Cass. Sez. III n.9558 del 10 marzo 2025 (UP 18 dic. 2024)
Pres. Ramacci Est. Aceto Ric. Munafò
Rifiuti.Sversamento di liquami fognari
In presenza di una vasca destinata al periodico svuotamento dei liquami, invece tracimati proprio per la mancanza di tale operazione, non è corretta la riqualificazione del fatto operata dal Tribunale che ha comportato l’errata applicazione dell’art. 137 d.lgs. n. 152 del 2006, che riguarda esclusivamente per i reati previsti dalla parte terza (e non quarta) del d.lgs. n. 152 del 2006, dovendosi invece qualificare il fatto - consistente nello sversamento di reflui fognari sul lungomare di un comune - ai sensi dell’art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006.
RITENUTO IN FATTO
1. Domenico Munafò ricorre per l’annullamento della sentenza del 12 dicembre 2023 del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto che lo ha condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di 8000 euro di ammenda per il reato di cui all’art. 137 d.lgs. n. 152 del 2006 (così qualificato il fatto inizialmente rubricato ai sensi dell’art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006) perché, quale Sindaco pro-tempore del Comune di Terme Vigliatore, effettuava (o comunque consentiva) lo sversamento di reflui fognari sul lungomare Marchesana del predetto comune. Il fatto è contestato come accertato il 6 giugno 2019.
1.1. Con il primo motivo deduce la violazione e l’errata applicazione degli artt. 40, 43, 449, 426 cod. pen., e 1575 cod. civ.
Lamenta, al riguardo, di essere stato ritenuto responsabile del reato ascrittogli a causa della mera qualità di Sindaco senza che si sia tenuto conto del fatto del terzo (l’altrui abbandono di rifiuti nella vasca di accumulo) e del caso fortuito o delle cause di forza maggiore (concause naturali) che hanno cagionato lo sversamento oggetto di condanna. Il Giudice non ha considerato, afferma, un guasto alla pompa di sollevamento e una situazione risalente negli anni che era stata determinata da una grande pioggia per la quale egli non poteva essere ritenuto responsabile. Non vi è alcuna indagine sul proprio effettivo coinvolgimento nella sequenza degli eventi che ha determinato il pregiudizio ambientale, tanto più che la stessa sentenza dapprima dà atto che l’ARPA aveva impartito prescrizioni anche al responsabile dell’Area Tecnica del Comune per poi affermare la responsabilità del solo Sindaco che non è legittimato a porre in essere né a proporre gli adempimenti di competenza dell’area tecnica.
1.2. Con il secondo motivo deduce l’erronea applicazione degli artt. 449 e 426 cod. pen. in considerazione della insussistenza del fatto, come si desume dalla testimonianza di Angelo Sottile, escusso all’udienza del 9 novembre 2023.
1.3. Con il terzo motivo deduce l’erronea applicazione degli artt. 41, secondo comma, 45, 449 e 426 cod. pen. non essendo stato considerato il caso fortuito costituito dagli eventi piovosi di notevole entità e di eccezionale portata, non prevenibili e non prevedibili.
1.4. Con il quarto motivo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
1.5. Con il quinto motivo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla subordinazione della sospensione condizionale della pena alla messa in sicurezza, bonifica e ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza.
Lamenta, in particolare, la inesigibilità degli obblighi (essendo egli cessato dalla carica di Sindaco dall’autunno 2021) che richiedono onerosi e complessi interventi di ripristino (genericamente indicati) su beni comunali e spiagge del litorale che nemmeno il Comune è stato in grado di eseguire, in un termine, oltretutto, assai ristretto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso è fondato limitatamente all’ultimo motivo; è inammissibile nel resto.
3. Dalla lettura della sentenza impugnata risulta che oggetto di condanna è la fuoriuscita di liquami di natura fognaria da una vasca di accumulo giunti fino alla battigia attraverso un canale di raccolta delle acque piovane.
3.1. Di tale fatto il Sindaco del Comune, odierno ricorrente, era stato edotto quantomeno dal mese di marzo dell’anno 2019, in occasione di una seduta del consiglio comunale nel corso della quale era stato informato dello sversamento di liquami fognari sulla spiaggia dovuto al fatto che il vascone di accumulo era quasi totalmente pieno. Anche successivamente, il 9 ed il 24 aprile 2019, era stato sollecitato dalle autorità competenti allo svuotamento del vascone, alla caratterizzazione dei materiali contenuti e al loro smaltimento in discarica. Il 6 giugno 2019, a seguito di ennesimo sopralluogo, il sito veniva sottoposto a sequestro penale e venivano impartite al Sindaco e al Responsabile dell’Area Tecnica le prescrizioni di cui all’art. 318-ter d.lgs. n. 152 del 2006, rimaste tuttavia inadempiute a causa della mancata caratterizzazione dei rifiuti contenuti nella vasca e del loro mancato smaltimento presso impianti autorizzati.
