Cass. Sez. III n. 29520 del 8 luglio 2019 (UP 10 mag 2019)
Pres. Liberati Est. Scarcella Ric. Pensa
Rifiuti.Requisiti del sottoprodotto
E’ pacifico che l’esistenza concreta ed attuale di una successiva e legittima riutilizzazione dei residui è condicio sine qua non della qualificabilità degli stessi come sottoprodotti, essendo ciò un elemento indispensabile, ai fini dell’individuazione di uno scarto di produzione come sottoprodotto (fattispecie in cui la Corte ha escluso tale qualifica risultando i fanghi ed i limi in questione, essere stati ammassati in modo incontrollato e senza alcuna protezione sul terreno, perdipiù frammisti ad altri rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, ritenendo tali condotte idonee a provocare anche quelle conseguenze dannose per l’ambiente descritte nei capi di imputazione)
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza 15.11.2018, la Corte d’appello di Milano, in parziale riforma della sentenza 15.06.2016 del tribunale di Como, appellata – per quanto qui rileva – dal Pensa, assolveva il medesimo dal reato ascrittogli al capo c) della rubrica per insussistenza del fatto, confermando nel resto l’appellata sentenza che lo aveva riconosciuto colpevole dei residui reati di scarico abusivo (capo a), realizzazione e gestione di discarica abusiva (capo b), gestione non autorizzata di rifiuti speciali pericolosi (capo d), violazioni edilizie e paesaggistiche (capo e), distruzione di habitat (capo f), contestati come commessi, secondo le modalità esecutive e spazio – temporali meglio descritte nei singoli capi di imputazione, accertati dal 3.12.2012 (data del primo sopralluogo) sino al 14.05.2014 (data di esecuzione del sequestro preventivo), rideterminando per l’effetto la pena in 1 anno ed 8 mesi di reclusione ed € 19.000,00 di ammenda.
2. Contro la sentenza hanno proposto congiunto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del comune difensore di fiducia, iscritto all’Albo speciale previsto dall’art. 613, cod. proc. pen., articolando due motivi di ricorso, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Deducono, con il primo motivo, violazione di legge in relazione al d.lgs. n. 152 del 2006 e correlato vizio di mancanza della motivazione quanto al reato sub b) della rubrica.
In sintesi, la difesa dei ricorrenti censura quanto affermato a pag. 14 della sentenza impugnata, in cui i giudici di appello affermano che, affinchè si possa attribuire la qualifica di sottoprodotto al materiale residuo, occorre che questo origini da un processo di produzione di cui si parte interante e che sia immediatamente destinato ad un uso legittimo, senza la necessità di un ulteriore trattamento, ciò che – secondo la Corte territoriale - non risulterebbe in alcun modo nel caso in esame. Anzitutto, l’affermazione sarebbe in contrasto con quanto reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità – richiamando i ricorrenti gli estremi di alcune decisioni di questa Corte – secondo cui la c.d. prima pulitura del materiale estratto dalla cava rientra nell’attività di estrazione latamente considerata, e per tale ragioni risulta sottratta all’applicazione della disciplina sui rifiuti ex art. 185, lett. d), d. lgs. n. 152 del 2006. Tale attività, ricorda la difesa, può essere costituita anche da pulitura effettuata mediante lavaggio, donde anche i rifiuti, costituiti dai fanghi e dai limi derivanti da tale lavaggio del materiale ricavato dallo sfruttamento delle cave, non rientrerebbero nel campo di applicazione della parte IV del TUA. I fanghi, si precisa, sono soggetti alla disciplina sui rifiuti solo quando non derivano dall’attività estrattiva e dalle connesse attività di cernita e di pulizia, ma derivano da una successiva e differente attività di lavorazione dei materiali (estratti, selezionati e puliti), e cioè quando può affermarsi che tale successiva attività è ontologicamente estranea al ciclo produttivo dello sfruttamento della cava. Se, invece, si tratta – come nel caso in esame – di limi prodotti nella fase di pulitura, non può modificarsi solo per il passare del tempo e per il fatto di essere stati depositati ed ammassati, questa loro qualità. I giudici, in secondo luogo, avrebbero fatto errata applicazione dell’art. 184 bis, d. lgs. n. 152 del 2006 che indica e condizioni in presenza delle quali possa parlarsi di sottoprodotti anziché di rifiuti, evidenziando in particolare che le quattro condizioni prescritte da tale norma