TAR Campania (NA) Sez. V n. 527 del 28 gennaio 2019
Polizia Giudiziaria.Porto d'artmi a guardia ittico venatoria e zoofila volontaria
Appare del tutto irragionevole la motivazione posta a base dell’atto gravato, secondo la quale l’attività delle guardie in questione non implica uno specifico obbligo di esposizione al rischio dell’incolumità personale, dovendosi al contrario rilevare, per quanto evidenziato, che la guardia giurata ittico-venatoria e zoofila in ragione del rilevante ruolo rivestito (come anche riconosciuto dall’Autorità di P.S.), anche come agente di p.g., dell’intrinseca potenziale pericolosità dell’attività svolta operando abitualmente in situazioni di minorata difesa, spesso di notte ed in zone isolate e, nel caso in esame, anche in realtà ambientale caratterizzata da notevole attività criminale, risulta fortemente esposta al rischio di aggressioni (segnalazione e massima Avv. M. BALLETTA)
Pubblicato il 28/01/2019
N. 00427/2019 REG.PROV.COLL.
N. 01591/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale -OMISSIS-, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Parillo, con domicilio eletto in Napoli, via V. Vicinale S. Severino, 2;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliatariaex lege in Napoli, via Diaz, 11;
per l'annullamento
- del provvedimento n. 17499/6g/area 1 bis della Prefettura di Caserta recante il diniego al rilascio della licenza di porto di pistola a tariffa ridotta quale guardia zoofila.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’U.T.G. - Prefettura di Caserta;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa Maria Grazia D'Alterio e uditi nell'udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2018 per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in esame, il sig. -OMISSIS-, guardia giurata ittico-venatoria e zoofila volontaria, contesta la legittimità del decreto del Prefetto di Caserta del 19 dicembre 2013 prot. n.17499/6g/area 1 bis, recante il diniego al rilascio della licenza di porto di pistola a tariffa ridotta.
1.1 Nella richiesta di autorizzazione il ricorrente aveva rappresentato la necessità del porto dell'arma per difesa personale in considerazione della particolarità dell'esplicata attività di vigilanza, anche notturna, dei parchi e corsi d’acqua del territorio provinciale, in pieno coordinamento con le forze dell’ordine e con agenti dipendenti dalle province, con frequente possibilità di imbattersi in vandali, bracconieri e pescatori di frodo, frequentemente armati, nonché di vigilanza e contrasto dell’attività di sversamento illecito di rifiuti, solitamente operato da soggetti appartenenti alla malavita organizzata, in luoghi isolati e ai margini della città.
1.2 A fondamento del gravame deduce un unico articolato motivo in diritto con cui lamenta la violazione e falsa applicazione della normativa di settore [segnatamente degli artt. 5 D.P.R. del 31 marzo 1979, 6 L. 189/04, 11 e 43 R.D. 773/1931 (T.U.L.P.S.), anche in relazione all'art. 3 della legge 241/90] nonché l’eccesso di potere di potere sotto plurimi profili (per difetto di presupposto, carenza di istruttoria, difetto di motivazione e irragionevolezza manifesta).
2. Costituitosi per resistere al ricorso, l’intimato Ministero ha depositato documenti e chiesto la reiezione del gravame in quanto infondato in fatto e in diritto.
3. All’udienza pubblica del 6 dicembre 2018 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Prima di esaminare le censure puntualmente dedotte in ricorso, gioverà ricordare in termini generali che il porto d'armi non costituisce un diritto assoluto per il richiedente e che all’autorità di pubblica sicurezza compete il potere discrezionale di rilasciarne le licenze in deroga al generale divieto di porto d'armi sancito dall'art. 699 del codice penale e dall'art. 4, primo comma, della legge n. 110 del 1975, nel rispetto - oltre che delle disposizioni specifiche previste dagli articoli 11, 39 e 43 del T.U.L.P.S. quanto ai requisiti di ordine soggettivo dei richiedenti - dei principi generali del diritto pubblico in ordine al rilascio dei provvedimenti discrezionali (cfr. sentenza Corte Costituzionale 16 dicembre 1993, n. 440, § 7, che ha condiviso quanto già affermato con la precedente sentenza n. 24 del 1981).
4.1 In particolare, per quanto d’interesse, l'art. 42 del T.U.L.P.S. rimette alla valutazione discrezionale dell'autorità di P.S. la "facoltà" di rilasciare licenza di porto d'armi sul presupposto del "dimostrato bisogno", il cui accertamento assume connotazioni particolarmente pregnanti e severe, proprio in rapporto alle esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica che il testo unico mira a salvaguardare (ex multis Consiglio di Stato, sez. I, 30 settembre 2011, n. 414).
4.2 In definitiva, se il possesso delle armi non integra un posizione sostanziale di diritto - ma costituisce piuttosto il frutto di una valutazione discrezionale che apprezza l'assenza di profili sfavorevoli e riscontra specifici motivi positivi - l'autorizzazione di polizia è suscettibile di rimuovere il divieto solo in via di eccezione, in presenza di specifiche ragioni e in difetto di rischi anche solo potenziali, che è compito dell'autorità di pubblica sicurezza prevenire (cfr. ex multis T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 20 luglio 2017 n. 700).
