Cass. Sez. III n. 19864 del 20 maggio 2022 (UP 7 apr 2022)
Pres. Andreazza Est. Semeraro Ric. Catalano
Rifiuti.Nozione di discarica abusiva e differenza con abbandono

Ai fini della configurabilità del reato di realizzazione o gestione di discarica non autorizzata, è necessario l'accumulo di rifiuti, per effetto di una condotta ripetuta, in una determinata area, trasformata di fatto in deposito o ricettacolo con tendenziale carattere di definitività, in considerazione delle quantità considerevoli degli stessi e dello spazio occupato, con conseguente degrado, anche solo tendenziale, dello stato dei luoghi ed essendo del tutto irrilevante la circostanza che manchino attività di trasformazione, recupero o riciclo, proprie di una discarica autorizzata. La distinzione tra il reato di deposito incontrollato di rifiuti, ove esso si realizzi con plurime condotte di accumulo, in assenza di attività di gestione, e quello di realizzazione di discarica non autorizzata si fonda principalmente sulle dimensioni dell'area occupata e sulla quantità dei rifiuti depositati.


RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza del 12 gennaio 2021 la Corte d’appello di Caltanissetta ha confermato la condanna inflitta ad Angelo Catalano ad un anno di arresto ed € 5.200,00 di ammenda per il reato ex artt. 192 e 256, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006, per aver realizzato e gestito su un terreno di sua proprietà nel Comune di Enna una discarica non autorizzata di materiali ferrosi e in plastica pari a circa 300 quintali di detti rifiuti (in Enna, accertato il 1 settembre 2015).
 