sarebbero state tutte osservate come osservato con i motivi nuovi di appello che i giudici avrebbero pretermesso. I giudici nella sentenza impugnata avrebbero però operato solo riferimenti generici alla tesi difensiva articolata in tali motivi nuovi, bollandola come non accoglibile od errata. Dopo aver richiamato a sostegno della tesi difensiva quanto affermato da una sentenza del TAR Lombardia Brescia (Tar Lombardia, Bs, sez. II, n. 400 del 22.03.2017), i ricorrenti sostengono poi che, a pag. 15, la sentenza d’appello – quanto alla mancanza dell’intenzione dei ricorrenti di riutilizzare i fanghi ammassati – avrebbe condiviso il giudizio espresso dal primo giudice che apoditticamente aveva screditato l’intenzione della società di riutilizzare il limo come un’eventualità senza certezza. Diversamente, si sostiene, ove si fosse letta la relazione tecnica del 2014 riguardante il progetto di dismissione dell’impianto di lavorazione inerti presentato dalla società, alla pag. 24 vi è un paragrafo in cui si spiegherebbero analiticamente le modalità con cui sarebbero stati trattati tutti i risultati dei lavori della società, e che dimostravano quindi con certezza la reale volontà del produttore del rifiuto, reale volontà che peraltro sarebbe stata già manifestata dal precedente operatore, come risulta dalla relazione tecnica già in atti (parimenti allegata al ricorso come quella del 2014).
Infine, del tutto erronea in diritto si ritiene l’affermazione del giudice di appello secondo cui affinchè si possa attribuire la qualifica di sottoprodotto al materiale residuo occorre che questo sia immediatamente destinato ad un uso legittimo, atteso che, secondo la difesa, nessuna norma stabilirebbe tempistiche minime o massime entro le quali il sottoprodotto andrebbe riutilizzato, in ogni caso ricordandosi come nei motivi nuovi di appello si sarebbe documentato e confermato anche tramite produzione fotografica, il reale ed effettivo riutilizzo del limo eseguito dalla società. Anche in tal caso, i giudici di appello non avrebbero argomentato sul riutilizzo del limo realmente avvenuto e documentato come recupero ambientale del sito di Gera Laro, secondo il progetto approvato, affermando invece incoerentemente che si era registrata una variazione in aumento di 4000 mc., senza che emergesse alcun dato che accreditasse l’intenzione della società di voler utilizzare i fanghi di cui si tratta come sottoprodotto.
2.1. Deducono, con il secondo motivo, vizio di mancanza della motivazione quanto ai reati sub e) e sub f) della rubrica.
In sintesi, la difesa dei ricorrenti censura quanto affermato a pag. 17 della sentenza impugnata, rilevando che, contrariamente a quanto affermato dai giudici di appello, la difesa non si era limitata a dedurre il collegamento dei capi di imputazione predetti con quello sub b), ma nei motivi nuovi aveva invece espressamente dedotto che la società avesse presentato prima della sentenza di primo grado un progetto per la dismissione dell’impianto di lavorazione inerti, culminato non senza difficoltà in data 10.08.2016 nel rilascio di un p.d.c. n. 15/2014, finalizzato allo smaltimento definitivo dell’impianto e al ripristino dello stato dei luoghi, allegando le fotografie che lo ritraevano a tale data. I giudici di appello avrebbero però del tutto ignorato quanto sopra, sicchè, nuovamente richiamando quanto affermato dalla richiamata sentenza del Tar Lombardia del 2017 (in cui, con riferimento al deposito di fanghi e limi derivanti dall’attività di cava, per quanto riguarda il recupero ambientale, si precisa che lo stesso avviene fisiologicamente in un tempo lungo), si censura la sentenza impugnata per non aver affrontato l’argomento indicato nei motivi di appello, con conseguente integrazione del vizio di carenza motivazionale.
3. Con memoria depositata in data 2.05.2019, infine, la difesa dei ricorrenti, insistendo nell’accoglimento dei motivi, richiama quanto di recente affermato da una decisione di questa Corte (il riferimento è alla sentenza n. 7042/2019), ribadendo che i materiali di cui si tratta nella vicenda qui esaminata fanno parte della c.d. fase di pulitura connessa al procedimento di estrazione dei materiali stessi e, pertanto, questi non devono essere considerati come rifiuti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Tutti i motivi ricorso sollevati dagli imputati presentano un vizio comune, essendo gli stessi inammissibili per genericità e manifesta infondatezza.