3.2. Sulla base di questi fatti il Tribunale ha ritenuto la penale responsabilità del ricorrente perché, nella sua qualità di Sindaco p.t., non aveva esercitato i suoi poteri e le sue attribuzioni (anche quale titolare dello scarico) per evitare il fatto.
3.3. Il fatto, originariamente contestato ex art. 256, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006, è stato riqualificato dal Tribunale ai sensi dell’art. 137, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006, sul rilievo che sussisteva un collegamento diretto e ininterrotto tra il luogo di produzione del refluo e il corpo ricettore essendo sufficiente, ai fini del reato oggetto di condanna, la stabilità del collegamento tra il ciclo di produzione e il recapito finale.
4. Tanto premesso, i primi tre motivi, comuni per l’oggetto, possono essere esaminati congiuntamente e sono generici e manifestamente infondati.
4.1. In disparte l’incomprensibilità della dedotta violazione di norme non applicate nel caso in esame (artt. 449, 426 cod. pen., 1525 cod. civ.), quanto alla affermazione della propria responsabilità il ricorrente non coglie nel segno quando postula possibili interventi di terzi (o del caso fortuito) nella causazione del fatto oppure cause di forza maggiore, esplicitamente esclusi dal Tribunale quali fattori che possano aver inciso sul decorso causale degli eventi e sul dominio finalistico dell’imputato sulla condotta. Dominio esplicitamente affermato anche in base alla considerazione che l’imputato non aveva mai fornito una propria giustificazione della propria inerzia a fronte dello scarico abusivo a lui espressamente rappresentato e portato a conoscenza in considerazione della sua carica istituzionale.
4.2. In disparte l’inammissibile (ed irrilevante) richiamo al contenuto di prove dichiarative delle quali non viene nemmeno dedotto il travisamento (il riferimento alla testimonianza di Angelo Sottile), non è chiaro cosa intenda affermare il ricorrente quando introduce argomenti relativi al parziale adempimento delle prescrizioni e alla sopravvenuta emergenza Covid-19, argomenti (comunque non sviluppati nelle loro implicazioni) legati a fatti e circostanze successivi alla data di consumazione del reato (risalente, come detto, al 6 giugno 2019).
4.3. Le cause, ancorché preesistenti all’assunzione della carica, che possano aver concorso a cagionare l’evento (i dedotti eventi atmosferici, il getto di rifiuti nel vascone da parte di ignoti, la rottura della pompa di sollevamento) non escludono il rapporto di causalità commissiva per omissione se lo scarico è comunque in atto al momento dell’esercizio delle funzioni e il sindaco attualmente in carica non pone in essere alcun accorgimento per impedire l’ulteriore sversamento dei liquami fognari.
4.4. Il Tribunale lo afferma con chiarezza: il Comune aveva fatto analizzare i reflui già nel mese di maggio 2019 ricevendone conferma che si trattava di reflui fognari i quali fuoriuscivano dai tombini di chiusura in conseguenza della mancata manutenzione della vasca di raccolta. La sedimentazione, nel tempo, dei fanghi e il loro mancato smaltimento regolare avevano determinato un accumulo di solidi che aveva provocato (o comunque agevolato) la fuoriuscita dei liquami allo stato liquido. Si trattava, dunque, di por fine a tale situazione eliminando i rifiuti solidi presenti all’interno della vasca come peraltro sollecitato dalle stesse autorità competenti il 9 ed il 24 aprile 2019.
4.5. Il concorso di cause preesistenti, anche se indipendenti dall’azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità tra l’azione o l’omissione e l’evento, anche se la causa preesistente consiste nel fatto illecito altrui (art. 41, commi primo e terzo, cod. pen.). Solo le cause sopravvenute possono, a determinate condizioni, escludere il nesso di causalità tra condotta ed evento, mai quelle preesistenti (art. 41, comma secondo, cod. pen.).
4.6. Il caso fortuito e la forza maggiore non escludono, a loro volta, il rapporto di causalità tra l’omissione e l’evento quando preesistono alla condotta che deve (e può) porre rimedio alle loro prevedibili conseguenze. Sicché non è importante chiedersi quali siano state le (e lamentarsi delle) cause preesistenti all’omissione, bensì se l’azione doverosa (e non tenuta) avrebbe potuto porvi rimedio e perché non sia stata tenuta.
