Cass. Sez.III n. 23697 del 8 giugno 2016 (Cc 1 mar 2016)
Presidente: Grillo Estensore: Andreazza Imputato: Palma
Polizia Giudiziaria.Atti cui il difensore ha diritto di assistere senza preavviso e bbligo di avvertimento alla parte

L'avvertimento del diritto all'assistenza del difensore (art. 114 disp. att. cod. proc. pen.), rivolto all'indagato dalla polizia giudiziaria per il compimento degli atti indicati dall'art. 356 cod. proc. pen., non necessita di formule sacramentali, purché sia idoneo al raggiungimento dello scopo, ovvero quello di avvisare colui che non possiede conoscenze tecnico-processuali del fatto che, tra i propri diritti, vi è la facoltà di nominare un difensore che lo assista durante l'atto. (Nella specie, non è stato ritenuta idonea l'attestazione contenuta nel verbale di sequestro probatorio operato in via d'urgenza che la persona era stata "notiziata dei propri diritti di legge").


1. Palma Giovanni Battista e Palma Salvatore hanno proposto ricorso avverso l'ordinanza con cui il Tribunale di Ragusa ha rigettato la richiesta di riesame presentata nei confronti del decreto del P.M. di convalida di sequestro probatorio avente ad oggetto un fondo di mq.3.600 per il reato di cui all'art. 256, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006, in relazione al reato di deposito incontrollato di rifiuti (così ritenuto dal Tribunale in luogo di quello, contestato, di realizzazione di una discarica in assenza delle previste autorizzazioni).

2. Lamentano con un primo motivo la violazione degli artt. 356 c.p.p. e 114 disp. att. c.p.p. , essendo stato il sequestro operato di iniziativa dalla polizia giudiziaria senza che quest'ultima abbia avvertito gli indagati della facoltà di farsi assistere nell'esecuzione delle operazioni da un difensore di fiducia; richiama in proposito l'approccio ermeneutico della giurisprudenza di legittimità secondo cui la disposizione dell'art. 114 disp. att. c.p.p. si applica anche laddove la polizia proceda di propria iniziativa a sequestro preventivo.
Né sarebbe idonea a soddisfare tale obbligo di avvertimento l'indicazione apposta nei verbali di sequestro secondo la quale la destinataria del provvedimento sarebbe stata notiziata dei propri diritti di legge.
La omissione dell'avviso ha dunque comportato la nullità ex art. 178 c.p.p. del provvedimento.

3. Con un secondo motivo lamentano l'erronea applicazione dell'art. 156, comma 2, del d. Igs. n. 152 del 2006; deducono che l'attività intrapresa dagli indagati non ha nulla a che vedere con la realizzazione di una discarica abusiva, attenendo invece alla realizzazione di un parcheggio, regolarmente approvato e autorizzato, per i viaggiatori dell'aeroporto di Comiso. Per la realizzazione di tale progetto sono stati utilizzati materiali provenienti da attività di demolizione di fabbricati senza che però un tale uso integri alcun reato essendo infatti stati usati materiali che, in quanto appunto provenienti da demolizioni, possono trovare impiego in edilizia proprio per la formazione di piazzali, assumendo la denominazione di sottoprodotti ex art. 184 bis del d. Igs. n. 152 del 2006.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il primo e pregiudiziale motivo di ricorso è fondato. Va premesso che, come risultante dall'incipit del provvedimento impugnato, nella specie si versa in ipotesi di sequestro probatorio operato in via di urgenza dalla polizia giudiziaria a norma dell'art. 354, comma 2, c.p.p. e successivamente convalidato dal P.M., ovvero di un atto, per il quale, come previsto dall'art. 114 disp. att., c.p.p., che, sul punto, fa infatti espresso richiamo agli atti di cui all'art. 356 c.p.p. (a propria volta richiamante, tra gli altri, gli atti di cui proprio all'art. 354 c.p.p.), la polizia giudiziaria deve avvertire la persona sottoposta alle indagini, se presente, che ha facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia.
Va aggiunto che, per costante indirizzo di questa Corte, la violazione da parte della polizia giudiziaria dell'obbligo di avvertire l'indagato della suddetta facoltà 2 integra una nullità generale a regime intermedio che va eccepita, secondo la previsione dell'art. 182 c.p.p., prima del compimento dell'atto o, se ciò non è possibile, immediatamente dopo, dovendo identificarsi tale momento nel primo atto del procedimento nel quale è possibile proporre detta eccezione (Sez. 3, n. 41063 del 19/0372015, Greco, Rv. 265089) tenuto altresì conto del fatto che per "parte" sulla quale grava l'onere di eccepire una qualsiasi nullità deve intendersi solo il difensore (o il pubblico ministero), e non l'indagato di persona (né altra parte privata), che è soggetto che non ha, o potrebbe solo accidentalmente avere, conoscenze tecnico-processuali idonee ad apprezzare una violazione della legge processuale, come messo bene in luce anche dalla giurisprudenza costituzionale con le sentenze nn. 120 del 2002 e 162 del 1975 (Sez. U., n.5396 del 29/01/2015, P.G. in proc. Bianchi, Rv. 263023).

5. Ciò posto, incontestato che, del tutto tempestivamente, la nullità predetta sia stata sollevata con la richiesta di riesame, il Tribunale ha ritenuto di rigettare l'eccezione l'art.114 disp. att. c.p.p. sul presupposto che nel verbale di sequestro si è attestato che "la persona a carico della quale è stato eseguito il sequestro è stata notiziata dei propri diritti di legge", in tal modo avendo ritenuto una tale espressione comprensiva della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia.
Una tale conclusione, non è tuttavia condivisibile come fondamentalmente lamentato dai ricorrenti a prescindere dagli impropri richiami alla giurisprudenza formatasi in tema di sequestro preventivo (per il quale, anzi, non ricorre la necessità di formulazione dell'avviso in questione).
Questa Corte non ignora che l'avvertimento del diritto all'assistenza del difensore rivolto all'indagato dalla polizia giudiziaria per il compimento degli atti indicati dall'art. 356 c.p.p., non necessita di formule sacramentali (Sez. 3, n. 4945 del 17/01/2012, Balestra, Rv. 252034; Sez. 6, n. 11908 del 23/10/1992, Torcaso, Rv. 192918), dovendo tuttavia restare imprescindibile che la formula usata sia idonea al raggiungimento dello scopo.
E tale non può certamente essere una formula che, limitandosi, come quella di specie, ad avvertire l'interessato dei propri diritti di legge, finisce per negare la stessa funzione cui dovrebbe essere diretta, ovvero quella di avvisare colui che non possiede conoscenze tecnico- processuali del fatto che tra i propri diritti vi è appunto la facoltà di nominare un difensore che lo assista durante l'atto. Sicché enunciare un tale avviso equivale in realtà a non effettuarne alcuno.

6. La violazione dell'art. 114 disp. att. cit. comporta dunque, per quanto già detto sopra, la nullità dell'atto con conseguente annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e del provvedimento di convalida del sequestro probatorio, cui deve seguire la restituzione di quanto sequestrato agli aventi diritto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonché il provvedimento di convalida del sequestro probatorio e ordina la restituzione di quanto in sequestro agli aventi diritto.

Così deciso in Roma, il 1 marzo 2016