Con il decreto- legge del 30 aprile 2010 viene rinviato il MUD al 30 giugno 2010, e non solo.
di Alberto PIEROBON
Quest’anno la vicenda del MUD (modello unico di dichiarazione ambientale – soprattutto di denuncia dei rifiuti - relativi all’esercizio 2009) sembra avere aspramente “incattivito” gli operatori.
Com’è noto, si attendeva, da tempo – anche poiché istituzionalmente “annunciato”[1] - la sostituzione del modello di dichiarazione di cui al D.P.C.M. 2 dicembre 2008, ovvero il suo “aggiornamento” <in modo da adeguare e coordinare le modalità dei assolvimento degli obblighi di dichiarazione e di comunicazione annuale in materia di rifiuti prodotti e gestiti con la sopravvenuta normativa di riferimento in tema di tracciabilità dei rifiuti, anche per consentire il tempestivo avvio degli adempimenti necessari per attuare le nuove disposizioni>[2].
Nell’approssimarsi del termine di scadenza di presentazione del MUD (al 30 aprile 2010) si era quindi ipotizzato uno slittamento della scadenza al 30 giugno 2010 al fine di consentire agli operatori interessati (tra i quali i Comuni) di fare affidamento sulla nuova modulistica (resesi, come dianzi notato, necessaria) e di organizzarsi, per tempo, in merito.
Il Governo sembrava voler inserire una previsione ad hoc in sede di conversione del decreto legge 25 marzo 2010, n.40 recante <disposizioni tributarie e finanziarie urgenti in materia di contrasto alle frodi fiscali, di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un fondo per incentivi e sostegno alla domanda in particolari settori> meglio noto come decreto cosiddetto “incentivi”.
Però (come evincibile dal resoconto parlamentare della riunione, svoltasi in data 28 aprile 2010, delle commissioni VI e X – riunite- della Camera) le proposte emendative venivano considerate (anche in seguito alla valutazione espressa dalla Presidenza della Camera) “inammissibili” e quindi veniva meno l’ipotesi della loro ripresentazione, di talchè il Governo ha dovuto ricorrere all’emanazione di un Decreto del presidente del Consiglio datato 27 aprile 2010 (!). recante <Modifiche al Modello unico di dichiarazione ambientale (MUD)>, immediatamente pubblicato sulla G.U. n. 98 del 28 aprile 2010 (Suppl. Ordinario n.80) il cui modello (in allegato), a parte i vizi che si indicheranno oltre, ricalca - nei contenuti e nella forma - il "vecchio modello" del 2002, integrato con le regole per la comunicazione annuale da parte dei Gestori di RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) e dei Produttori di AEE (Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche).
Nella stessa giornata, poco prima (rectius, poche ore prima) la VIII Commissione (Ambiente) della Camera approvava la seguente, davvero “sintomatica” sotto vari profili, risoluzione (8-00065) <Ghiglia, Alessandri, Mariani, Libè, Piffari, Togni>:
<premesso che:
l'introduzione del sistema di tracciabilità dei rifiuti denominato SISTRI, avvenuta ai sensi del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, consentirà agli organi preposti di effettuare controlli maggiormente efficaci in ragione di una conoscenza più profonda, aggiornata e dettagliata delle attività di produzione, trasporto e gestione dei rifiuti;
il decreto in questione rende operative specifiche disposizioni normative - risalenti ormai al 2006 e perciò ad oggi non più procrastinabili – con l’obiettivo, in particolare, di innovare con sistemi elettronici, adeguati ai nostri tempi, l'attuale sistema cartaceo di controllo dell'intero ciclo di gestione dei rifiuti;
il sistema SISTRI, prevede, infatti, l'abolizione dell'obbligo di compilazione del registro di carico e scarico dei rifiuti, del Formulario dei rifiuti e del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD), con un reale risparmio dei costi, sia diretti (acquisto modulistica, diritti di segreteria, vidimazioni), sia indiretti (personale, consulenze, e altri) quantificati dal Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione in euro 671 milioni all'anno;
con l'articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 sono state dettate le modalità di finanziamento del sistema nazionale per il controllo e la tracciabilità;