4.7. Ed è questo il punto non colto dal ricorrente perché egli concentra le sue doglianze sulle cause preesistenti (e sulla loro inevitabilità) ma perde completamente di vista la propria condotta quale fattore che intervenendo sul decorso causale in atto avrebbe potuto e dovuto impedire l’ulteriore causazione dell’evento. Nè il fatto del terzo, né il caso, né la forza maggiore hanno impedito al ricorrente di intervenire sul processo causale in corso e di interromperlo.
5. Il quarto motivo è manifestamente infondato.
5.1. Il Tribunale ha negato l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche sul rilievo dell’assenza di positivi elementi di valutazione in tal senso.
5.2. Il ricorrente se ne duole ma neglige il costante insegnamento della Corte di cassazione secondo il quale il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell’imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610; Sez. 1, n. 3529 del 22/09/2013, Stelitano, Rv. 195339).
5.3. Ciò in quanto l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce oggetto di un diritto con il cui mancato riconoscimento il giudice di merito si deve misurare poiché, non diversamente da quelle “tipizzate”, la loro attitudine ad attenuare la pena si deve fondare su fatti concreti.
5.4. Esclusa dunque la valenza attenuante dell’assenza di precedenti penali, non è consentito dedurre, in sede di legittimità, i possibili indicatori di attenuazione della pena già comunque presi in considerazione dal giudice di merito (la posizione apicale del ricorrente, il parziale adempimento alle prescrizioni dell’ARPA) ed evidentemente ritenuti non idonei o che si risolvono in deduzioni fattuali (l’onerosità e la complessità degli interventi) che non risultano portate all’attenzione del giudice di merito.
6. È invece fondato l’ultimo motivo.
6.1. Il ricorrente era stato tratto a giudizio per rispondere del reato di cui all’art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006 perché, nella qualità di Sindaco del Comune di Terme Vigiliatore, abbandonava e depositava in modo incontrollato (o ne consentiva comunque l’abbandono o il deposito da parte di terzi), su una posizione di terreno di proprietà comunale presso il lungomare Marchesana e all’interno di una vasca ivi ubicata, adiacente alla Saia Aretusa la quale defluisce sull’arenile di località Marchesana, rifiuti di vario genere tra cui: fanghi di fosse asettiche, rifiuti liquidi da caratterizzare, materiale detritico derivante da lavori di escavo e di ristrutturazione edilizia.
6.2. Il Tribunale, accertata la derivazione fognaria degli scarichi nella Saia Aretusa, ha qualificato il fatto ai sensi dell’art. 137 d.lgs. n. 152 del 2006 sul rilievo che la fuoriuscita del refluo dalla vasca di accumulo deve essere considerata alla stregua di uno scarico penalmente rilevante in considerazione dello stabile collegamento tra la produzione del refluo e il corpo ricettore.
6.3. Il rilievo è errato e si fonda anche su giurisprudenza precedente la modifica della nozione di “scarico” rilevante ai sensi dell’art. 74, comma 1, lett. ff), d.lgs. n. 152 del 2006, come modificato dall’art. 2, comma 5, d.lgs. n. 4 del 2008, per il quale costituisce scarico «qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione».
6.4. In precedenza, era considerato scarico «qualsiasi immissione di acque reflue in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione».
6.5. La giurisprudenza di legittimità ne ha tratto spunto per affermare che si è in presenza di uno scarico di acque reflue in uno dei corpi recettori specificati dalla legge solo se effettuato tramite condotta, tubazioni, o altro sistema stabile; in tutti gli altri casi – nei quali manchi il nesso funzionale e diretto delle acque reflue con il corpo recettore – si applicherà, invece, la disciplina sui rifiuti. L'elemento qualificante è quindi offerto dall'esistenza di un collegamento ininterrotto tra il luogo della produzione del refluo e il corpo ricettore che non richiede la presenza di una condotta in senso tecnico essendo sufficiente, al fine dell'applicabilità della disciplina sugli scarichi, la stabilità del collegamento tra ciclo di produzione e recapito finale (Sez. 3, n. 11128 del 24/02/2021, Azzalini, Rv. 281567 - 01, che ha chiarito che la disciplina delle acque è applicabile in tutti quei casi nei quali si è in presenza di uno scarico, anche se soltanto periodico, discontinuo o occasionale, di acque reflue in uno dei corpi recettori specificati dalla legge ed effettuato tramite condotta, tubazioni, o altro sistema stabile, mentre in tutti gli altri casi, nei quali manchi il nesso funzionale e diretto delle acque reflue con il corpo recettore, si applica, invece, la disciplina sui rifiuti; nello stesso senso, ex plurimis, Sez. 3, n. 6998 del 22/11/2017, dep. 2018, Martiniello, Rv. 272822; Sez. 3, n. 16623 del 8/4/2015, P.M. in proc. D’Aniello, Rv. 263354; Sez. 3, n. 22036 del 13/4/2010, Chianura, Rv. 247627; Sez. 3, n. 45900 del 16/11/2022, Fabbricatore, non mass.).
