Cass. Sez. III n. 41695 del 7 ottobre 2014 (Ud 1 lug 2014)
Pres. Fiale Est. Andreazza Ric. Ioele ed altro
Rifiuti. Dovere di attivazione del sindaco

La distinzione operata dall'art. 107 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali fra i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, demandati agli organi di governo, e i compiti di gestione attribuiti ai dirigenti, non esclude, in materia di rifiuti, il dovere di attivazione del sindaco allorché gli siano note situazioni, non derivanti da contingenti ed occasionali emergenze tecnico-operative, che pongano in pericolo la salute delle persone o l'integrità dell'ambiente

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