Cass. Sez. III n. 6923 del 21 febbraio 2020 (UP  27 nov 2019)
Pres. Andreazza Est. Noviello Ric. Galeazzi
Rifiuti.Autorizzazione alla realizzazione di impianti di gestione

La compatibilità con la disciplina urbanistica ed eventualmente di vincolo paesaggistico vigente, dell’area interessata dalla attività di gestione di rifiuti da svolgere, costituisce solo un necessario quanto distinto presupposto dell’autorizzazione, (cfr. al riguardo art. 208 dlv 152\06); la quale ultima, quindi, assume pur sempre una sua autonomia tipica e funzionale (siccome inerente alla specifica realizzazione e gestione di impianti riguardanti il trattamento di rifiuti), quand’anche inserita nel medesimo titolo abilitativo inclusivo di profili autorizzatori di tipo urbanistico (come nel caso di cui all’art. 208 cit., comma 6). Fermo rimanendo, peraltro, ai sensi dell’art. 208 citato comma 7, il rispetto dell’art. 146 del Dlgs 42/04 in materia di autorizzazione paesaggistica.


RITENUTO IN FATTO

    1. Il tribunale di Pesaro, in data 15 febbraio condannava Galeazzi Giovanni alla pena di euro 3000,00 di ammenda in relazione ai reati, unificati dal vincolo della continuazione, di cui all’art. 256 comma 1 lett. a) del Dlgs. 152/06 (capo a) e agli artt. 192 comma I e 256 comma II del Dlgs. 152/06 (capo b), per avere quale amministratore unico della Galeazzi s.r.l., effettuato rispettivamente attività di gestione di rifiuti non autorizzata consistente nel recupero di rifiuti non pericolosi provenienti da demolizioni edili, industriali e pubbliche, nonché un deposito incontrollato di rifiuti di cui al capo a), in area catastalmente contraddistinta al foglio 8, particella 39, del comune di Montelabbate, in uso alla predetta società.
 
    2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso Galeazzi Giovanni, mediante il proprio difensore, deducendo due motivi di impugnazione.

    3. Ha eccepito, con il primo motivo, il vizio ex art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., per manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione sotto il profilo del travisamento della prova. Il tribunale avrebbe valutato in maniera illogica i documenti prodotti dalla difesa in allegato ad una memoria. In particolare, avrebbe erroneamente ritenuto che la particela 39, foglio 8, non sarebbe ricompresa nella deliberazione del Consiglio Comunale di Montelabbate n. 64 del 29.10.2013 e che tale indicazione neppure sia presente negli atti successivi, quali la deliberazione del medesimo consiglio n. 41 del 18.06.2015, di approvazione del progetto definitivo di riqualificazione ambientale e lo stesso progetto di riqualificazione. Tale svista avrebbe indotto il giudice a non considerare il contenuto dei predetti atti ed a fondare la propria decisione sull’erronea convinzione per cui, la predetta fattispecie, non avrebbe fatto parte del progetto di riqualificazione.


    4. Con il secondo motivo ha dedotto il vizio ex art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. per inadeguatezza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sotto il profilo dell’elemento soggettivo del reato. In ragione della mancata corretta valutazione dei documenti predetti, il giudice non avrebbe adeguatamente valutato la buona fede dell’imputato, fondata proprio sul contenuto dei medesimi in relazione alla citata particella 39. La predetta buona fede nella gestione dei rifiuti, sarebbe comprovata anche dalla circostanza per cui il ricorrente era subentrato al padre nella suindicata attività a seguito di contratto di affitto di azienda, in cui era compresa anche la particella 39 e nel quale si dava atto della circostanza per cui sussistevano, per l’attività, tutte le necessarie autorizzazioni amministrative richiamate in premessa, ed inoltre si citava l’utilizzo del terreno per l’esercizio dell’attività medesima. Per ragioni analoghe era stato peraltro assolto, in precedenza, anche il padre del ricorrente.