con il SISTRI si intende inoltre dare attuazione agli indirizzi legislativi comunitari, ivi compresa la nuova direttiva 2008/98/CE sui rifiuti che stabilisce, all'articolo 17, che gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la produzione, la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio e il trattamento dei rifiuti pericolosi siano eseguiti in condizioni tali da garantire la protezione dell'ambiente e della salute umana, comprese misure volte a garantire la tracciabilità dalla produzione alla destinazione finale e il controllo dei rifiuti pericolosi;
è noto che ogni intervento che innova sostanzialmente le modalità operative sinora seguite - ed è questo è il caso del sistema SISTRI - crea disorientamento, genera timori nelle imprese e nelle loro associazioni. In tal senso il decreto ha creato difficoltà e preoccupazione tra gli operatori del settore, in particolare medio-piccoli, sia per la previsione di costi eccessivi, sia per una serie di incertezze e difficoltà di interpretazione del testo;
desta inoltre preoccupazione tra le imprese l’obbligo di adottare, secondo le modalità stabilite dal DPCM 2 dicembre 2008, il nuovo modello unico di dichiarazione ambientale (Mud) che, in considerazione dell’entrata in vigore del SISTRI, rischia di rimanere in vigore per un solo anno;
il decreto ministeriale 17 dicembre 2009 prevede altresì l'istituzione di un comitato di vigilanza e di controllo per il monitoraggio del sistema che garantisce la partecipazione dei rappresentanti delle categorie interessate, la cui pronta costituzione appare quanto mai urgente;
la VIII Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera dei deputati ha inteso effettuare una valutazione delle istanze critiche avanzate dai soggetti tenuti all’iscrizione al Sistri, allo scopo ascoltando le relative categorie ed associazioni di rappresentanza ed approfondendo le questioni ritenute maggiormente problematiche che richiedono soluzioni immediate;
impegna il Governo:
a prevedere un ulteriore periodo di proroga dell'obbligo per le imprese e gli enti di iscriversi al sistema SISTRI fino alla data di entrata in vigore del sistema sanzionatorio previsto dal decreto legislativo attuativo della direttiva 2008/98/CE sui rifiuti;
a costituire il comitato di vigilanza e controllo previsto dall'articolo 11 del decreto ministeriale del 17 dicembre 2009 formato da rappresentanti delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative dei produttori, dei trasportatori, dei recuperatori, e degli smaltitori, per garantire un monitoraggio continuo delle problematiche - anche riferite a singole categorie di imprese - che potrebbero emergere nel corso dell'applicazione del sistema SISTRI, attraverso analisi dei dati a cadenza almeno trimestrale;
ad utilizzare la sede del citato comitato di vigilanza, in quanto sede di incontro a livello nazionale delle associazioni imprenditoriali interessate, per valutare le criticità del sistema, anche attraverso il confronto con le Regioni, al fine di individuare le opportune correzioni nella direzione della migliore operatività e semplificazione;
a consentire la presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (Mud) secondo modalità analoghe a quelle stabilite dal DPCM 24 dicembre 2002, differendo, con la prima iniziativa normativa utile, il termine di presentazione dal 30 aprile 2010, attualmente previsto, al 30 giugno 2010;
a prevedere, nel rispetto delle norme sulla concorrenza, criteri e condizioni per l’applicazione del SISTRI anche agli operatori stranieri, assumendo peraltro iniziative, in sede di approvazione del decreto legislativo per il recepimento della direttiva 2008/98/CE sui rifiuti, tese a individuare misure in grado di contenere e/o eliminare talune rigidità normative degli autotrasportatori nazionali anche nei confronti della concorrenza estera (ad esempio, obbligo di fideiussione, pluralità di iscrizioni, contenimento dei diritti di iscrizioni all'Albo);
a garantire, per quanto tecnicamente possibile, l’interoperabilità del sistema SISTRI con gli attuali software di gestione maggiormente diffusi tra le aziende che operano nel settore dei rifiuti nonché a consentire l’accesso gratuito al nuovo software sul sito del Ministero;
a prevedere, nell’ambito dell’integrazione della banca dati del SISTRI con quella dell’Albo gestori ambientali, un’unica procedura di registrazione;
a tenere in considerazione i costi dell’introduzione del Sistri per le imprese, con particolare riguardo a quelle medio-piccole>.
