 Cass. Sez. III n. 18504 del 11 maggio 2011 Ud. 16 mar. 2011
Cass. Sez. III n. 18504 del 11 maggio 2011 Ud. 16 mar. 2011
Pres.Ferrua Est.Sarno Ric Fucich
Rifiuti.Veicoli d'epoca 
I veicoli d'epoca, definiti dall'art. 3, comma terzo, del D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 209, come i veicoli storici o di valore per i collezionisti o destinati ai musei, sono esclusi dalla disciplina dei rifiuti solo se conservati in modo adeguato, pronti all'uso ovvero in pezzi smontati sì da rivelarsi d'interesse per collezionisti o musei, conseguendone, in difetto, l'applicazione delle sanzioni penali previste dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. (Fattispecie in tema di mancata ottemperanza all'ordinanza sindacale di rimozione di un veicolo in stato di completo abbandono).
REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:        Udienza pubblica
 Dott. FERRUA  Giuliana           - Presidente  - del 16/03/2011
 Dott. GENTILE Mario              - Consigliere - SENTENZA
 Dott. GRILLO  Renato             - Consigliere - N. 579
 Dott. SARNO   Giulio        - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
 Dott. RAMACCI Luca               - Consigliere - N. 32820/2010
 ha pronunciato la seguente: 
SENTENZA
 sul ricorso proposto da:
 1) FUCICH GIANNI N. IL 28/07/1941;
 avverso la sentenza n. 1004/2008 CORTE APPELLO di TRIESTE, del  			28/04/2010;
 visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
 udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/03/2011 la relazione fatta dal  			Consigliere Dott. GIULIO SARNO;
 Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Fraticelli Mario  			che ha concluso per annullamento senza rinvio perché il fatto non  			sussiste.
 OSSERVA
 Fucich Gianni propone ricorso per cassazione avverso la sentenza in  			epigrafe con la quale la corte di appello di Trieste confermava  			quella del tribunale della medesima città in data 2 aprile 2008 che  			aveva condannato l'appellante alla pena di giustizia per il reato di  			cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 255, comma 3 per non avere  			ottemperato all'ordinanza del comune di Trieste emessa in data 27  			ottobre 2006 e notificatagli in data 4 novembre 2006 con la quale gli  			veniva ordinato di provvedere entro 60 giorni dalla notifica alla  			rimozione e allo smaltimento di tutti i rifiuti speciali in stato di  			abbandono.
 Deduce in questa sede il ricorrente la non veridicità della data di  			notifica in quanto agli atti non risulta in alcun modo notificata  			l'ordinanza del comune di Trieste e, di conseguenza, nemmeno sarebbe  			possibile - si sostiene - verificare il decorso dei 60 giorni  			concessi per l'adempimento imposto dal comune. Quanto ai contenuti  			dell'ordinanza ed alla sua legittimità sostiene il ricorrente  			trattarsi di veicoli d'epoca, come tali non assoggettabili alla  			disciplina dei rifiuti.
 MOTIVI DELLA DECISIONE
 Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
 Preliminarmente occorre rilevare che, come evidenziato dalla corte di  			merito, non si fa cenno nei motivi di appello alla mancata prova  			della notifica all'appellante dell'ordinanza sindacale la cui in  			ottemperanza costituirebbe il reato contestato.
 Non è possibile quindi prospettare in questa sede doglianze relative  			alle modalità o ai termini della notifica, in quanto tali questioni  			non risultano in precedenza dedotte con i motivi di appello.  			La corte di merito ha peraltro evidenziato in motivazione che lo  			stesso ricorrente nel corso dell'interrogatorio, aveva esplicitamente  			ammesso di aver ricevuto la notifica dell'ordinanza di sgombero del  			fondo.
 Il difensore sostiene che non possa esservi certezza sul contenuto  			dell'atto notificato alla luce delle sole dichiarazioni  			dell'imputato.
 La questione tuttavia non può essere posta in questa sede in quanto  			attiene esclusivamente alla credibilità di quanto affermato sul  			punto dall'imputato la cui valutazione rientra nel giudizio di merito  			e non è quindi sindacabile in sede di legittimità.
 In ordine al materiale di cui era stato ordinato lo sgombero il  			tribunale, come evidenziato dalla corte d'appello, aveva già  			rilevato che i mezzi depositati nell'area di proprietà dell'imputato  			non avevano i requisiti per essere considerati veicoli d'epoca  			destinati a collezionisti e che in ogni caso la questione non si  			poneva in presenza di un'ordinanza di sgombero.
 Per confutare le doglianze del ricorrente e per escludere che vi  			fossero veicoli d'epoca i giudici di appello correttamente hanno  			richiamato il contenuto delle fotografie agli atti e delle  			dichiarazioni del maresciallo di polizia intervenuto, logicamente  			sottolineando che trattavasi invece di autovetture di piccola  			cilindrata, furgoni, eccetera in condizioni di completo abbandono e  			che in un caso a ll'internodell'abitacolo erano ammassati anche  			utensili arrugginiti".
 Ora va ricordato che, ai sensi del D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 209,  			art. 3 "Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli  			fuori uso", le cui disposizioni continuano ad applicarsi, ai sensi  			dell'art. 227, anche dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 152 del  			2006, art. 3 occorre distinguere tra "veicolo fuori uso" e "veicolo  			d'epoca".
 Il veicolo fuori uso viene definito all'art. 3, lett. b) come "un  			veicolo di cui alla lett. a) a fine vita che costituisce un rifiuto  			ai sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 6 e successive  			modifiche, mentre al successivo art. 3, comma 3 si precisa che "non  			rientrano nella definizione di rifiuto ai sensi del comma 1, lett.  			b), e non sono soggetti alla relativa disciplina, i veicoli d'epoca,  			ossia i veicoli storici o di valore per i collezionisti o destinati  			ai musei, conservati in modo adeguato, pronti all'uso ovvero in pezzi  			smontate.
 Non basta dunque per l'esclusione dalla nozione di rifiuto che il  			veicolo sia d'epoca, ma occorre ovviamente che siano anche conservati  			in modo adeguato, pronti all'uso o in pezzi smontati, onde  			appalesarsi appetibili per il mondo dei collezionisti o per i musei.  			Il che evidentemente è da escludere secondo la motivazione del  			provvedimento impugnato nella specie.
 Anche in relazione alle questioni poste con il secondo motivo si deve  			ritenere, quindi, che vi sia adeguata motivazione esente da censure  			sul piano logico e della correttezza dei principi affermati.  			Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al  			pagamento delle spese processuali.
 P.Q.M.
 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese  			processuali.
 Così deciso in Roma, il 16 marzo 2011.
 Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2011
 
                    