CONSIDERATO IN DIRITTO
 
1. Il ricorso è manifestamente infondato.

    2. Quanto al primo motivo proposto, si premette che il vizio del travisamento della prova si realizza allorché si introduce nella motivazione un'informazione rilevante, che non esiste nel processo, oppure quando si omette la valutazione di una prova, decisiva, ai fini della pronunzia. Affinché tale vizio sia apprezzabile in sede di legittimità, non è sufficiente che gli atti del processo invocati dal ricorrente siano in contrasto con la valutazione complessiva del giudicante in ordine ai fatti e alla responsabilità dell'interessato, ne' che siano astrattamente idonei a fornire una ricostruzione più persuasiva di quella fatta propria dal giudicante.
2.1. Discende, da tale assunto, la necessità che gli atti del processo richiamati dal ricorrente a sostegno della propria deduzione, per validamente fondare il motivo prospettato, siano autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto dal giudicante, così da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione. Per consentire allora al giudice di legittimità di valutare la sussistenza di tale vizio, il ricorrente è onerato sia del compito di illustrare le ragioni per cui il dato travisato inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'interna coerenza della motivazione, sia di individuare in modo inequivoco e rappresentare in modo specifico gli atti processuali che intende far valere. A tal riguardo, questa Corte di legittimità ha più volte affermato che il ricorrente che intenda dedurre in sede di legittimità il travisamento di una prova, ha l'onere di suffragare la validità del suo assunto mediante la completa trascrizione dell'integrale contenuto degli atti che intende far valere, ovvero curando che l'atto sia effettivamente acquisito al fascicolo o provvedendo a produrlo in copia, non essendo sufficiente, per l'effettivo apprezzamento del vizio dedotto, la citazione di alcuni brani dei medesimi (cfr. Sez. 4, n. 18335 del 28/06/2017 (dep. 26/04/2018) Rv. 273261 – 01 Conti; anche in motivazione, Sez. 6, n. 9923 del 05/12/2011 (dep. 14/03/2012 ) Rv. 252349 – 01 S.; Sez. 1, Sentenza n. 41738 del 19/10/2011 Rv. 251516 – 01 Longo).
 2.2. Nel caso in esame, viene in rilievo, quale deficit della censura proposta in rapporto al vizio dedotto di travisamento della prova documentale,  innanzitutto la mancata illustrazione, da parte del ricorrente, delle ragioni per cui, l’inclusione della particella 39 nel piano comunale di riqualificazione ambientale – e dunque all’apparenza in un quadro di valenza prettamente urbanistica – nonché nella delibera di approvazione comunale del medesimo, implicasse anche il rilascio di un’autorizzazione allo svolgimento dell’attività di gestione di rifiuti, effettuata dal ricorrente mediante la sua impresa. Invero, quest’ultima autorizzazione attiene alla realizzazione degli impianti e alla specifica attività di gestione di rifiuti da realizzarsi in essi (cfr. in tal senso art. 208 del Dlgs 152/06 in ordine all’ “autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti”) e non può quindi essere rilasciata e riferirsi ad una particella in quanto tale. Piuttosto, la compatibilità con la disciplina urbanistica ed eventualmente di vincolo paesaggistico vigente, dell’area interessata dalla attività di gestione di rifiuti da svolgere, costituisce solo un necessario quanto distinto presupposto della predetta autorizzazione, (cfr. al riguardo art. 208 citato); la quale ultima, quindi, assume pur sempre una sua autonomia tipica e funzionale (siccome inerente alla specifica realizzazione e gestione di impianti riguardanti il trattamento di rifiuti), quand’anche inserita nel medesimo titolo abilitativo inclusivo di profili autorizzatori di tipo urbanistico (come nel caso di cui all’art. 208 cit., comma 6). Fermo rimanendo, peraltro, ai sensi dell’art. 208 citato comma 7, il rispetto dell’art. 146 del Dlgs 42/04 in materia di autorizzazione paesaggistica.
Si configura pertanto, per le carenze illustrative sopra indicate a fronte della mera rivendicazione dell’inclusione di una particella all’interno di un piano che appare di mera valenza urbanistica, la manifesta inammissibilità del vizio dedotto.

3. Le considerazioni sopra formulate escludono in maniera manifesta il fondamento del secondo motivo, nella parte in cui si sostiene la mancata valutazione della buona fede sulla base del ritenuto travisamento della prova documentale.
Quanto, poi, alla invocata rilevanza dell’asserita assoluzione del padre del ricorrente, sotto il profilo della insussistenza dell’elemento psicologico a carico del predetto genitore  in una situazione analoga a quella in esame, essa è stata adeguatamente confutata dal giudice di merito, sul rilievo per cui, al più, tale circostanza avrebbe dovuto costituire motivo di maggiore consapevolezza in capo al ricorrente circa l’insussistenza della necessaria autorizzazione.

    3. Attesa dunque l’inammissibilità del ricorso, il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 27/11/2019.