5. Ciascun ricorso è anzitutto affetto da genericità per aspecificità, in quanto non si confronta con le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata che confutano in maniera puntuale e con considerazioni del tutto immuni dai denunciati vizi motivazionali le identiche doglianze difensive (che, vengono, per così dire “replicate” in questa sede di legittimità senza alcun apprezzabile elementi di novità critica), esponendosi quindi al giudizio di inammissibilità.
Ed invero, è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (v., tra le tante: Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 - dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849).
6. Ciascun ricorso è inoltre da ritenersi manifestamente infondato, atteso che la Corte territoriale ha spiegato, con motivazione adeguata e del tutto immune dai denunciati vizi, le ragioni per le quali ha ritenuto del tutto infondate le doglianze difensive.
Orbene, al fine di meglio lumeggiare l’approdo valutativo cui è pervenuta questa Corte, è utile richiamare, per sintesi, le argomentazioni svolte dalla Corte d’appello, con la quale veniva confermata la decisione del giudice di primo grado di condanna dei due imputati per i reati agli stessi ascritti, dovendosi peraltro precisare come non investendo l’impugnazione di legittimità i capi a), e d) della rubrica, la sentenza per tale parte è divenuta irrevocabile, dovendosi quindi limitare questa Corte ad affrontare le doglianze sviluppate in relazione ai soli capi b), e) ed f) della rubrica.
7. Tanto premesso, in particolare dalla sentenza risulta, quanto al reato sub a), che correttamente il primo giudice aveva qualificato i fanghi limosi derivanti dal lavaggio e dalla selezione degli inerti come rifiuto, facendo applicazione della giurisprudenza di questa Corte, non potendosi condividere l’assunto difensivo secondo cui vi sarebbe stata negli imputati la volontà di riutilizzare i fanghi ammassati negli anni per il ripristino della cava.
L’affermazione dei giudici di merito, lungi dall’essere sprovvista di un ancoraggio probatorio, è sul punto rigorosa e immune da vizi. Si legge, infatti, a pag. 15 della sentenza impugnata che proprio gli accertamenti della polizia giudiziaria avevano appurato che l’accumulo di fango si era protratto per un lungo tempo, di anni, in rilevanti quantitativi valutati già circa in 30.000 mc. nel dicembre 2012, e che, nella primavera 2014, durante la gestione attribuibile agli imputati, si era registrata una variazione in aumento di 4.440 mc., senza che, per i giudici di appello ed il primo giudice, emergesse alcun dato che accreditasse l’intenzione della società di voler utilizzare i fanghi di cui si tratta come sottoprodotto. A ciò si aggiunga, poi, l’ulteriore considerazione, che questa Corte valuta come dirimente al fine di escludere la fondatezza della tesi difensiva (e su cui peraltro la difesa dei ricorrenti non argomenta), sempre svolta dai giudici di appello i quali, sul punto, precisano come l’accumulo di rifiuti era di varia natura perché riguardava non solo fanghi, ma anche oli, batterie, macchinari, calcestruzzo, etc., e ciò ulteriormente avvalorava, per la Corte d’appello, la dimostrazione dell’esistenza di una discarica non autorizzata, già prima del subentro degli attuali ricorrenti, che certamente avevano contribuito alla formazione della discarica stessa.
8. Orbene, al cospetto di tale apparato argomentativo, le doglianze di ciascun ricorrente non hanno pregio in quanto manifestamente infondate, in quanto si risolvono nel “dissenso” sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle emergenze processuali svolta dai giudici di merito, operazione vietata in sede di legittimità, attingendo la sentenza impugnata e tacciandola per un presunto vizio motivazionale e per violazione di legge con cui, in realtà, si propone una doglianza non suscettibile di sindacato da parte di questa Corte.
Deve, sul punto, ribadirsi infatti che il controllo di legittimità operato dalla Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (v., tra le tante: Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999 - dep. 31/01/2000, Moro, Rv. 215745).
