Cass. Sez. III n. 4209 del 1 febbraio 2023 (UP 10 gen 2023)
Pres. Ramacci Est. Di Stasi Ric. Acampora
Rifiuti.Illecita gestione
Il reato di cui all'art. 256, comma 1, d.lgs 152 del 2006, è reato istantaneo, essendo sufficiente anche una sola condotta integrante una delle ipotesi alternative tipizzate dalla fattispecie penale, purchè costituisca una "attività" e non sia assolutamente occasionale; con riferimento alla non occasionalità della condotta rileva una minimale organizzazione e, a tal fine, possono essere utilizzati indici quali il dato ponderale dei rifiuti oggetto di gestione, la loro natura, la necessità di un veicolo adeguato e funzionale all'attività concretamente svolta, il numero dei soggetti coinvolti nell'attività
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 08/07/2022, il Tribunale di Napoli Nord dichiarava Acampora Michele responsabile del reato di cui all’art. 256 d.lgs 152/2006 – perché in assenza della prescritta autorizzazione trasportava rifiuti consistenti in scarti di lavorazione del pomodoro mediante l’autocarro Iveco Eurotec tg CF896EN, in Villa Literno il 5.8.2018- e lo condannava alla pena di euro 2.600 di ammenda.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Acampora Michele, a mezzo del difensore di fiducia, articolando tre motivi di seguito enunciati.
Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità.
Argomenta che la fattispecie contravvenzionale di cui all’art. 256 d.lgs 152/2006 costituisce un’ipotesi di reato comune che richiede la sussistenza di una minimale organizzazione che escluda, sulla base di plurimi elementi di fatto, la natura occasionale ed estemporanea della condotta; nella specie, il Tribunale aveva rilevato solo il dato ponderale e la proprietà dell’autocarro, mentre non emergevano altri elementi indicativi di attività organizzata, anzi non poteva escludersi che si trattava di rifiuti prodotti dall’imputato per la produzione di conserve di pomodoro da omaggiare a parenti ed amici; inoltre, in relazione alla natura dei rifiuti rinvenuti, essi possedevano, in astratto, tutti i requisiti per essere definiti sottoprodotto, non emergendo dalle risultanze istruttorie la condizione di abbandono e processi fermentativi in atto.
Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione in relazione alla omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod.pen., lamentando che il Tribunale aveva dato rilievo al dato ponderale senza verificarne l’effettiva consistenza e deducendo il mancato smaltimento, avvenuto, invece, come da documentazione in atti in data 3.6.2020.
Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, lamentando che il Tribunale si era limitato a evidenziare l’assenza di elementi favorevoli da valorizzare, senza considerare l’incensuratezza dell’imputato, l’omogeneità dei rifiuti, la loro natura di scarto alimentare, non abbandonato e non decomposto, la natura occasionale della condotta, il quantitativo non ingente dei rifiuti ed il loro successivo ed effettivo smaltimento.
Chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata.
3. La difesa del ricorrente ha chiesto, a norma dell’art. 23, comma 8, d.l n. 137 del 2020, conv. in l. n. 176/2020, la trattazione orale del ricorso.
Il PG ha depositato memoria difensiva, nella quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il primo motivo di ricorso è inammissibile.
Va ricordato che il reato di cui all'art. 256, comma 1, d.lgs 152 del 2006, è reato istantaneo, essendo sufficiente anche una sola condotta integrante una delle ipotesi alternative tipizzate dalla fattispecie penale (Sez. 3, n. 8979 del 2/10/2014, dep. 2015, Rv. 262514; Sez. 3, n. 45306 del 17/10/2013, Rv. 257631; Sez. 3, n. 24428 del 25/05/2011, Rv. 250674; Sez. 3, n. 21655 del 13/ 04/2010, Hrustic, Rv. 247605), purchè costituisca una "attività" e non sia assolutamente occasionale; con riferimento alla non occasionalità della condotta rileva una minimale organizzazione e, a tal fine, possono essere utilizzati indici quali il dato ponderale dei rifiuti oggetto di gestione, la loro natura, la necessità di un veicolo adeguato e funzionale all'attività concretamente svolta, il numero dei soggetti coinvolti nell'attività (cfr. Sez.3 n. 4770 del 26/01/2021, Rv.280375 – 01; Sez.3, n.36819 del 04/07/2017, Rv.270995 – 01; Sez. 3, n. 2575 del 06/11/2018 - dep. 2019, n.m).
Nella specie, il Tribunale, facendo buon governo del summenzionato principio di diritto, ha ritenuto, con argomentazioni congrue e non manifestamente illogiche e dunque insindacabili in questa sede, il carattere non occasionale della condotta, desumendolo dall’ingente quantitativo dei rifiuti trasportati e dalla utilizzazione di un veicolo adeguato e funzionale al loro trasporto.
Le censure mosse dal ricorrente sono generiche, perché prive di confronto con le argomentazioni del Tribunale ed orientate a proporre inammissibili rilievi in fatto e sollecitare una diversa lettura del materiale probatorio, preclusa in sede di legittimità.
2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Il Tribunale, nel valutare la richiesta di applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131- bis cod.pen., ha denegato la configurabilità della predetta causa di esclusione della punibilità, rimarcando la gravità del fatto sulla base di una valutazione in senso negativo delle modalità della condotta in relazione alla ingente quantità di rifiuti trasportati (150 quintali).
Le argomentazioni sono congrue e logiche e la motivazione è conforme al principio di diritto, secondo cui, ai fini dell'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell'assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis cod.pen. ritenuto, evidentemente, decisivo (Sez.3, n.34151 del 18/06/2018, Rv.273678 – 01: Sez 6, n.55107 del 08/11/2018, Rv.274647 - 01).
3. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche è oggetto di un giudizio di fatto e non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle circostanze in parola; l'obbligo di analitica motivazione in materia di circostanze attenuanti generiche qualifica, infatti, la decisione circa la sussistenza delle condizioni per concederle e non anche la decisione opposta (Sez.1, n. 3529 del 22/09/1993, Rv. 195339; Sez.6, n.42688 del 24/09/2008, Rv.242419; sez. 2, n. 38383 del 10.7.2009, Squillace ed altro, Rv. 245241; Sez.3,n. 44071 del 25/09/2014, Rv.260610); ne consegue che è assolutamente sufficiente che il Giudice si limiti a dar conto, come nella specie, di avere ritenuto l'assenza di elementi o circostanze positive a tale fine.
4. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
5. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10/01/2023