla Direzione Regionale del Lavoro col documento del 12.11.2007. In particolare, al punto 3 della direttiva, le comunicazioni preventive sono dovute anche nei caso che la macchina pervenga nel luogo di utilizzo smontata e che in caso di sostituzione con altro macchinarlo occorre la segnalazione di modifica pratica, che deve essere comunque preventiva, anche se non soggetta al termine di 30 giorni.
2. La sentenza è stata impugnata davanti alla Corte d'Appello di Milano che, qualificando l'atto come ricorso per cassazione, ha disposto la trasmissione degli atti a questa Corte Suprema. Il Putelli lamenta in sostanza che il Tribunale ha errato nel fondare la propria decisione sulla deposizione dell'Ispettore Zagaria (deposizione basata a sua volta sul documento redatto dalla Regione Lombardia e dalla Direzione Regionale del Lavoro in data 12.11.2007); osserva in particolare che, trattandosi di mera variazione di pratica, non sussisteva l'obbligo di comunicazione preventiva alle autorità anche perché si trattava di una variazione migliorativa, essendo stata acquistata una macchina di potenza inferiore (tensione max di 70 keV), quindi meno pericolosa e meno inquinante di quella in precedenza acquistata nel 2005 (di potenza pari a 80 keV). Rileva inoltre che dall'esame del D.Lgs. n. 230 del 1995, art. 1, n. 2 risulta che la norma sulla comunicazione della variazione pratica si riferisce al funzionamento delle macchine radiogene e non alla mera detenzione di esse. Precisa che la comunicazione è in ogni caso avvenuta in data 28.10.2008 mentre la messa in funzione dell'apparecchiatura è avvenuta il 3.11.2008. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L'impugnazione di sentenza di condanna alla sola pena dell'ammenda, e come tale inappellabile (art. 593 c.p.p., comma 3), va senz'altro qualificata come ricorso per cassazione per il principio del favor impugnationis e di conservazione degli atti processuali (art. 568 c.p.p.). Nel caso di specie, quindi, l'appello contro la sentenza del Tribunale di Milano proposta dalla difesa dell'Imputato, correttamente è stata inoltrata a questa Corte Suprema.
2. Il ricorso è infondato.
L'Impugnazione denunzia sostanzialmente un vizio di erronea applicazione di norme di legge e precisamente del D.Lgs. n. 230 del 1995, art. 22, comma 1. La questione di diritto che viene sottoposta al Collegio è duplice:
a) se la comunicazione alle autorità deve essere precedente alla "detenzione della macchina" o piuttosto alla sua "messa in funzione";
b) se in caso di acquisto di macchinario di potenza inferiore a quello già detenuto occorre ugualmente assolvere all'obbligo di comunicazione.
È stato accertato in fatto che l'apparecchiatura acquistata dalla società nel 2008 è una macchina radiogena e che nel 2005 era stata acquistata altra macchina di potenza superiore.
È stato altresì accertato che la comunicazione alle autorità avvenne in data 28.10.2008, mentre la detenzione risaliva al 12.9.2008 e la messa in funzione avvenne il successivo 3.11.2008. Il D.Lgs. n. 230 del 1995, art. 22, comma 1 (Attuazione delle direttive 89/616/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/Euratom In materia di radiazioni Ionizzanti e 2009/71/Euratom, in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari) dispone che ".......chiunque intenda intraprendere una pratica, comportante detenzione di sorgenti di radiazioni ionizzanti, deve darne comunicazione, trenta giorni prima dell'inizio della detenzione, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, agli organi del Servizio sanitario nazionale, e, ove di loro competenza, all'Ispettorato provinciale del lavoro, al Comandante di porto e all'Ufficio di sanità marittima, nonché alle agenzie regionali e delle province autonome di cui al D.L. 4 dicembre 1993, n. 496, art. 03, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 gennaio 1994, n. 61, Indicando i mezzi di protezione posti in atto.
L'ANPA può accedere ai dati concernenti la comunicazione preventiva di pratiche, inviati alle agenzie predette".
La violazione di tale obbligo è sanzionato dall'art. 136, comma 1 (arresto o ammenda).
Il tenore della norma contenuta nell'art. 22, comma 1 è chiaro:
l'obbligo di comunicazione scatta per effetto dell'avvio di una pratica comportante la mera detenzione; non si richiede quindi il funzionamento del macchinario e pertanto appare corretta anche l'interprestazione contenuta nella direttiva regionale laddove assoggetta agli obblighi di comunicazione anche i macchinari smontati. Di conseguenza, la comunicazione richieste dalla legge deve precedere la detenzione del macchinario e non la sua messa in funzione.
Ragionare diversamente significa non solo discostarsi dal disposto normativo, ma anche ancorare un preciso obbligo di legge a un dato assolutamente incerto, rimesso alla discrezionalità dell'interessato, quale è appunto il momento in cui si decide di attivare l'apparecchio e, in Ipotesi, porterebbe addirittura ad escludere del tutto l'obbligo informativo, come nel caso in cui la macchina venisse detenute, ma di fatto non Impiegate (perché, ad es. acquistate solo come strumento di riserva).
Quanto all'altro problema, nessun dato normativo Induce a ritenere che l'acquisto di un macchinario di potenza inferiore al precedente valga ad esonerare dall'obbligo di comunicazione di cui all'art. 22, comma 1. Del resto, la legge non opera distinzioni tra macchinali in base alla potenza, ne' prevede esenzioni in caso di sostituzione con apparecchi meno potenti, limitandosi a richiedere l'adempimento per ogni pratica che comporti la detenzione di determinati macchinali comportanti radiazioni.
Alla stregua di quanto sopra, la decisione dei giudice di merito non merita nessuna censura.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 6 marzo 2013.
Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2013