9. Né può dubitarsi dell’affermazione secondo cui l’accumulo di fango si era protratto per un lungo tempo, di anni, in rilevanti quantitativi valutati già circa in 30.000 mc. nel dicembre 2012, e che, nella primavera 2014, durante la gestione attribuibile agli imputati, si era registrata una variazione in aumento di 4.440 mc., atteso che, come risulta dalla lettura della prima sentenza (pag. 5), tali risultanze erano state oggetto di delle dichiarazioni dei testi Cerè e Porta, ed è pacifico che il giudice di legittimità, qualora il giudice di merito richiami le risultanze dichiarative riferite dai testi assunti in giudizio, ove non emergano elementi in base ai quali possa essere ritenuta non veritiera una fonte di prova, può sindacare la valutazione della prova soltanto nel caso di manifesta illogicità o di travisamento dei fatti, ciò che nella specie non ricorre.
La circostanza, peraltro, che l’accumulo di tali fanghi si fosse protratto per anni e che l’accumulo riguardasse materiali eterogenei, priva di pregio argomentativo la tesi sostenuta dai ricorrenti secondo cui i materiali in questione dovessero essere qualificati come sottoprodotti e non come rifiuti. In altri termini, è certo corretto il richiamo alla più recente giurisprudenza di questa Corte circa la possibilità di qualificare come sottoprodotti i fanghi ed i limiti derivanti dall’attività di cava anche nel caso di semplice pulitura degli stessi, ove rimangano all’interno del ciclo produttivo dell’estrazione. Questa Corte ha infatti affermato – come ben ricorda il ricorrente - che i fanghi derivanti dal lavaggio di inerti provenienti da cava, non rientrano nel campo di applicazione della disciplina sui rifiuti solo quando rimangono all'interno del ciclo produttivo dell'estrazione e della connessa pulitura, mentre quando si dia luogo ad una loro successiva e diversa attività di lavorazione devono considerarsi rifiuti sottoposti alla disciplina generale circa il loro smaltimento, ammasso, deposito e discarica (Sez. 3, n. 7042 del 16/07/2018 - dep. 14/02/2019, Viviani Marco, Rv. 275004).
È tuttavia indubbio che, nel caso in esame, la permanenza nell’area di un sì rilevante e consistente quantitativo di tali materiali fosse del tutto incompatibile con la qualificazione degli stessi come sottoprodotti, atteso che gli stessi risultavano sostanzialmente ammassati, unitamente a rifiuti eterogenei (oli, batterie, macchinari, calcestruzzo), donde difettavano quantomeno i requisiti richiesti dalle lett. b) e d) dell’art. 184-bis, d. lgs. n. 152 del 2006, secondo cui deve essere “certo che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi” (lett. b) e che “l’ulteriore utilizzo” deve essere “legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana” (lett. d).
Ed infatti, è pacifico che l’esistenza concreta ed attuale di una successiva e legittima riutilizzazione dei residui è condicio sine qua non della qualificabilità degli stessi come sottoprodotti, essendo ciò un elemento indispensabile, ai fini dell’individuazione di uno scarto di produzione come sottoprodotto, risultando, diversamente i fanghi ed i limi in questione, essere stati ammassati in modo incontrollato e senza alcuna protezione sul terreno, perdipiù frammisti ad altri rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, come dianzi descritto, condotte tali da provocare anche quelle conseguenze dannose per l’ambiente descritte nei capi di imputazione sub e) e sub f), ciò che dimostra anche il mancato rispetto nel caso in esame del requisito sub lett. d) dell’art. 184-bis, d. lgs. n. 152 del 2006.
La mancanza, peraltro, di uno solo dei predetti requisiti, è sufficiente ad escludere la qualificabilità del materiale come sottoprodotto (v., in termini: Sez. 3, n. 10711 del 28/01/2009 - dep. 11/03/2009, Pecetti, Rv. 243107).
10. Ad analogo approdo deve, infine, pervenirsi con riferimento al secondo profilo di doglianza che attinge l’impugnata sentenza nella parte in cui ha confermato la sentenza di condanna in relazione ai reati sub e) ed f) della rubrica.
Orbene, rileva il Collegio come le censure difensive – lungi dal contestare le argomentazioni in diritto svolte dalla sentenza di appello in ordine alla configurabilità dei reati in questione – si soffermano esclusivamente a contestare alcuni passaggi argomentativi della sentenza impugnata, da un lato, dolendosi per aver i giudici di appello asserito che non vi erano state specifiche doglianze circa la pronuncia di condanna relativa a tali reati (a tal proposito riportando un passo dei motivi aggiunti in appello in cui si faceva riferimento al progetto per la dismissione dell’impianto degli inerti seguito dal p.d.c. rilasciato nel 2014) e, dall’altro, richiamando una sentenza del TAR Brescia del 2017 che si sofferma sul tema del deposito protratto dei fanghi e limi, sostanzialmente puntualizzando che tale deposito, per quanto riguarda il recupero ambientale, avviene fisiologicamente per un tempo lungo, in quanto lungo è il tempo necessario ad accumulare il materiale destinato al recupero al pari di quello necessario per procedere all’attività di estrazione.