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato.
2.1. Con il primo motivo si deduce, ex art. 606, lett. b), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 192 e 256, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006, per l’erronea qualificazione della condotta quale realizzazione di una discarica abusiva.
La Corte territoriale avrebbe erroneamente qualificato la condotta quale realizzazione e di gestione di una discarica, limitandosi semplicemente ad aderire alle deduzioni degli Agenti del Corpo Forestale della Regione Sicilia, che, intervenuti sul luogo, avevano quantificato in circa 300 quintali i rifiuti rinvenuti sul posto, senza provvedere ad alcun accertamento oggettivo, così come sarebbe emerso anche dalle dichiarazioni dell’Agente Masuzzo.
La Corte di appello avrebbe omesso, altresì, di confrontarsi con gli ulteriori elementi di fatto forniti dall’Agente Masuzzo, che avrebbe riferito che nelle adiacenze del fondo vi sarebbe la casa dell’imputato, al cui interno si trovava altro identico materiale; avrebbe omesso di valutare le dichiarazioni dell’imputato, che avrebbe chiarito che spesso faceva riuso dei materiali di scarto.
Tenuto conto di tali elementi, il reato avrebbe dovuto essere riqualificato quale deposito incontrollato di rifiuti ex art. 6, comma 1, lett. a), d.l. n.172 del 2008.
2.2. Con il secondo motivo si deduce il vizio di manifesta illogicità della motivazione in risposta allo specifico motivo d’appello con cui si eccepì la sussumibilità del fatto nella nozione di «discarica abusiva».
L’area considerata dalla Corte territoriale non sarebbe qualificabile quale «discarica abusiva» secondo la definizione dell’art. 2, comma 1, lett. g), d.lgs. n.36 del 2003, poiché dalle prove non emergerebbe che i rifiuti sarebbero stati abbandonati per almeno un anno nell’area. Sarebbe stato accertato, invece, che l’accumulo dei rifiuti risalirebbe a circa sei mesi prima del sequestro, in base dalle dichiarazioni del teste Zamfirescu, dalle dichiarazioni rese dall’imputato in sede di interrogatorio e dalla testimonianza dell’agente Masuzzo.
Le motivazioni della sentenza impugnata sul punto sarebbero illogiche poiché non si comprenderebbe in funzione di quale dato oggettivo si possa sostenere che i rifiuti fossero su quell’area da oltre un anno; sarebbe più logico ritenere che i rifiuti avessero uno stato di conservazione avanzato, poiché allocati nell’area già dopo un certo utilizzo e ciò alla luce della circostanza che l’imputato sarebbe un commerciante di elettrodomestici e che nel consegnare il nuovo prodotto avrebbe provveduto al ritiro del vecchio elettrodomestico.
La Corte territoriale sul punto sarebbe giunta a risultati completamente difformi rispetto a quanto emerso dai dati probatori, che rassegnerebbero un significato univoco diverso da quello fatto proprio dalla sentenza impugnata.
2.3 Con il terzo motivo si deduce, ex art. 606, lett. b), cod. proc. pen., l’erronea applicazione degli artt. 318-bis ss. d.lgs. n. 152 del 2006, così come modificato dalla l. n.68 del 2015.
Si invoca l’applicazione del meccanismo di estinzione delle contravvenzioni introdotto dalla legge n.68 del 2015, il cui ambito di applicazione è circoscritto alle contravvenzioni in materia ambientale che «non hanno cagionato danno o pericolo concreto ed attuale alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette». Tale disciplina sarebbe applicabile in base a quanto previsto dall’art. 318-quater, comma 2, che, in caso di adempimento delle prescrizioni impartite in via amministrativa, ammette il pagamento di una somma pari ad un quarto del massimo dell’ammenda stabilita, senza operare alcuna distinzione in ordine alle contravvenzioni punite con la pena alternativa e/o congiunta dell’arresto e dell’ammenda.
Il meccanismo di estinzione di cui agli artt. 318-bis e ss. d.lgs. n. 152 del 2006 avrebbe dovuto essere applicato poiché il fatto non concretizzerebbe il reato di discarica abusiva ed al più avrebbe dovuto essere riqualifica nella contravvenzione ex art. 256, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006, in assenza di danno o deterioramento delle risorse naturali coinvolte.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo è manifestamente infondato.
1.1. Secondo la giurisprudenza (cfr. Sez. 3, n. 25548 del 26/03/2019, Schepis, Rv. 276009 – 01, in motivazione), ai fini della configurabilità del reato di realizzazione o gestione di discarica non autorizzata, è necessario l'accumulo di rifiuti, per effetto di una condotta ripetuta, in una determinata area, trasformata di fatto in deposito o ricettacolo con tendenziale carattere di definitività, in considerazione delle quantità considerevoli degli stessi e dello spazio occupato (Sez. 3, n. 47501 del 13/11/2013, Caminotto, Rv. 257996), con conseguente degrado, anche solo tendenziale, dello stato dei luoghi (Sez. 3, n. 27296 del 12/05/2004, Micheletti, Rv. 229062) ed essendo del tutto irrilevante la circostanza che manchino attività di trasformazione, recupero o riciclo, proprie di una discarica autorizzata (Sez. 3, n. 39027 del 20/04/2018, Caprino, Rv. 273918).
Come affermato dalla sentenza Schepis, la distinzione tra il reato di deposito incontrollato di rifiuti, ove esso si realizzi con plurime condotte di accumulo, in assenza di attività di gestione, e quello di realizzazione di discarica non autorizzata si fonda principalmente sulle dimensioni dell'area occupata e sulla quantità dei rifiuti depositati (fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la decisione di condanna per il reato di discarica abusiva, evidenziando che inducevano a qualificare i fatti in termini di deposito incontrollato di rifiuti le caratteristiche di questi ultimi, la loro sostanziale omogeneità e la loro modesta quantità in rapporto alla ridottissima estensione dell'area).
1.2. La Corte di appello ha ritenuto la sussistenza del reato tenuto conto delle dimensioni dell’area, circa 400 mq., della presenza di rifiuti di varia natura (oltre agli elettrodomestici, plastica varia, cavi elettrici, pezzi di legno, reti di recinzione, scarti di infissi), del quantitativo.
Sul punto, va premesso che la Corte di appello ha ritenuto fondata la stima effettuata dalla polizia giudiziaria dovendosi rilevare che non era necessario uno specifico accertamento tecnico sulla quantità dei rifiuti, potendo il fatto essere oggetto anche di prova testimoniale.

2. Il secondo motivo è manifestamente infondato perché si fonda su una parziale lettura dell’art. 2 del d.lgs. n.36 del 2003.
Il ricorrente basa le sue argomentazioni solo sull’ultima parte del comma 1, lett. g, sulla questione del tempo trascorso dal deposito temporaneo, mentre la definizione di discarica comprende anche la «area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi …» che è il fatto accertato dalla Corte di appello.

3. Il terzo motivo è inammissibile ex art. 606, comma 3 cod. proc. pen., trattandosi di questione non dedotta in appello.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, la lettura coordinata degli artt. 609 e 606 comma 3 cod. proc. pen. impedisce la proponibilità in cassazione di qualsiasi questione non prospettata in appello, quale rimedio contro il rischio concreto di un annullamento, in sede di cassazione, del provvedimento impugnato, in relazione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello: in questo caso, infatti è facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto di motivazione della relativa sentenza con riguardo al punto dedotto con il ricorso, proprio perché mai investito della verifica giurisdizionale (in tal senso cfr. Cass. Sez. U. n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794, Spina).

4. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 07/04/2022.