6.6. Rientra, dunque, nella nozione di scarico la canalizzazione, anche se soltanto periodica o discontinua o occasionale, di acque reflue in uno dei corpi recettori specificati dalla legge ed effettuata tramite condotta, tubazione, o altro sistema stabile di canalizzazione (Sez. 3, n. 47038 del 07/10/2015, Branca, Rv. 265554 - 01; Sez. 3, n. 24118 del 28/03/2017, Saligari, Rv. 270305 - 01; Sez. 3, n. 45434 del 16/11/2022, Brondolin, non mass.; Sez. 3, Azzalini, cit.; Sez. 3, n. 47282 del 02/10/2019, Taroni, non mass.).
6.7. Ne consegue che quando v’è soluzione di continuità tra il rifiuto e il suo rilascio allo stato liquido, non si applica la disciplina degli scarichi delle acque reflue, bensì quella in materia di gestione del rifiuto (Sez. 3, n. 34232 del 30/05/2024, Fiorini, Rv. 286952 - 02). Di conseguenza, i reflui stoccati in attesa di successivo smaltimento, come i liquami contenuti in pozzi neri, fosse Imhoff e bagni mobili, sono da considerarsi rifiuti liquidi di acque reflue, soggetti, pertanto, alla disciplina della parte quarta del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e non a quella delle acque di scarico, che riguarda solo i liquidi direttamente immessi nel suolo, nel sottosuolo o nella rete fognaria (Sez. 3, n. 50432 del 15/10/2019, De Rosa, Rv. 277400 - 01; Sez. 3, n. 6832 del 13/12/2023, dep. 2024, Troisi, non mass.).
6.8. Come spiegato da Sez. 3, De Rosa, quando da un'azienda o da una abitazione privata il liquame prodotto non viene incanalato in uno "scarico", e, cioè, quando non si è attuata la legittima e reale trasformazione del "rifiuto liquido" iniziale (industriale o domestico) in una "acqua reflua di scarico" perché si verifica l'interruzione della connessione tra il condotto d'adduzione e il corpo ricettore, il riversamento in una vasca, cisterna o qualunque altro contenitore che poi dovrà essere svuotato (come un "pozzo nero” o una vasca di contenimento), il liquame resta giuridicamente un "rifiuto liquido di acque reflue" e lo stesso è definitivamente soggetto alla disciplina della parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 essendo venuto a mancare il presupposto essenziale per lo "scarico” vale a dire la convogliabilità diretta verso un corpo ricettore legale.
6.9. E’ stato coerentemente precisato che i liquami prodotti da un’impresa costituiscono acque di scarico se il collegamento fra ciclo di produzione e recapito finale sia diretto ed attuato mediante una condotta o altro sistema stabile di collettamento, costituito da un sistema di deflusso, oggettivo e duraturo, che canalizza, senza soluzione di continuità, i reflui fino al corpo ricettore; in mancanza, si verte nell'ambito della disciplina sui rifiuti (Sez. 3, n. 29351 del 05/04/2024, Ponticelli, non mass.; nella specie, le acque reflue confluivano all'interno di una vasca soggetta a svuotamento periodico; all'interno della vasca era tuttavia presente una tubatura di "troppo pieno" che consentiva di far tracimare i liquami, quando essi superavano un certo livello; i reflui convogliati nella vasca erano destinati a permanere nella stessa fino ad essere allontanati tramite cisterna e perciò mancava il requisito dello "stabile collettamento", necessario per applicare la disciplina degli scarichi idrici).
6.10. Non è, dunque, la natura liquida del rifiuto che fa la differenza, ma il modo del suo smaltimento.
6.11. Nel caso di specie non si è in presenza di un cd. pozzo a perdere, bensì di una vasca destinata al periodico svuotamento dei liquami, invece tracimati proprio per la mancanza di tale operazione. Sicché la riqualificazione del fatto operata dal Tribunale è frutto di operazione non corretta che ha comportato l’errata applicazione al caso di specie dell’art. 139 d.lgs. n. 152 del 2006, norma prevista esclusivamente per i reati previsti dalla parte terza (e non quarta) del d.lgs. n. 152 del 2006.
6.12. Ne deriva che, qualificato il fatto ai sensi dell’art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006, la condizione apposta dal Tribunale al beneficio della sospensione condizionale della pena deve essere eliminata.
6.13. Nel resto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Riqualificata la condotta ai sensi dell’art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006, annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condizione alla quale è subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena, condizione che elimina. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, il 18/12/2024.