Secondo la difesa dei ricorrenti, dunque, sarebbe ravvisabile un vizio motivazionale per non aver preso posizione la Corte d’appello su tali elementi, dunque ravvisando il vizio di travisamento per omissione.
Anche tali censure non hanno pregio, laddove si consideri, anzitutto, che a pag. 17/18 della sentenza impugnata, la Corte d’appello respinge proprio la deduzione difensiva con cui si era inteso evidenziare che gli imputati, prima del deposito della sentenza di primo grado, avevano presentato un progetto per la dimissione dell’impianto di lavorazione degli inerti, osservando, tra l’altro che l’accordo era stato raggiunto solo nel 2016. Né può ritenersi viziata la motivazione per non aver tenuto conto della affermazione contenuta nella richiamata sentenza Tar Brescia, atteso che, nel caso in esame, come già puntualizzato in relazione al precedente motivo, l’esclusione della natura di sottoprodotti è stata motivata non solo in relazione all’eccessivo protrarsi temporale del deposito dei materiali in questione, ma anche in considerazione del loro ammasso indistinto con altri rifiuti eterogenei, anche pericolosi, ciò che escludeva, da un lato, la fondatezza della tesi difensiva della certezza del riutilizzo dei fanghi e limi derivanti dall’attività di pulitura dei materiali di estrazione e, dall’altro, che il loro riutilizzo fosse “legale” ai sensi della lett. d) dell’art. 184-bis, d. lgs. n. 152 del 2006, come poi provato dalle conseguenze dannose per l’ambiente provocate dalle condotte illecite oggetto di contestazione.
La deduzione del vizio motivazionale nei termini predetti, peraltro, espone dunque il fianco al giudizio di inammissibilità, posto che in tema di ricorso per cassazione, ai fini dell'osservanza del principio di specificità in relazione alla prospettazione di vizi di motivazione e di travisamento dei fatti, è necessario che esso contenga la compiuta rappresentazione e dimostrazione di un'evidenza - pretermessa o infedelmente rappresentata dal giudicante - di per sé dotata di univoca, oggettiva ed immediata valenza esplicativa, in quanto in grado di disarticolare il costrutto argomentativo del provvedimento impugnato per l'intrinseca incompatibilità degli enunciati (Sez. 1, n. 54281 del 05/07/2017 - dep. 01/12/2017, Tallarico, Rv. 272492). Ciò che, nel caso in esame, non si ravvisa.
11. Solo per completezza, si rileva che in relazione ai reati sub b) e sub e), la prescrizione maturerà alla data del 14.05.2019 e che, in relazione al reato sub f), la prescrizione maturerà alla data del 15.06.2021, trattandosi di reati permanenti. In ogni caso, non essendo stata eccepita la prescrizione né dedotta con i motivi di ricorso (nemmeno con la memoria in limine litis depositata), a questa Corte sarebbe comunque precluso rilevarla d’ufficio in presenza di un ricorso inammissibile, come autorevolmente affermato dalle Sezioni Unite secondo cui l'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la possibilità di rilevare d'ufficio, ai sensi degli artt. 129 e 609 comma secondo, cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione maturata in data anteriore alla pronuncia della sentenza di appello, ma non rilevata né eccepita in quella sede e neppure dedotta con i motivi di ricorso (In motivazione la Corte ha precisato che l'art. 129 cod. proc. pen. non riveste una valenza prioritaria rispetto alla disciplina della inammissibilità, attribuendo al giudice dell'impugnazione un autonomo spazio decisorio svincolato dalle forme e dalle regole che presidiano i diversi segmenti processuali, ma enuncia una regola di giudizio che deve essere adattata alla struttura del processo e che presuppone la proposizione di una valida impugnazione: Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 - dep. 25/03/2016, Ricci, Rv. 266818).
12. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma, ritenuta adeguata, di Euro 2.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di duemila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella sede della S.C. di Cassazione, il 10 maggio 2019