La nuova disposizione normativa del 27 aprile (pubblicata il giorno seguente) - che sembra essere venuta nella effettiva conoscenza degli operatori del settore solamente nella giornata del 29 aprile - di fatto ha creato sconcerto e non poche (invero giustificate) lamentazioni in capo ai soggetti tenuti alla presentazione del MUD ( che, si ripete, aveva scadenza al 30 aprile).
Peraltro, il testo del D.P.C.M. - pubblicato il 28 aprile 2010 - contiene alcuni errori ed è mancate di diverse schede (almeno di due allegati) con la conseguente necessità di ricorrere alla ripubblicazione in Gazzetta Ufficiale o, quantomeno, ad una “errata corrige” sempre da pubblicarsi nella Gazzetta.
In ogni caso, il prefato D.P.C.M. è da considerarsi illegittimo, poiché la Legge 25 gennaio 1994, n. 70 (come modificata dalla Legge 23 marzo 2001, n. 93[3]) recante <Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonché per l'attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale> al comma 2-bis dell’art.6 (disposizioni transitorie) stabilisce che <qualora si renda necessario apportare,nell’anno successivo a quello di riferimento, modifiche ed integrazioni al modello unico di dichiarazione ambientale, le predette modifiche ed integrazioni sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro la data del 1° marzo; in tale ipotesi, il termine per la presentazione del modello è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del predetto decreto>.
E, poiché la pubblicazione delle <modifiche ed integrazioni> al MUD è avvenuta il 28 aprile (a due giorni dalla scadenza di presentazione) il vizio di legittimità è qui palese.
Ai soggetti obbligati al MUD, ormai “disperati” si profilavano dunque due percorsi:
a) di rispettare il termine del 30 aprile 2010, presentando un MUD erroneo o incompleto, stante – come notato - l’impossibilità di effettuare una redazione “corretta” dello stesso (per vari motivi: non tanto la tirannia temporale, quanto quello della obiettiva indisponibilità di una modellistica “nuova”, dell’assenza dei software da parte degli uffici camerali, eccetera);
b) di …. “prendere tempo”….presentando tardivamente, ovvero dopo il termine del 30 aprile, e comunque entro 60 giorni dalla scadenza (quindi entro il 30 giugno) il MUD in attesa di eventuali chiarimenti e/o novellazioni in merito.
Il tam-tam informale e via WEB delle imprese assoggettate al MUD propendeva per la seconda opzione, considerata la differenza delle sanzioni previste in conseguenza dei due diversi comportamenti:
a) nel primo caso - di presentazione del MUD incompleto o riportante indicazioni non corrette, oppure la mancata presentazione successivamente al 30 giugno – la sanzione da 2.600 euro a 15.500 euro;
b) nel secondo caso – presentazione tardiva, entro il 30 giugno 2010 - la sanzione da euro 26 a euro 160[4].
Diventava quindi inevitabile il ricorso ad un altro decreto legge - da assumersi entro il termine di scadenza del 30 aprile 2010 - col quale prorogare il termine di presentazione del MUD al 30 giugno 2010, anche per “sanare” le dichiarazioni nel frattempo già solertemente presentate, ma col modello precedente.
In effetti, solamente con un provvedimento legislativo primario (quale il decreto legge) poteva porre rimedio al “pasticcio” del succitato provvedimento (D.P.C.M. e quindi normativa qui avente natura regolamentare, secondaria) oltre alla situazione venutasi a creare.
E così, in extremis, nella seduta n.91 del 30 aprile 2010, il Consiglio dei Ministri ha adottato il tanto invocato decreto-legge riguardante <Misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonchè per l'assegnazione di quote di emissione di CO2A[5]>. Inoltre, nella Gazzetta Ufficiale del 30 aprile è stato pubblicato un Comunicato del Ministero dell’Ambiente di errata corrige relativo all’erronea modulistica[6].