4.3 Dunque, la sussistenza dei requisiti di affidabilità rappresenta una pre-condizione, da sola non sufficiente a suffragare la necessità di girare armato, dovendo allo scopo individuarsi concrete ragioni di pericolo a carico della persona interessata, sulla base di una valutazione affidata all’Autorità di P.S. che deve svolgersi nel rispetto dei canoni tipici della discrezionalità amministrativa, sia sotto il profilo dell’adeguatezza istruttoria che sotto quello della coerenza logica, di cui occorre dar conto in motivazione, sì da consentire il controllo, anche in sede giurisdizionale, della relativa ragionevolezza e logicità.
5. Tanto premesso, e venendo alla controversia all’esame del Collegio, risultano fondate le dedotte censure di eccesso di potere per illogicità della motivazione, relativamente al profilo ostativo addotto dall’Amministrazione a sostegno del gravato diniego circa l’assenza, nel caso di specie, del “dimostrato bisogno” da parte dell’istante.
5.1 Nel merito della questione il Collegio intende far richiamo ai precedenti giurisprudenziali anche della sezione, da cui non si ravvisano ragioni per discostarsi, con cui si è chiarito che appare illogico il motivo di diniego del rinnovo del porto d'armi ad un agente volontario con compiti di vigilanza ittica e antibracconaggio giustificato dall’assenza di dimostrato bisogno, atteso che “…. la vigilanza e la repressione di un'attività illegale, come il bracconaggio, rende plausibile che l'attività svolta possa suscitare attriti e reazioni, in rapporto ai quali la consapevolezza del possesso di armi, da parte degli agenti coinvolti, potrebbe avere svolto un ruolo di deterrenza. Se, dunque, può ritenersi ragionevole che il rilascio e il rinnovo del porto d'arma siano consentiti nei "soli casi di dimostrata effettiva necessità di difesa personale", non altrettanto ragionevole appare il mutato indirizzo nei confronti di una categoria (quella delle guardie giurate volontarie, con compiti di vigilanza zoofila), che per ragioni di servizio - ovvero per l'assolvimento di compiti, che la stessa amministrazione definisce di "rilevante importanza" - possono trovarsi ad affrontare situazione di potenziale conflitto, per il ripristino nell'interesse pubblico della legalità violata, con maggiore frequenza rispetto alla generalità dei cittadini, con conseguente interesse qualificato al possesso di titolo abilitativo per la detenzione di un'arma, pur non assegnata in dotazione come per gli agenti di p.s.”(Consiglio di Stato, sez. VI, 07/05/2010, n. 2673; sentenze di questa Sezione 3 novembre 2017, n. 5120 e 20 maggio 2013, n. 2577) .
5.2 Peraltro, non può tralasciarsi di evidenziare che alle guardie delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute, qual è l’Associazione Nazionale Libera Caccia, sono attribuite funzioni di polizia giudiziaria, ai sensi degli artt. 55 e 57 c.p.p., per quanto riguarda la vigilanza sul rispetto delle disposizioni "concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate" di cui alla legge 20 luglio 2004 n. 189, "con riguardo agli animali di affezione, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina" (art. 6, comma 2), risultando pertanto abilitate anche ad effettuare operazioni di rilevante importanza come i sequestri (ex multis Cass. Pen, Sez. III, Sentenza n. 28727 del 2011 con richiamo a precedenti specifici della stessa Cassazione penale, nonché alla sentenza della 4^ sez. del Consiglio del 24 ottobre 1997 n. 1233), sicché appare non condivisibile l’affermazione per cui le guardie in questione svolgerebbero una mera funzione ausiliaria.
5.3 Inoltre, nel caso in esame, il ricorrente - che presta senza soluzione di continuità la sua opera a difesa del territorio, collaborando attivamente con le Autorità a tanto preposte (come risulta dall'attestazione a firma del Comandante la Stazione Carabinieri di Ailano, in atti) - è anche in possesso della qualifica di guardia giurata ittico-venatoria ambientale, cui il regio decreto n. 1604 del 1931, artt. 30 e 31, riconosce espressamente la qualifica di agente di polizia giudiziaria.
5.4 Alla luce delle superiori premesse appare del tutto irragionevole la motivazione posta a base dell’atto gravato, secondo la quale l’attività delle guardie in questione non implica uno specifico obbligo di esposizione al rischio dell’incolumità personale, dovendosi al contrario rilevare, per quanto evidenziato, che la guardia giurata ittico-venatoria e zoofila in ragione del rilevante ruolo rivestito (come anche riconosciuto dall’Autorità di P.S.), anche come agente di p.g., dell’intrinseca potenziale pericolosità dell’attività svolta operando abitualmente in situazioni di minorata difesa, spesso di notte ed in zone isolate e, nel caso in esame, anche in realtà ambientale caratterizzata da notevole attività criminale, risulta fortemente esposta al rischio di aggressioni.
5.5 In conclusione il ricorso è accolto, con annullamento del diniego gravato, salvi gli ulteriori atti.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli, sez. V, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento gravato.
Condanna l’Amministrazione alla refusione delle spese di lite che liquida in complessivi €. 1.500,00, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2018 con l'intervento dei magistrati:
Santino Scudeller, Presidente
Diana Caminiti, Consigliere
Maria Grazia D'Alterio, Primo Referendario, Estensore