 Cass. Sez. III n. 11270 del 24 marzo 2010 (Ud 11 feb. 2010)
Cass. Sez. III n. 11270 del 24 marzo 2010 (Ud 11 feb. 2010)
Pres. Onorato Est. Amoroso Ric. Bardeggi
Rifiuti. Deposito incontrollato
 
Allorché il deposito dei rifiuti manchi dei requisiti per essere qualificato come temporaneo, e non sia configurabile né un deposito preliminare, realizzato in vista di successive operazioni di smaltimento, né una messa in riserva, realizzato in vista di successive operazioni di recupero, si ha  un deposito incontrollato o abbandono di rifiuti che non prelude ad alcuna operazione di smaltimento o recupero
UDIENZA del 11.2.2010
SENTENZA N. 329
REG. GENERALE N. 35332/08
 REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 Sez. III Penale
 Composta dagli ill.mi signori Magistrati:
 dott. Pier Luigi Onorato                                      Presidente 
 1. dott. Claudia Squassoni 
 2. dott. Alfredo Maria Lombardi 
 3. dott. Giovanni Amoroso 
 4. dott. Guida Mullen
 ha pronunciato la seguente
 SENTENZA
 - sul ricorso proposto da Bardeggi Luciano, n. Pergola il 18.7.1954
 - avverso la sentenza del 12.1.2009 del Tribunale di Pesaro
 - Udita la relazione fatta in pubblica udienza dal Consigliere Giovanni  Amoroso;
 - Udito il P.M., in persona del S. Procuratore Generale dott. Francesco  Sarzano  che ha concluso per il rigetto del ricorso;
 - Udito l'avv. Marcello Cecchini per il ricorrente che ha concluso per  l'accoglimento del ricorso;
 la Corte osserva:
 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
 1. Bardeggia Luciano e Milletti Myriam erano imputati del reato p. e p.  dall'art. 110 c.p. e 51, secondo comma, lett. a), del d.lgs. n. 22/97  perché, in  concorso tra loro ed in qualità di amministratori della società  Bardeggia  Plastic s.r.l. con sede in via dell'Industria n. 42, depositavano in  modo  incontrollato 15 metri cubi di rifiuti speciali non pericolosi  (imballaggi in  carta, imballaggi in plastica, polistirolo, materiale metallico e scarti  di  produzione in plastica non riutilizzabili, ed altri), ponendoli a  diretto  contatto con il terreno, all'interno di una buca di circa 25 mq con  profondità  di circa 1,5 metri (acc. in Pesaro in data 12.10.2005).
 Con decreto emesso in data 12.06.07 dal Giudice per le indagini  preliminari di  Pesaro il Bardeggia e la Milletti venivano tratti a giudizio avanti al  tribunale, in composizione monocratica, per rispondere del reato a loro  ascritto.
 All'udienza del 10.03.2008, la difesa munita di procura speciale,  avanzava  istanza di ammissione al giudizio abbreviato che veniva accolta.
 All'esito dello stesso il tribunale di Pesaro con sentenza del 12  gennaio - 20  febbraio 2009 dichiarava Bardeggia Luciano responsabile del reato  ascrittogli e  concesse le attenuanti generiche e la diminuente per il rito, lo  condannava alla  pena di € 1.400,00 di ammenda oltre al pagamento delle spese  processuali.  dichiara la pena condonata; assolveva Milletti Miriam dal reato  ascrittole per  non aver commesso il fatto.
 2. Avverso questa pronuncia l'imputato propone ricorso per cassazione  con due  motivi.
 MOTIVI DELLA DECISIONE
 1. Il ricorso, articolato in due motivi con cui il ricorrente deduce che  non si  trattava di rifiuti pericolosi e che non c'era "deposito incontrollato"  ma  "deposito temporaneo", è infondato.
 Da una parte deve considerarsi che la condotta penalmente rilevante,  come  contestata e come accertata, fa riferimento a rifiuti speciali non  pericolosi e  non già pericolosi, anche se poi nella sentenza impugnata si dà atto di  un  minimo rischio di percolazione nel terreno di tali rifiuti e quindi del  fatto  che mancava un sicuro contenimento dei possibili reflui o anche del solo  loro  spargimento. Ma ciò non ha portato ad una modifica del fatto contestato  sicché  la censura del ricorrente è in questa parte priva di fondamento.
 D'altra parte mancano i presupposti del "deposito temporaneo". In  generale deve  distinguersi: per aversi "deposito temporaneo" di rifiuti prima della  loro  raccolta per lo smaltimento occorre che i rifiuti, in relazione alla  loro natura  e quantità, siano raggruppati, in via provvisoria ed alle condizioni  previste  dalla legge, nel luogo della loro produzione e nel rispetto dei  prescritti  limiti temporali; quando non sono rispettate le condizioni previste  dall'art. 61  lett. m) /del D.Lgs. n. 22 del 1997 per il deposito temporaneo di  rifiuti , può  aversi "deposito preliminare" o "stoccaggio", che richiede  l'autorizzazione o la  comunicazione in procedura semplificata; si ha invece "deposito  incontrollato" o  "abbandono di rifiuti", quando il raggruppamento di essi viene  effettuato in  luogo diverso da quello in cui i rifiuti sono prodotti, e fuori della  sfera di  controllo del produttore: tale ultima condotta è sanzionata penalmente,  se posta  in essere da soggetti titolari di impresa o da responsabili di enti,  mentre è  sanzionata in via amministrativa, quando sia effettuata da persone  fisiche  diverse da quelle precedentemente indicate (Cass., sez. III, 25 febbraio  2004 -  5 maggio 2004, n. 21024).
 Nella specie si trattava di deposito carente dei requisiti di  temporaneità, di  divisione dei rifiuti per tipi omogenei, di etichettatura idonea e di  dispositivi di contenimento dei reflui o del loro spargimento. In  proposito  l'impugnata sentenza dà atto che i Carabinieri per la tutela  dell'ambiente  avevano verificato un cumulo di rifiuti speciali non pericolosi di circa  mc.15,  frammisti tra loro e in cattivo stato di conservazione nonché esposti  alla  diretta azione degli agenti atmosferici, accumulati dalla ditta  Bardeggia  Plastic s.r.l. durante la propria attività. In particolare vicino al  capannone  dello stabilimento della ditta e quindi in area di sua pertinenza, era  stata  costruita una buca a cielo aperto di circa 25 mq. e profonda 1,5 dove  erano  stipati diversi tipi di rifiuti (imballaggi in carta, cartone e  plastica,  polistirolo, metalli e scarti di plastica inutilizzabili).
 In questa evenienza, ossia allorché il deposito dei rifiuti manchi dei  requisiti  per essere qualificato come temporaneo, e non sia configurabile né un  deposito  preliminare, realizzato in vista di successive operazioni di  smaltimento, né una  messa in riserva, realizzato in vista di successive operazioni di  recupero, si  ha invece un deposito incontrollato o abbandono di rifiuti che non  prelude ad  alcuna operazione di smaltimento o recupero (Cass., Sez. III, 11 marzo  2009 —11  maggio 2009, n. 19883).
 3. Pertanto il ricorso va rigettato con conseguente condanna del  ricorrente al  pagamento delle spese processuali.
 PER QUESTI MOTIVI
 la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle  spese  processuali.
 Così deciso in Roma, l'11 febbraio 2010
 Il Consigliere estensore                                       Il Presidente
 (        Giovanni Amoroso )                                            (Pier Luigi Onorato)
 
 DEPOSITATA IN CANCELLERIA 24 MAR. 2010
 
                    