Dal sito del Governo leggiamo (per la parte che qui ci riguarda) il relativo comunicato <Il Consiglio ha approvato un pacchetto di norme urgenti, su proposta dei Ministri Prestigiacomo, Scajola e Matteoli: - differimento al 30 giugno 2010 della presentazione delle dichiarazioni relative al modello unico di dichiarazione ambientale (MUD)>……..
Ora, ci sono i tempi per consentire ai soggetti interessati di provvedere a redigere e presentare il M.U.D. con quel minimo di serenità e di certezza che era stata obiettivamente loro sottratta, aggravando preoccupazioni e gli adempimenti organizzativi, ma pure – almeno così sembra dalle note e dai comunicati delle associazioni di categoria diffuse in questi ultimi giorni[7] - incrinando la fiducia che era stata da loro riposta (peraltro logicamente e in buona fede) ancora un mese fa, circa la emanazione della nuova disciplina MUD e della sua proroga di presentazione.
[1] Il Ministro dell’Ambiente aveva confermato già il 9 aprile 2010 <che lo schema di decreto legge per la correzione del MUD elettronico (o meglio, per l’abrogazione prima ancora della sua entrata in vigore)> sarebbe stato presentato al Consiglio dei Ministri il 16 aprile: cfr. A.GALIMBERTI, La denuncia sui rifiuti prorogata al 30 giugno, Il Sole 24 Ore del 10 aprile 2010, e dello stesso Autore, Con il Dl sul Mud formalizzato il rinvio al 30 giugno, Il Sole 24 Ore dell’11 aprile 2011 ove <la proroga consentirà (..) di fare maggiore chiarezza e di metter a punto il nuovo modello di dichiarazione che era stato, da ultimo, modificato nel 2008 sia per migliorare la qualità delle informazioni da fornire, sia per inserirvi alcune sezioni relative agli obblighi di informazione previsti dalla direttiva comunitaria sui rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche>.
[2] Così nel testo del D.P.C.M. del 27 aprile 2010.
[3] Avente ad oggetto <Disposizioni in campo ambientale>, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2001.
[4] Si veda il comma 1 dell’art. 258 (Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari) del D.Lgs. 152 del 2006 ove: <I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, che non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro>.
[5] Queste ultime, come leggibile dal comunicato inserito nel sito governativo <al fine di tutelare le regole della concorrenza> prevedendo <misure per l’assegnazione di quote di emissione di CO2 ad operatori energetici ed industriali, per impianti entrati in funzione dopo l’adozione del Piano nazionale di assegnazione (PNA) delle quote medesime per il periodo 2008-2012. La norma risolve il grave problema dell’insufficienza delle quote oggi disponibili per soddisfare le richieste di assegnazione presentate da operatori energetici ed industriali per impianti entrati in funzione dopo l’adozione del Piano>. In effetti la <riserva nuovi entranti> di 21,7 milioni di tonnellate di CO2 copre soltanto gli impianti avviati fino al mese di aprile 2009.
[6] <Nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri citato in epigrafe, pubblicato nel supplemento ordinario n. 80 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 98, del 28 aprile 2010, dopo gli allegati di cui a pagina 48, in luogo della scheda SCS2, riportata alla pagina 49, devono intendersi riportate le schede relative al capitolo 1: SCS1, SCS2, SA1, SA2, CS, RIF, RT, RE, DR, TE, MG, ART. 191, RU, RST, DRU, CG, MDCR, INT, UO, UD, SMAT, STIP, SRIU. Inoltre, in luogo della scheda MG-VEIC, riportata alla pagina 50, devono intendersi riportate le schede relative al capitolo 2: SA1-VEIC, SA2-VEIC, AUT, ROT, FRA, RT-VEIC, DR-VEIC, TE-VEIC, MG-VEIC, di seguito riportate>…….
[7] Ma anche dalla stampa specializzata che parla di situazione grottesca, surreale, eccetera.